Articolo 14 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 settembre 1934
>
Versione
22 giugno 1972
Art. 14.

Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedi'. ((4))

Al personale addetto alla vendita di giornali e' dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.


---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972 n. 105 (in
G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 22 giugno 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente