Articolo 8 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 7Articolo 9
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13 settembre 1934
Art. 8.

Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934
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