Versione
13 settembre 1934
13 settembre 1934
Art. 8.
Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.
Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.
Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.
Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2016, n. 16901Provvedimento: […] consentono che il riposo settimanale possa essere concesso in modo frazionato anziché in modo continuativo." La stessa Corte già in precedenza, con la sentenza n. 102 del 21 aprile 1976, giudicando sempre sulla legittimità della disciplina dettata dalla legge n. 370 del 1934, aveva affermato che "il riposo settimanale può anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da quella da una mezzanotte all'altra preveduta nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel contempo, […]Leggi di più...
- conseguenze·
- limiti·
- rinvio dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 alle deroghe ex l. n. 370 del 1934·
- periodo di riposo·
- riposo settimanale·
- lavoro subordinato·
- lavoro