Articolo 22 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 settembre 1934
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Versione
22 giugno 1972
Art. 22.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.

Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul "Riposo domenicale e settimanale".
Entrata in vigore il 22 giugno 1972
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