Articolo 15 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 14Articolo 16
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13 settembre 1934
Art. 15.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli piu' lunghi di una settimana, purche' la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara' determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.
Entrata in vigore il 13 settembre 1934
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