Articolo 13 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 settembre 1934
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Versione
22 giugno 1972
Art. 13.

Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedi'.

E' fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per ii personale dell' « Agenzia Stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai 'sensi dell'art. 26, comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana puo' essere dato per turno.

E' dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedi', ove cio' sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sara' determinata a norma dell'articolo 3.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 22 giugno 1972
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