Art. 25.
Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedi' e' vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1 s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedi' e' vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1 s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".