Versione
13 settembre 1934
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22 giugno 1972
22 giugno 1972
Art. 26.
Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.
E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.
E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2004, n. 9038Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere - Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere - Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere - Dott. BALLETTI BR - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TU IO, CC RU, AN IC e D'NZ ER, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Nigro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via della Giuliana 44, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro N.I.G.I. s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Russi e Vincenzo Farro, presso il …Leggi di più...
- riposo settimanale·
- art. 36 Costituzione·
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