Versione
13 settembre 1934
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22 giugno 1972
22 giugno 1972
Art. 22.
Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.
Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.
Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.
Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.
Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.
Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.
Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2004, n. 9038Provvedimento: […] con d.m. 8 agosto 1972 "l'edizione stampa di giornali quotidiani è stata aggiunta tra le attività per le quali il funzionamento domenicale risponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità", con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, anche le attività editoriali di giornali quotidiani vanno comprese tra quelle per le quali l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 consente di far cadere il giorno di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e che permette, altresì, di attuare detto riposo attraverso turni lavorativi del personale addetto alle summenzionate attività editoriali: per cui, conclusivamente su tale punto, […]Leggi di più...
- riposo settimanale·
- art. 36 Costituzione·
- riposo compensativo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- interpretazione contrattuale·
- lavoro domenicale·
- danno da usura·
- lavoro straordinario·
- contrattazione collettiva·
- maggiorazione per lavoro penoso