Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
Il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 521
Dott. BONITO FR M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 41579/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE AREZZO GUP - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE PESARO N. IL;
2) GUP PESARO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 3520/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZO, del 03/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto determinarsi la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Pesaro. OSSERVA
1. Con sentenza in data 14.02.2007 il Tribunale collegiale di Pesaro, nel procedimento n. 490/06 a carico di DI GA, MO US, NC FR, LT RI e TI CO, dichiarava la propria incompetenza per territorio, individuando quella dell'A.G. di Arezzo cui disponeva la trasmissione degli atti.
Tale procedimento prevede per il DI le imputazioni di usura (vari episodi: capi a, c, d ed e) e tentata estorsione (capo b); per MO G., NC, LT e TI gli addebiti di associazione per delinquere (capo n), vari episodi di usura aggravata in concorso (capo o), nonché di estorsione continuata aggravata (capo p); per LT ancora due reati di estorsione (di cui ai capi q e r).
Rilevava dunque il predetto Tribunale come, trattandosi di reati tra loro connessi, ai fini di determinare la competenza per territorio si dovesse avere riguardo, ex art. 16 c.p.p., comma 1, al reato più grave;
che tale era quello di estorsione continuata pluriaggravata di cui al capo p); che, tra i vari episodi di tale reato continuato, il primo commesso risultava quello in danno di TI DA;
che, essendo ignote le localizzazioni delle altre parti di quella condotta, si dovesse far capo a Pieve Santo Stefano (circondario di Arezzo), luogo noto ove la parte lesa aveva effettuato il prelievo di gasolio costituente oggetto della pretesa estorsiva.
1.1 Con analoga sentenza in data 21.11.2007 il Gup presso il Tribunale di Pesaro, nel procedimento n. 566/06 a carico di MO IA, imputato di associazione per delinquere (capo a), concorso in estorsione aggravata (capo b) e detenzione illegale di tre pistole (capo c) e di OL CO, cui è ascritta l'illegale detenzione di tre pistole (capo d), parimenti dichiarava la propria incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti all'A.G. di Arezzo. Rilevava invero detto Gip come si trattasse di procedimento per reati connessi con quelli di cui al procedimento principale per cui il locale Tribunale, con la sopra esaminata sentenza 14,02.2007, aveva indicato la competenza dell'A.G. aretina, per cui -in ossequio alla stessa ratio decidendi, peraltro condivisa- ritenuto più grave l'episodio di estorsione aggravata continuata di cui sub b), ed in tale ambito ritenuto primo episodio quello in danno di tale TI la cui sola parte nota della condotta si localizzava in Pieve S. Stefano, circondario di Arezzo, decideva di conseguenza.
2. Il Gip presso il Tribunale di Arezzo, a ciò sollecitato dal locale P.M., riunite le due procedure, ritenuto di non poter condividere le argomentazioni svolte dai giudici pesaresi, sollevava conflitto negativo di competenza, rimesso per la decisione a questa Corte regolatrice. Rilevava invero detto Gip - anche con rinvio alle motivazioni dell'organo dell'accusa - come non potesse farsi capo, per la determinazione della competenza territoriale, al luogo ove la parte lesa aveva dato inizio all'esecuzione di quanto preteso dagli imputati, rilevante in tal senso essendo solo la condotta (o parte di essa) degli imputati;
che, essendovi incertezza su tale ultimo aspetto, si dovesse aver riguardo al luogo di commissione del reato gradatamente meno grave da individuare, nella presente vicenda processuale, nel reato di cui al capo o) della rubrica commesso in Novafeltria, località compresa nel Circondario di Pesaro.
3. Il sollevato conflitto negativo deve essere dichiarato ammissibile perché la diversa interpretazione della competenza territoriale data dai giudici confliggenti, alla base dello stesso, ha prodotto una stasi del processo non altrimenti superabile che a mezzo di una decisione di questa Corte ex art. 32 c.p.p.. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale e del Gup di Pesaro.
È evidente, invero, l'errore concettuale che inficia entrambe le analoghe sentenze di incompetenza emesse dai giudici pesaresi. Se è corretto, infatti, il percorso logico-giuridico nella sua prima parte (trattandosi di reati connessi, occorre individuare il reato più grave - tale è quello sub p) per il Tribunale e b), totalmente analogo, per il Gup - trattandosi di reato continuato, occorre avere riguardo al primo degli episodi), è però censurabile la successiva articolazione motivazionale. Individuato come temporalmente prioritario l'episodio estorsivo ai danni del TI, le sentenze pesaresi fanno discendere l'individuazione della competenza territoriale dall'unica frazione nota del complesso reato costituita dalla condotta della parte lesa (avere prelevato il carburante, richiesto dagli imputati, in Pieve S. Stefano). L'argomento non è corretto.
I giudici pesaresi affermano, ripetutamente, che non è noto il luogo in cui il reato in parola (estorsione pluriaggravata) sia stato consumato. Se così è -e tanto pare doversi condividere, allo stato- non può essere applicata la regola prioritaria di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1. Nè può soccorrere allora la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, - invocata dai giudici pesaresi - secondo cui "è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Orbene, è del tutto evidente che per "azione", od "omissione", o parte delle stesse, si deve intendere la condotta dell'agente, non quella della parte lesa. Ed invero il termine "azione" è usato dal codice di rito come equivalente di condotta attiva ascrivibile all'imputato - che è ciò che rileva ai fini della competenza territoriale - e non già con riferimento agli atteggiamenti di chi subisca il reato. Del tutto illuminanti, in tal senso, sono le parallele dizioni, tutte chiaramente riferite all'imputato, e delle quali sarebbe improponibile diversa interpretazione, dell'art. 8 c.p.p., comma 2 ("se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione"), dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b ("se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni...."), dall'art. 16 c.p.p., comma 2 ("se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona..."). Si tratta di lezione specifica che discende proprio dalle norme in materia di competenza per territorio. Ma lo stesso è a dirsi per la normativa sostanziale (varrà solo ricordare la dizione dell'art. 42 c.p., comma 1, e quella dell'art. 81 cpv. c.p.). Deve dunque concludersi che l'art. 9 c.p.p., comma 1, nel prevedere la competenza del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, fa esclusivo riferimento alla condotta ascrivibile all'imputato, restando così indifferenti - a questi fini - eventuali luoghi riferibili alla condotta della parte lesa.
Ciò posto in linea di principio, è del tutto evidente, nella fattispecie in esame, come - nel quadro di una addebitata estorsione aggravata - la condotta della parte lesa (che si attiva subendo l'intimidazione estorsiva) non può essere qualificata parte dell'azione dell'imputato, anche perché - come la sentenza del Tribunale di Pesaro apertamente ammette (v. f. 11)- "il luogo della consegna del gasolio non è noto", e dunque il suo prelievo da parte della vittima TI non coincide con una corrispondente acquisizione in capo agli imputati o chi per loro. Ciò pertanto significa che viene anche per tal via confermato come risulti ignoto - allo stato - il luogo di commissione del suddetto reato. Tanto ritenuto, consegue ancora che, ove non sia possibile, in caso di reati connessi, individuare il luogo di commissione del reato più grave, si debba aver riguardo - secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte- al "reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave di quelli residui, non essendo consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p." (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 22763 in data 22.05.2008, Rv. 239887, confl., comp. in proc. Antonelli;
Cass. Pen. SS.UU. n. 40537 in data 16.07.2009, Rv. 244330, confl., comp. in proc. Orlandelli).- Tanto ritenuto, esclusa comunque la correttezza della competenza indicata in Arezzo, non risultando in modo chiaro agli atti i luoghi di commissione degli altri episodi di cui sub p (per il Tribunale) e sub b (per il Gup), reato immediatamente meno grave risulta quello di cui sub o) commesso in Novafetria (per il procedimento del Tribunale) e quello sub a) contestato come parimenti commesso in Novafeltria, entrambi dunque ricadenti sotto la competenza di Pesaro.
In tal senso deciso, i due procedimenti - ripresa la loro autonomia- vanno rimessi ai giudici qui dichiarati competenti, Gip e Tribunale di Pesaro.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Pesaro per gli imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato e del Tribunale di Pesaro per gli altri imputati. Dispone la trasmissione degli atti alle predette Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010