Articolo 25 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
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13 settembre 1934
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7 febbraio 1939
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22 giugno 1972
Art. 25.

Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedi' e' vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1 s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 22 giugno 1972
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