Art. 26.
Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.
E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.
E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".