Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00612/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.) Magistrati Presidente Dott. Ettore MERCUR R.G.N. 5824/98 Мир Consigliere Dott. Erminio Cron. Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. - Rel. Consigliere Ud. 01/12/00 MINICHIELLO Dott. Florindo 1 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA dal SL SOLE 24 ORE Richiesta copia_studio sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in per diritti L. 3000 INPS - 2004. IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. BERIA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Rilasciata copia legale AGOSTINI al Sig. AGOSTINI 2000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. 13 FEB. 2001 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in 5129 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Allasciata copia legale
- controricorrente -
at Sig. IMPS di avverso la sentenza n. 2168/97 del Tribunale per diritti L. #22 FEB 2001- TORINO, depositata il 30/04/97 R.G.N. 1081/96; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 5824/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino, rigettando l'appello dell'INPS, ha confermato il diritto dell'attuale resistente alla riliquidazione della pensione, di cui godeva, mediante applicazione del beneficio contributivo previsto dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificato dall'art.l d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n.271. Il Tribunale ha ritenuto che la lettera e lo spirito della norma deponevano per una interpretazione estensiva, tale da comportarne l'applicazione anche ai lavoratori già in pensione al momento della sua entrata in vigore. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre unico motivo. L'intimata resisteuncon con controricorso. Jay Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione dell'art.13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271 (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di "lavoratori" e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art.13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei . periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n.7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.l d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai “lavoratori” e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore Jay della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma specifica settimo (relativo ai soggetti affetti da malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia о di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte si sottolinea ancora nelle ricordate - contrastano con l'ipotesi interpretativa decisioni dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei e confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica 4 protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art.13. I suesposti principi - in mancanza di validi - argomenti che inducano a discostarsene sono condivisi - dal Collegio, il quale condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione о assegno di invalidità, data la non a quella deiequiparabilità della loro condizione titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Non Jay sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre “lavoratori” e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro l'anzianitàsussista l'esigenza di incrementare assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai superstiti del titolare di una pensione di invalidità quando il decesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa legge introdotta ed essendo ovviamente esclusa, nell'opposta ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svolgimento di ulteriore attività lavorativa. 5 il ricorso dell'INPS, che negaPertanto, l'applicabilità della rivalutazione prevista dall'art.13 della legge n.257/92 e successive modifiche ai soggetti "già pensionati" alla data della introduzione del beneficio, è meritevole di accoglimento solo per quanto concerne l'ipotesi di titolarità di pensione di vecchiaia о di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione ° assegno di invalidità. nonPeraltro, poichè nella presente controversia risulta accertato di quale pensione fruisse in concreto l'attuale intimato, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, Fee indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità, come pure ai superstiti dei titolari di detta pensione, sempre che, in questo caso, il decesso di tali titolari sia successivo alla introduzione del beneficio". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione. РОМ La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. 6 Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso, in Roma, il 1° dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Floweds eeppendicells En Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 GEN 2001 oggi, Ɑ O A A DCASIL COLLABORATORE U H M I G I E DI CANCELLERIA I S R I T P V N I U S N S L L T L 805 I I O O D Ɑ V V D I I A O S C N Ä 1 J N 1 O O - S T I S 8 N I - I 4 V S E 8 H Ɑ I T I . S N S ' V ' O N I L G T E V S O E ' S O V Ɑ I 7