Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/05/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5095 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dinastar S.r.l., Centro Flegreo, Centro Futura S.r.l., Centro Manzoni S.r.l., Therapic Center S.r.l., Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l., Centro Pro Juventute Minerva S.r.l., Dhc S.r.l., Panda S.r.l., So.Ge.Sa S.R.L, C.R.S. – Centro di Riabilitazione Sanitaria S.r.l., Istituto per la Cura e Lo Studio della Scoliosi S.r.l., G.A.F. – La Pinetina S.r.l., Società Cooperativa Sociale A R. L. Madre Claudia, Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l., Studio Cieffemme S.r.l., Fed. I. Salute, Anisap Federazione Regionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private della Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, soggetti rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
a) della delibera della Giunta Regione Campania n. 341 del 11.07.2024, avente ad oggetto “ Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ”;
b) della delibera della Giunta Regione Campania n. 407 del 31.07.2024, avente ad oggetto: “ Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 341/2024 ”;
c) per quanto possa occorrere, della Delibera ASL Caserta n. 1599 del 27.09.2024 avente ad oggetto delibera della Giunta Regione Campania n. 407 del 31.07.2024 Adempimenti Tetti di Spesa 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
a) della delibera della Giunta Regione Campania n. 545 del 24.10.2024, avente ad oggetto “ Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 407/2024 ”;
b) per quanto possa occorrere, della Delibera ASL Caserta n.1888 dell’11.11.2024 avente ad oggetto: “ presa d’atto della D.G.R.C. n.545 del 24.10.2024 “determinazione per gli esercizi 2024 – 2025 dei limiti prestazionali e di spesa dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni D.G.R.C. 407/2024” e provvedimenti consequenziali, e contestuale revoca delle deliberazioni aziendali n. 1599 del 27/09/2024 e n.1700 DEL 15/10/2024 ”;
c) per quanto possa occorrere, della Delibera Asl Caserta n. 2023 del 29.11.2024 avente ad oggetto “ D.G.R.C. n.545 del 24.10.2024: Adempimenti Tetti di Spesa Anno 2024 ed Anno 2025 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Asl Napoli 1 Centro, dell’Asl Caserta e dell’Asl Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 14.10.2024 e depositato il 21.10.2024, la parte ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di essere composta, come parte processuale, da un’associazione di categoria e da soggetti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla macroarea della riabilitazione (ex artt. 26 e 44 della legge 833/1978);
- che, con D.G.R. n. 341 dell’11.07.2024, la Regione Campania aveva definito, per gli esercizi 2024-2025, i limiti prestazionali e di spesa nonché i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione;
- che, in particolare, erano stati stabiliti i limiti di spesa indicati nell’allegato B;
- che l’allegato C recava lo “Schema di contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.”
- che la stessa delibera n. 341/2024, in riferimento alla c.d. “osmosi” (da “residenziale/semiresidenzale” ad “ambulatoriale/domiciliare”), aveva stabilito che le strutture, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale, potevano utilizzare le economie derivanti dall’eventuale sottoutilizzo per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale e “ambulatoriale P.G.”, fino ad un massimo:
a) della differenza tra l’85% e il 75% del tasso di occupazione per il regime semiresidenziale;
b) della differenza tra il 95% e l’85% del tasso di occupazione per il regime residenziale;
- che, con D.G.R. n. 407 del 31.07.2024, la Regione modificava la precedente delibera n. 341/2024, prevedendo:
a) l’azzeramento degli incrementi dei volumi di spesa, con particolare riferimento al limite delle prestazioni domiciliari per l’anno 2025;
b) un limite del 15% per l’“osmosi” da prestazioni residenziali/semiresidenziali a prestazioni ambulatoriali/“ambulatoriali piccolo gruppo”;
c) criteri per l’accesso all’extrabudget, quali la liquidazione al 50% delle prestazioni rese a favore dei pazienti in età evolutiva, a condizione di una pari eccedenza resa dalla struttura anche per prestazioni in favore di pazienti adulti, con la conseguenza che, ogni due prestazioni rese in eccedenza, ne sarebbe stata riconosciuta soltanto una, mediante il versamento del 50 % del corrispettivo totale;
- che quindi l’incremento rispetto all’anno 2023 sarebbe stato solo apparente, in quanto l’importo accantonato (€ 8.382.000,00) per finanziare le prestazioni extrabudget sarebbe dovuto essere sottratto dal tetto di spesa fissato, non ponendosi in aggiunta ai limiti di spesa fissati per l’anno precedente;
- che quindi il limite di spesa “reale” per l’anno 2024, per le prestazioni ambulatoriali, avrebbe subito, in effetti, un decremento di € 375.000,00 rispetto al budget fissato per l’anno 2023.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. Travisamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà. Violazione dell’art. 36 della Costituzione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Ingiustizia manifesta ”.
Sosteneva la parte ricorrente che le misure adottate erano illegittime, non avendo tenuto in adeguata considerazione sia la necessità di adeguare il fabbisogno per le cure riabilitative ambulatoriali ai limiti prestazionali, sia l’impossibilità di violare i trattamenti economici minimi previsti dall’art. 36 Cost. e dai CCNL di settore.
2.1.1. In riferimento alla riduzione del tetto di spesa, la parte ricorrente considerava iniqua la decisione della Regione di far ricadere il peso dell’incremento dei fondi interamente sulle strutture accreditate, chiedendo loro di erogare una parte delle prestazioni al 50% del valore di tariffa, così violando i diritti dei lavoratori impiegati.
Argomentava che, per effetto della suddetta effettiva riduzione del budget di € 375.000,00, il numero assoluto di prestazioni sarebbe stato diminuito di n. 8.476 unità.
Denunciava l’illogicità del meccanismo posto in essere dalla Regione, che - frustrando gli obiettivi da essa stessa dichiarati nella delibera impugnata – aveva in realtà diminuito i volumi delle prestazioni ambulatoriali a tariffa piena.
Ne deduceva che l’atto impugnato era affetto dal vizio di difetto di istruttoria.
2.1.2. Con riguardo alla questione dell’“ extrabudget al 50% ”, la ricorrente insisteva nel rilevare che la suddetta “logica dell’extra tetto” avrebbe costretto le strutture ad erogare prestazioni extrabudget al valore tariffario del 50%, inidoneo a garantire i costi vivi, ed in modo tale da riconoscere ai lavoratori un trattamento economico in violazione dei minimi salariali, precisando che – per la stessa ammissione della Regione – il costo del personale incide nella misura del 75% sulla retta.
Sosteneva l’illegittimità del provvedimento, in quanto la Regione, per conseguire l’obiettivo di incrementare le prestazioni di riabilitazione in favore di pazienti nell’età evolutiva, avrebbe potuto prevedere solo per tale categoria di prestazioni la possibilità di riconoscimento dell’extra tetto.
Evidenziava che non era possibile pretendere che tali maggiori costi ricadessero sulle strutture accreditate, poiché ciò sarebbe equivalso a chiedere loro di effettuare prestazioni in perdita, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
2.1.3. Quanto al tema della “limitazione dell’osmosi”, la ricorrente osservava che – nonostante le reiterate richieste trasmesse da tutti gli operatori del settore, finalizzate alla risoluzione della questione della “ flessibilità di infrasetting di macroarea ”, collegata alla maggiore domanda di assistenza riabilitativa ambulatoriale proveniente dagli assistiti – la Regione aveva imposto il suddetto limite del 15%, illogicamente, trattandosi di un limite imposto all’osmosi tra volumi di prestazioni afferenti alla stessa macroarea e allo stesso setting ambulatoriale.
Sosteneva che l’unico vincolo poteva essere costituito dal limite complessivo di spesa fissato per la macroarea, essendo invece indifferente la ripartizione degli importi tra prestazioni ambulatoriali, domiciliari e residenziali.
Evidenziava un ulteriore profilo di illegittimità insito nella circostanza che la Regione aveva altresì circoscritto l’osmosi limitatamente ai setting da “residenziale/semiresidenziale” a “ambulatoriale/ambulatoriale p.g.”, escludendo illogicamente e senza motivazione le prestazioni domiciliari, pur particolarmente richieste dagli assistiti.
Denunciava l’ulteriore vizio di difetto di istruttoria, non essendosi la Regione avveduta che le strutture private in questione operano in via continuativa con pazienti finanziati, fino a quel momento, con l’“osmosi” dell’anno 2023, ottenuta con il risparmio del setting semiresidenziale.
Argomentava quindi che non era possibile per le suddette strutture attuare il limite dell’“osmosi” introdotto per l’anno 2024 solo nel mese di agosto, né tantomeno dimettere pazienti destinatari di piani terapeutici iniziati nei mesi precedenti.
A conferma delle predette doglianze, riportava le dichiarazioni rese dalle AA.SS.LL. nell’ambito dei diversi tavoli tecnici aziendali tenutisi in seguito all’adozione delle delibere regionali.
2.2. “ Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. Travisamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Ingiustizia manifesta ”.
La parte ricorrente denunciava l’illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui avevano ridotto il budget fissato per le prestazioni riabilitative domiciliari in favore dell’A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), ritenendo che una parte delle prestazioni domiciliari fosse “assorbita” dalle A.D.I..
Precisava che il limite di spesa per le prestazioni domiciliari era stato fissato [nel richiamato allegato B)] in € 74.443.000,00 per l’anno 2024, e ad € 65.747.000,00 per l’anno 2025; denunciava che, applicando il decremento di 5 punti percentuali previsto dalla stessa delibera, il limite sarebbe dovuto essere stabilito in € 70.720.850,00.
Argomentava che era irragionevole la decisione regionale riteneva di ridurre il budget per le prestazioni domiciliari, per attuare gli obiettivi previsti dal PNRR, in realtà già debitamente finanziati.
2.3. “ Violazione del legittimo affidamento. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. Travisamento. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà ”.
Asseriva la parte ricorrente che la delibera n. 407/2024 si poneva in contrasto con il principio del legittimo affidamento, in quanto l’amministrazione, a distanza di soli 20 giorni, aveva immotivatamente modificato la disciplina relativa all’“osmosi” tra setting , con la conseguenza che gli operatori del settore erano stati interessati da un provvedimento fortemente limitativo, rispetto a quanto previsto in precedenza.
3. Con memorie depositate in data 25.10 e 13.11.2024 si costituiva in giudizio la ASL di Benevento.
4. Con memoria depositata il 15.11.2024, si costituiva in giudizio la ASL di Caserta per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere comunque il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 15.11.2024, la Regione Campania eccepiva l’improcedibilità del ricorso per effetto della sopravvenuta delibera n. 545/2024, modificativa e integrativa della n. 407/2024. Chiedeva comunque – sulla base di varie argomentazioni difensive – il rigetto del ricorso.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.12.2024 e depositato in data 02.01.2025, la parte ricorrente impugnava gli atti suddetti ed esponeva:
- che, nelle more del giudizio, la Regione Campania aveva emesso la D.G.R. n. 545 del 24.10.2024 con cui modificava le precedenti deliberazioni in modo tale da non determinare alcun aggiornamento o modifica in melius ;
- che la nuova delibera confermava i volumi di spesa indicati dalle precedenti DD.GG.RR., in riferimento al suddetto decremento di € 375.000,00;
- che essa confermava il suddetto meccanismo relativo all’extrabudget e reiterava il limite relativo al meccanismo della c.d. osmosi nella misura del 15%.
7. Tanto premesso, proponeva le domande innanzi riportate sulla base del seguente motivo aggiunto: “ Illegittimità derivata ”.
Sosteneva la parte ricorrente che la D.G.R. n. 545/2024 – confermando nella sostanza i volumi prestazionali contenuti nelle precedenti DD.GG.RR. nn. 341/2024 e 407/2024 e reiterando le misure relative ai criteri di accesso all’extrabudget al 50%, nonché il limite del 15% per l’osmosi – era affetta dai medesimi profili di illegittimità illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. Con memoria depositata in data 09.01.2025, la ASL di Benevento chiedeva il rigetto del ricorso.
9. Con ordinanza n. 128 emessa in data 14/17.01.2025, il Tribunale disponeva che la Regione Campania depositasse documentazione idonea ad illustrare le ragioni poste a fondamento del suddetto limite del 15%.
In data 05.02.2025, la Regione depositava una relazione recante ad oggetto: “ N° Prat. 6546.2024: Ricorso promosso da AS RL C/ REGIONE CAMPANIA - ORDINANZA CAUTELARE 128/2025 ”.
10. Con memoria depositata in data 17.04.2025, la Regione eccepiva l’inammissibilità dei ricorsi per effetto della sottoscrizione della c.d. “clausola di salvaguardia”, ed insisteva comunque, nel merito, per il rigetto del ricorso.
11. Con memorie, anche di replica, depositate in data 18 e 29.04.2025, la parte ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni, eccependo, in particolare, che solo una parte delle strutture ricorrenti avevano sottoscritto con le AA.SS.LL. i contratti recanti la suddetta clausola di salvaguardia.
12. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, la difesa di parte ricorrente precisava che tali ultime strutture ricorrenti erano soltanto “Centro Specialistico Minerva”, “Centro di Riabilitazione Madre Claudia”, “CRS Centro di Riabilitazione Sanitaria”, “Centro Diagnostico San Marco” e “Centro La Pinetina”.
Dopo la discussione, come da verbale, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
13. Occorre dichiarare innanzitutto la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione ad agire, limitatamente ai soggetti ricorrenti che – pacificamente – hanno sottoscritto la c.d. “clausola di salvaguardia”.
È consolidato infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « E' legittima la c.d. clausola di salvaguardia che la struttura privata deve firmare se vuole operare in regime di accreditamento e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, e ciò in quanto gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata » (Cons. Stato, sez. III, n. 6569 del 28.10.2020; si confrontino, in termini analoghi, T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, n. 2508 del 15.04.2024; n. 5066 del 23.09.2024).
14. Non è fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla Regione Campania, in riferimento alla sopravvenienza della delibera n. 545/2024, in quanto l’amministrazione resistente non si è peritata di allegare e dimostrare in che modo le modifiche e le integrazioni recate dalla delibera più recente avrebbero determinato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’impugnazione della delibera antecedente.
15. Neppure è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL Caserta, essendo state impugnate, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti, delle deliberazioni emesse dalla stessa ASL.
16. Nel merito, il Collegio ritiene infondati i motivi di ricorso illustrati ai precedenti paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.
Non è convincente l’argomentazione secondo cui sarebbe iniqua la decisione regionale di “far ricadere il peso dell’incremento dei fondi interamente sulle strutture accreditate, chiedendo loro di erogare una parte delle prestazioni al 50% del valore di tariffa”, in quanto – secondo l’allegazione della stessa parte ricorrente – la Regione si è limitata a consentire alle strutture private la suddetta erogazione di prestazioni, attribuendo loro una facoltà e senza imporre alcun obbligo.
Né possono essere accolte le censure relative all’asserita violazione dei diritti dei lavoratori impiegati nelle strutture sanitarie, poiché i soggetti ricorrenti non possono considerarsi legittimati a ricorrere per proteggere situazioni giuridiche soggettive di cui non sono titolari (cfr. art. 81 c.p.c.).
Inoltre l’affermazione secondo cui sarebbe illogica la denunciata riduzione del budget (per € 375.000,00) non può essere condivisa, conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni della pubblica amministrazione sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità amministrativa (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 06/12/2021, n. 8159).
Più precisamente, lo stesso T.A.R. Campania – Napoli ha ritenuto che « Con riferimento all'esercizio della potestà programmatoria, va riconosciuta all'Amministrazione Regionale un'ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l'obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, quale quelli al contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, quelli relativi all'esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all'erogazione del servizio nell'osservanza dei principi di efficienza e buon andamento » (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 07/02/2014, n. 870).
17. Quanto al motivo di ricorso innanzi illustrato sub 2.1.3, il Collegio ritiene infondate le censure relative alla posizione dei pazienti destinatari di piani terapeutici iniziati nei mesi precedenti, finanziati con l’“osmosi” dell’anno 2023, per i quali non sarebbe possibile applicare il suddetto limite del 15%, solo a partire da agosto 2024.
Non è contestato infatti tra le parti che le delibere impugnate hanno previsto, per la prima volta in sede di programmazione, la facoltà in capo alle strutture private di utilizzare il risparmio dei volumi prestazionali dovuto ad un sottoutilizzo del tasso di occupazione nei regimi residenziale e semiresidenziale. Ne consegue che le mere prassi eventualmente affermatesi negli esercizi precedenti non potrebbero in alcun modo vincolare il potere dell’amministrazione di programmare l’impiego delle risorse finanziarie per gli esercizi successivi.
Né si appalesa illogica la scelta della Regione di porre un limite al meccanismo della c.d. “osmosi”, in quanto finalizzato a “ non indebolire il setting residenziale/semiresidenziale autorizzando già in fase di programmazione un sottoutilizzo di tale setting con la conseguente contrazione delle prestazioni ”.
Allo stesso modo, il Collegio non ritiene di poter censurare la scelta amministrativa di consentire l’“osmosi” solo verso il setting “ ambulatoriale/ambulatoriale p.g. ”, e non anche verso quello domiciliare, per la ragione innanzi illustrata circa i limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 06/12/2021, n. 8159).
18. Quanto al motivo 2.3, si osserva quanto segue.
Si legge nella D.G.R. n. 341 dell’11.07.2024: « RITENUTO di dover: (…)
e) stabilire che le strutture, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale dovuto ad un sotto utilizzo del tasso di occupazione come meglio definito nell’allegata Relazione tecnica (allegato A), possono utilizzare le economie derivanti
dall’eventuale sottoutilizzo per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale e ambulatoriale P.G. fino ad un massimo della differenza tra l’85% e il 75% del tasso di occupazione per il regime semiresidenziale e fino ad un massimo della differenza tra il 95% e l’85% del tasso di occupazione per il regime residenziale nel rispetto della Capacità Massima Operativa di ogni struttura ».
Si legge nell’Allegato A (Relazione tecnica) alla D.G.R. n. 545 del 24.10.2024 (sostanzialmente identico, per quanto qui rileva, all’allegato A alla D.G.R. n. 407 del 31.07.2024): « c) Regime semiresidenziale e residenziale anno 2024/2025 (…)
2. in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale dovuto ad un sotto utilizzo del tasso di occupazione così come stimato al punto precedente, le strutture possono utilizzare tale economia, nei limiti del 15% del tetto assegnato, per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale/amb. P.G. nel rispetto della Capacità Massima Operativa di ogni struttura ».
Non si rivela quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione regionale avrebbe, a distanza di soli 20 giorni, modificato la disciplina relativa all’“osmosi” tra setting .
Ritiene infatti il Collegio che il testo sopra riportato della delibera n. 341/2024, pur non particolarmente chiaro, debba essere inteso nel senso che le strutture private, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali, potevano utilizzare quelle economie per erogare prestazioni riabilitative ambulatoriali fino ad un limite compreso nella forchetta di oscillazione tra il 15% e il 25% (corrispondente ad una differenza – evidentemente rispetto al 100% - compresa tra l’85% e il 75% del tasso di occupazione) per il regime semiresidenziale; e fino ad un limite compreso nella forchetta di oscillazione tra il 5% e il 15% (corrispondente ad una differenza – evidentemente rispetto al 100% - compresa tra il 95% e l’85% del tasso di occupazione) per il regime semiresidenziale.
Ne deriva che le successive delibere nn. 407 e 545 – nel prevedere il suddetto limite del 15% - non hanno determinato alcuna modifica, ma solo una specificazione della precedente disciplina.
Non sussiste quindi il profilo di contraddittorietà denunciato dalla parte ricorrente.
19. Analoghe considerazioni valgono per il motivo 2.2.
La decisione regionale di ridurre il budget per le prestazioni riabilitative domiciliari, in favore dell’“assistenza domiciliare integrata” (ADI), ha natura discrezionale e non può essere sindacata dal giudice amministrativo, se non nei limiti innanzi esposti.
Quanto all’asserito errore di calcolo, consistente nel determinare il budget per le prestazioni domiciliari per l’anno 2025 in € 65.747.000, anziché in € 70.720.850, si osserva quanto segue.
Si legge nell’allegato A alla delibera 407/2024:
« b) Regime domiciliare anno 2024/2025 (…)
2b) Per l’anno 2024 resta confermato il limite prestazionale e di spesa delle prestazioni domiciliari di cui alla DGRC 349 del 7/7/2022 e s.m.i., corrispondente al 30% del totale delle prestazioni ambulatoriali-ambulatoriali piccolo gruppo-domiciliari di cui alla DGRC 349 del 7/7/2022 e s.m.i.; (…)
3b) Per l’anno 2025 il limite massimo di prestazioni e di spesa delle prestazioni domiciliari viene decrementato di cinque punti percentuali (dal suddetto 30% al 25%) rispetto a quanto determinato per l’anno 2024; (…) ».
Nell’allegato B si legge quanto segue (per quanto qui specificamente rileva):
« STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 LEGGE 833/78 – Limiti prestazionali di spesa anno 2024.
Corrispondenti volumi di spesa espressi in migliaia di euro:
AMB 166.040
AMB PG 1.596
DOM 74.443.
STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 LEGGE 833/78 – Limiti prestazionali di spesa anno 2025.
Corrispondenti volumi di spesa espressi in migliaia di euro:
AMB 174.012
AMB PG 2.319
DOM 65.747 ».
Da un semplice conteggio emerge che il totale del budget per le prestazioni ambulatoriali, “ambulatoriali piccolo gruppo” e domiciliari ammonta, per entrambi gli anni, a circa € 242.079.000, sicché la percentuale relativa alle prestazioni domiciliari per il 2024 è pari al 30,75% del totale, mentre per il 2025 è pari al 27,15% del totale.
Ne risulta che la percentuale dedicata alle prestazioni domiciliari è stata effettivamente decrementata solo del 3,6%, e quindi per un importo inferiore al 5%, previsto dall’allegato A.
Se ne può concludere che la parte ricorrente non può dolersi di un decremento inferiore al 5%, con la conseguente necessità di ritenere infondato il motivo in esame anche sotto tale ultimo profilo quantitativo.
20. L’esame dei motivi aggiunti è assorbito da tutte le considerazioni innanzi illustrate, essendo stata censurata con quei motivi la sola illegittimità derivata della delibera n. 545/2024.
21. Pertanto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, per difetto della legittimazione a ricorrere, limitatamente ai seguenti soggetti: “Centro Specialistico Minerva”, “Centro di Riabilitazione Madre Claudia”, “CRS Centro di Riabilitazione Sanitaria”, “Centro Diagnostico San Marco” e “Centro La Pinetina”.
Devono essere invece considerati infondati nel merito, e quindi rigettati, in riferimento alle domande proposte dai ricorrenti residui.
22. La particolare complessità delle questioni trattate e la scarsa chiarezza dell’espressione contenuta nella suddetta delibera regionale n. 341/2024 giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione ad agire di “Centro Specialistico Minerva”, “Centro di Riabilitazione Madre Claudia”, “CRS Centro di Riabilitazione Sanitaria”, “Centro Diagnostico San Marco” e “Centro La Pinetina”;
- con riguardo ai ricorrenti residui, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO