TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 719/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso l'Avv.to CAVALIERI CARLO Parte_1
SILVANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: APE sociale
All'udienza del 11/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11.09.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l , chiedendo al Giudice: CP_1
Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza e premesse le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto ad ottenere dall' il Parte_1 CP_1 pagamento della prestazione prevista dall'art. 1 comma 179 e ss. della L. 232/2016 e norme successive (c.d. APE sociale);
2) Condannare l' al pagamento di tale prestazione a far data dal mese di dicembre CP_1
2023 o dal momento che risulterà accertato nel corso di causa oltre agli interessi legali;
3) Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa dal 1.09.1973 al 18.02.2018; di essere stata assunta da ultimo in data
1.10.2015 in qualità di collaboratrice domestica dalla signora poi deceduta in data CP_2
3.02.2018; che in data 6.02.2018 erede delle de cuius, le comunicava la CP_3 cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 18.02.2018, stante il decesso della moglie;
di aver usufruito della NASPI dal 7.04.2018 al 5.01.2020; di non aver successivamente prestato ulteriore attività lavorativa e di non aver percepito altre forme di sostegno al reddito;
che in data 8.11.2023, compiuti 65 anni di età, inoltrava all' CP_1 domanda di APE sociale essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti;
che con lettera del 26.01.24 l' respingeva la richiesta in quanto “il licenziamento per decesso del CP_1 datore di lavoro domestico è da considerarsi una causa di risoluzione del rapporto di lavoro che deve essere distinta dal licenziamento. Non rientra pertanto nelle fattispecie annoverate dalla legge per l'ottenimento dell'APE sociale”; di aver presentato ricorso amministrativo, respinto dall' . CP_4
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 1 co.
179 ss. L. 232/2016 prevede: “179.In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente
Pag. 2 di 6 legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
(…)
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
(…)
182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.
L'art. 1 co. 136 L. 213/2023 ha inoltre disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da
a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi”.
4.La questione sulla quale controvertono le parti attiene alla corretta interpretazione del disposto dell'art. 1, co. 179, lett. a) appena richiamato;
in particolare,
l' sostiene che il recesso operato dall'erede a seguito del decesso del datore di CP_1 lavoro non sia riconducibile alla fattispecie della “cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo” prevista dalla norma, essendo inoltre da escludere la percorribilità di un'interpretazione analogica o estensiva.
5.La tesi dell' non merita adesione, avuto riguardo all'orientamento CP_4 espresso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha più volte avuto modo di pronunciarsi in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella di cui è causa.
Di seguito in particolare si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 130 del 2024 resa dalla Corte d'Appello di Ancona, le cui argomentazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questo Giudice:
“La questione sollevata dall' si incentra sulla possibilità o meno di equiparare al CP_1 licenziamento, comminato dal datore di lavoro ancora in vita, la risoluzione del contratto ad iniziativa degli eredi di quest'ultimo, una volta che egli sia deceduto. Ebbene, ritiene il Collegio che l'argomento dell' odierno appellante, il quale CP_1 invoca il divieto di applicazione analogica o di interpretazione estensiva delle disposizioni della legge speciale all'odierno vaglio, muova dall'errato presupposto che
Pag. 3 di 6 esista una differenza ontologica nell'esercizio del diritto potestativo di recesso, in relazione alla circostanza che l'iniziativa unilaterale provenga dal datore di lavoro ancora in vita piuttosto che dai suoi eredi, laddove si tratta dell'identica circostanza elevata dalla legge a presupposto giuridico fattuale del diritto in contesa.
Invero, ai sensi delle disposizioni contenute nel Libro II del Codice Civile dedicato alle successioni mortis causa, si definisce erede il successore universale di un soggetto deceduto, ossia colui che ne prosegue la personalità, in quanto subentra pro quota nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto.
Quanto detto innanzi comporta che l'iniziativa dell'erede di risolvere il rapporto di lavoro domestico, instaurato con il prestatore dal proprio dante causa ancora in vita, sia a tutti gli effetti recesso datoriale, dunque meriti a pieno titolo la definizione di licenziamento, in quanto il recedente agisce nella veste giuridica di datore di lavoro acquistata per effetto della successione mortis causa e in universum ius.
Al riguardo, la previsione dell'art. 39, settimo comma, del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, vigente ratione temporis, secondo cui “… In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo…”, non costituisce un'ipotesi eccezionale, in deroga al criterio generale che vuole il datore di lavoro legittimato all'esercizio del recesso, bensì assolve la più limitata funzione di riconoscere anche alla nuova parte datoriale, subentrata a quella originaria per effetto della successione universale a causa di morte, la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, osservando gli stessi termini di preavviso, fissati al primo comma del citato art. 39 CCNL, che avrebbe dovuto osservare il defunto originario datore di lavoro.
L'erede è, dunque, a fortiori facultato a recedere dal rapporto di lavoro domestico originariamente instaurato dal proprio dante causa, in considerazione dell'intuitus personae che connota siffatta relazione professionale;
tuttavia, il chiaro tenore dell'art. 39 citato mette in luce come il regime della libera recedibilità non sia limitato al solo caso di morte dell'originaria parte datoriale, ma investa tutte le ipotesi di cessazione del lavoro domestico, in tal senso differenziandolo dal lavoro reso alle dipendenze di un'impresa. In altri termini, la disciplina derogatoria non investe la natura dell'unilaterale manifestazione di volontà, finalizzata a conseguire la cessazione degli effetti del rapporto di lavoro domestico, la quale resta esercizio del diritto di recesso ad iniziativa della parte datoriale, non meno che dell'erede di questa;
essa incide sulla possibilità stessa del recesso, id est licenziamento, riconoscendola, tanto all'una che all'altro, a condizione della sola osservanza dei termini per il preavviso, senza che ricorra la giusta causa o il giustificato motivo imposti al datore di lavoro comune imprenditore.
In quest'ottica, non è pertinente il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato n.960/2017, che avrebbe stigmatizzato la scelta, insita nelle disposizioni dell'art.2 DPCM n.88/2017, di ampliare la categoria dei soggetti beneficiari dell'APE sociale,
Pag. 4 di 6 includendovi anche coloro che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché disoccupati da almeno tre mesi.
Ed infatti, la fattispecie all'odierno vaglio non implica alcuna operazione di ampliamento delle originarie previsioni legislative e non ne comporta un'applicazione in analogia, né interpretazioni estensive, poiché, per tutto quanto innanzi chiarito, il caso in esame rientra a pieno titolo nelle previsioni legislative, alla stregua del loro chiaro tenore letterale”.
6.Facendo applicazione dei principi appena richiamati, nel caso in esame deve pertanto ritenersi che sussista in capo alla ricorrente il requisito previsto dalla lettera a) di cui alla normativa sopra citata, consistente nello stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, nella specie comunicato dall'erede
(doc. 5 ric.).
7.Infine, dalla documentazione in atti risulta comprovata la sussistenza in capo all'attrice di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio in oggetto.
8.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento da parte dell' della prestazione CP_1
c.d. APE sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. L. 232/2016, con decorrenza dal dicembre 2023; per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_1 prestazione, compresi i ratei maturati e non riscossi a far data dal dicembre 2023, oltre interessi legali.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla natura documentale della causa e alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento da parte dell' della prestazione c.d. APE sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. L. CP_1
232/2016, con decorrenza dal dicembre 2023;
2.per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la prestazione, compresi CP_1
i ratei maturati e non riscossi a far data dal dicembre 2023, oltre interessi legali;
3.condanna l' resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_4
€1.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 11.02.2025
Il Giudice
Pag. 5 di 6 Federica Cattaneo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 719/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso l'Avv.to CAVALIERI CARLO Parte_1
SILVANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: APE sociale
All'udienza del 11/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11.09.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l , chiedendo al Giudice: CP_1
Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza e premesse le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto ad ottenere dall' il Parte_1 CP_1 pagamento della prestazione prevista dall'art. 1 comma 179 e ss. della L. 232/2016 e norme successive (c.d. APE sociale);
2) Condannare l' al pagamento di tale prestazione a far data dal mese di dicembre CP_1
2023 o dal momento che risulterà accertato nel corso di causa oltre agli interessi legali;
3) Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa dal 1.09.1973 al 18.02.2018; di essere stata assunta da ultimo in data
1.10.2015 in qualità di collaboratrice domestica dalla signora poi deceduta in data CP_2
3.02.2018; che in data 6.02.2018 erede delle de cuius, le comunicava la CP_3 cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 18.02.2018, stante il decesso della moglie;
di aver usufruito della NASPI dal 7.04.2018 al 5.01.2020; di non aver successivamente prestato ulteriore attività lavorativa e di non aver percepito altre forme di sostegno al reddito;
che in data 8.11.2023, compiuti 65 anni di età, inoltrava all' CP_1 domanda di APE sociale essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti;
che con lettera del 26.01.24 l' respingeva la richiesta in quanto “il licenziamento per decesso del CP_1 datore di lavoro domestico è da considerarsi una causa di risoluzione del rapporto di lavoro che deve essere distinta dal licenziamento. Non rientra pertanto nelle fattispecie annoverate dalla legge per l'ottenimento dell'APE sociale”; di aver presentato ricorso amministrativo, respinto dall' . CP_4
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 1 co.
179 ss. L. 232/2016 prevede: “179.In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente
Pag. 2 di 6 legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
(…)
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
(…)
182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.
L'art. 1 co. 136 L. 213/2023 ha inoltre disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da
a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi”.
4.La questione sulla quale controvertono le parti attiene alla corretta interpretazione del disposto dell'art. 1, co. 179, lett. a) appena richiamato;
in particolare,
l' sostiene che il recesso operato dall'erede a seguito del decesso del datore di CP_1 lavoro non sia riconducibile alla fattispecie della “cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo” prevista dalla norma, essendo inoltre da escludere la percorribilità di un'interpretazione analogica o estensiva.
5.La tesi dell' non merita adesione, avuto riguardo all'orientamento CP_4 espresso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha più volte avuto modo di pronunciarsi in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella di cui è causa.
Di seguito in particolare si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 130 del 2024 resa dalla Corte d'Appello di Ancona, le cui argomentazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questo Giudice:
“La questione sollevata dall' si incentra sulla possibilità o meno di equiparare al CP_1 licenziamento, comminato dal datore di lavoro ancora in vita, la risoluzione del contratto ad iniziativa degli eredi di quest'ultimo, una volta che egli sia deceduto. Ebbene, ritiene il Collegio che l'argomento dell' odierno appellante, il quale CP_1 invoca il divieto di applicazione analogica o di interpretazione estensiva delle disposizioni della legge speciale all'odierno vaglio, muova dall'errato presupposto che
Pag. 3 di 6 esista una differenza ontologica nell'esercizio del diritto potestativo di recesso, in relazione alla circostanza che l'iniziativa unilaterale provenga dal datore di lavoro ancora in vita piuttosto che dai suoi eredi, laddove si tratta dell'identica circostanza elevata dalla legge a presupposto giuridico fattuale del diritto in contesa.
Invero, ai sensi delle disposizioni contenute nel Libro II del Codice Civile dedicato alle successioni mortis causa, si definisce erede il successore universale di un soggetto deceduto, ossia colui che ne prosegue la personalità, in quanto subentra pro quota nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto.
Quanto detto innanzi comporta che l'iniziativa dell'erede di risolvere il rapporto di lavoro domestico, instaurato con il prestatore dal proprio dante causa ancora in vita, sia a tutti gli effetti recesso datoriale, dunque meriti a pieno titolo la definizione di licenziamento, in quanto il recedente agisce nella veste giuridica di datore di lavoro acquistata per effetto della successione mortis causa e in universum ius.
Al riguardo, la previsione dell'art. 39, settimo comma, del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, vigente ratione temporis, secondo cui “… In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo…”, non costituisce un'ipotesi eccezionale, in deroga al criterio generale che vuole il datore di lavoro legittimato all'esercizio del recesso, bensì assolve la più limitata funzione di riconoscere anche alla nuova parte datoriale, subentrata a quella originaria per effetto della successione universale a causa di morte, la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, osservando gli stessi termini di preavviso, fissati al primo comma del citato art. 39 CCNL, che avrebbe dovuto osservare il defunto originario datore di lavoro.
L'erede è, dunque, a fortiori facultato a recedere dal rapporto di lavoro domestico originariamente instaurato dal proprio dante causa, in considerazione dell'intuitus personae che connota siffatta relazione professionale;
tuttavia, il chiaro tenore dell'art. 39 citato mette in luce come il regime della libera recedibilità non sia limitato al solo caso di morte dell'originaria parte datoriale, ma investa tutte le ipotesi di cessazione del lavoro domestico, in tal senso differenziandolo dal lavoro reso alle dipendenze di un'impresa. In altri termini, la disciplina derogatoria non investe la natura dell'unilaterale manifestazione di volontà, finalizzata a conseguire la cessazione degli effetti del rapporto di lavoro domestico, la quale resta esercizio del diritto di recesso ad iniziativa della parte datoriale, non meno che dell'erede di questa;
essa incide sulla possibilità stessa del recesso, id est licenziamento, riconoscendola, tanto all'una che all'altro, a condizione della sola osservanza dei termini per il preavviso, senza che ricorra la giusta causa o il giustificato motivo imposti al datore di lavoro comune imprenditore.
In quest'ottica, non è pertinente il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato n.960/2017, che avrebbe stigmatizzato la scelta, insita nelle disposizioni dell'art.2 DPCM n.88/2017, di ampliare la categoria dei soggetti beneficiari dell'APE sociale,
Pag. 4 di 6 includendovi anche coloro che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché disoccupati da almeno tre mesi.
Ed infatti, la fattispecie all'odierno vaglio non implica alcuna operazione di ampliamento delle originarie previsioni legislative e non ne comporta un'applicazione in analogia, né interpretazioni estensive, poiché, per tutto quanto innanzi chiarito, il caso in esame rientra a pieno titolo nelle previsioni legislative, alla stregua del loro chiaro tenore letterale”.
6.Facendo applicazione dei principi appena richiamati, nel caso in esame deve pertanto ritenersi che sussista in capo alla ricorrente il requisito previsto dalla lettera a) di cui alla normativa sopra citata, consistente nello stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, nella specie comunicato dall'erede
(doc. 5 ric.).
7.Infine, dalla documentazione in atti risulta comprovata la sussistenza in capo all'attrice di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio in oggetto.
8.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento da parte dell' della prestazione CP_1
c.d. APE sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. L. 232/2016, con decorrenza dal dicembre 2023; per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_1 prestazione, compresi i ratei maturati e non riscossi a far data dal dicembre 2023, oltre interessi legali.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla natura documentale della causa e alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento da parte dell' della prestazione c.d. APE sociale di cui all'art. 1 comma 179 e ss. L. CP_1
232/2016, con decorrenza dal dicembre 2023;
2.per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la prestazione, compresi CP_1
i ratei maturati e non riscossi a far data dal dicembre 2023, oltre interessi legali;
3.condanna l' resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_4
€1.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 11.02.2025
Il Giudice
Pag. 5 di 6 Federica Cattaneo
Pag. 6 di 6