Articolo 28 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 27Articolo 29
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13 settembre 1934
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18 gennaio 1953
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22 giugno 1972
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26 aprile 1995
Art. 28. ((Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni))

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione
delle notizie e' sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale , in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.
(4)



---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. lª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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