Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall'orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20559 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/02/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 337
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 037894/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AC N. IL 18/06/1936;
avverso SENTENZA del 03/04/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso ed esprime parere favorevole alle richieste avanzata in linea subordinata dal difensore del ricorrente all'odierna udienza.
Udito il difensore avv. FALLICO Giorgio, il quale conclude insistendo nell'annullamento della sentenza impugnata e, in linea subordinata, chiede ex artt. 4 e 5 della legge 12.6.2003 n. 134, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente e, per l'effetto, la revoca della concessa sospensione condizionale della pena.
OSSERVA
Con sentenza del 15/12/1998 il Pretore di Brescia, ha condannato ER IA alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo da infortunio sul lavoro, occorso per folgorazione da corrente elettrica al dipendente RI TI mentre era intento al lavaggio della propria autovettura, facendo uso di una macchina idropulitrice, la guaina del cui cavo elettrico, a causa del calore emesso dal bruciatore, si era fusa provocando così, tramite la carcassa della macchina, la dispersione elettrica e, quindi, la folgorazione del lavoratore.
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Brescia ha deciso, con sentenza del 3/4/2003, di confermare in toto quella resa in primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, l'imputato, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, sul rilievo che sarebbe stata immotivatamente esclusa la versione difensiva della inclusione negli ultimi lavori di manutenzione della macchina idropulitrice anche quelli strettamente inerenti all'apparato elettrico, nonché apoditticamente affermato in sentenza che le deposizioni favorevoli a tale versione non fossero meritevoli di credito;
ha mosso, inoltre, doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto erroneamente collegato all'aggravante di cui all'art. 589, cpv., c.p., indebitamente contestata in un caso in cui l'incidente si era verificato al di fuori dell'orario di lavoro.
Il ricorso nel merito va rigettato, in quanto le doglianze mosse dal ricorrente al merito della decisione appaiono dirette, attraverso la pretestuosa deduzione del difetto di motivazione, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione a suo favore delle prove: il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Peraltro, in proposito, il giudice a quo ha persuasivamente spiegato in sentenza che ER IA, quale legale rappresentante della società L'Alco, non poteva andare esente da responsabilità solo perché il dipendente RI stava lavando fuori dall'orario di servizio la sua autovettura, in quanto le risultanze processuali deponevano inequivocabilmente per la sussistenza del nesso di causalità tra la folgorazione, da cui dipese la morte del lavoratore, e la inidoneità dell'impianto elettrico della idropulitrice, non sottoposto ad alcuna specifica manutenzione, ad evitare i rischi da contatto diretto con la corrente elettrica, sicché la posizione di garanzia dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di cui al DPR. n. 547/1955, poste a tutela di tutti coloro si trovino a contatto degli ambienti di lavoro e a prescindere dall'orario di servizio, era stata correttamente individuata in capo al titolare di detta società, in assenza di prova del conferimento a terzi di delega formale ad occuparsi del rispetto delle norme antinfortunistiche.
Proprio perché l'infortunio mortale si era verificato in ambiente di lavoro e a cagione della inosservanza della cennata normativa antinfortunistica, è da respingere anche la doglianza in merito all'entità della pena, correttamente essendo stata ritenuta la ricorrenza dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 589 c.p.. Peraltro, la pena è stata in concreto determinata in misura pari al minimo edittale, sicché non era necessario che venissero richiamate tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p.: l'uso dell'espressione "pena alquanto prudenziale", come quella adoperata dalla Corte di Appello, da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e, dall'altro lato, esclude che il potere discrezionale relativo alla determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio.
Piuttosto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata in udienza in linea subordinata nell'interesse del ricorrente e in ordine alla quale il P.G. ha espresso parere favorevole, può essere accolta direttamente in questa sede, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 58 della Legge 24/11/1981 n. 681, 4 e 5 della Legge 12/6/2003 n. 134.
Tenuto conto della condizione economica complessiva del ricorrente, il Collegio, al fine di determinare l'ammontare della pena pecuniaria della specie corrispondente, ritiene di individuare in Euro 57,00 il valore giornaliero di conversione della pena detentiva al quale può essere assoggettato il medesimo, sicché moltiplicando tale valore per 180 giorni di reclusione, si ottiene la sanzione sostitutiva di Euro 10.260,00 di multa.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può, in accoglimento della richiesta del ricorrente, cui non si opposto il P.G. di udienza, essere eliminato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina.
Sostituisce alla pena detentiva, ai sensi degli artt. 58 Legge n. 689/1981, 4 e 5 Legge 12/6/2003 n. 134, la pena della multa in Euro
10.260,00.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica, il 24 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005