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13 settembre 1934
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15 luglio 1962
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11 febbraio 1982
11 febbraio 1982
Art. 1.
Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3° ai lavoranti al proprio domicilio;
4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;
5° al personale navigante; ((5))
6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3)
7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;
13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso
nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all' art. 36, terzo comma, della Costituzione ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4 febbraio 1982 n. 23 (in G.U. lª s.s. 10/02/1982 n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Ha inoltre dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, nn. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3° ai lavoranti al proprio domicilio;
4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;
5° al personale navigante; ((5))
6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3)
7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;
13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso
nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all' art. 36, terzo comma, della Costituzione ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4 febbraio 1982 n. 23 (in G.U. lª s.s. 10/02/1982 n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Ha inoltre dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, nn. 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Commentari • 2
- 1. Reperibilità in orario di lavoroMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.93129593
Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini Definizione La reperibilità è l'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta. La chiamata del datore di lavoro deve essere generalmente supportata da ragioni di urgenza e di indifferibilità. La reperibilità consiste in una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale. La reperibilità è istituto specifico di alcune tipologie di attività quali, a titolo esemplificativo, esercenti …
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Giurisprudenza • 85
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2022, n. 1644Provvedimento: […] Infatti, il dettato del n. 10 dell'art. 1 della legge 370/1934, escludendo per il personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dai Comuni l'applicazione del principio secondo cui al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui èLeggi di più...
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