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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2025
N. R.G. 1284/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL RI ON Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 99/2024 del
Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 23 maggio 2024, promossa da:
con l'avv. GIANMARIA Parte_1
IC presso il cui studio in Como, via Cinque Giornate n.41 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv CRISTIANO CUNATI presso il cui studio in Varese Controparte_1 piazza Monte Grappa n.4 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro di Como (dott. Ortore) sentenza non definitiva n. 99/24 depositata dal Giudice del Lavoro de Tribunale di Como in data
22.05.2024, nella causa rubricata al n. 15/2021 RG
In via preliminare:
Pagina 1 per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata;
Nel merito: per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del gravame, previo ogni più opportuno accertamento in fatto e declaratoria in diritto, rigettare integralmente tutte le domande formulate da , in quanto prive di fondamento in fatto e in diritto;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese per compensi professionali, maggiorate degli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: OMISSIS
Per la PARTE APPELLATA
Nel merito:
1--- in ragione di tutto quanto esposto in atti rigettare l'appello principale interposto da
[...]
(C.F. e P.I. , in riforma della sentenza non Parte_2 P.IVA_1 definitiva n. 99/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Giudice
Dott. Giovanni Luca Ortore, in data 22.05.2024 (doc. A), in quanto infondato in fatto e in diritto;
2 --- in ragione di tutto quanto esposto in atti, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellante come sopra generalizzato, riformare l'impugnata Controparte_1 sentenza non definitiva n. 99/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como, Sezione
Lavoro, Giudice Dott. Giovanni Luca Ortore, in data 22.05.2024 e: - accertare e dichiarare il diritto del signor al riconoscimento, quale lavoratore subordinato della Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Guanzate (CO), alla Via XI Settembre n. 1, con riferimento al periodo dal 01.12.2005 al 04.06.2017, come livello F2 Quadro, ovvero al maggiore o minore inquadramento ritenuto di giustizia, ovvero per il maggiore o minore periodo temporale ritenuto di giustizia, ad esito del presente giudizio e conseguentemente
- condannare (C.F. e P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Guanzate (CO), alla Via XI
Settembre n. 1 (P.I. e C.F. ), al pagamento in favore del signor P.IVA_1 Controparte_1 delle differenze retributive per la complessiva somma di € 99.386,88, di cui € 92.635,73 lordi
a titolo di differenze retributive ed € 6.751,15 lordi a titolo di integrazione TFR, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento;
- accertare e dichiarare il diritto del signor alla regolarizzazione del Controparte_1
Pagina 2 rapporto di lavoro dal punto di vista contributivo sia sotto il profilo previdenziale che a assistenziale;
- respingere, in ogni caso, ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di compensi professionali, spese e anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza NON definitiva n. 99/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha dichiarato il diritto di all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2, del Controparte_1
CCNL Cooperative sociali con decorrenza dal febbraio 2009, e ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resistente , Parte_2 disponendo la prosecuzione del giudizio per l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto al ricorrente.
Con ricorso depositato in data 8/1/2021 ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo: Parte_2
. di essere stato assunto dal 1/12/2005 quale socio lavoratore della coop. sociale Oasi, con qualifica di operatore agricolo, mansioni di gestione operativa delle produzioni agricole (con controllo e gestione delle persone coinvolte nel relativo settore) e inquadramento al 5° livello
CCNL Cooperative Sociali;
. di aver, fin dall'inizio, ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cooperativa (oltre a essere stato nel CDA dal 20/5/2008 al 30/8/2016), perché nel corso del rapporto di lavoro, gli erano state assegnate mansioni e responsabilità di gestione sempre più ampie e largamente superiori rispetto all'inquadramento contrattuale iniziale e quello poi riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro (6° livello dal gennaio al dicembre 2006; 7° livello, poi rinominato dal
CCNL in E1, dal gennaio 2007 alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data
4/6/2017, con riconoscimento, da ultimo, del livello E2 solo il 26/4/2017), comunque inferiore a quello che gli sarebbe spettato per le mansioni effettivamente svolte.
Ha convenuto pertanto in giudizio la coop. sociale Oasi insistendo affinché venisse accertato il suo diritto al riconoscimento del livello quadro F2, con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva conseguente.
Pagina 3 Si è costituita ritualmente in giudizio insistendo Parte_2 per il rigetto del ricorso ed eccependo comunque la prescrizione del credito per le differenze retributive. Ha sottolineato inoltre che l'attività svolta dal ricorrente aveva un contenuto molto elementare, essendo di natura operativa, non avendo alcun potere né autonomia decisionale, in linea con le caratteristiche specifiche della e doveva essere distinta da quella di Parte_2 consigliere di amministrazione, estranea alla prima, finalizzata alla promozione delle attività della per la sua crescita dimensionale ed economica. Parte_2
Il Tribunale- preliminarmente osservando che la cooperativa svolge la propria attività in Pt_2 quattro aree distinte, ciascuna delle quali considerata come “area strategica di affari” e che nel corso degli anni si era occupato di due aree: quella di agro-trasformazione (cd. Parco CP_1 arcipelago) e poi, l'area del verde - ha rilevato che dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali non si poteva sostenere che il ricorrente avesse svolto in modo continuativo e abituale, funzioni che richiedevano “notevole” assunzione di responsabilità e la capacità di introdurre innovazioni e perseguire obiettivi aziendali globali e integrati, come richiesto per l'inquadramento nell'area “quadri” (definizione quadri secondo l'art. 47 CCNL 2004, rimasta invariata anche nel CCNL 2011: “Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio
1985, n. 190”). Ha ritenuto, in particolare, il primo giudice che “Non risulta infatti, che fossero totalmente affidate al ricorrente e quindi, con la sua conseguente piena ed esclusiva responsabilità, tutte le attività riferibili sia all'area di agro-trasformazione (quantomeno per la commercializzazione, su cui aveva l'ultima parola il CdA – vd. delibera 14/4/2009), sia all'area del verde, in quanto delle gare d'appalto e delle tariffe era investito sempre il CdA, a cui spettava la decisione finale.
Le sue iniziative, inoltre, sono rimaste pur sempre confinate nell'ambito dell'abituale e ordinaria produzione agricola della cooperativa… Neanche per l'area del verde sono stati in grado di indicare quali cambiamenti avesse disposto , rispetto alla gestione del CP_1 precedente responsabile…
Non è emerso neppure quali specifici e articolati progetti aziendali gli fossero stati assegnati, diversi dalle ordinarie attività, abitualmente svolte dalla cooperativa.
Pagina 4 In definitiva, non è stato provato quale fosse stato il suo apporto originale e creativo nelle due aree, di agro-trasformazione e del verde, e i maggiori risultati ottenuti, rispetto alla precedente gestione, grazie al proprio continuativo impegno”.
Il giudice di prime cure ha accertato però il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2 (“responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale”), CCNL Cooperative sociali, a decorrere dal febbraio 2009 (rispetto alla decorrenza richiesta dal 2005) respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata della
Cooperativa in quanto non erano ancora decorsi 5 anni intercorrenti tra la cessazione del rapporto di lavoro del (05/06/17) e la data di deposito del ricorso (08/01/21) e CP_1 nemmeno tra il febbraio 2009 (data in cui aveva maturato il diritto all'inquadramento CP_1 nel superiore livello) e il 4/7/2012 (data di entrata in vigore della l. 92/2012).
In merito al superiore inquadramento del EO il primo giudice ha così rilevato: “Risulta provato invece, che , oltre alla direzione e al coordinamento degli altri lavoratori CP_1 assegnati alle due aree a lui affidate, aveva il potere di gestirle in autonomia, in quanto era sostanzialmente libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture dal coltivare, i prodotti da trasformare e poi vendere nei mercati, nonché le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori affidati alla cooperativa per la manutenzione del verde.
Si tratta di mansioni non limitate alla direzione operativa dei dipendenti e alla scelta dei mezzi e delle attrezzature necessarie per i lavori loro assegnati, ma più articolate e complesse, perchè implicavano l'assunzione di decisioni concernenti le attività da svolgere e non soltanto invece, le modalità con cui eseguire quanto eventualmente stabilito da altri.
Peraltro, già nel verbale 3/2/2009 del CdA (doc 7 coop.), veniva definito - con CP_1 indubbia valenza confessoria - come responsabile della divisione di agro-trasformazione e non semplice coordinatore degli addetti che vi lavoravano… nel verbale del 10/9/2010 (doc
17 ricorso) veniva indicato come responsabile del settore del verde;
nel verbale del 20/4/2011
(doc 18 ricorso) veniva precisato che seguiva il settore Arcipelago, contemporaneamente al settore del verde;
nel verbale del 6/9/2012 (doc 21 ricorso) veniva qualificato come responsabile del settore manutenzione del verde….”.
con atto depositato in data 22/11/24 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Pagina 5 Questi i motivi di appello:
1.Incompatibilità dell'art. 127 ter c.p.c con il rito del lavoro – nullità del procedimento e della sentenza impugnata – una questione rimessa alle sezioni unite della corte di cassazione
(ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024)
Con il primo motivo di appello deduce la nullità della sentenza per avere, il giudice di prime cure, terminata l'istruttoria, fissato per la decisione della causa l'udienza del 6 giugno 2023, sostituendola poi ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. In merito alla questione della compatibilità dell'art. 127 ter c.p.c con il rito del lavoro richiama l'ordinanza interlocutoria del 2 maggio 2024 (resa nel procedimento n. 16907 R.G., Numero Sezionale
1060/2024 e Numero di Raccolta Generale 11898/2024) con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite a sostegno della tesi che, ritiene incompatibile la trattazione scritta con il processo del lavoro.
2.Violazione dell'art. 414 c.p.c. – la domanda svolta dall'appellato nel ricorso introduttivo del giudizio – l'ulteriore profilo del vizio di ultrapetizione
Con il secondo motivo di appello la denuncia la decisione del primo giudice che, Parte_2 dopo avere (correttamente) respinto la domanda del di inquadramento nel livello CP_1
Quadro – Livello F2 aveva però riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel livello 10, poi F2, CCNL Cooperative sociali.
Sul punto, parte appellante, rammenta che già nella memoria di costituzione in primo grado aveva eccepito la mancanza di un'idonea domanda subordinata relativa all'inquadramento nel livello 10, ore F2, non essendo state esposte in ricorso le necessarie allegazioni in fatto, in diritto e probatorie (compresi i conteggi o almeno una quantificazione del credito o gli elementi contabili per ottenerla) relative a tale livello di inquadramento.
3.Il corretto livello di inquadramento – l'errata interpretazione del ccnl (violazione dei criteri di interpretazione di cui agi artt. 1362 e seg.ti c.p.c. - errata/omessa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti (i verbali del cda)
Parte appellante denuncia la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto provato che , oltre alla direzione e al coordinamento degli altri lavoratori assegnati Controparte_1 alle due aree a lui affidate, avrebbe avuto il potere di gestirle in autonomia, in quanto era sostanzialmente libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture da coltivare, i prodotti da trasformare e vendere nei mercati,
Pagina 6 nonché la modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori affidati alla cooperativa per la manutenzione del verde.
Sul punto, parte appellante, premettendo che il coordinamento degli altri lavoratori non era in discussione in quanto specifico della categoria E lamenta che la sentenza non aveva indicato in cosa sarebbe consistita la direzione del lavoratori, infatti: la compilazione dei turni non rientrava nell'attività di direzione e non era stato allegato e/o dimostrato che fosse CP_1
a decidere ferie, permessi etc, non erano stati inoltre precisati i punti maggiormente
[...] qualificanti la “gestione autonoma” (che è comune anche al categoria E) se non per il fatto che il lavoratore era “libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture da coltivare”.
4. Il ruolo come consigliere di amministrazione di – omessa pronuncia su un Controparte_1 punto fondamentale
Da ultimo, parte appellante denuncia che il primo giudice non aveva preso in considerazione il fatto che il era componente del CdA quindi dell'organo amministrativo della CP_1
investito dei poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto e pertanto, tutte le volte Parte_2 in cui aveva operato in un ruolo di apparente “responsabilità” lo aveva fatto in qualità di consigliere di amministrazione ed in ragioni degli incarichi discussi nel CdA.
In proposito, lamenta che controparte nel ricorso di primo grado non si era minimamente preoccupata di scindere i ruoli, allegando e dimostrando dove finiva l'attività del consigliere di amministrazione ed iniziava quella del lavoratore subordinato.
Con memoria depositata in data 13/03/25 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo di respingersi l'appello principale in quanto infondato e proponendo, a sua volta, appello incidentale per non aver - il Giudice di primo grado- riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.12.2005-04.07.2017 con inquadramento F2 livello Quadro oltre a non avergli riconosciuto la qualifica superiore rivendicata con decorrenza dal 01.12.2005 ma solo dal 01.02.2009.
In merito ai motivi di appello avversario deduce quanto segue:
. Sull'eccepita nullità della sentenza ex art. 127-ter c.p.c. rileva come la collocazione sistematica dell'art. 127-ter c.p.c. all'interno delle “Disposizioni generali” del Codice di procedura civile suggerisca la sua applicabilità a tutto il processo civile, senza esclusioni per il rito del lavoro. Sul punto rammenta infatti che il legislatore, ove aveva inteso escludere la trattazione scritta, lo aveva fatto espressamente, come nel caso dell'udienza pubblica in
Pagina 7 Cassazione (art. 379, comma 1, c.p.c.): il principio di pubblicità delle udienze (art. 128 c.p.c.) non è assoluto e può essere derogato in base all'interesse della giustizia e agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del processo (Corte Cost. n. 263/2017 e n. 73/2022); la trattazione orale non è un requisito imprescindibile del contraddittorio e può essere surrogata da difese scritte, purché sia garantita la parità tra le parti.
In ragione di quanto sopra, la trattazione scritta, nel presente giudizio, rammenta il EO, non aveva leso il diritto di difesa di controparte dal momento che l'art. 127-ter c.p.c. non è espressamente incompatibile con il rito del lavoro e, conseguentemente, la nullità del procedimento e della sentenza non può essere affermata in automatico senza la prova del c.d. pregiudizio concreto. Peraltro, nel caso di specie, parte appellata rileva che l'udienza cartolare era stata fissata dal Giudice dopo l'udienza di discussione “stante l'impossibilità di decidere la causa” e, ciò, per ragioni procedimentali correlate con il carico di lavoro del Giudice e che, pertanto, non avevano in alcun modo pregiudicato alcun diritto di difesa, dal momento che all'udienza fissata con modalità cartolare non era prevista alcuna attività difensiva, essendo la discussione già stata effettuata all'udienza precedente: Oasi aveva infatti discusso la causa all'udienza ex art. 420 c.p.c. fissata al 19.03.2023.
. Sull'eccepito vizio di ultra-petizione EO, prima di confutare nel merito il motivo di appello avversario premette che la questione del corretto inquadramento contrattuale è oggetto di appello incidentale e, sul punto, chiede - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta sua doglianza - la conferma del livello F2 non Quadro.
Quanto invece al motivo di appello della cooperativa difende l'operato del Giudice eccependo che lo stesso non si era pronunciato ultra petitum laddove aveva riconosciuto un livello superiore F2, ma non quello domandato in sede di conclusioni in via principale (Quadro F2), dal momento che la richiesta del livello Quadro F2 aveva implicato, per il Giudice, la valutazione delle mansioni concretamente svolte dal e la loro corrispondenza alla CP_1 declaratoria contrattuale richiesta. Il Giudice, conclude parte appellata, aveva quindi agito nel rispetto dei principi di corretta qualificazione giuridica dei fatti, senza eccedere i limiti della domanda: in giudizio erano stati prodotti documenti e testimonianze attestanti le mansioni svolte, che costituivano prova sufficiente per l'attribuzione del livello Quadro F2 o quantomeno al livello F2 non Quadro, essendo quindi, di fatto, anche il livello inferiore riconosciuto dal Giudice, sorretto dagli stessi fatti e dagli stessi elementi di prova allegati per la qualifica superiore. A supporto di quanto sostenuto cita sentenza conferente della Corte
d'Appello di Roma (sentenza n. 2705/2023) che sul punto ha così statuito: “In tema di domanda giudiziale inerente l'esatto inquadramento del lavoratore, non incorre nel vizio di
Pagina 8 ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore stesso ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”.
. Sull'eccepita errata interpretazione del CCNL e delle prove in atti il sostiene che le CP_1 considerazioni della cooperativa sul punto si presentavano generiche e suggestive dal momento che la stessa non aveva allegato gli elementi che, a suo dire, sarebbero stati effettivamente travisati o ignorati (o le parti delle testimonianze considerate inattendibili), ma si era limitata ad affermare una diversa interpretazione delle prove, che però era prerogativa del Giudice.
Il Giudice, sostiene invero parte appellata, avendo individuato il livello contrattuale allo stesso attribuibile, ne aveva riconosciuto il corretto livello (senza però, tuttavia, attribuirgli la qualifica di ), dal momento che le prove assunte nel processo (che non si basavano Pt_3 quindi solo su quanto asserito dai testimoni, ma su una valutazione complessiva di: testimonianze, documentazione e contesto organizzativo e operativo della cooperativa) avevano dimostrato che il aveva svolto le mansioni di cui al livello F2 con la CP_1 richiesta autonomia, contenuto direttivo e gestionale, non rientrando quindi in una mera attività di coordinamento (livello E).
Il rammenta che, durante l'intero rapporto di lavoro presso non si era limitato CP_1 Pt_2 alla gestione dei turni o al coordinamento operativo, ma aveva avuto il compito di determinare le scelte strategiche/operative delle aree agricole, di agro-trasformazione e del verde. Il fatto poi che alcuni aspetti strategici venissero discussi nel CDA non esclude il suo ruolo decisionale operativo e strategico, essendosi lo stesso occupato: di progettare e proporre strategie di coltivazione e trasformazione;
di stabilire quali colture sviluppare maggiormente;
della definizione della gestione delle risorse in funzione della produzione e della gestione della logistica delle operazioni di coltivazione e trasformazione;
della gestione operativa della commercializzazione, decidendo quali prodotti vendere e come proporli sul mercato.
Conclude parte appellata ribadendo quindi che il Giudice, correttamente, aveva evidenziato che le aree dallo stesso gestite non erano meri servizi operativi, ma settori chiave della cooperativa, il cui sviluppo influenzava direttamente l'economia e la strategia aziendale.
Pagina 9 . Sul ruolo di responsabile attribuito dal CDA al EO parte appellata evidenzia come il suo inquadramento contrattuale riguardi il rapporto di lavoro subordinato e non il ruolo svolto nel
CDA. Sul punto difende la sentenza appellata che, non confondendo i ruoli, aveva valutato esclusivamente le attività svolte dal come dipendente. Il fatto poi che fosse CP_1 CP_1 anche consigliere non aveva escluso che nel rapporto di lavoro avesse un ruolo direttivo e gestionale riconducibile al livello F2.
, infatti, non si era limitato a partecipare alle riunioni del CDA, ma aveva svolto in CP_1 concreto, durante le giornate lavorative, attività di direzione e gestione delle aree assegnate.
Oasi, sul punto, non aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa, in grado di scalfire o smentire l'autonomia gestionale riconosciuta a ed emersa dal quadro probatorio. CP_1
propone inoltre APPELLO INCIDENTALE per due motivi: CP_1
1. Errore in giudicando per aver il Giudice di primo grado riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.12.2005 - 04.07.2017 nel livello F2, anziché nel livello F2 Quadro.
Sul punto evidenzia che il livello F2 (ex 10° livello) è attribuito a lavoratori con elevata esperienza e competenza che svolgono mansioni qualificate, ma senza le responsabilità strategiche e decisionali proprie della figura del Quadro, mentre F2 Quadro, viceversa, deve essere riconosciuto ai lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono in modo continuativo una funzione di rilevante importanza per l'azienda, con una maggiore autonomia decisionale e capacità gestionale.
lamenta di avere svolto le proprie mansioni in conformità ai dettami e requisiti CP_1 previsti dal CCNL nell'alveo del ruolo di Quadro, avendo sotto il profilo direttivo e strategico:
. gestito, con ampie autonomie decisionali, tre settori strategici della cooperativa: agricoltura sociale, agrotrasformazione e manutenzione del verde;
. contribuito alla predisposizione degli organigrammi funzionali dell'azienda ricoprendo anche incarichi direttivi in altre cooperative partecipate dalla Pt_2
. partecipato attivamente alla costituzione della rete regionale e nazionale di Agricoltura
Sociale, contribuendo alla creazione di nuove opportunità per l'azienda;
Quanto agli aspetti di natura gestionale e decisionale:
Pagina 10 . dal 2006, ha gestito il settore agricolo, occupandosi in autonomia della produzione e vendita di prodotti biologici;
. identificato e sviluppato canali di vendita, occupandosi della promozione commerciale, ricerca clienti e relazioni con Gruppi di Acquisto Solidali;
. dal 2009 era diventato responsabile della Manutenzione del Verde, gestendo trattative commerciali con clienti privati e predisponendo offerte economiche per gare d'appalto pubbliche;
. si era inoltre occupato di redigere i piani di sviluppo economico e tabelle di contabilità industriale per la direzione aziendale.
Per quanto attiene poi agli aspetti di coordinamento e gestione del personale:
. si era occupato di coordinare in modo diretto un numero variabile di dipendenti (da 2 a 6 persone per il settore agricolo e fino a 10 lavoratori nel settore manutenzione del verde), organizzando le attività e assegnando ai singoli lavoratori specifici compiti e obiettivi;
. aveva svolto il ruolo di Tutor per lavoratori inseriti in programmi di recupero sociale, supervisionando il loro inserimento e il percorso lavorativo;
. si era occupato di gestire direttamente trattative commerciali con i clienti e fornitori, stabilendo i prezzi di vendita dei prodotti agricoli sulla base dei costi di produzione e dell'analisi di mercato;
. dal 2016 il aveva gestito tra il 40% e il 50% del fatturato complessivo della CP_1 cooperativa, che nel 2016 ammontava a 1.320.000 euro;
. aveva predisposto e monitorato bilanci settoriali, fornendo alla direzione report dettagliati sull'andamento economico dei settori di cui era responsabile;
. gestito l'ideazione e lo sviluppo di materiali di comunicazione aziendale, incluse brochure e siti web;
. si era adoperato per promuovere iniziative didattiche e formative in ambito agricolo e biologico;
. aveva progettato e implementato attività ricreative e agrituristiche, dimostrando capacità di innovazione e sviluppo strategico per l'azienda.
Parte appellante incidentale rammenta, a conclusione, che l riconoscimento della qualifica di
Quadro F2 trova un solido e inequivocabile riscontro nella documentazione allegata al ricorso di primo grado, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali. Passa quindi ad elencare i documenti principali e le dichiarazioni rese che confermavano il ruolo direttivo, gestionale e
Pagina 11 strategico svolto dallo stesso all'interno della cooperativa (da pg. 36 a pg. 54 della memoria di costituzione).
2)Errore in giudicando per non aver il Giudice riconosciuto al la qualifica superiore CP_1 rivendicata con decorrenza dal 01.12.2005 ma solo dal 01.02.2009
impugna la decisione del primo giudice di riconoscere il suo inquadramento nel CP_1 livello F2 (ex livello 10) del CCNL Cooperative Sociali solo a decorrere dal febbraio 2009
(sulla base del fatto che solo in quella data il sarebbe divenuto responsabile di due CP_1 settori aziendali strategici (agro-trasformazione e manutenzione del verde)), scelta, a suo avviso, erronea e non conforme alla corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali e alla concreta realtà lavorativa emersa dagli atti del giudizio di primo grado.
Lamenta infatti che l'errore principale commesso dal Giudice di prime cure stava nell'implicita assunzione che la qualifica superiore richiedesse la responsabilità di più settori aziendali strategici, mentre in realtà è sufficiente la responsabilità di un singolo settore, purché caratterizzato da autonomia gestionale e da un elevato grado di responsabilità organizzativa. Sul punto infatti riporta quanto stabilito dall'art. 47 del CCNL Cooperative
Sociali che definisce il come il lavoratore che, pur non appartenendo alla dirigenza, Pt_3 svolge funzioni con alto grado di autonomia decisionale, assumendo rilevanti responsabilità nella gestione di un settore strategico dell'impresa. In tal senso, quindi, non è richiesto che il lavoratore sia responsabile di più aree aziendali, ma solo che gli siano affidate funzioni di coordinamento e gestione con un livello di responsabilità significativo.
Il signor , rammenta che, sin dalla sua assunzione del 01.12.2005, era stato CP_1 individuato come responsabile del settore agricolo della cooperativa, esercitando da subito mansioni di gestione, organizzazione e controllo della produzione agricola e della commercializzazione dei prodotti (gestiva in totale autonomia il settore agricolo, occupandosi della pianificazione e dell'organizzazione della produzione e della vendita di prodotti agricoli biologici;
esercitava un ruolo di coordinamento del personale assegnato al settore, dirigendo e controllando il lavoro di più operatori, tra cui dipendenti fissi e stagionali;
stabiliva i canali di vendita e le strategie commerciali, curando i rapporti con i Gruppi di Acquisto Solidale e con clienti privati, nonché la programmazione della partecipazione della cooperativa a fiere e mercati;
svolgeva attività di tutoraggio e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
gestiva l'intero ciclo della produzione agricola e della trasformazione, definendo i tempi, i metodi e le modalità di lavorazione dei prodotti agricoli destinati alla vendita).
Pagina 12 All'udienza del 26 marzo 2025 il difensore di rinunciava alla domanda di CP_1 regolarizzazione contributiva, la Corte esperiva il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti concordemente chiedevano un rinvio della discussione al fine di consentire l'esame della proposta formulata dalla Corte. Alla successiva udienza le parti riferivano di aver trovato un accordo di massima e di aver necessità di un ulteriore spazio per approfondire il tentativo che, invece, aveva infine esito negativo.
La Corte, quindi, all'udienza del 14 maggio 2025 decideva la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
L'appello principale è infondato e va respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
Va premesso che la sentenza non definitiva del Tribunale di Como non è stata impugnata, ed
è quindi passata in giudicato, quanto al punto 2 del dispositivo, con il quale il giudice ha disposto “respinge l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle relative differenze retributive “.
Infondato è il primo motivo con il quale è stata censurata la modalità di trattazione scritta della causa in primo grado, avendo il primo giudice disposto che la discussione venisse sostituita con la trattazione scritta.
Rilevato che la trattazione è avvenuta in forma orale sia in prima udienza sia nelle udienze istruttorie e che soltanto la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ritiene il
Collegio che non si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, anche in quanto avverso la trattazione c.d. cartolare nessuna opposizione è stata svolta dalle parti.
La tesi del collegio è stata nelle more del giudizio rafforzata dalla intervenuta sentenza della
Cassazione a Sez. Unite n. 17063/2025, che ha respinto l'interpretazione secondo cui ci sarebbe un'incompatibilità tra la previsione dell'art 127 ter cpc e le caratteristiche del processo del lavoro.
La Suprema Corte ha ricordato che “In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del
2017 e n. 73 del 2022).
Pagina 13 La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere “, lo consenta.
L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così
Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati). “
Condivisi tali principi, la Cassazione ha poi ritenuto che “- con riferimento all'art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
XXII. - Nel caso specifico emerge dalla sentenza che la causa – in appello - è stata assegnata a sentenza “previo scambio di memorie in trattazione scritta”, non escludenti come tali anche un'eventuale esposizione di tesi difensive.
Non risulta di contro, né è dedotto dalla ricorrente, che sia stata manifestata una qualche opposizione al provvedimento della corte territoriale “emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19”; quella normativa tra le cui radici è sorta la norma qui applicabile (l'art. 127-ter, appunto) e in concreto infine applicata dalla corte d'appello al di là dell'improprio riferimento.”
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale ha Parte_4 eccepito il vizio di ulrapetizione per avere il tribunale accertato un livello di inquadramento inferiore a quello richiesto in ricorso, pur in assenza delle necessarie allegazioni in fatto e deduzioni in diritto.
Deve in primo luogo evidenziarsi che nel ricorso di primo grado cesareo ha formulato la seguente domanda “…con riferimento al periodo dal 01 dicembre 2005 al 04 giugno 2017, come Quadro livello F2, ovvero al maggiore o minore inquadramento ritenuto di giustizia, ovvero per il maggiore o minore periodo temporale ritenuto di giustizia”
Pagina 14 Risulta quindi proposta una specifica domanda subordinata di inquadramento ad un livello intermedio. In ogni caso, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, seguito da questa Corte anche in precedenti pronunce (cfr Cda Milano est. Pattumelli sentenza n.
551/2023), secondo cui “in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica - … - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. 8.10.2013, n.
22872; conf. Cass. 15.2.2008, n. 3863).
Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui il lavoratore nel ricorso ex art 414 cpc aveva riportato sia le declaratorie contrattuali delle categorie in cui era stato formalmente inquadrato nel corso del rapporto sia quella della categoria quadri da lui richiesta (art 47
CCNL 2011 pag 19 e 20 del ricorso di I grado) e aveva allegato specificamente le mansioni.
Vanno poi esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti all'inquadramento contrattuale del lavoratore, il terzo motivo di appello principale con il quale ontesta la Pt_2 decisione del primo giudice di ricondurre le mansioni svolta da a partire dal 2009 al CP_1 livello F2 non quadro e l'appello incidentale con il quale il lavoratore ripropone la pretesa di inquadramento al livello F2 Quadro.
Nel procedere all'esame del motivo è opportuno preliminarmente richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione. Secondo l'art 47 del CCNL Cooperative sociali, applicato al rapporto di lavoro di cui è causa, appartengono a: liv. 5 educatore professionale infermiere professionale assistente sociale terapista della riabilitazione
Capo ufficio liv. 6 educatore coordinatore psicologo,sociologo,pedagosista responsabile di struttura o unità operativa di piccole dimensioni
Pagina 15 Liv 7
Psicologo,sociologo,pedagogista dotati della necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa e verifiocata periodicamente a livello aziendale
Responsabile di strutture di medie dimensioni
Responsabile di area aziendale
Medico
Dal 1.1 2009 è entrato in vigore il nuovo inquadramento articolato in sei aree/categorie e per quanto interessa ai fini della decisione si è stabilito che appartengono all'area E professioni specialistiche, attività di coordinamento
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche E/O gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia E responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale
All' Area/categoria F - Attività di direzione
Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio a cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.
Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L'inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. I profili riferiti alle posizioni economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo
Per quanto qui rileva vanno ricordati i profili delle aree E e F
Area E
2 posizioni economiche con i seguenti profili
E1 (ex 7° liv) capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e(o servizi semplici
Pagina 16 E2 (ex 8° liv) coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico
Area/Categoria F
2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- F1 (ex 9° livello) responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo;
- F2 (ex 10° livello) responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Quadri
A) Definizione
Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa, una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio 1985, n. 190
Tanto premesso, ad avviso del Collegio non coglie nel segno l'argomento di parte appellante, secondo cui le risultanze istruttorie non avrebbero confermato l'adibizione costante e prevalente dell'appellato alle mansioni dallo stesso dedotte, asseritamente superiori a quelle proprie dei livelli attribuitigli nel corso del rapporto ( livello C3 alla assunzione, livello 6
(attuale D2) dal gennaio a dicembre 2006 , livello 7 (attuale E1) dal gennaio 2007 e livello
E2 dal 26.4.2017 alla cessazione del rapporto del 4.6.2017).
Viste le deposizioni dei testimoni assunti dal tribunale ritiene il Collegio che , da un lato, può escludersi che abbia svolto funzioni di “rilevante importanza ai fini dello sviluppo CP_1
e della attuazione degli obiettivi dell'impresa” e in particolare, “funzioni caratterizzate da capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati ..” tipiche della categoria Quadri, come emerge dalla definizione sopra riportata. Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, nessuno dei testimoni ha Indicato nuove culture introdotte per decisione dell'odierno appellato o la individuazione di nuovi mercati in cui mettere in vendita
Pagina 17 i prodotti coltivati o trasformati da Neppure hanno indicato quali cambiamenti Pt_2 CP_1 abbia disposto a rispetto alla gestione del precedente responsabile dell'area verde.
L' appello incidentale di al riconoscimento della categoria di quadro va CP_2 pertanto respinto in quanto infondato.
Dall'altro lato il Collegio condivide il giudizio del Tribunale in ordine alla riconducibilità delle descritte mansioni al livello F2 non quadri.
I testimoni hanno, infatti, confermato che oltre compiti di coordinatore del personale CP_1 riconducibili al liv E (cfr. teste si occupava di: a) predisposizione degli Tes_1 CP_1 organigrammi funzionali del personale assegnato al settore del verde;
per organigrammi funzionali intendo l'assegnazione dei compiti ai dipendenti”; “f) coordinamento del personale relativo al settore agricolo ed agro trasformati in misura da 2 a 6 persone e con potere direttivo ed organizzativo nei confronti di: Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre a lavoratori occasionali che venivano inseriti di volta Parte_8 in volta in ragione delle peculiari esigenze aziendali;
teste “ si occupava Tes_2 dell'organizzazione operativa delle attività dei lavoratori addetti alla coltivazione(modalità di lavoro, utilizzo attrezzi e macchinari) “ teste “Era il caposquadra dei dipendenti addetti Tes_3 alla manutenzione del verde per cui guidava operativamente 5 6 lavoratori, organizzava l'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessarie per gli interventi, riferiva ai clienti privati quale fosse il costo dei servizi in base al tariffario in uso( non vi era alcuna trattativa per concordare il prezzo) programmava gli interventi dei clienti privati inviava le squadre operative ove necessario partecipava personalmente ai lavori”) , assumeva anche decisioni in autonomia in merito alle aree strategiche a lui assegnate (dalla assunzione l'area trasformazione prodotti e successivamente anche l'area verde ( cfr. teste c) attività Tes_1 organizzativa e gestionale con riferimento alla produzione agricola e organizzazione e pianificazione dell'attività commerciale di vendita dei prodotti agricoli trasformati (conserve, succhi, confetture, ecc.); ricercava nuovi clienti, mercati o fiere;
……….. Confermo in ogni caso che si è occupato delle ricerca di nuovi clienti. CP_1
d) identificazione e sviluppo canali di vendita ove destinare i prodotti della cooperativa mediante predisposizione calendario fiere e mercati;
non ricordo se tale compito gli fosse affidato quale consigliere di amministrazione;
lo svolgeva in orario di lavoro ed extra lavoro, come tutti noi responsabili che lavoravamo più ore di quelle retribuite;
e) ricerca di clienti e Gruppi di acquisto solidali per la vendita dei prodotti agricoli e agro trasformati;
…
Pagina 18 l) in consiglio di amministrazione in mia presenza, non si è mai parlato dei prezzi che venivano stabiliti dai responsabili del settore, per cui ritengo che , che gestiva i CP_1 rapporti con i clienti anche privati, stabilisse i prezzi degli interventi di manutenzione del verde;
il consiglio in genere prendeva visione del prezzo degli appalti più importanti, degli altri si occupava direttamente il responsabile del settore;
m) predisposizione diretta o tramite un suo delegato della documentazione necessaria e le offerte economiche per partecipare alle gare d'appalto promosse dagli enti pubblici;
teste l) in consiglio di amministrazione in mia presenza, non si è mai parlato dei Parte_8 prezzi che venivano stabiliti dai responsabili del settore, per cui ritengo che , che CP_1 gestiva i rapporti con i clienti anche privati, stabilisse i prezzi degli interventi di manutenzione del verde;
il consiglio in genere prendeva visione del prezzo degli appalti più importanti, degli altri si occupava direttamente il responsabile del settore;
m) predisposizione diretta o tramite un suo delegato della documentazione necessaria e le offerte economiche per partecipare alle gare d'appalto promosse dagli enti pubblici;
)
Vero è che i testi di parte appellante hanno sminuito il ruolo di , tuttavia, pur CP_1 prendendo atto delle difformi dichiarazioni ritiene il Collegio che si debbano ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testimoni e in quanto persone Tes_1 Parte_8 che sono state direttamente a contatto con e hanno quindi potuto meglio descrivere i CP_1 rapporti intercorsi tra lorio e . CP_1
In particolare la dichiarazione del teste secondo cui “ Egli, inoltre, ha affiancato per un Tes_4 primo periodo la dott.ssa l'agronoma con cui collabora da anni la Parte_8
nella scelta delle colture da impiantare. Preciso che era quest'ultima a decidere Parte_2 quali colture impiantare;
le sue valutazioni, trasmesse con documenti cartacei, venivano poi sottoposte al CdA che talvolta, dava delle ulteriori indicazioni. Del CdA all'epoca faceva parte anche;
…. CP_1
Nel settore agro-trasformazione, in particolare, vi era la seguente ripartizione di compiti: la fase della coltivazione/produzione aveva come riferimento;
la fase della CP_1 trasformazione aveva come riferimento la fase della commercializzazione (ricerca Tes_1 canali di vendita, scelte di marketing, definizione dei prezzi...) era curata direttamente dal presidente e dai membri del Consiglio di Amministrazione;
“ è stata contraddetta dalla CP_3 dichiarazione della stessa che ha invece riferito ““Cap 16) è sempre Parte_8 CP_1 stato il mio responsabile;
non è vero che mi abbia affiancato per un primo periodo ne che io
Pagina 19 gli abbia dato indicazioni di quali colture impiantare. Ci consultavamo soltanto su come realizzare la coltivazioni”.
Analogamente la descrizione della teste “ ; Cap 15) Quando sono stata assunta, Tes_2
era coordinatore degli addetti all'area del verde e di coloro che gestivano il parco CP_1
Arcipelago, cioè le colture di Si coordinava con che si occupava della Pt_2 Tes_1
“trasformazione dei prodotti”, a seconda dei prodotti agricoli raccolti. Cap 16) In particolare si occupava nell'organizzazione operativa delle attività dei lavoratori addetti alla CP_1 coltivazione (modalità di lavoro, utilizzo attrezzi e macchinari). Collaborava anche con la dott.ssa agronoma. Era a consegnarmi in ufficio, l'elenco dei semi Parte_8 Parte_8
o delle piante da acquistare e il nome del fornitore, in quanto ero io a occuparmi dell'ordine e della gestione dei successivi pagamenti. Cap 20) Nel settore agro-trasformazione, in particolare, vi era la seguente ripartizione di compiti: la fase della coltivazione/produzione aveva come riferimento EO;
la fase della trasformazione aveva come riferimento Tes_1 della fase della commercializzazione si occupava il CdA. Non mi sembra che tale suddivisione dei compiti si sia modificata nel tempo.” contrasta con la testimonianza di
, del seguente tenore “ Per un certo periodo io sono stato inserito nell'organigramma Tes_1 di cui si occupava . CP_1
Confermo che il doc 12 del ricorso corrisponde all'organigramma di cui ho parlato;
…………… Confermo in ogni caso che si è occupato delle ricerca di nuovi clienti. CP_1
d) identificazione e sviluppo canali di vendita ove destinare i prodotti della cooperativa mediante predisposizione calendario fiere e mercati;
non ricordo se tale compito gli fosse affidato quale consigliere di amministrazione;
lo svolgeva in orario di lavoro ed extra lavoro, come tutti noi responsabili che lavoravamo più ore di quelle retribuite;
e) ricerca di clienti e Gruppi di acquisto solidali per la vendita dei prodotti agricoli e agro trasformati;
……..
p) predisposizione bilancio del settore della manutenzione del verde insieme all'amministrazione, per cui al termine veniva predisposto il bilancio del settore, che faceva parte di quello complessivo;
….;
t) dall'anno 2010, si è occupato del mio coordinamento in quanto, pur inquadrato CP_1 come responsabile del reparto trasformazioni, ricevevo da lui le indicazioni finalizzate a rispettare i programmi (etichettatura, gestione magazzino e ordini) e la tipologia delle produzioni redatti dallo stesso;
CP_1
Pagina 20 ………………;
w) definizione di quali prodotti agricoli produrre, con calcolo dei prezzi di vendita con riferimento ai costi di produzione ed identificando e sviluppando i canali di vendita, oltre che le ulteriori attività accessorie quali la didattica rivolta alle scuole, i corsi di formazione in ambito agricolo/biologico e la ricettività agrituristica.”
Nessun dubbio sussiste sulla prevalenza di tali mansioni, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, trattandosi – per concorde dichiarazione dei testi escussi – delle mansioni ordinariamente svolte dall'appellato.
Per tutte le ragioni esposte il terzo motivo di gravame principale e il primo motivo di appello incidentale devono essere respinti, con conferma sul punto della sentenza di primo grado.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di appello incidentale relativo alla dedotta erronea decorrenza del diritto all'inquadramento superiore stabilita dal tribunale dal 2009, anziché dal 2005 come richiesto dal lavoratore.
Non pare infatti condivisibile la decisione d primo grado nella parte in cui il giudice ha fatto decorrere il diritto al superiore inquadramento dalla data in cui ha assunto oltre che la CP_1 responsabilità del settore trasformazione prodotto anche quella di responsabile dell'area verde.
Emerge infatti dalla declaratoria che il livello F2 presuppone la responsabilità “di area aziendale strategica” , è quindi sufficiente lo svolgimento di mansioni di responsabile – che per le ragioni sopra dette certamente ha svolto- anche in una sola area strategica, CP_1
Costituisce poi circostanza documentalmente provata che l'area trasformazione prodotto agroalimentare fosse una delle 4 aree strategiche in cui si svolgeva l'attività di al pari Pt_2 dell'area verde, dell'area servizi ecologici e area servizi cimiteriali.
L'oggetto sociale è cosi descritto nello Statuto della cooperativa:
“In particolare la società cooperativa si propone di realizzare gli scopi societari attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- studio, progettazione, programmazione e conduzione di strutture ed impianti atti e realizzare servizi innovativi per il miglioramento socio - culturale e ambientale del territorio;
- costruzione e gestione di centri e parchi di accoglienza per animali con relative opere di valorizzazione delle aree verdi, agricole e forestali adiacenti;
- promozione, organizzazione e gestione di iniziative ortofrutticole, florovivaistiche, forestali e di allevamento, con lo svolgimento di ogni esercizio connesso alla conduzione dei fondi,
Pagina 21 compresa la manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle colture delle attività suddette o comunque acquisiti sul mercato, nonché la commercializzazione di eguali prodotti acquistati da terzi o da cooperative associate in consorzio;
- formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie vegetali, impianti di orti botanici e di arborati, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed ortifloro-frutticoli;
- esecuzione di lavori di istituzione e di manutenzione di parchi naturali, di giardini pubblici e privati, nonché movimenti di terra connessi a tali lavori;
- commercializzazione dei propri prodotti nonché di tutti gli altri beni, strumentali e non, per il perseguimento dello scopo sociale. Si legge infatti nello Statuto della cooperativa “
Emerge poi dai bilanci depositati in giudizio, relativi agli anni dal 2008 al 2016 (docc. Da 3 a
6 fasc. EO) che il settore agricolo e agrotrasformazione ha avuto mediamente un fatturato pari al 20% dei quello complessivo della cooperativa.
Fondata è quindi la pretesa dell'appellato incidentale di far decorrere il superiore inquadramento fin dalla assunzione e quindi dal 2005. Sul punto la sentenza va pertanto riformata.
Infondato è, infine, il quarto motivo di appello principale con il quale ha evidenziato che Pt_2 il giudice nel valutare le mansioni svolte da non aveva tenuto conto che il predetto CP_1 aveva rivestito anche la carica di consigliere di amministrazione
Se infatti costituisce circostanza non contestata in giudizio che abbia rivestito la CP_1 carica di consigliere di amministrazione nel periodo da maggio 2008 fino all'agosto 2016, data in cui ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, era invece onere della Parte_2 provare quali funzioni siano state attribuite a in qualità di consigliere, Sul punto nulla CP_1
è stato invece provato dalla appellante, che non ha depositato in atti né il verbale di nomina né eventuali deleghe di funzioni. In assenza di ogni allegazione deve pertanto ritenersi che cesareo abbia svolto tulle le attività descritte nell'istruttoria testimoniale nella sua veste di lavoratore subordinato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo alla soc coop appellante principale interamente soccombente, la sussistenza dei Pt_2
Pagina 22 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 99/2024 del Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, respinge l'appello principale e accerta il diritto di CP_1
all'inquadramento nel livello F2 a decorrere dalla assunzione dell'1.12.2005;
[...]
Conferma nel resto
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Parte_9 CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano 14 maggio 2025
Presidente est.
IL RI ON
Pagina 23
N. R.G. 1284/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL RI ON Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 99/2024 del
Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 23 maggio 2024, promossa da:
con l'avv. GIANMARIA Parte_1
IC presso il cui studio in Como, via Cinque Giornate n.41 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv CRISTIANO CUNATI presso il cui studio in Varese Controparte_1 piazza Monte Grappa n.4 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro di Como (dott. Ortore) sentenza non definitiva n. 99/24 depositata dal Giudice del Lavoro de Tribunale di Como in data
22.05.2024, nella causa rubricata al n. 15/2021 RG
In via preliminare:
Pagina 1 per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata;
Nel merito: per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del gravame, previo ogni più opportuno accertamento in fatto e declaratoria in diritto, rigettare integralmente tutte le domande formulate da , in quanto prive di fondamento in fatto e in diritto;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese per compensi professionali, maggiorate degli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: OMISSIS
Per la PARTE APPELLATA
Nel merito:
1--- in ragione di tutto quanto esposto in atti rigettare l'appello principale interposto da
[...]
(C.F. e P.I. , in riforma della sentenza non Parte_2 P.IVA_1 definitiva n. 99/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Giudice
Dott. Giovanni Luca Ortore, in data 22.05.2024 (doc. A), in quanto infondato in fatto e in diritto;
2 --- in ragione di tutto quanto esposto in atti, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellante come sopra generalizzato, riformare l'impugnata Controparte_1 sentenza non definitiva n. 99/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Como, Sezione
Lavoro, Giudice Dott. Giovanni Luca Ortore, in data 22.05.2024 e: - accertare e dichiarare il diritto del signor al riconoscimento, quale lavoratore subordinato della Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Guanzate (CO), alla Via XI Settembre n. 1, con riferimento al periodo dal 01.12.2005 al 04.06.2017, come livello F2 Quadro, ovvero al maggiore o minore inquadramento ritenuto di giustizia, ovvero per il maggiore o minore periodo temporale ritenuto di giustizia, ad esito del presente giudizio e conseguentemente
- condannare (C.F. e P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Guanzate (CO), alla Via XI
Settembre n. 1 (P.I. e C.F. ), al pagamento in favore del signor P.IVA_1 Controparte_1 delle differenze retributive per la complessiva somma di € 99.386,88, di cui € 92.635,73 lordi
a titolo di differenze retributive ed € 6.751,15 lordi a titolo di integrazione TFR, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento;
- accertare e dichiarare il diritto del signor alla regolarizzazione del Controparte_1
Pagina 2 rapporto di lavoro dal punto di vista contributivo sia sotto il profilo previdenziale che a assistenziale;
- respingere, in ogni caso, ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di compensi professionali, spese e anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza NON definitiva n. 99/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha dichiarato il diritto di all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2, del Controparte_1
CCNL Cooperative sociali con decorrenza dal febbraio 2009, e ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resistente , Parte_2 disponendo la prosecuzione del giudizio per l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto al ricorrente.
Con ricorso depositato in data 8/1/2021 ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo: Parte_2
. di essere stato assunto dal 1/12/2005 quale socio lavoratore della coop. sociale Oasi, con qualifica di operatore agricolo, mansioni di gestione operativa delle produzioni agricole (con controllo e gestione delle persone coinvolte nel relativo settore) e inquadramento al 5° livello
CCNL Cooperative Sociali;
. di aver, fin dall'inizio, ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cooperativa (oltre a essere stato nel CDA dal 20/5/2008 al 30/8/2016), perché nel corso del rapporto di lavoro, gli erano state assegnate mansioni e responsabilità di gestione sempre più ampie e largamente superiori rispetto all'inquadramento contrattuale iniziale e quello poi riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro (6° livello dal gennaio al dicembre 2006; 7° livello, poi rinominato dal
CCNL in E1, dal gennaio 2007 alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data
4/6/2017, con riconoscimento, da ultimo, del livello E2 solo il 26/4/2017), comunque inferiore a quello che gli sarebbe spettato per le mansioni effettivamente svolte.
Ha convenuto pertanto in giudizio la coop. sociale Oasi insistendo affinché venisse accertato il suo diritto al riconoscimento del livello quadro F2, con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva conseguente.
Pagina 3 Si è costituita ritualmente in giudizio insistendo Parte_2 per il rigetto del ricorso ed eccependo comunque la prescrizione del credito per le differenze retributive. Ha sottolineato inoltre che l'attività svolta dal ricorrente aveva un contenuto molto elementare, essendo di natura operativa, non avendo alcun potere né autonomia decisionale, in linea con le caratteristiche specifiche della e doveva essere distinta da quella di Parte_2 consigliere di amministrazione, estranea alla prima, finalizzata alla promozione delle attività della per la sua crescita dimensionale ed economica. Parte_2
Il Tribunale- preliminarmente osservando che la cooperativa svolge la propria attività in Pt_2 quattro aree distinte, ciascuna delle quali considerata come “area strategica di affari” e che nel corso degli anni si era occupato di due aree: quella di agro-trasformazione (cd. Parco CP_1 arcipelago) e poi, l'area del verde - ha rilevato che dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali non si poteva sostenere che il ricorrente avesse svolto in modo continuativo e abituale, funzioni che richiedevano “notevole” assunzione di responsabilità e la capacità di introdurre innovazioni e perseguire obiettivi aziendali globali e integrati, come richiesto per l'inquadramento nell'area “quadri” (definizione quadri secondo l'art. 47 CCNL 2004, rimasta invariata anche nel CCNL 2011: “Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio
1985, n. 190”). Ha ritenuto, in particolare, il primo giudice che “Non risulta infatti, che fossero totalmente affidate al ricorrente e quindi, con la sua conseguente piena ed esclusiva responsabilità, tutte le attività riferibili sia all'area di agro-trasformazione (quantomeno per la commercializzazione, su cui aveva l'ultima parola il CdA – vd. delibera 14/4/2009), sia all'area del verde, in quanto delle gare d'appalto e delle tariffe era investito sempre il CdA, a cui spettava la decisione finale.
Le sue iniziative, inoltre, sono rimaste pur sempre confinate nell'ambito dell'abituale e ordinaria produzione agricola della cooperativa… Neanche per l'area del verde sono stati in grado di indicare quali cambiamenti avesse disposto , rispetto alla gestione del CP_1 precedente responsabile…
Non è emerso neppure quali specifici e articolati progetti aziendali gli fossero stati assegnati, diversi dalle ordinarie attività, abitualmente svolte dalla cooperativa.
Pagina 4 In definitiva, non è stato provato quale fosse stato il suo apporto originale e creativo nelle due aree, di agro-trasformazione e del verde, e i maggiori risultati ottenuti, rispetto alla precedente gestione, grazie al proprio continuativo impegno”.
Il giudice di prime cure ha accertato però il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2 (“responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale”), CCNL Cooperative sociali, a decorrere dal febbraio 2009 (rispetto alla decorrenza richiesta dal 2005) respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata della
Cooperativa in quanto non erano ancora decorsi 5 anni intercorrenti tra la cessazione del rapporto di lavoro del (05/06/17) e la data di deposito del ricorso (08/01/21) e CP_1 nemmeno tra il febbraio 2009 (data in cui aveva maturato il diritto all'inquadramento CP_1 nel superiore livello) e il 4/7/2012 (data di entrata in vigore della l. 92/2012).
In merito al superiore inquadramento del EO il primo giudice ha così rilevato: “Risulta provato invece, che , oltre alla direzione e al coordinamento degli altri lavoratori CP_1 assegnati alle due aree a lui affidate, aveva il potere di gestirle in autonomia, in quanto era sostanzialmente libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture dal coltivare, i prodotti da trasformare e poi vendere nei mercati, nonché le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori affidati alla cooperativa per la manutenzione del verde.
Si tratta di mansioni non limitate alla direzione operativa dei dipendenti e alla scelta dei mezzi e delle attrezzature necessarie per i lavori loro assegnati, ma più articolate e complesse, perchè implicavano l'assunzione di decisioni concernenti le attività da svolgere e non soltanto invece, le modalità con cui eseguire quanto eventualmente stabilito da altri.
Peraltro, già nel verbale 3/2/2009 del CdA (doc 7 coop.), veniva definito - con CP_1 indubbia valenza confessoria - come responsabile della divisione di agro-trasformazione e non semplice coordinatore degli addetti che vi lavoravano… nel verbale del 10/9/2010 (doc
17 ricorso) veniva indicato come responsabile del settore del verde;
nel verbale del 20/4/2011
(doc 18 ricorso) veniva precisato che seguiva il settore Arcipelago, contemporaneamente al settore del verde;
nel verbale del 6/9/2012 (doc 21 ricorso) veniva qualificato come responsabile del settore manutenzione del verde….”.
con atto depositato in data 22/11/24 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Pagina 5 Questi i motivi di appello:
1.Incompatibilità dell'art. 127 ter c.p.c con il rito del lavoro – nullità del procedimento e della sentenza impugnata – una questione rimessa alle sezioni unite della corte di cassazione
(ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024)
Con il primo motivo di appello deduce la nullità della sentenza per avere, il giudice di prime cure, terminata l'istruttoria, fissato per la decisione della causa l'udienza del 6 giugno 2023, sostituendola poi ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. In merito alla questione della compatibilità dell'art. 127 ter c.p.c con il rito del lavoro richiama l'ordinanza interlocutoria del 2 maggio 2024 (resa nel procedimento n. 16907 R.G., Numero Sezionale
1060/2024 e Numero di Raccolta Generale 11898/2024) con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite a sostegno della tesi che, ritiene incompatibile la trattazione scritta con il processo del lavoro.
2.Violazione dell'art. 414 c.p.c. – la domanda svolta dall'appellato nel ricorso introduttivo del giudizio – l'ulteriore profilo del vizio di ultrapetizione
Con il secondo motivo di appello la denuncia la decisione del primo giudice che, Parte_2 dopo avere (correttamente) respinto la domanda del di inquadramento nel livello CP_1
Quadro – Livello F2 aveva però riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel livello 10, poi F2, CCNL Cooperative sociali.
Sul punto, parte appellante, rammenta che già nella memoria di costituzione in primo grado aveva eccepito la mancanza di un'idonea domanda subordinata relativa all'inquadramento nel livello 10, ore F2, non essendo state esposte in ricorso le necessarie allegazioni in fatto, in diritto e probatorie (compresi i conteggi o almeno una quantificazione del credito o gli elementi contabili per ottenerla) relative a tale livello di inquadramento.
3.Il corretto livello di inquadramento – l'errata interpretazione del ccnl (violazione dei criteri di interpretazione di cui agi artt. 1362 e seg.ti c.p.c. - errata/omessa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti (i verbali del cda)
Parte appellante denuncia la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto provato che , oltre alla direzione e al coordinamento degli altri lavoratori assegnati Controparte_1 alle due aree a lui affidate, avrebbe avuto il potere di gestirle in autonomia, in quanto era sostanzialmente libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture da coltivare, i prodotti da trasformare e vendere nei mercati,
Pagina 6 nonché la modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori affidati alla cooperativa per la manutenzione del verde.
Sul punto, parte appellante, premettendo che il coordinamento degli altri lavoratori non era in discussione in quanto specifico della categoria E lamenta che la sentenza non aveva indicato in cosa sarebbe consistita la direzione del lavoratori, infatti: la compilazione dei turni non rientrava nell'attività di direzione e non era stato allegato e/o dimostrato che fosse CP_1
a decidere ferie, permessi etc, non erano stati inoltre precisati i punti maggiormente
[...] qualificanti la “gestione autonoma” (che è comune anche al categoria E) se non per il fatto che il lavoratore era “libero di stabilire come impiegare le risorse economiche stanziate, ad esempio decidendo le colture da coltivare”.
4. Il ruolo come consigliere di amministrazione di – omessa pronuncia su un Controparte_1 punto fondamentale
Da ultimo, parte appellante denuncia che il primo giudice non aveva preso in considerazione il fatto che il era componente del CdA quindi dell'organo amministrativo della CP_1
investito dei poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto e pertanto, tutte le volte Parte_2 in cui aveva operato in un ruolo di apparente “responsabilità” lo aveva fatto in qualità di consigliere di amministrazione ed in ragioni degli incarichi discussi nel CdA.
In proposito, lamenta che controparte nel ricorso di primo grado non si era minimamente preoccupata di scindere i ruoli, allegando e dimostrando dove finiva l'attività del consigliere di amministrazione ed iniziava quella del lavoratore subordinato.
Con memoria depositata in data 13/03/25 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo di respingersi l'appello principale in quanto infondato e proponendo, a sua volta, appello incidentale per non aver - il Giudice di primo grado- riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.12.2005-04.07.2017 con inquadramento F2 livello Quadro oltre a non avergli riconosciuto la qualifica superiore rivendicata con decorrenza dal 01.12.2005 ma solo dal 01.02.2009.
In merito ai motivi di appello avversario deduce quanto segue:
. Sull'eccepita nullità della sentenza ex art. 127-ter c.p.c. rileva come la collocazione sistematica dell'art. 127-ter c.p.c. all'interno delle “Disposizioni generali” del Codice di procedura civile suggerisca la sua applicabilità a tutto il processo civile, senza esclusioni per il rito del lavoro. Sul punto rammenta infatti che il legislatore, ove aveva inteso escludere la trattazione scritta, lo aveva fatto espressamente, come nel caso dell'udienza pubblica in
Pagina 7 Cassazione (art. 379, comma 1, c.p.c.): il principio di pubblicità delle udienze (art. 128 c.p.c.) non è assoluto e può essere derogato in base all'interesse della giustizia e agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del processo (Corte Cost. n. 263/2017 e n. 73/2022); la trattazione orale non è un requisito imprescindibile del contraddittorio e può essere surrogata da difese scritte, purché sia garantita la parità tra le parti.
In ragione di quanto sopra, la trattazione scritta, nel presente giudizio, rammenta il EO, non aveva leso il diritto di difesa di controparte dal momento che l'art. 127-ter c.p.c. non è espressamente incompatibile con il rito del lavoro e, conseguentemente, la nullità del procedimento e della sentenza non può essere affermata in automatico senza la prova del c.d. pregiudizio concreto. Peraltro, nel caso di specie, parte appellata rileva che l'udienza cartolare era stata fissata dal Giudice dopo l'udienza di discussione “stante l'impossibilità di decidere la causa” e, ciò, per ragioni procedimentali correlate con il carico di lavoro del Giudice e che, pertanto, non avevano in alcun modo pregiudicato alcun diritto di difesa, dal momento che all'udienza fissata con modalità cartolare non era prevista alcuna attività difensiva, essendo la discussione già stata effettuata all'udienza precedente: Oasi aveva infatti discusso la causa all'udienza ex art. 420 c.p.c. fissata al 19.03.2023.
. Sull'eccepito vizio di ultra-petizione EO, prima di confutare nel merito il motivo di appello avversario premette che la questione del corretto inquadramento contrattuale è oggetto di appello incidentale e, sul punto, chiede - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta sua doglianza - la conferma del livello F2 non Quadro.
Quanto invece al motivo di appello della cooperativa difende l'operato del Giudice eccependo che lo stesso non si era pronunciato ultra petitum laddove aveva riconosciuto un livello superiore F2, ma non quello domandato in sede di conclusioni in via principale (Quadro F2), dal momento che la richiesta del livello Quadro F2 aveva implicato, per il Giudice, la valutazione delle mansioni concretamente svolte dal e la loro corrispondenza alla CP_1 declaratoria contrattuale richiesta. Il Giudice, conclude parte appellata, aveva quindi agito nel rispetto dei principi di corretta qualificazione giuridica dei fatti, senza eccedere i limiti della domanda: in giudizio erano stati prodotti documenti e testimonianze attestanti le mansioni svolte, che costituivano prova sufficiente per l'attribuzione del livello Quadro F2 o quantomeno al livello F2 non Quadro, essendo quindi, di fatto, anche il livello inferiore riconosciuto dal Giudice, sorretto dagli stessi fatti e dagli stessi elementi di prova allegati per la qualifica superiore. A supporto di quanto sostenuto cita sentenza conferente della Corte
d'Appello di Roma (sentenza n. 2705/2023) che sul punto ha così statuito: “In tema di domanda giudiziale inerente l'esatto inquadramento del lavoratore, non incorre nel vizio di
Pagina 8 ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore stesso ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”.
. Sull'eccepita errata interpretazione del CCNL e delle prove in atti il sostiene che le CP_1 considerazioni della cooperativa sul punto si presentavano generiche e suggestive dal momento che la stessa non aveva allegato gli elementi che, a suo dire, sarebbero stati effettivamente travisati o ignorati (o le parti delle testimonianze considerate inattendibili), ma si era limitata ad affermare una diversa interpretazione delle prove, che però era prerogativa del Giudice.
Il Giudice, sostiene invero parte appellata, avendo individuato il livello contrattuale allo stesso attribuibile, ne aveva riconosciuto il corretto livello (senza però, tuttavia, attribuirgli la qualifica di ), dal momento che le prove assunte nel processo (che non si basavano Pt_3 quindi solo su quanto asserito dai testimoni, ma su una valutazione complessiva di: testimonianze, documentazione e contesto organizzativo e operativo della cooperativa) avevano dimostrato che il aveva svolto le mansioni di cui al livello F2 con la CP_1 richiesta autonomia, contenuto direttivo e gestionale, non rientrando quindi in una mera attività di coordinamento (livello E).
Il rammenta che, durante l'intero rapporto di lavoro presso non si era limitato CP_1 Pt_2 alla gestione dei turni o al coordinamento operativo, ma aveva avuto il compito di determinare le scelte strategiche/operative delle aree agricole, di agro-trasformazione e del verde. Il fatto poi che alcuni aspetti strategici venissero discussi nel CDA non esclude il suo ruolo decisionale operativo e strategico, essendosi lo stesso occupato: di progettare e proporre strategie di coltivazione e trasformazione;
di stabilire quali colture sviluppare maggiormente;
della definizione della gestione delle risorse in funzione della produzione e della gestione della logistica delle operazioni di coltivazione e trasformazione;
della gestione operativa della commercializzazione, decidendo quali prodotti vendere e come proporli sul mercato.
Conclude parte appellata ribadendo quindi che il Giudice, correttamente, aveva evidenziato che le aree dallo stesso gestite non erano meri servizi operativi, ma settori chiave della cooperativa, il cui sviluppo influenzava direttamente l'economia e la strategia aziendale.
Pagina 9 . Sul ruolo di responsabile attribuito dal CDA al EO parte appellata evidenzia come il suo inquadramento contrattuale riguardi il rapporto di lavoro subordinato e non il ruolo svolto nel
CDA. Sul punto difende la sentenza appellata che, non confondendo i ruoli, aveva valutato esclusivamente le attività svolte dal come dipendente. Il fatto poi che fosse CP_1 CP_1 anche consigliere non aveva escluso che nel rapporto di lavoro avesse un ruolo direttivo e gestionale riconducibile al livello F2.
, infatti, non si era limitato a partecipare alle riunioni del CDA, ma aveva svolto in CP_1 concreto, durante le giornate lavorative, attività di direzione e gestione delle aree assegnate.
Oasi, sul punto, non aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa, in grado di scalfire o smentire l'autonomia gestionale riconosciuta a ed emersa dal quadro probatorio. CP_1
propone inoltre APPELLO INCIDENTALE per due motivi: CP_1
1. Errore in giudicando per aver il Giudice di primo grado riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.12.2005 - 04.07.2017 nel livello F2, anziché nel livello F2 Quadro.
Sul punto evidenzia che il livello F2 (ex 10° livello) è attribuito a lavoratori con elevata esperienza e competenza che svolgono mansioni qualificate, ma senza le responsabilità strategiche e decisionali proprie della figura del Quadro, mentre F2 Quadro, viceversa, deve essere riconosciuto ai lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono in modo continuativo una funzione di rilevante importanza per l'azienda, con una maggiore autonomia decisionale e capacità gestionale.
lamenta di avere svolto le proprie mansioni in conformità ai dettami e requisiti CP_1 previsti dal CCNL nell'alveo del ruolo di Quadro, avendo sotto il profilo direttivo e strategico:
. gestito, con ampie autonomie decisionali, tre settori strategici della cooperativa: agricoltura sociale, agrotrasformazione e manutenzione del verde;
. contribuito alla predisposizione degli organigrammi funzionali dell'azienda ricoprendo anche incarichi direttivi in altre cooperative partecipate dalla Pt_2
. partecipato attivamente alla costituzione della rete regionale e nazionale di Agricoltura
Sociale, contribuendo alla creazione di nuove opportunità per l'azienda;
Quanto agli aspetti di natura gestionale e decisionale:
Pagina 10 . dal 2006, ha gestito il settore agricolo, occupandosi in autonomia della produzione e vendita di prodotti biologici;
. identificato e sviluppato canali di vendita, occupandosi della promozione commerciale, ricerca clienti e relazioni con Gruppi di Acquisto Solidali;
. dal 2009 era diventato responsabile della Manutenzione del Verde, gestendo trattative commerciali con clienti privati e predisponendo offerte economiche per gare d'appalto pubbliche;
. si era inoltre occupato di redigere i piani di sviluppo economico e tabelle di contabilità industriale per la direzione aziendale.
Per quanto attiene poi agli aspetti di coordinamento e gestione del personale:
. si era occupato di coordinare in modo diretto un numero variabile di dipendenti (da 2 a 6 persone per il settore agricolo e fino a 10 lavoratori nel settore manutenzione del verde), organizzando le attività e assegnando ai singoli lavoratori specifici compiti e obiettivi;
. aveva svolto il ruolo di Tutor per lavoratori inseriti in programmi di recupero sociale, supervisionando il loro inserimento e il percorso lavorativo;
. si era occupato di gestire direttamente trattative commerciali con i clienti e fornitori, stabilendo i prezzi di vendita dei prodotti agricoli sulla base dei costi di produzione e dell'analisi di mercato;
. dal 2016 il aveva gestito tra il 40% e il 50% del fatturato complessivo della CP_1 cooperativa, che nel 2016 ammontava a 1.320.000 euro;
. aveva predisposto e monitorato bilanci settoriali, fornendo alla direzione report dettagliati sull'andamento economico dei settori di cui era responsabile;
. gestito l'ideazione e lo sviluppo di materiali di comunicazione aziendale, incluse brochure e siti web;
. si era adoperato per promuovere iniziative didattiche e formative in ambito agricolo e biologico;
. aveva progettato e implementato attività ricreative e agrituristiche, dimostrando capacità di innovazione e sviluppo strategico per l'azienda.
Parte appellante incidentale rammenta, a conclusione, che l riconoscimento della qualifica di
Quadro F2 trova un solido e inequivocabile riscontro nella documentazione allegata al ricorso di primo grado, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali. Passa quindi ad elencare i documenti principali e le dichiarazioni rese che confermavano il ruolo direttivo, gestionale e
Pagina 11 strategico svolto dallo stesso all'interno della cooperativa (da pg. 36 a pg. 54 della memoria di costituzione).
2)Errore in giudicando per non aver il Giudice riconosciuto al la qualifica superiore CP_1 rivendicata con decorrenza dal 01.12.2005 ma solo dal 01.02.2009
impugna la decisione del primo giudice di riconoscere il suo inquadramento nel CP_1 livello F2 (ex livello 10) del CCNL Cooperative Sociali solo a decorrere dal febbraio 2009
(sulla base del fatto che solo in quella data il sarebbe divenuto responsabile di due CP_1 settori aziendali strategici (agro-trasformazione e manutenzione del verde)), scelta, a suo avviso, erronea e non conforme alla corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali e alla concreta realtà lavorativa emersa dagli atti del giudizio di primo grado.
Lamenta infatti che l'errore principale commesso dal Giudice di prime cure stava nell'implicita assunzione che la qualifica superiore richiedesse la responsabilità di più settori aziendali strategici, mentre in realtà è sufficiente la responsabilità di un singolo settore, purché caratterizzato da autonomia gestionale e da un elevato grado di responsabilità organizzativa. Sul punto infatti riporta quanto stabilito dall'art. 47 del CCNL Cooperative
Sociali che definisce il come il lavoratore che, pur non appartenendo alla dirigenza, Pt_3 svolge funzioni con alto grado di autonomia decisionale, assumendo rilevanti responsabilità nella gestione di un settore strategico dell'impresa. In tal senso, quindi, non è richiesto che il lavoratore sia responsabile di più aree aziendali, ma solo che gli siano affidate funzioni di coordinamento e gestione con un livello di responsabilità significativo.
Il signor , rammenta che, sin dalla sua assunzione del 01.12.2005, era stato CP_1 individuato come responsabile del settore agricolo della cooperativa, esercitando da subito mansioni di gestione, organizzazione e controllo della produzione agricola e della commercializzazione dei prodotti (gestiva in totale autonomia il settore agricolo, occupandosi della pianificazione e dell'organizzazione della produzione e della vendita di prodotti agricoli biologici;
esercitava un ruolo di coordinamento del personale assegnato al settore, dirigendo e controllando il lavoro di più operatori, tra cui dipendenti fissi e stagionali;
stabiliva i canali di vendita e le strategie commerciali, curando i rapporti con i Gruppi di Acquisto Solidale e con clienti privati, nonché la programmazione della partecipazione della cooperativa a fiere e mercati;
svolgeva attività di tutoraggio e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
gestiva l'intero ciclo della produzione agricola e della trasformazione, definendo i tempi, i metodi e le modalità di lavorazione dei prodotti agricoli destinati alla vendita).
Pagina 12 All'udienza del 26 marzo 2025 il difensore di rinunciava alla domanda di CP_1 regolarizzazione contributiva, la Corte esperiva il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti concordemente chiedevano un rinvio della discussione al fine di consentire l'esame della proposta formulata dalla Corte. Alla successiva udienza le parti riferivano di aver trovato un accordo di massima e di aver necessità di un ulteriore spazio per approfondire il tentativo che, invece, aveva infine esito negativo.
La Corte, quindi, all'udienza del 14 maggio 2025 decideva la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza
L'appello principale è infondato e va respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
Va premesso che la sentenza non definitiva del Tribunale di Como non è stata impugnata, ed
è quindi passata in giudicato, quanto al punto 2 del dispositivo, con il quale il giudice ha disposto “respinge l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle relative differenze retributive “.
Infondato è il primo motivo con il quale è stata censurata la modalità di trattazione scritta della causa in primo grado, avendo il primo giudice disposto che la discussione venisse sostituita con la trattazione scritta.
Rilevato che la trattazione è avvenuta in forma orale sia in prima udienza sia nelle udienze istruttorie e che soltanto la discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ritiene il
Collegio che non si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, anche in quanto avverso la trattazione c.d. cartolare nessuna opposizione è stata svolta dalle parti.
La tesi del collegio è stata nelle more del giudizio rafforzata dalla intervenuta sentenza della
Cassazione a Sez. Unite n. 17063/2025, che ha respinto l'interpretazione secondo cui ci sarebbe un'incompatibilità tra la previsione dell'art 127 ter cpc e le caratteristiche del processo del lavoro.
La Suprema Corte ha ricordato che “In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del
2017 e n. 73 del 2022).
Pagina 13 La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere “, lo consenta.
L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così
Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati). “
Condivisi tali principi, la Cassazione ha poi ritenuto che “- con riferimento all'art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
XXII. - Nel caso specifico emerge dalla sentenza che la causa – in appello - è stata assegnata a sentenza “previo scambio di memorie in trattazione scritta”, non escludenti come tali anche un'eventuale esposizione di tesi difensive.
Non risulta di contro, né è dedotto dalla ricorrente, che sia stata manifestata una qualche opposizione al provvedimento della corte territoriale “emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19”; quella normativa tra le cui radici è sorta la norma qui applicabile (l'art. 127-ter, appunto) e in concreto infine applicata dalla corte d'appello al di là dell'improprio riferimento.”
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale ha Parte_4 eccepito il vizio di ulrapetizione per avere il tribunale accertato un livello di inquadramento inferiore a quello richiesto in ricorso, pur in assenza delle necessarie allegazioni in fatto e deduzioni in diritto.
Deve in primo luogo evidenziarsi che nel ricorso di primo grado cesareo ha formulato la seguente domanda “…con riferimento al periodo dal 01 dicembre 2005 al 04 giugno 2017, come Quadro livello F2, ovvero al maggiore o minore inquadramento ritenuto di giustizia, ovvero per il maggiore o minore periodo temporale ritenuto di giustizia”
Pagina 14 Risulta quindi proposta una specifica domanda subordinata di inquadramento ad un livello intermedio. In ogni caso, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, seguito da questa Corte anche in precedenti pronunce (cfr Cda Milano est. Pattumelli sentenza n.
551/2023), secondo cui “in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica - … - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. 8.10.2013, n.
22872; conf. Cass. 15.2.2008, n. 3863).
Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui il lavoratore nel ricorso ex art 414 cpc aveva riportato sia le declaratorie contrattuali delle categorie in cui era stato formalmente inquadrato nel corso del rapporto sia quella della categoria quadri da lui richiesta (art 47
CCNL 2011 pag 19 e 20 del ricorso di I grado) e aveva allegato specificamente le mansioni.
Vanno poi esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti all'inquadramento contrattuale del lavoratore, il terzo motivo di appello principale con il quale ontesta la Pt_2 decisione del primo giudice di ricondurre le mansioni svolta da a partire dal 2009 al CP_1 livello F2 non quadro e l'appello incidentale con il quale il lavoratore ripropone la pretesa di inquadramento al livello F2 Quadro.
Nel procedere all'esame del motivo è opportuno preliminarmente richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione. Secondo l'art 47 del CCNL Cooperative sociali, applicato al rapporto di lavoro di cui è causa, appartengono a: liv. 5 educatore professionale infermiere professionale assistente sociale terapista della riabilitazione
Capo ufficio liv. 6 educatore coordinatore psicologo,sociologo,pedagosista responsabile di struttura o unità operativa di piccole dimensioni
Pagina 15 Liv 7
Psicologo,sociologo,pedagogista dotati della necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa e verifiocata periodicamente a livello aziendale
Responsabile di strutture di medie dimensioni
Responsabile di area aziendale
Medico
Dal 1.1 2009 è entrato in vigore il nuovo inquadramento articolato in sei aree/categorie e per quanto interessa ai fini della decisione si è stabilito che appartengono all'area E professioni specialistiche, attività di coordinamento
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche E/O gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia E responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale
All' Area/categoria F - Attività di direzione
Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio a cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.
Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L'inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. I profili riferiti alle posizioni economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo
Per quanto qui rileva vanno ricordati i profili delle aree E e F
Area E
2 posizioni economiche con i seguenti profili
E1 (ex 7° liv) capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e(o servizi semplici
Pagina 16 E2 (ex 8° liv) coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico
Area/Categoria F
2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- F1 (ex 9° livello) responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo;
- F2 (ex 10° livello) responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Quadri
A) Definizione
Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa, una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio 1985, n. 190
Tanto premesso, ad avviso del Collegio non coglie nel segno l'argomento di parte appellante, secondo cui le risultanze istruttorie non avrebbero confermato l'adibizione costante e prevalente dell'appellato alle mansioni dallo stesso dedotte, asseritamente superiori a quelle proprie dei livelli attribuitigli nel corso del rapporto ( livello C3 alla assunzione, livello 6
(attuale D2) dal gennaio a dicembre 2006 , livello 7 (attuale E1) dal gennaio 2007 e livello
E2 dal 26.4.2017 alla cessazione del rapporto del 4.6.2017).
Viste le deposizioni dei testimoni assunti dal tribunale ritiene il Collegio che , da un lato, può escludersi che abbia svolto funzioni di “rilevante importanza ai fini dello sviluppo CP_1
e della attuazione degli obiettivi dell'impresa” e in particolare, “funzioni caratterizzate da capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati ..” tipiche della categoria Quadri, come emerge dalla definizione sopra riportata. Come rilevato dal giudice di prime cure, infatti, nessuno dei testimoni ha Indicato nuove culture introdotte per decisione dell'odierno appellato o la individuazione di nuovi mercati in cui mettere in vendita
Pagina 17 i prodotti coltivati o trasformati da Neppure hanno indicato quali cambiamenti Pt_2 CP_1 abbia disposto a rispetto alla gestione del precedente responsabile dell'area verde.
L' appello incidentale di al riconoscimento della categoria di quadro va CP_2 pertanto respinto in quanto infondato.
Dall'altro lato il Collegio condivide il giudizio del Tribunale in ordine alla riconducibilità delle descritte mansioni al livello F2 non quadri.
I testimoni hanno, infatti, confermato che oltre compiti di coordinatore del personale CP_1 riconducibili al liv E (cfr. teste si occupava di: a) predisposizione degli Tes_1 CP_1 organigrammi funzionali del personale assegnato al settore del verde;
per organigrammi funzionali intendo l'assegnazione dei compiti ai dipendenti”; “f) coordinamento del personale relativo al settore agricolo ed agro trasformati in misura da 2 a 6 persone e con potere direttivo ed organizzativo nei confronti di: Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre a lavoratori occasionali che venivano inseriti di volta Parte_8 in volta in ragione delle peculiari esigenze aziendali;
teste “ si occupava Tes_2 dell'organizzazione operativa delle attività dei lavoratori addetti alla coltivazione(modalità di lavoro, utilizzo attrezzi e macchinari) “ teste “Era il caposquadra dei dipendenti addetti Tes_3 alla manutenzione del verde per cui guidava operativamente 5 6 lavoratori, organizzava l'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessarie per gli interventi, riferiva ai clienti privati quale fosse il costo dei servizi in base al tariffario in uso( non vi era alcuna trattativa per concordare il prezzo) programmava gli interventi dei clienti privati inviava le squadre operative ove necessario partecipava personalmente ai lavori”) , assumeva anche decisioni in autonomia in merito alle aree strategiche a lui assegnate (dalla assunzione l'area trasformazione prodotti e successivamente anche l'area verde ( cfr. teste c) attività Tes_1 organizzativa e gestionale con riferimento alla produzione agricola e organizzazione e pianificazione dell'attività commerciale di vendita dei prodotti agricoli trasformati (conserve, succhi, confetture, ecc.); ricercava nuovi clienti, mercati o fiere;
……….. Confermo in ogni caso che si è occupato delle ricerca di nuovi clienti. CP_1
d) identificazione e sviluppo canali di vendita ove destinare i prodotti della cooperativa mediante predisposizione calendario fiere e mercati;
non ricordo se tale compito gli fosse affidato quale consigliere di amministrazione;
lo svolgeva in orario di lavoro ed extra lavoro, come tutti noi responsabili che lavoravamo più ore di quelle retribuite;
e) ricerca di clienti e Gruppi di acquisto solidali per la vendita dei prodotti agricoli e agro trasformati;
…
Pagina 18 l) in consiglio di amministrazione in mia presenza, non si è mai parlato dei prezzi che venivano stabiliti dai responsabili del settore, per cui ritengo che , che gestiva i CP_1 rapporti con i clienti anche privati, stabilisse i prezzi degli interventi di manutenzione del verde;
il consiglio in genere prendeva visione del prezzo degli appalti più importanti, degli altri si occupava direttamente il responsabile del settore;
m) predisposizione diretta o tramite un suo delegato della documentazione necessaria e le offerte economiche per partecipare alle gare d'appalto promosse dagli enti pubblici;
teste l) in consiglio di amministrazione in mia presenza, non si è mai parlato dei Parte_8 prezzi che venivano stabiliti dai responsabili del settore, per cui ritengo che , che CP_1 gestiva i rapporti con i clienti anche privati, stabilisse i prezzi degli interventi di manutenzione del verde;
il consiglio in genere prendeva visione del prezzo degli appalti più importanti, degli altri si occupava direttamente il responsabile del settore;
m) predisposizione diretta o tramite un suo delegato della documentazione necessaria e le offerte economiche per partecipare alle gare d'appalto promosse dagli enti pubblici;
)
Vero è che i testi di parte appellante hanno sminuito il ruolo di , tuttavia, pur CP_1 prendendo atto delle difformi dichiarazioni ritiene il Collegio che si debbano ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testimoni e in quanto persone Tes_1 Parte_8 che sono state direttamente a contatto con e hanno quindi potuto meglio descrivere i CP_1 rapporti intercorsi tra lorio e . CP_1
In particolare la dichiarazione del teste secondo cui “ Egli, inoltre, ha affiancato per un Tes_4 primo periodo la dott.ssa l'agronoma con cui collabora da anni la Parte_8
nella scelta delle colture da impiantare. Preciso che era quest'ultima a decidere Parte_2 quali colture impiantare;
le sue valutazioni, trasmesse con documenti cartacei, venivano poi sottoposte al CdA che talvolta, dava delle ulteriori indicazioni. Del CdA all'epoca faceva parte anche;
…. CP_1
Nel settore agro-trasformazione, in particolare, vi era la seguente ripartizione di compiti: la fase della coltivazione/produzione aveva come riferimento;
la fase della CP_1 trasformazione aveva come riferimento la fase della commercializzazione (ricerca Tes_1 canali di vendita, scelte di marketing, definizione dei prezzi...) era curata direttamente dal presidente e dai membri del Consiglio di Amministrazione;
“ è stata contraddetta dalla CP_3 dichiarazione della stessa che ha invece riferito ““Cap 16) è sempre Parte_8 CP_1 stato il mio responsabile;
non è vero che mi abbia affiancato per un primo periodo ne che io
Pagina 19 gli abbia dato indicazioni di quali colture impiantare. Ci consultavamo soltanto su come realizzare la coltivazioni”.
Analogamente la descrizione della teste “ ; Cap 15) Quando sono stata assunta, Tes_2
era coordinatore degli addetti all'area del verde e di coloro che gestivano il parco CP_1
Arcipelago, cioè le colture di Si coordinava con che si occupava della Pt_2 Tes_1
“trasformazione dei prodotti”, a seconda dei prodotti agricoli raccolti. Cap 16) In particolare si occupava nell'organizzazione operativa delle attività dei lavoratori addetti alla CP_1 coltivazione (modalità di lavoro, utilizzo attrezzi e macchinari). Collaborava anche con la dott.ssa agronoma. Era a consegnarmi in ufficio, l'elenco dei semi Parte_8 Parte_8
o delle piante da acquistare e il nome del fornitore, in quanto ero io a occuparmi dell'ordine e della gestione dei successivi pagamenti. Cap 20) Nel settore agro-trasformazione, in particolare, vi era la seguente ripartizione di compiti: la fase della coltivazione/produzione aveva come riferimento EO;
la fase della trasformazione aveva come riferimento Tes_1 della fase della commercializzazione si occupava il CdA. Non mi sembra che tale suddivisione dei compiti si sia modificata nel tempo.” contrasta con la testimonianza di
, del seguente tenore “ Per un certo periodo io sono stato inserito nell'organigramma Tes_1 di cui si occupava . CP_1
Confermo che il doc 12 del ricorso corrisponde all'organigramma di cui ho parlato;
…………… Confermo in ogni caso che si è occupato delle ricerca di nuovi clienti. CP_1
d) identificazione e sviluppo canali di vendita ove destinare i prodotti della cooperativa mediante predisposizione calendario fiere e mercati;
non ricordo se tale compito gli fosse affidato quale consigliere di amministrazione;
lo svolgeva in orario di lavoro ed extra lavoro, come tutti noi responsabili che lavoravamo più ore di quelle retribuite;
e) ricerca di clienti e Gruppi di acquisto solidali per la vendita dei prodotti agricoli e agro trasformati;
……..
p) predisposizione bilancio del settore della manutenzione del verde insieme all'amministrazione, per cui al termine veniva predisposto il bilancio del settore, che faceva parte di quello complessivo;
….;
t) dall'anno 2010, si è occupato del mio coordinamento in quanto, pur inquadrato CP_1 come responsabile del reparto trasformazioni, ricevevo da lui le indicazioni finalizzate a rispettare i programmi (etichettatura, gestione magazzino e ordini) e la tipologia delle produzioni redatti dallo stesso;
CP_1
Pagina 20 ………………;
w) definizione di quali prodotti agricoli produrre, con calcolo dei prezzi di vendita con riferimento ai costi di produzione ed identificando e sviluppando i canali di vendita, oltre che le ulteriori attività accessorie quali la didattica rivolta alle scuole, i corsi di formazione in ambito agricolo/biologico e la ricettività agrituristica.”
Nessun dubbio sussiste sulla prevalenza di tali mansioni, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, trattandosi – per concorde dichiarazione dei testi escussi – delle mansioni ordinariamente svolte dall'appellato.
Per tutte le ragioni esposte il terzo motivo di gravame principale e il primo motivo di appello incidentale devono essere respinti, con conferma sul punto della sentenza di primo grado.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di appello incidentale relativo alla dedotta erronea decorrenza del diritto all'inquadramento superiore stabilita dal tribunale dal 2009, anziché dal 2005 come richiesto dal lavoratore.
Non pare infatti condivisibile la decisione d primo grado nella parte in cui il giudice ha fatto decorrere il diritto al superiore inquadramento dalla data in cui ha assunto oltre che la CP_1 responsabilità del settore trasformazione prodotto anche quella di responsabile dell'area verde.
Emerge infatti dalla declaratoria che il livello F2 presuppone la responsabilità “di area aziendale strategica” , è quindi sufficiente lo svolgimento di mansioni di responsabile – che per le ragioni sopra dette certamente ha svolto- anche in una sola area strategica, CP_1
Costituisce poi circostanza documentalmente provata che l'area trasformazione prodotto agroalimentare fosse una delle 4 aree strategiche in cui si svolgeva l'attività di al pari Pt_2 dell'area verde, dell'area servizi ecologici e area servizi cimiteriali.
L'oggetto sociale è cosi descritto nello Statuto della cooperativa:
“In particolare la società cooperativa si propone di realizzare gli scopi societari attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- studio, progettazione, programmazione e conduzione di strutture ed impianti atti e realizzare servizi innovativi per il miglioramento socio - culturale e ambientale del territorio;
- costruzione e gestione di centri e parchi di accoglienza per animali con relative opere di valorizzazione delle aree verdi, agricole e forestali adiacenti;
- promozione, organizzazione e gestione di iniziative ortofrutticole, florovivaistiche, forestali e di allevamento, con lo svolgimento di ogni esercizio connesso alla conduzione dei fondi,
Pagina 21 compresa la manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle colture delle attività suddette o comunque acquisiti sul mercato, nonché la commercializzazione di eguali prodotti acquistati da terzi o da cooperative associate in consorzio;
- formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie vegetali, impianti di orti botanici e di arborati, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed ortifloro-frutticoli;
- esecuzione di lavori di istituzione e di manutenzione di parchi naturali, di giardini pubblici e privati, nonché movimenti di terra connessi a tali lavori;
- commercializzazione dei propri prodotti nonché di tutti gli altri beni, strumentali e non, per il perseguimento dello scopo sociale. Si legge infatti nello Statuto della cooperativa “
Emerge poi dai bilanci depositati in giudizio, relativi agli anni dal 2008 al 2016 (docc. Da 3 a
6 fasc. EO) che il settore agricolo e agrotrasformazione ha avuto mediamente un fatturato pari al 20% dei quello complessivo della cooperativa.
Fondata è quindi la pretesa dell'appellato incidentale di far decorrere il superiore inquadramento fin dalla assunzione e quindi dal 2005. Sul punto la sentenza va pertanto riformata.
Infondato è, infine, il quarto motivo di appello principale con il quale ha evidenziato che Pt_2 il giudice nel valutare le mansioni svolte da non aveva tenuto conto che il predetto CP_1 aveva rivestito anche la carica di consigliere di amministrazione
Se infatti costituisce circostanza non contestata in giudizio che abbia rivestito la CP_1 carica di consigliere di amministrazione nel periodo da maggio 2008 fino all'agosto 2016, data in cui ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, era invece onere della Parte_2 provare quali funzioni siano state attribuite a in qualità di consigliere, Sul punto nulla CP_1
è stato invece provato dalla appellante, che non ha depositato in atti né il verbale di nomina né eventuali deleghe di funzioni. In assenza di ogni allegazione deve pertanto ritenersi che cesareo abbia svolto tulle le attività descritte nell'istruttoria testimoniale nella sua veste di lavoratore subordinato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo alla soc coop appellante principale interamente soccombente, la sussistenza dei Pt_2
Pagina 22 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 99/2024 del Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, respinge l'appello principale e accerta il diritto di CP_1
all'inquadramento nel livello F2 a decorrere dalla assunzione dell'1.12.2005;
[...]
Conferma nel resto
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Parte_9 CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano 14 maggio 2025
Presidente est.
IL RI ON
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