Art. 28. ((Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni))
Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione
delle notizie e' sequestrato.
Ferme restando le disposizioni del Codice penale , in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.
(4)
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. lª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
milioni))
Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione
delle notizie e' sequestrato.
Ferme restando le disposizioni del Codice penale , in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.
(4)
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. lª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".