Art. 14.
Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedi'. ((4))
Al personale addetto alla vendita di giornali e' dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972 n. 105 (in
G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedi'. ((4))
Al personale addetto alla vendita di giornali e' dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972 n. 105 (in
G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".