Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 4324/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Donà Federica Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Donà Federica Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, che condivideranno ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale che sorge dal rapporto di filiazione, con collocazione prevalente della minore presso la madre. I genitori si impegnano a reciprocamente consentire il massimo e più sereno accesso possibile della figlia minore all'altro genitore, evitando strumentalizzazioni lesive del diritto a godere appieno di entrambi e a collaborare nell'ottica del benessere della minore Stante la tenerissima età della minore (di soli Per_1
quasi tre mesi) le parti hanno concordato che il padre potrà vedere e stare con la neonata, presso la casa della madre, due pomeriggi durante la settimana, indicativamente il martedì e giovedì dalle ore 14
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starà con il padre a week end alternati il sabato per due ore, senza pernotto e la domenica per due ore senza pernotto.
Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ed il giorno del compleanno di il Per_1
padre potrà vedere la figlia e stare con la stessa per almeno due ore. Attesa la tenera età della minore, le parti si riservano diverso e più ampio diritto-dovere di visita del padre nei confronti della minore. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla madre, a mezzo bonifico Per_1
bancario su conto corrente intestato alla medesima, alle seguenti coordinate IBAN:
[...], la somma di euro 500,00 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese a partire da maggio 2025. Tale somma sarà aggiornata annualmente sulla base degli indici ISTAT
a far data dal mese di maggio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore individuate sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere. Le spese dovranno essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota-parte dovuta dall' altro genitore. La richiesta di rimborso o di anticipo, accompagnata dai relativi giustificativi, dovrà essere inviata, con cadenza mensile, all'altro genitore, che provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
2)Assegno unico universale al 100% in favore della madre e detrazioni fiscali al 100% in favore della madre per le spese tutte relative alla minore Per_1
3)Le spese legali del presente procedimento saranno compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione affettiva dalla quale è nata in data [...] allegavano: Per_1
- che ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente un reddito di € Controparte_1
5.058,00, € 693,00 e € 1.699,00;
- che è coadiuvante familiare dell'azienda agricola Riello di Parte_1 Pt_1 CP_2
, lavoratrice autonoma, coltivatrice diretta, non tenuta a presentare dichiarazione dei redditi in
[...]
quanto non titolare di redditi imponibili;
- che, essendo venuta meno la relazione sentimentale tra i ricorrenti, unitamente alla Parte_1
minore si è trasferita presso i propri genitori mentre è rimasto nella ex casa familiare, Controparte_1 di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
pagina 2 di 3 Con note depositate per l'udienza del 3.6.2025, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso.,
La domanda va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono, infatti, privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 ter e ss. c.c e, pertanto, va preso atto degli stessi con riguardo al punto 1 delle rassegnate conclusioni.
La condizione di cui al punto 2, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non necessita di essere recepita dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi
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