Articolo 24 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 23Articolo 25
Versione
13 settembre 1934
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Versione
22 giugno 1972
Art. 24.

E' vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1 ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 22 giugno 1972
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