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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 791/2023 R.G. discussa all'udienza del 23/4/2025 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABRIZIO VINCENZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
GUIDOBONO N. 8/2 SAVONA..
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3 Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO
[...] C.F._4
DUFFINI ed elettivamente domiciliati in VIA ROMA 12ª BORGO MANTOVANO (MN) FRAZ. PIEVE DI CORIANO presso lo studio dell'avv. SILVIA SILVESTRI.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 29.6.2023 con il n.° 460/2023
CONCLUSIONI
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della
sentenza n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 26 giugno 2023 e
notificata in data 29 giugno 2023 nel procedimento R.G. 1336/2020 ed in totale
accoglimento delle domande dell'appellante, in via principale,
a) accertare e dichiarare ex art. 412 cod.civ. l'annullabilità e/o la nullità degli atti
compiuti da allorquando rivestiva l'ufficio di amministratore di Controparte_1
sostegno della madre, fu sig.ra per violazione di norme imperative e Persona_1
per violazione dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare in data 24 aprile 2015;
b) in particolare, accertare e dichiarare che nella sua predetta Controparte_1
qualità, in concorso con il padre Controparte_2
- in data 6 ottobre 2015, si appropriava indebitamente della somma di euro 11.24,60 di
proprietà esclusiva della beneficiata;
- in data 8 giugno 2016 si appropriava indebitamente della somma di euro 9.922,87 di
proprietà esclusiva della beneficiata;
- nel periodo dal giugno 2015 al giugno 2016 si appropriava indebitamente della somma
di euro 2822,77 di proprietà esclusiva della beneficiata (pari alla differenza fra gli
addebiti risultanti dal conto corrente – euro 12.271,16 – dichiarati al Giudice Tutelare con atto di rendiconto del 14 giugno 2016 e quanto effettivamente utilizzato per
soddisfare i fabbisogni della beneficiaria euro 9448,39);
- nel periodo dal giugno 2017 al giugno 2018 si appropriava indebitamente della somma
di euro 3213,76 (pari alla differenza fra gli addebiti risultanti dal conto corrente – euro
22.444,90 – dichiarati al Giudice Tutelare con atto di rendiconto del 13 luglio 2018 e
quanto effettivamente utilizzato per soddisfare i fabbisogni della beneficiaria euro
19231,14);
- in data 29 giugno 2017 si appropriava indebitamente della somma di euro 2.890,85,
(pari alla metà delle spese sostenute a seguito del decesso della mamma
dell'amministrata (spese per il funerale, per il loculo, la posa e gli accessori) in quanto
aveva omesso di indicare nell'istanza di rimborso spese funerarie di dichiarare al
Giudice Tutelare che metà di dette spese erano state compensate giudizialmente ex art.
1243 comma 2 cod. civ. con sentenza passata in giudicato del Giudice Civile del
Tribunale di Mantova n. 651/2017);
- nel gennaio 2014, ancor prima di essere nominato amministratore di sostegno, ottenne
la somma di euro 30 mila dalla madre, fu sig.ra senza legittima causale Persona_1
ma semmai consapevole che il 50% di quella somma era di spettanza esclusiva
dell'odierno attore,
conseguentemente,
dichiarare che la somma complessiva di euro 30.097,85 di cui si è indebitamente
appropriato abusando dell'Ufficio di amministratore di sostegno e Controparte_1
con la cooperazione del padre era di proprietà esclusiva della sua Controparte_2
amministrata fu sig.ra Persona_1 per l'effetto,
a fronte del credito complessivamente vantato dall'attore e che trova fondamento nella
successione materna, nella sentenza civile n. 651/2017 e nelle spese successive,
condannare in solido e/o alternativamente tra loro i convenuti e Controparte_1
in proprio e/o nella loro qualità di eredi della fu sig.ra Controparte_2 [...]
alla corresponsione a favore dell'attore di una somma non inferiore ad euro Per_1
30.000,00 e/o quella emergenda in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale subito
e subendo dall'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
e sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale,
c) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. dei convenuti CP_1
e per aver compiuto fatti dolosi (e segnatamente violando
[...] Controparte_2
i precetti penali di cui agli artt. 314, 479, 61 comma 1 e n. 11, 323 ed in relazione ai
quali è pendente avanti al Tribunale Penale di Mantova, il procedimento penale n.
RGNR 1054/2019) cagionando all'attore un danno ingiusto avendo volutamente
impeditogli di entrare nella disponibilità della quota di legittima spettantegli ex lege e
per averne leso anche la serenità familiare e la dignità personale;
per l'effetto,
anche ai sensi degli artt.2059 cod.civ. e 185 cod.pen., condannare in solido tra loro i
convenuti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali subiti e subendi dall'attore da quantificarsi in via equitativa tenuto conto
di tutte le circostanze concrete del caso specifico, onde ristorare il pregiudizio
effettivamente subito dal danneggiato. Anche in questo caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge
decorrenti dal giorno del fatto illecito al dì dell'effetto soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali del
doppio grado di giudizio.
Sentenza esecutiva.”
e Controparte_3 CP_2
“In via preliminare
Dichiararsi, esperiti gli incombenti di cui all'art. 348 bis C.p.c., l'inammissibilità
dell'appello proposto da Parte_1
Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto con Parte_1
conseguente integrale conferma della sentenza n. 460/2023 del Tribunale di Mantova
In ogni caso: spese e compensi del giudizio interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2020 conveniva in giudizio, Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Mantova, la sorella in persona Persona_1
dell'amministratore di sostegno avv. , il nipote ed il CP_4 Controparte_1
cognato , assumendo: Controparte_2
che il Tribunale di Mantova, con sentenza n.° 651/2017 del 19.6.2017 emessa all'esito del giudizio in materia successoria da lui introdotto avverso la sorella Persona_1
aveva accertato che quest'ultima in data 8.1.2014 si era indebitamente appropriata della somma di € 30.000,00 appartenente alla madre , deceduta due giorni Persona_2
dopo senza lasciare testamento, e, in accoglimento della domanda di divisione ereditaria, operata la compensazione giudiziale tra le reciproche ragioni di credito vantate dalle parti, aveva condannato al pagamento della somma di € 12.463,76, in Persona_1
favore di , oltre alla rifusione del 70% delle spese di lite;
Parte_1
che le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito si erano rivelate infruttuose;
che, osservate anomalie nell'operato del nipote in qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno della sorella a seguito del decreto di nomina Persona_1
del 24.4.2015, nel dicembre 2017 aveva inviato una comunicazione al giudice tutelare e successivamente, nel marzo 2019, aveva sporto querela avanti la Procura della
Repubblica di Mantova;
che in data 19.12.2019, su istanza del pubblico ministero, il giudice tutelare aveva revocato dall'incarico di amministratore di sostegno, nominando in Controparte_1
sua sostituzione l'avv. ; CP_4
che, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo di Mantova
nell'ambito del procedimento penale instauratosi, era emerso che , Controparte_1
nella sua qualità di amministratore di sostegno, in concorso con il padre CP_2
si era appropriato della somma di complessivi € 30.097,85 di proprietà della
[...]
beneficiaria (di cui € 21.170,47 mediante movimentazione di somme dal Persona_1
conto corrente n. 67101 intestato a ed a al conto Persona_1 Controparte_2
corrente n. 101429 di cui era cointestatario insieme al padre;
€ 6.036,53 pari alla differenza tra gli addebiti risultanti della disamina del conto corrente della beneficiaria e quanto, invece, dichiarato al giudice tutelare nei rendiconti relativi al periodo giugno
2015-giugno 2016 e giugno 2017-giugno 2018; € 2.890,85 per effetto del rimborso delle spese funerarie sostenute per la nonna , autorizzato dal giudice tutelare Persona_2 nonostante le stesse spese fossero state compensate giudizialmente nel procedimento civile conclusosi con la menzionata sentenza n.° 651/2017 del Tribunale di Mantova);
che, dunque, e erano da considerarsi civilmente Controparte_1 Controparte_2
responsabili del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionatogli a causa delle condotte illecite di progressivo depauperamento del patrimonio di Persona_1
In conclusione chiedeva: 1) accertarsi e dichiararsi ex art. 412 c.c. Parte_1
l'annullabilità e/o la nullità degli atti compiuti da nella qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno di per violazione di norme imperative e dei Persona_1
poteri conferitigli dal giudice tutelare con il provvedimento di nomina, atti specificamente indicati sub. lett. b), e, di conseguenza, dichiararsi che la somma complessiva di € 30.097,85, di cui si era indebitamente appropriato Controparte_1
abusando dell'ufficio di amministratore di sostegno, era di proprietà esclusiva dell'amministrata; 2) condannarsi in solido e/o alternativamente tra loro CP_1
e rappresentata dal suo amministratore di sostegno, a
[...] Persona_1
corrispondere in favore dell'attore una somma non inferiore ad € 30.000,00 e/o quella emergenda in corso di causa a titolo di danno patrimoniale subito dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c. e art.185 c.p.
condannarsi in solido i convenuti e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'avv. , nella sua qualità di amministratore di sostegno di CP_4 Persona_1
aderiva alla domanda di annullabilità/nullità degli atti posti in essere da CP_1
e .
[...] Controparte_2 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Controparte_1
restava contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 16.4.2021 il processo veniva dichiarato interrotto per morte della convenuta Persona_1
riassumeva il giudizio nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
anche nella loro qualità di eredi di
[...] Persona_1
e , nel costituirsi, eccepivano il proprio difetto di Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità della de cuius
Persona_1
Con sentenza n.° 460/2023 il Tribunale di Mantova rigettava le domande attoree e condannava l'attore a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti.
Per quanto qui rileva in relazione alla domanda di annullamento degli atti ai sensi dell'art. 412 c.c., il primo giudice osservava in primis, che non c'era prova che CP_1
fosse stato coinvolto nell'indebito prelievo della somma di € 30.000 operato
[...]
dalla madre dal libretto di e di cui alla sentenza n.° Persona_1 Persona_2
651/2017 del Tribunale di Mantova.
Dopo aver premesso che gli atti suscettibili di annullamento ai sensi dell'art. 412 c.c..
devono essere determinati e compiuti dall'amministratore di sostegno successivamente al suo giuramento (18.6.2015 nel caso di specie), rigettava la domanda con riguardo alla somma di complessivi € 21.170,47 argomentando che le movimentazioni dal conto corrente n. 67101 in favore di quello n. 101429, cointestato a , erano Controparte_1
state eseguite da , avendo la P.G. dato conto del fatto che egli fosse Controparte_2
l'unico soggetto legittimato ad operare sul conto n. 67101, e, comunque, erano avvenute prima del giuramento dell'amministratore di sostegno.
Svolgeva considerazioni analoghe con riguardo alla somma costituita dalla differenza tra quanto rendicontato da al giudice tutelare e gli addebiti sul conto Controparte_1
corrente intestato alla beneficiaria, poiché era onere della parte attrice, indicare con precisione l'atto da annullare o da dichiarare inefficace.
In relazione al rimborso delle spese funerarie (€ 2.890,85) di cui si Controparte_1
sarebbe appropriato avendo omesso di indicare al giudice tutelare che le stesse erano state compensate giudizialmente, rilevava che si trattava di un rimborso autorizzato dal giudice tutelare e che, conseguentemente, l'azione esperibile sarebbe stata quella ai sensi dell'art. 742 c.p.c., non già ex art. 412 c.c..
Il Tribunale rilevava, in ogni caso, che, al fine di verificare la sussistenza di un'appropriazione o del reato di peculato, era necessario verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, di cui gli atti dell'indagine penale non fornivano prova.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c., non avendo l'attore fornito alcuna prova e, comunque, essendo state rigettate le domande precedenti che ne costituiscono il presupposto.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ex art.352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione apparente, laddove Parte_1
il Tribunale, omettendo l'esame della documentazione prodotta, aveva ritenuto che non vi fosse prova del coinvolgimento di nel prelievo della somma di € Controparte_1
30.000,00 eseguito dalla madre dal libretto intestato a Persona_1 Persona_2
Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di annullamento ex art. 412
c.c. degli atti compiuti da nella qualità di amministratore di sostegno Controparte_1
lamentando la contraddittorietà della motivazione e l'errore del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto trattarsi di atti compiuti nel periodo antecedente al giuramento.
Con il terzo motivo lamenta un'omessa valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 742 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che fosse esperibile l'azione ex art. 412 c.c., avverso il rimborso autorizzato delle spese funerarie.
Con il quarto motivo si duole del mancato utilizzo degli atti di indagine penale quali circostanze gravi, precise e concordanti da cui desumere che la condotta di CP_1
aveva violato la normativa di cui alla legge istitutiva dell'amministrazione di
[...]
sostegno (L. n.° 6/2004).
Sul punto, rileva la valenza probatoria da attribuire alla querela da lui sporta nel marzo
2019, al provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal G.I.P.,
nonché, all'avvenuta revoca di dall'incarico di amministratore di Controparte_1
sostegno su richiesta del pubblico ministero.
Assume che i convenuti non avevano mai offerto materiale probatorio a propria discolpa, né avevano specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Con il quinto motivo insiste per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043
c.c. con riguardo al danno non patrimoniale subito.
Con il sesto motivo censura la sentenza in punto spese di lite. ---------------
I motivi di appello sono meritevoli di trattazione unitaria, attesa la connessione delle questioni coinvolte.
La sentenza di primo grado si fonda sull'applicabilità del disposto dell'art. 412 c.c. alla fattispecie concreta, avendo l'attore avanzato la domanda nei seguenti termini: “a)
accertare e dichiarare ex art. 412 cod. civ. l'annullabilità e/o la nullità degli atti
compiuti da allorquando rivestiva l'ufficio di amministratore di Controparte_1
sostegno della madre, fu sig.ra per violazione di norme imperative e Persona_1
per violazione dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare in data 24 aprile 2015”.
Questo Collegio osserva che, nel caso in oggetto, non sussistono i presupposti per invocare l'operatività dell'art. 412 c.c., la cui ratio è da rinvenire nella tutela della posizione del beneficiario sottoposto all'amministrazione di sostegno e non già nella conservazione della garanzia patrimoniale del credito.
Anche a voler più propriamente qualificare l'azione, quale domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., ossia tutela aquiliana del credito, se ne rileva l'infondatezza poiché difetta la prova degli atti di appropriazione asseritamente posti in essere da Controparte_1
nella sua qualità di amministratore di sostegno della madre Persona_1
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass. n.° 9957/2025).
e , nel costituirsi in questo grado, hanno prodotto Controparte_1 Controparte_2 la sentenza penale n. 1308/2023 del Tribunale di Mantova in composizione collegiale,
depositata in data 4.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 1.3.2024 (doc. 2), con la quale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, e Controparte_1 Controparte_2
sono stati assolti dai reati a loro ascritti;
segnatamente, quanto all'imputato CP_1
dal reato di peculato perché “il fatto non sussiste” e dai restanti reati di abuso
[...]
d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici perché “il fatto non costituisce reato”.
In motivazione, il Tribunale penale di Mantova ha ritenuto, in modo condivisibile, che:
i)quanto all'asserita appropriazione della somma di complessivi € 21.170,47 mediante movimentazioni dal conto corrente n. 67101 intestato alla beneficiaria Persona_1
ed al marito al conto corrente n. 101429 intestato ai due imputati, Controparte_2
difetta la prova del presupposto del reato di peculato poiché , per Controparte_1
ragione dell'incarico di amministratore di sostegno, non aveva la disponibilità delle somme di cui al conto corrente n. 67101, non avendo alcuna delega ad operarvi ed essendo stato autorizzato dal giudice tutelare ad operare unicamente sul conto corrente n. 10069456 dove la madre riceveva la pensione;
ii) le discrasie tra i movimenti sul conto corrente della beneficiaria e le cifre dichiarate al giudice tutelare con il rendiconto, non implicano necessariamente la prova dell'appropriazione delle somme “non potendosi escludere, in mancanza di evidenze in
senso contrario, che le maggiori somme siano state ugualmente utilizzate per soddisfare
i bisogni della beneficiaria e che non siano state riportate nella relazione finale per
mera negligenza e imperizia dell'amministratore”;
iii) non vi è prova che , al momento della presentazione al giudice Controparte_1
tutelare dell'istanza di rimborso delle spese funerarie sostenute per la nonna PE , fosse a conoscenza dell'avvenuta compensazione giudiziale delle stesse operata
[...]
con la sentenza civile n.° 651/2017 tenuto conto dello scarso livello culturale dell'imputato e del fatto che l'istanza, veniva presentata nel medesimo giorno della pubblicazione della menzionata sentenza.
Pertanto, poiché difetta la prova delle condotte di appropriazione, ossia del fatto illecito,
le domande risarcitorie avanzate da , devono essere rigettate. Parte_1
L'appello di va rigettato. Parte_1
Per la sua soccombenza il predetto va condannato a rifondere in favore di CP_1
e , in solido tra loro, le spese del grado che si liquidano in
[...] Controparte_2
complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 460/2023 del Tribunale Parte_1
di Mantova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 791/2023 R.G. discussa all'udienza del 23/4/2025 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABRIZIO VINCENZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
GUIDOBONO N. 8/2 SAVONA..
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._3 Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO
[...] C.F._4
DUFFINI ed elettivamente domiciliati in VIA ROMA 12ª BORGO MANTOVANO (MN) FRAZ. PIEVE DI CORIANO presso lo studio dell'avv. SILVIA SILVESTRI.
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 29.6.2023 con il n.° 460/2023
CONCLUSIONI
: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della
sentenza n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 26 giugno 2023 e
notificata in data 29 giugno 2023 nel procedimento R.G. 1336/2020 ed in totale
accoglimento delle domande dell'appellante, in via principale,
a) accertare e dichiarare ex art. 412 cod.civ. l'annullabilità e/o la nullità degli atti
compiuti da allorquando rivestiva l'ufficio di amministratore di Controparte_1
sostegno della madre, fu sig.ra per violazione di norme imperative e Persona_1
per violazione dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare in data 24 aprile 2015;
b) in particolare, accertare e dichiarare che nella sua predetta Controparte_1
qualità, in concorso con il padre Controparte_2
- in data 6 ottobre 2015, si appropriava indebitamente della somma di euro 11.24,60 di
proprietà esclusiva della beneficiata;
- in data 8 giugno 2016 si appropriava indebitamente della somma di euro 9.922,87 di
proprietà esclusiva della beneficiata;
- nel periodo dal giugno 2015 al giugno 2016 si appropriava indebitamente della somma
di euro 2822,77 di proprietà esclusiva della beneficiata (pari alla differenza fra gli
addebiti risultanti dal conto corrente – euro 12.271,16 – dichiarati al Giudice Tutelare con atto di rendiconto del 14 giugno 2016 e quanto effettivamente utilizzato per
soddisfare i fabbisogni della beneficiaria euro 9448,39);
- nel periodo dal giugno 2017 al giugno 2018 si appropriava indebitamente della somma
di euro 3213,76 (pari alla differenza fra gli addebiti risultanti dal conto corrente – euro
22.444,90 – dichiarati al Giudice Tutelare con atto di rendiconto del 13 luglio 2018 e
quanto effettivamente utilizzato per soddisfare i fabbisogni della beneficiaria euro
19231,14);
- in data 29 giugno 2017 si appropriava indebitamente della somma di euro 2.890,85,
(pari alla metà delle spese sostenute a seguito del decesso della mamma
dell'amministrata (spese per il funerale, per il loculo, la posa e gli accessori) in quanto
aveva omesso di indicare nell'istanza di rimborso spese funerarie di dichiarare al
Giudice Tutelare che metà di dette spese erano state compensate giudizialmente ex art.
1243 comma 2 cod. civ. con sentenza passata in giudicato del Giudice Civile del
Tribunale di Mantova n. 651/2017);
- nel gennaio 2014, ancor prima di essere nominato amministratore di sostegno, ottenne
la somma di euro 30 mila dalla madre, fu sig.ra senza legittima causale Persona_1
ma semmai consapevole che il 50% di quella somma era di spettanza esclusiva
dell'odierno attore,
conseguentemente,
dichiarare che la somma complessiva di euro 30.097,85 di cui si è indebitamente
appropriato abusando dell'Ufficio di amministratore di sostegno e Controparte_1
con la cooperazione del padre era di proprietà esclusiva della sua Controparte_2
amministrata fu sig.ra Persona_1 per l'effetto,
a fronte del credito complessivamente vantato dall'attore e che trova fondamento nella
successione materna, nella sentenza civile n. 651/2017 e nelle spese successive,
condannare in solido e/o alternativamente tra loro i convenuti e Controparte_1
in proprio e/o nella loro qualità di eredi della fu sig.ra Controparte_2 [...]
alla corresponsione a favore dell'attore di una somma non inferiore ad euro Per_1
30.000,00 e/o quella emergenda in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale subito
e subendo dall'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
e sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale,
c) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. dei convenuti CP_1
e per aver compiuto fatti dolosi (e segnatamente violando
[...] Controparte_2
i precetti penali di cui agli artt. 314, 479, 61 comma 1 e n. 11, 323 ed in relazione ai
quali è pendente avanti al Tribunale Penale di Mantova, il procedimento penale n.
RGNR 1054/2019) cagionando all'attore un danno ingiusto avendo volutamente
impeditogli di entrare nella disponibilità della quota di legittima spettantegli ex lege e
per averne leso anche la serenità familiare e la dignità personale;
per l'effetto,
anche ai sensi degli artt.2059 cod.civ. e 185 cod.pen., condannare in solido tra loro i
convenuti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali subiti e subendi dall'attore da quantificarsi in via equitativa tenuto conto
di tutte le circostanze concrete del caso specifico, onde ristorare il pregiudizio
effettivamente subito dal danneggiato. Anche in questo caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge
decorrenti dal giorno del fatto illecito al dì dell'effetto soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali del
doppio grado di giudizio.
Sentenza esecutiva.”
e Controparte_3 CP_2
“In via preliminare
Dichiararsi, esperiti gli incombenti di cui all'art. 348 bis C.p.c., l'inammissibilità
dell'appello proposto da Parte_1
Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto con Parte_1
conseguente integrale conferma della sentenza n. 460/2023 del Tribunale di Mantova
In ogni caso: spese e compensi del giudizio interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.4.2020 conveniva in giudizio, Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Mantova, la sorella in persona Persona_1
dell'amministratore di sostegno avv. , il nipote ed il CP_4 Controparte_1
cognato , assumendo: Controparte_2
che il Tribunale di Mantova, con sentenza n.° 651/2017 del 19.6.2017 emessa all'esito del giudizio in materia successoria da lui introdotto avverso la sorella Persona_1
aveva accertato che quest'ultima in data 8.1.2014 si era indebitamente appropriata della somma di € 30.000,00 appartenente alla madre , deceduta due giorni Persona_2
dopo senza lasciare testamento, e, in accoglimento della domanda di divisione ereditaria, operata la compensazione giudiziale tra le reciproche ragioni di credito vantate dalle parti, aveva condannato al pagamento della somma di € 12.463,76, in Persona_1
favore di , oltre alla rifusione del 70% delle spese di lite;
Parte_1
che le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito si erano rivelate infruttuose;
che, osservate anomalie nell'operato del nipote in qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno della sorella a seguito del decreto di nomina Persona_1
del 24.4.2015, nel dicembre 2017 aveva inviato una comunicazione al giudice tutelare e successivamente, nel marzo 2019, aveva sporto querela avanti la Procura della
Repubblica di Mantova;
che in data 19.12.2019, su istanza del pubblico ministero, il giudice tutelare aveva revocato dall'incarico di amministratore di sostegno, nominando in Controparte_1
sua sostituzione l'avv. ; CP_4
che, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo di Mantova
nell'ambito del procedimento penale instauratosi, era emerso che , Controparte_1
nella sua qualità di amministratore di sostegno, in concorso con il padre CP_2
si era appropriato della somma di complessivi € 30.097,85 di proprietà della
[...]
beneficiaria (di cui € 21.170,47 mediante movimentazione di somme dal Persona_1
conto corrente n. 67101 intestato a ed a al conto Persona_1 Controparte_2
corrente n. 101429 di cui era cointestatario insieme al padre;
€ 6.036,53 pari alla differenza tra gli addebiti risultanti della disamina del conto corrente della beneficiaria e quanto, invece, dichiarato al giudice tutelare nei rendiconti relativi al periodo giugno
2015-giugno 2016 e giugno 2017-giugno 2018; € 2.890,85 per effetto del rimborso delle spese funerarie sostenute per la nonna , autorizzato dal giudice tutelare Persona_2 nonostante le stesse spese fossero state compensate giudizialmente nel procedimento civile conclusosi con la menzionata sentenza n.° 651/2017 del Tribunale di Mantova);
che, dunque, e erano da considerarsi civilmente Controparte_1 Controparte_2
responsabili del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionatogli a causa delle condotte illecite di progressivo depauperamento del patrimonio di Persona_1
In conclusione chiedeva: 1) accertarsi e dichiararsi ex art. 412 c.c. Parte_1
l'annullabilità e/o la nullità degli atti compiuti da nella qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno di per violazione di norme imperative e dei Persona_1
poteri conferitigli dal giudice tutelare con il provvedimento di nomina, atti specificamente indicati sub. lett. b), e, di conseguenza, dichiararsi che la somma complessiva di € 30.097,85, di cui si era indebitamente appropriato Controparte_1
abusando dell'ufficio di amministratore di sostegno, era di proprietà esclusiva dell'amministrata; 2) condannarsi in solido e/o alternativamente tra loro CP_1
e rappresentata dal suo amministratore di sostegno, a
[...] Persona_1
corrispondere in favore dell'attore una somma non inferiore ad € 30.000,00 e/o quella emergenda in corso di causa a titolo di danno patrimoniale subito dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c. e art.185 c.p.
condannarsi in solido i convenuti e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'avv. , nella sua qualità di amministratore di sostegno di CP_4 Persona_1
aderiva alla domanda di annullabilità/nullità degli atti posti in essere da CP_1
e .
[...] Controparte_2 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Controparte_1
restava contumace. Controparte_2
Con provvedimento del 16.4.2021 il processo veniva dichiarato interrotto per morte della convenuta Persona_1
riassumeva il giudizio nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
anche nella loro qualità di eredi di
[...] Persona_1
e , nel costituirsi, eccepivano il proprio difetto di Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità della de cuius
Persona_1
Con sentenza n.° 460/2023 il Tribunale di Mantova rigettava le domande attoree e condannava l'attore a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti.
Per quanto qui rileva in relazione alla domanda di annullamento degli atti ai sensi dell'art. 412 c.c., il primo giudice osservava in primis, che non c'era prova che CP_1
fosse stato coinvolto nell'indebito prelievo della somma di € 30.000 operato
[...]
dalla madre dal libretto di e di cui alla sentenza n.° Persona_1 Persona_2
651/2017 del Tribunale di Mantova.
Dopo aver premesso che gli atti suscettibili di annullamento ai sensi dell'art. 412 c.c..
devono essere determinati e compiuti dall'amministratore di sostegno successivamente al suo giuramento (18.6.2015 nel caso di specie), rigettava la domanda con riguardo alla somma di complessivi € 21.170,47 argomentando che le movimentazioni dal conto corrente n. 67101 in favore di quello n. 101429, cointestato a , erano Controparte_1
state eseguite da , avendo la P.G. dato conto del fatto che egli fosse Controparte_2
l'unico soggetto legittimato ad operare sul conto n. 67101, e, comunque, erano avvenute prima del giuramento dell'amministratore di sostegno.
Svolgeva considerazioni analoghe con riguardo alla somma costituita dalla differenza tra quanto rendicontato da al giudice tutelare e gli addebiti sul conto Controparte_1
corrente intestato alla beneficiaria, poiché era onere della parte attrice, indicare con precisione l'atto da annullare o da dichiarare inefficace.
In relazione al rimborso delle spese funerarie (€ 2.890,85) di cui si Controparte_1
sarebbe appropriato avendo omesso di indicare al giudice tutelare che le stesse erano state compensate giudizialmente, rilevava che si trattava di un rimborso autorizzato dal giudice tutelare e che, conseguentemente, l'azione esperibile sarebbe stata quella ai sensi dell'art. 742 c.p.c., non già ex art. 412 c.c..
Il Tribunale rilevava, in ogni caso, che, al fine di verificare la sussistenza di un'appropriazione o del reato di peculato, era necessario verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, di cui gli atti dell'indagine penale non fornivano prova.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c., non avendo l'attore fornito alcuna prova e, comunque, essendo state rigettate le domande precedenti che ne costituiscono il presupposto.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ex art.352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione apparente, laddove Parte_1
il Tribunale, omettendo l'esame della documentazione prodotta, aveva ritenuto che non vi fosse prova del coinvolgimento di nel prelievo della somma di € Controparte_1
30.000,00 eseguito dalla madre dal libretto intestato a Persona_1 Persona_2
Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di annullamento ex art. 412
c.c. degli atti compiuti da nella qualità di amministratore di sostegno Controparte_1
lamentando la contraddittorietà della motivazione e l'errore del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto trattarsi di atti compiuti nel periodo antecedente al giuramento.
Con il terzo motivo lamenta un'omessa valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 742 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che fosse esperibile l'azione ex art. 412 c.c., avverso il rimborso autorizzato delle spese funerarie.
Con il quarto motivo si duole del mancato utilizzo degli atti di indagine penale quali circostanze gravi, precise e concordanti da cui desumere che la condotta di CP_1
aveva violato la normativa di cui alla legge istitutiva dell'amministrazione di
[...]
sostegno (L. n.° 6/2004).
Sul punto, rileva la valenza probatoria da attribuire alla querela da lui sporta nel marzo
2019, al provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal G.I.P.,
nonché, all'avvenuta revoca di dall'incarico di amministratore di Controparte_1
sostegno su richiesta del pubblico ministero.
Assume che i convenuti non avevano mai offerto materiale probatorio a propria discolpa, né avevano specificamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Con il quinto motivo insiste per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2043
c.c. con riguardo al danno non patrimoniale subito.
Con il sesto motivo censura la sentenza in punto spese di lite. ---------------
I motivi di appello sono meritevoli di trattazione unitaria, attesa la connessione delle questioni coinvolte.
La sentenza di primo grado si fonda sull'applicabilità del disposto dell'art. 412 c.c. alla fattispecie concreta, avendo l'attore avanzato la domanda nei seguenti termini: “a)
accertare e dichiarare ex art. 412 cod. civ. l'annullabilità e/o la nullità degli atti
compiuti da allorquando rivestiva l'ufficio di amministratore di Controparte_1
sostegno della madre, fu sig.ra per violazione di norme imperative e Persona_1
per violazione dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare in data 24 aprile 2015”.
Questo Collegio osserva che, nel caso in oggetto, non sussistono i presupposti per invocare l'operatività dell'art. 412 c.c., la cui ratio è da rinvenire nella tutela della posizione del beneficiario sottoposto all'amministrazione di sostegno e non già nella conservazione della garanzia patrimoniale del credito.
Anche a voler più propriamente qualificare l'azione, quale domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., ossia tutela aquiliana del credito, se ne rileva l'infondatezza poiché difetta la prova degli atti di appropriazione asseritamente posti in essere da Controparte_1
nella sua qualità di amministratore di sostegno della madre Persona_1
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass. n.° 9957/2025).
e , nel costituirsi in questo grado, hanno prodotto Controparte_1 Controparte_2 la sentenza penale n. 1308/2023 del Tribunale di Mantova in composizione collegiale,
depositata in data 4.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 1.3.2024 (doc. 2), con la quale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, e Controparte_1 Controparte_2
sono stati assolti dai reati a loro ascritti;
segnatamente, quanto all'imputato CP_1
dal reato di peculato perché “il fatto non sussiste” e dai restanti reati di abuso
[...]
d'ufficio e falsità ideologica in atti pubblici perché “il fatto non costituisce reato”.
In motivazione, il Tribunale penale di Mantova ha ritenuto, in modo condivisibile, che:
i)quanto all'asserita appropriazione della somma di complessivi € 21.170,47 mediante movimentazioni dal conto corrente n. 67101 intestato alla beneficiaria Persona_1
ed al marito al conto corrente n. 101429 intestato ai due imputati, Controparte_2
difetta la prova del presupposto del reato di peculato poiché , per Controparte_1
ragione dell'incarico di amministratore di sostegno, non aveva la disponibilità delle somme di cui al conto corrente n. 67101, non avendo alcuna delega ad operarvi ed essendo stato autorizzato dal giudice tutelare ad operare unicamente sul conto corrente n. 10069456 dove la madre riceveva la pensione;
ii) le discrasie tra i movimenti sul conto corrente della beneficiaria e le cifre dichiarate al giudice tutelare con il rendiconto, non implicano necessariamente la prova dell'appropriazione delle somme “non potendosi escludere, in mancanza di evidenze in
senso contrario, che le maggiori somme siano state ugualmente utilizzate per soddisfare
i bisogni della beneficiaria e che non siano state riportate nella relazione finale per
mera negligenza e imperizia dell'amministratore”;
iii) non vi è prova che , al momento della presentazione al giudice Controparte_1
tutelare dell'istanza di rimborso delle spese funerarie sostenute per la nonna PE , fosse a conoscenza dell'avvenuta compensazione giudiziale delle stesse operata
[...]
con la sentenza civile n.° 651/2017 tenuto conto dello scarso livello culturale dell'imputato e del fatto che l'istanza, veniva presentata nel medesimo giorno della pubblicazione della menzionata sentenza.
Pertanto, poiché difetta la prova delle condotte di appropriazione, ossia del fatto illecito,
le domande risarcitorie avanzate da , devono essere rigettate. Parte_1
L'appello di va rigettato. Parte_1
Per la sua soccombenza il predetto va condannato a rifondere in favore di CP_1
e , in solido tra loro, le spese del grado che si liquidano in
[...] Controparte_2
complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 460/2023 del Tribunale Parte_1
di Mantova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao