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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola, Corso Garibaldi n. 77, presso lo studio dell'avv. Salvatore Matera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme, via L. Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Fabio Milano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando: - che, in data 8.9.2014, aveva conferito mandato professionale all'avv.
affinché proponesse ricorso dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in Controparte_1
funzione di Giudice del Lavoro, avverso il provvedimento con il quale l' di CP_2
Catanzaro comunicava il rigetto del ricorso presentato dall' Parte_2
nell'interesse dell'odierno attore;
- che, più precisamente, il richiamato
[...] Pt_2
aveva presentato, per conto del , ricorso all' avverso il provvedimento con Pt_1 CP_2
cui l' chiedeva la restituzione della somma di euro 5.019,25, che Controparte_3
riteneva indebitamente versata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e/o malattia relativamente al periodo 1.1.2009-31.12.2010; - che l'Avv. non aveva svolto CP_1
alcuna utile attività; - che altri lavoratori avevano conferito mandato a detto avvocato;
- che, in particolare, “la statuizione relativa ad un procedimento previdenziale incardinato da altro lavoratore che è ricorso al Tribunale di Lamezia Terme -sezione Lavoro e
Previdenza- con il patrocinio del legale, odierno convenuto, è stata del seguente tenore: accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'effettività del rapporto di lavoro agricolo subordinato svolto da …. alle dipendenze di nell'anno 2009, Parte_3
dichiara l'illegittimità della pretesa dell' alla ripetizione delle somme corrisposte a CP_2
titolo di indennità di disoccupazione e condanna l' al pagamento delle somme CP_2
eventualmente già riconosciute ma non erogate, con conseguente riconoscimento di ogni diritto connesso all'attività espletata”; - che nonostante avesse conferito mandato all'avv.
al fine di ottenere la dichiarazione di non debenza/irripetibilità della somma CP_1
richiesta dall , il difensore non svolgeva attività e, di conseguenza, l' diffidava CP_2 CP_2
il al pagamento dell'indicata somma di euro 5.019,25; - che essendo la fattispecie Pt_1
inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c. aveva richiesto al difensore il risarcimento dei danni senza sortire risultato alcuno.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'avv. CP_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Giudice,
[...]
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del convenuto, consistente nel mancato espletamento del mandato professionale conferitogli l'8.9.2014 e, conseguentemente, condannare il convenuto medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di euro 5.019,25 oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto attoreo, dal momento che avendo il dichiaratamente agito in giudizio in Pt_1
via extracontrattuale era decorso il termine quinquennale di prescrizione ove si consideri che – a detta di parte attrice- il mandato sarebbe stato conferito in data 8.9.2024 e la prima richiesta di risarcimento dell'asserito danno era intervenuta dopo cinque anni.
Nel merito rilevava: a) che avendo parte attrice dichiarato di agire alla luce del combinato disposto dell'art. 2043 e dell'art. 2697 c.c. “spetta a chi agisce in giudizio dare la prova del fatto illecito, del danno, della colpa o del dolo, ovvero del nesso di causalità”; b) che, nel caso di specie, “nessuno dei suddetti elementi risulta provato, sicché la domanda andrà rigettata”.
Evidenziava, inoltre, che “anche a voler qualificare la domanda riconducendola alla responsabilità contrattuale (ma così non è perché come si vedrà infra nessun mandato è stato mai conferito) si osserva che, in materia di responsabilità professionale del professionista avvocato, la parte attrice ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico, il danno ed il collegamento causale tra quest'ultimo e la condotta asseritamente colposa del professionista. Segnatamente, occorre provare che, in assenza della condotta colposa, la parte avrebbe probabilmente raggiunto il risultato sperato”.
Poneva altresì in rilievo: - che l'attore, unitamente ad altri soggetti interessati, aveva conferito mandato all'avvocato affinché presentasse una denuncia querela nei CP_1
confronti del sig. ( datore di lavoro) per aver dichiarato Parte_3
all'Ispettore di Vigilanza, , che i lavoratori ( tra cui l'attore), avevano svolto n. Per_1
3 giornate lavorative invece delle 102 effettive;
- che ne era derivato l'avvio di un procedimento penale a carico del in cui l'attore si era costituito parte civile;
- Parte_3
che tale procedimento penale è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e viene seguito dallo stesso convenuto nell'interesse dell'odierno attore, costituito parte civile;
- che nessun altro mandato era stato conferito al e, in particolare, non veniva CP_1
conferito alcun mandato per l'avvio di una diversa azione civile o amministrativa che, invece, era stata affidata all' - che lo stesso attore Parte_2
riconosceva che la tutela amministrativa era stata curata dall'Istituto anzidetto;
- che all'esito del rigetto del ricorso del 5.9.2013, non veniva conferito mandato al . CP_1
Assumeva, inoltre, che “in ogni caso anche a voler ipoteticamente accedere alla tesi avversaria, secondo cui in data 8.9.2014 sarebbe stato conferito incarico per
l'impugnazione in sede civile del Provvedimento la domanda andrebbe comunque CP_2
rigettata per insussistenza del nesso di causalità, ciò in quanto presupposto per la richiesta di indennità di disoccupazione agricola è l'iscrizione del lavoratore negli appositi elenchi predisposti dall' che trovano disciplina nell'art. 38 del D.L. n. CP_2
98/2011 convertito in L. 1/2011. Contro gli elenchi è possibile esperire il rimedio giudiziale entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Ora nel caso di specie, la pubblicazione è avvenuta nell'elenco trimestrale pubblicato dall' dal 14.06.2013 al 05.07.2013 e, alla data in cui – secondo parte CP_2
attrice – il mandato sarebbe stato conferito (08.09.2014), il termine era inutilmente decorso. Ciò significa che, anche ove ipoteticamente fosse vero che la parte attrice avesse conferito mandato all'Avv. , nessuna azione avrebbe potuto essere intrapresa CP_1
essendo già spirato il suddetto termine”.
Evidenziava, infine, che è irrilevante l'accoglimento del ricorso di altro lavoratore dal momento che a seguito di appello da parte dell , con sentenza n. 282/2020, è stata CP_2
dichiarata l'inammissibilità della domanda del lavoratore.
Concludeva nei termini seguenti: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare -ritenere e dichiarare prescritto il diritto di parte attrice e adottare le opportune statuizioni;
nel merito -ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
-in subordine ridurla nei limiti del danno allegato e provato”.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c., l'attore evidenziava che la domanda erroneamente era stata qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale e che era chiaro che “come risulta dal fatto descritto essa è di natura contrattuale atteso che il convenuto ha ricevuto l'incarico ( contratto) , ma non lo ha mai espletato”; che pertanto
“la fonte normativa della fattispecie oggetto del presente giudizio deve considerarsi quella di cui agli artt. 2230 e ss c.c.”; che, conseguentemente, il termine prescrizionale è quello ordinario (decennale) di cui all'art. 2946 c.c.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., il convenuto eccepiva l'inammissibilità del mutamento della domanda ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione “posto che il termine per la costituzione in giudizio cadeva nel periodo di sospensione straordinaria determinata dall'emergenza Covid-19. Sicchè il termine dei 20 giorni dalla nuova udienza fissata in ragione della sospensione straordinaria è stato senza dubbio alcuno rispettato”.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva assegnata a sentenza, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'esame del Tribunale è quella concernente il conferimento di procura alle liti da parte di all'odierno Parte_1
convenuto, avv. , e da questi contestato, poiché avente carattere assorbente. CP_1
Ebbene, appare innanzitutto opportuno evidenziare che in tema di attività professionale svolta dall' avvocato, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Tanto osservato, deve rilevarsi che dalle risultanze processuali non emerge la prova né del conferimento da parte dell'odierno attore di procura ad litem né, peraltro, del mandato sostanziale e cioè del contratto di patrocinio in sede civile.
È significativo evidenziare che l'odierno attore ebbe a conferire mandato all'avv. CP_1
per la predisposizione di denuncia querela nei confronti del proprio datore di lavoro dalla quale è scaturito procedimento penale allo stato pendente (cfr., sul punto, le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, verb. ud. 20.07.2022) Pt_1
Le discordanze delle dichiarazioni rese dai testi e inficiano la loro Tes_1 Tes_2
attendibilità, ove si consideri che ha dichiarato che l'attore ed i suoi Persona_2
colleghi di lavoro, tra cui la teste stessa, si recarono dall'avv. “perché ci tutelasse CP_1
perché avevamo lavorato ma l' ci aveva tolto l'anno contributivo e ci siamo recati CP_2
alla Guardia di Finanza con l'avv. ” (cfr. dich. verb. ud. del 20.07.2022), mentre CP_1
la teste ha riferito di essersi recata, assieme agli altri colleghi ed al Testimone_3
presso l'avv. “per il conferimento dell'incarico perché il datore di Pt_1 CP_1
lavoro non ci ha versato le giornate lavorative e fare causa all' (cfr. dich. verb, ud. CP_2
22.03.2023).
Alla luce di quanto evidenziato - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura dell'azione esperita (extracontrattuale o contrattuale), in ordine al mutamento o meno della domanda ed alla prescrizione, la domanda attorea deve essere rigettata non potendosi configurare in capo al convenuto responsabilità alcuna.
L'attore, in qualità di parte soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in euro 1.276,00 per compensi professionali (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00; parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa per fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale), oltre spese generali nella misura forfettaria del
15%. iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 -condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 1.276,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola, Corso Garibaldi n. 77, presso lo studio dell'avv. Salvatore Matera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme, via L. Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Fabio Milano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando: - che, in data 8.9.2014, aveva conferito mandato professionale all'avv.
affinché proponesse ricorso dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in Controparte_1
funzione di Giudice del Lavoro, avverso il provvedimento con il quale l' di CP_2
Catanzaro comunicava il rigetto del ricorso presentato dall' Parte_2
nell'interesse dell'odierno attore;
- che, più precisamente, il richiamato
[...] Pt_2
aveva presentato, per conto del , ricorso all' avverso il provvedimento con Pt_1 CP_2
cui l' chiedeva la restituzione della somma di euro 5.019,25, che Controparte_3
riteneva indebitamente versata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e/o malattia relativamente al periodo 1.1.2009-31.12.2010; - che l'Avv. non aveva svolto CP_1
alcuna utile attività; - che altri lavoratori avevano conferito mandato a detto avvocato;
- che, in particolare, “la statuizione relativa ad un procedimento previdenziale incardinato da altro lavoratore che è ricorso al Tribunale di Lamezia Terme -sezione Lavoro e
Previdenza- con il patrocinio del legale, odierno convenuto, è stata del seguente tenore: accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'effettività del rapporto di lavoro agricolo subordinato svolto da …. alle dipendenze di nell'anno 2009, Parte_3
dichiara l'illegittimità della pretesa dell' alla ripetizione delle somme corrisposte a CP_2
titolo di indennità di disoccupazione e condanna l' al pagamento delle somme CP_2
eventualmente già riconosciute ma non erogate, con conseguente riconoscimento di ogni diritto connesso all'attività espletata”; - che nonostante avesse conferito mandato all'avv.
al fine di ottenere la dichiarazione di non debenza/irripetibilità della somma CP_1
richiesta dall , il difensore non svolgeva attività e, di conseguenza, l' diffidava CP_2 CP_2
il al pagamento dell'indicata somma di euro 5.019,25; - che essendo la fattispecie Pt_1
inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c. aveva richiesto al difensore il risarcimento dei danni senza sortire risultato alcuno.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'avv. CP_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Giudice,
[...]
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del convenuto, consistente nel mancato espletamento del mandato professionale conferitogli l'8.9.2014 e, conseguentemente, condannare il convenuto medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di euro 5.019,25 oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto attoreo, dal momento che avendo il dichiaratamente agito in giudizio in Pt_1
via extracontrattuale era decorso il termine quinquennale di prescrizione ove si consideri che – a detta di parte attrice- il mandato sarebbe stato conferito in data 8.9.2024 e la prima richiesta di risarcimento dell'asserito danno era intervenuta dopo cinque anni.
Nel merito rilevava: a) che avendo parte attrice dichiarato di agire alla luce del combinato disposto dell'art. 2043 e dell'art. 2697 c.c. “spetta a chi agisce in giudizio dare la prova del fatto illecito, del danno, della colpa o del dolo, ovvero del nesso di causalità”; b) che, nel caso di specie, “nessuno dei suddetti elementi risulta provato, sicché la domanda andrà rigettata”.
Evidenziava, inoltre, che “anche a voler qualificare la domanda riconducendola alla responsabilità contrattuale (ma così non è perché come si vedrà infra nessun mandato è stato mai conferito) si osserva che, in materia di responsabilità professionale del professionista avvocato, la parte attrice ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico, il danno ed il collegamento causale tra quest'ultimo e la condotta asseritamente colposa del professionista. Segnatamente, occorre provare che, in assenza della condotta colposa, la parte avrebbe probabilmente raggiunto il risultato sperato”.
Poneva altresì in rilievo: - che l'attore, unitamente ad altri soggetti interessati, aveva conferito mandato all'avvocato affinché presentasse una denuncia querela nei CP_1
confronti del sig. ( datore di lavoro) per aver dichiarato Parte_3
all'Ispettore di Vigilanza, , che i lavoratori ( tra cui l'attore), avevano svolto n. Per_1
3 giornate lavorative invece delle 102 effettive;
- che ne era derivato l'avvio di un procedimento penale a carico del in cui l'attore si era costituito parte civile;
- Parte_3
che tale procedimento penale è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e viene seguito dallo stesso convenuto nell'interesse dell'odierno attore, costituito parte civile;
- che nessun altro mandato era stato conferito al e, in particolare, non veniva CP_1
conferito alcun mandato per l'avvio di una diversa azione civile o amministrativa che, invece, era stata affidata all' - che lo stesso attore Parte_2
riconosceva che la tutela amministrativa era stata curata dall'Istituto anzidetto;
- che all'esito del rigetto del ricorso del 5.9.2013, non veniva conferito mandato al . CP_1
Assumeva, inoltre, che “in ogni caso anche a voler ipoteticamente accedere alla tesi avversaria, secondo cui in data 8.9.2014 sarebbe stato conferito incarico per
l'impugnazione in sede civile del Provvedimento la domanda andrebbe comunque CP_2
rigettata per insussistenza del nesso di causalità, ciò in quanto presupposto per la richiesta di indennità di disoccupazione agricola è l'iscrizione del lavoratore negli appositi elenchi predisposti dall' che trovano disciplina nell'art. 38 del D.L. n. CP_2
98/2011 convertito in L. 1/2011. Contro gli elenchi è possibile esperire il rimedio giudiziale entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Ora nel caso di specie, la pubblicazione è avvenuta nell'elenco trimestrale pubblicato dall' dal 14.06.2013 al 05.07.2013 e, alla data in cui – secondo parte CP_2
attrice – il mandato sarebbe stato conferito (08.09.2014), il termine era inutilmente decorso. Ciò significa che, anche ove ipoteticamente fosse vero che la parte attrice avesse conferito mandato all'Avv. , nessuna azione avrebbe potuto essere intrapresa CP_1
essendo già spirato il suddetto termine”.
Evidenziava, infine, che è irrilevante l'accoglimento del ricorso di altro lavoratore dal momento che a seguito di appello da parte dell , con sentenza n. 282/2020, è stata CP_2
dichiarata l'inammissibilità della domanda del lavoratore.
Concludeva nei termini seguenti: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare -ritenere e dichiarare prescritto il diritto di parte attrice e adottare le opportune statuizioni;
nel merito -ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
-in subordine ridurla nei limiti del danno allegato e provato”.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c., l'attore evidenziava che la domanda erroneamente era stata qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale e che era chiaro che “come risulta dal fatto descritto essa è di natura contrattuale atteso che il convenuto ha ricevuto l'incarico ( contratto) , ma non lo ha mai espletato”; che pertanto
“la fonte normativa della fattispecie oggetto del presente giudizio deve considerarsi quella di cui agli artt. 2230 e ss c.c.”; che, conseguentemente, il termine prescrizionale è quello ordinario (decennale) di cui all'art. 2946 c.c.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., il convenuto eccepiva l'inammissibilità del mutamento della domanda ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione “posto che il termine per la costituzione in giudizio cadeva nel periodo di sospensione straordinaria determinata dall'emergenza Covid-19. Sicchè il termine dei 20 giorni dalla nuova udienza fissata in ragione della sospensione straordinaria è stato senza dubbio alcuno rispettato”.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva assegnata a sentenza, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'esame del Tribunale è quella concernente il conferimento di procura alle liti da parte di all'odierno Parte_1
convenuto, avv. , e da questi contestato, poiché avente carattere assorbente. CP_1
Ebbene, appare innanzitutto opportuno evidenziare che in tema di attività professionale svolta dall' avvocato, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Tanto osservato, deve rilevarsi che dalle risultanze processuali non emerge la prova né del conferimento da parte dell'odierno attore di procura ad litem né, peraltro, del mandato sostanziale e cioè del contratto di patrocinio in sede civile.
È significativo evidenziare che l'odierno attore ebbe a conferire mandato all'avv. CP_1
per la predisposizione di denuncia querela nei confronti del proprio datore di lavoro dalla quale è scaturito procedimento penale allo stato pendente (cfr., sul punto, le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, verb. ud. 20.07.2022) Pt_1
Le discordanze delle dichiarazioni rese dai testi e inficiano la loro Tes_1 Tes_2
attendibilità, ove si consideri che ha dichiarato che l'attore ed i suoi Persona_2
colleghi di lavoro, tra cui la teste stessa, si recarono dall'avv. “perché ci tutelasse CP_1
perché avevamo lavorato ma l' ci aveva tolto l'anno contributivo e ci siamo recati CP_2
alla Guardia di Finanza con l'avv. ” (cfr. dich. verb. ud. del 20.07.2022), mentre CP_1
la teste ha riferito di essersi recata, assieme agli altri colleghi ed al Testimone_3
presso l'avv. “per il conferimento dell'incarico perché il datore di Pt_1 CP_1
lavoro non ci ha versato le giornate lavorative e fare causa all' (cfr. dich. verb, ud. CP_2
22.03.2023).
Alla luce di quanto evidenziato - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura dell'azione esperita (extracontrattuale o contrattuale), in ordine al mutamento o meno della domanda ed alla prescrizione, la domanda attorea deve essere rigettata non potendosi configurare in capo al convenuto responsabilità alcuna.
L'attore, in qualità di parte soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in euro 1.276,00 per compensi professionali (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00; parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa per fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale), oltre spese generali nella misura forfettaria del
15%. iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 -condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 1.276,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda