Sentenza 15 febbraio 2010
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5495 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2010, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27288-2004 proposto da:
TT NI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DURANTE EBERTO;
- ricorrente -
contro
DI LI NT, CC LA, TT NINTONIO;
- intimati -
sul ricorso 2235-2005 proposto da:
DI LI NT [...], CC LA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FIRMANI ALFONSO;
- controricorrenti ric. incidentali -
contro
TT NI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DURANTE EBERTO;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TT NINTONIO [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 464/2004 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato GULLOTTA Fabio, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FU NO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.6.1986 SE CO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara i coniugi Di FE NI ed BU LA, nonché SE
COntonio chiedendo:
- dichiarare che l'esponente era comproprietario al 50% dell'appartamento sito in Pescara, via Aterno 52, piano secondo, interno 5, venduto al Di FE ed alla BU da
COntonio SE in data 9.10.1979;
- dichiarare che la sentenza del Tribunale di Pescara n. 92/1977 era efficace anche nei confronti del Di FE e della BU;
- dichiarare nulla o quantomeno inefficace ed in-opponibile all'istante la predetta vendita per notaio Messina del 9.10.1979, ed in conseguenza condannare i compratori al risarcimento dei danni ed alla restituzione dell'appartamento in favore della società di fatto SE CO e COntonio;
- in subordine disporre la divisione dell'appartamento stesso o applicarsi l'art. 720 c.c. se indivisibile, secondo le quote di diritto spettanti all'istante ed ai coniugi Di FE. Con sentenza non definitiva del 6.4.1989 il Tribunale di Pescara, disattesa la domanda principale di nullità del contratto di compravendita, dichiarava che la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 153 del 19.3.1984 - confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara n. 92/1977 - era operativa anche nei confronti del Di FE e della BU, e che CO SE era proprietario per metà dell'appartamento suddetto così come i coniugi Di FE - BU, disponendo il prosieguo della causa ai soli fini della domanda di scioglimento della comunione.
Con sentenza definitiva del 15.9.1982 il Tribunale di Pescara dichiarava lo scioglimento della comunione tra CO SE ed i coniugi Di FE, assegnava l'intera proprietà dell'immobile che ne costituiva l'oggetto all'SE, con pagamento a titolo di conguaglio in favore dei Di FE della somma di L. 32.395.000 ciascuno, e condannava questi ultimi al pagamento in favore della SE della somma di L. 15.462.472 oltre accessori quale ristoro della privazione dell'utilizzazione pari alla quota di proprietà dell'SE dell'intero appartamento dal 9.10.1979 alla data di scioglimento della predetta comunione.
Avverso tale sentenza i Di FE da un lato e SE
COntonio dall'altro proponevano due distinti atti di appello ai quali resisteva CO SE.
Riuniti i procedimenti, con sentenza del 26.2.2004 la Corte di Appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'appello proposto da COntonio SE, ha dichiarato che al Di FE ed alla OB spettavano, a titolo di conguaglio, Euro 19.928,78 ciascuno, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 15.9.1992 ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, ed ha condannato il Di FE e la BU in solido al pagamento in favore di CO SE della somma di Euro 11.337,82 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'1.1.1998 ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per il mancato godimento dell'appartamento di via Aterno 52 in Pescara.
Per la cassazione di tale sentenza CO SE ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il Di FE e la BU hanno resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato a quatto motivi cui il ricorrente principale ha a sua volta resistito con controricorso;
COntonio SE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Per ragioni di priorità logico-giuridiche occorre anzitutto esaminare il primo motivo del ricorso incidentale con cui il Di FE e la BU, denunciando violazione degli artt. 720 e 728 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver rivalutato il credito da essi vantato nei confronti del condividente assegnatario dell'immobile in funzione della svalutazione monetaria verificatasi dalla data della decisione di primo grado invece che con riferimento al prezzo di mercato di tale cespite al momento della decisione della causa;
il ricorso a tale ultimo criterio invero è giustificato dal fatto che la rivalutazione dei beni immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quella della svalutazione monetaria. La censura è fondata.
Il giudice di appello ha proceduto alla rivalutazione del credito da conguaglio spettante al Di FE ed alla BU a decorrere dal 15.9.1992 (data della decisione di primo grado) secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
in tal modo egli si è discostato immotivatamente dall'orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dover accedere, secondo cui il conguaglio dovuto agli altri condividenti dal condividente cui sia attribuito per intero l'immobile oggetto di divisione, costituente un debito di valore da rapportare al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione, non è determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato o comunque diverso da quello di svalutazione secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio (Cass. 29.1.2001 n. 1245; Cass.
1.8.2006 n. 17487). All'esito dell'accoglimento di tale motivo resta assorbito il primo motivo del ricorso principale con il quale CO SE, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 720, 1116, 1476 e 1498 c.c., censura la sentenza impugnata per aver determinato il credito da conguaglio riconosciuto al Di FE ed alla BU comprensivo di rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla data di scioglimento della comunione invece che da quella della consegna del bene, tuttora detenuto dalle controparti, e per non aver considerato che tale credito, una volta determinato, non è di valore, ma di valuta.
Con il secondo motivo il ricorrente principale sotto un primo profilo deduce omessa pronuncia su quella parte del proprio appello incidentale con il quale si era chiesto che la condanna del Di FE e della BU al ristoro della mancata utilizzazione dell'appartamento suddetto da parte dell'esponente fosse estesa non solo fino al 18.10.1997 (data del deposito della relazione del C.T.U.) ma fino almeno alla data della sentenza di secondo grado;
inoltre egli denuncia violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. in ordine alla decorrenza di rivalutazione ed interesessi legali sulla somma determinata a titolo di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile soltanto dal 31.12.1997 e solo sul 50% dell'intero capitale, "atteso che a seguito dell'attribuzione delle quote dei due coniugi Di FE, l'SE avrebbe dovuto avere almeno dal 15.9.1992 l'intero capitale accertato, e non solo il 50%". Il motivo è inammissibile sia perché prospetta questioni non sollevate, almeno specificatamente, nell'appello incidentale, sia perché in parte generico.
Per un verso infatti si osserva che CO SE con l'appello incidentale, nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado, aveva altresì chiesto di "aggiornare la condanna degli appellanti Di FE - BU al pagamento della somma di L. 15.462.472 dal 19.10.79 "con rivalutazione della metà dell'importo dei canoni annui (determinati in motivazione)dalla maturazione dei singoli ratei di annualità ... alla data della ultima decisione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e con gli interessi legali"; è quindi evidente che in sede di appello non risultano proposte le questioni introdotte con il secondo profilo di censura del motivo in esame. Per altro verso il motivo stesso appare almeno in parte generico e di difficile comprensione, posto che, quanto all'omesso aggiornamento del risarcimento danni per la mancata utilizzazione dell'immobile, si osserva che in realtà il giudice di appello non ha cristallizzato il relativo importo al 18.10.1997 (data di deposito della relazione del C.T.U.), avendo invece disposto la rivalutazione di tale somma secondo gli indici ISTAT dal 1.1.1998 oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
a tale ultimo riguardo resta oscuro il profilo di censura riguardante la determinazione della rivalutazione monetaria "soltanto dal 31.12.1997", considerato che una diversa decorrenza, comunque non specificata, non terrebbe conto del fatto incontestato che l'entità di tale risarcimento era stata determinata dal C.T.U. a tutto il 18.10.1997.
Con il terzo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver detratto dall'importo dovuto all'esponente per il mancato godimento dell'immobile per cui è causa una percentuale pari al 22% per un presente debito di importo ILOR in ordine al quale non vi era prova ne' della sua debenza, ne' del suo effettivo pagamento da parte del Di FE e della BU.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha ritenuto di aderire al nuovo accertamento peritale disposto nel giudizio di appello anche con riferimento ad una parte delle spese di manutenzione, di gestione nonché delle imposte pagate inerenti al suddetto immobile da parte del Di FE e della BU;
in proposito ha richiamato, facendolo proprio, l'orientamento del C.T.U. che, sulla premessa di una documentazione carente e non del tutto chiara, peraltro non inesistente, aveva calcolato tali spese in base "al criterio dell'ordinarietà e con percentuali fissate dai principali testi di estimo edilizio"; orbene tale motivazione appare logica e sufficiente, considerato che non risulta e comunque non è stato dedotto che CO SE avesse mosso precise censure in proposito alla C.T.U. espletata nel secondo grado di giudizio, posto che solo in tal caso la Corte territoriale avrebbe avuto l'obbligo di rispondere ad essa specificatamente. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Di FE e la BU, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto a CO SE i frutti civili anche per gli anni 1974-1979, laddove per questo periodo il diritto ai frutti civili era stato escluso dalla sentenza di primo grado senza che questa statuizione fosse stata impugnata dall'SE. La censura è fondata. Premesso come fatto pacifico che la sentenza di primo grado non aveva riconosciuto a CO SE per il periodo antecedente al 9.10.1979 il diritto ai frutti civili per il mancato godimento dell'immobile "de quo" nei confronti del Di FE e della BU, si osserva che l'onere impugnazione di tale statuizione da parte dell'attuale ricorrente principale (che in effetti non aveva proposto alcun appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara) ha comportato il suo passaggio in giudicato;
erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il diritto di SE CO a tali frutti a decorrere dal 1.11.1974 (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 115 c.c. e art. 345 c.p.c. nonché vizio di motivazione, assumono che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto inammissibile la prova per testi dedotta avente ad oggetto l'esborso delle spese necessarie per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento "de quo" da centralizzato ad autonomo sostenute dagli esponenti per un importo di L. 13.335.332; essi sostengono che l'unica decisione in proposito è stata assunta nell'ordinanza del 2.7.1996 con la quale era stato dichiarato di non ammettere la prova "perché collegata ad una domanda nuova e quindi non ricorre alcuna fattispecie delle ipotesi di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1"; il Di FE e la BU ritengono che invece si trattava di una semplice deduzione difensiva circa il diritto del comunista che ha sostenuto spese per la cosa comune ad un corrispondente incremento della propria quota, di per sè riconducibile alla figura giuridica della eccezione probatoria per la prima volta anche in appello.
La censura è inammissibile.
Invero, premesso che l'ordinanza sopra menzionata non era idonea per la sua intrinseca natura non decisoria a condizionare la decisione di merito, occorre rilevare che il giudice di appello, esaminando il secondo motivo dell'appello proposto dal Di FE e dalla BU, ha affermato che dall'importo dovuto da costoro a SE CO per il mancato godimento dell'appartamento non erano state detratte quelle spese che avrebbero dovuto essere oggetto della prova testimoniale da cui gli appellanti erano decaduti;
orbene i ricorrenti incidentali con il motivo in esame non hanno censurato tale statuizione - costituente la "ratio decidendi" della mancata ammissione della prova testimoniale da essi articolata - che quindi è passata in giudicato.
Con il quarto motivo il Di FE e la BU, denunciando violazione degli artt. 1147, 1148, 1224, 1227, 820 ed 821 c.c. nonché omessa ed insufficiente intenzione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto debito di valore quello inerente ai frutti da essi dovuti a CO SE per l'uso esclusivo dell'appartamento sino alla sua consegna, laddove si trattava di frutti civili nascenti dalla riscossione di fitti, come tali costituenti debito di valuta;
erroneamente pertanto erano stati riconosciuti sulla somma capitale di Euro 11.337,82 la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1.1.1998 e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
La censura è fondata.
La Corte territoriale, statuendo nei termini era enunciati in ordine a quanto dovuto dal Di FE e dalla BU a SE CO per il mancato godimento dell'appartamento in questione senza esporre le ragioni per le quali ha riconosciuto la rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulla sorte, ha disatteso l'orientamento costante di questa Corte secondo cui l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore in favore del proprietario da luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in relazione ai frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 19.11.1992 n. 12362; Cass. 12.2.1993 n. 1784; Cass. 15.3.2006 n. 5776). In definitiva quindi all'esito dell'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i ricorsi, accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il terzo, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010