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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3174/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Firenze, via Ricasoli 32, presso lo studio dell'avv. Domenico Vinci, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Monza, via Zanata 1, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Maria Teresa Oldoni, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…In via principale:
-accertare e dichiarare che il pagamento di €.12.000,00, effettuato da in favore di a mezzo bonifico bancario del CP_1 Controparte_2
9.09.2019, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
-accertare e dichiarare che il pagamento di € 80.302,03 effettuato il
25.10.2019 con disposizione di , in esecuzione di Controparte_3 quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ivrea, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs.
n. 14/2019);
- per l'effetto, condannare (CF e P.Iva: Controparte_2
), con sede legale in Carate Brianza (MB) Via della Valle 67, nella P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma complessiva di € 92.302,03 in favore di
[...]
; Controparte_1
-condannare alla refusione, in favore di Controparte_2
, delle spese e compensi Controparte_1 professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.”
Convenuta: “…Nel merito in via principale: rigettare le domande svolte da in quanto, per i motivi esposti, i Parte_1 pagamenti di cui si chiede la restituzione per l'ammontare complessivo di €
92.302,03, non sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 3° comma lett. a) L.F.
Nel merito in via subordinata: rigettare le domande svolte da
[...]
di restituzione della complessiva somma di Controparte_1
€ 92.302,03 perché carente del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 67 2° comma L.F. come esposto in premessa e per le eventuali ragioni che si dovessero ravvisare.
Condannare in persona dei Commissari Straordinari alla Controparte_4
refusione dei compensi e spese del presente giudizio.
In via istruttoria…”
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree, formulate con riferimento all'art. 67 c. 2 L. Fall., hanno ad oggetto la revoca dei pagamenti di € 12.000,00 e di € 80.302,03, che sarebbero stati eseguiti, rispettivamente, il 09/09/2019 dalla , a Controparte_1 titolo di acconto dell'importo precettato, e il 25/10/2019 dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa, nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza avvenuta in data 04/02/2020, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 92.302,03.
La si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie, invocando, in via principale, l'esenzione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e, in via subordinata, la carenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza richiesto dall'art. 67 c. 2 L. Fall.
2. I documenti di causa dimostrano che i pagamenti in esame sono stati compiuti nel periodo di tempo rilevante ai sensi dell'art. 67 c. 2 L. Fall. (doc. 8 e 9 fasc. att.).
Quanto alla conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice, va osservato che essa risulta provata, in primo luogo, dall'esperimento dell'espropriazione presso terzi (atto di pignoramento di cui all'all. 7 fasc. att. recante data 02/09/2019), in conformità con quanto disposto in Cass. 7579/2011, in cui si afferma anche la revocabilità del pagamento ottenuto in sede esecutiva;
in secondo luogo, dalla pubblicazione, antecedente ai momenti dei due pagamenti in questione, di taluni articoli di giornale online, sia di testate locali sia nazionali, che descrivevano la situazione di crisi in cui si trovava (doc. 10 e 11 Controparte_1
fasc. att.) (Cass. 23650/2021).
Per di più, diversamente da quanto sostenuto dalla nella Controparte_2
dichiarazione di terzo della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa datata
26/09/2019 (doc. 15 fasc. conv.) si dice testualmente “Nel tenere a disposizione di giustizia tale somma, si precisa che esistono pignoramenti a carico del debitore esecutato ma che non gravano sulla presente procedura”, a riprova della conoscenza da parte della convenuta dell'esistenza di altre procedure esecutive a carico della . Controparte_1
Infine, è infondata la difesa della in ordine all'esenzione Controparte_2 di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., secondo cui non sono revocabili “i pagamenti di
3 beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Invero, i pagamenti oggetto della domanda revocatoria sono stati eseguiti in seguito ad una procedura di esecuzione forzosa del credito e ciò basta ad escludere che siano stati compiuti in accordo ad una prassi commerciale invalsa tra le parti, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza per l'integrazione della fattispecie invocata (ex multis, Cass. 30127/2024).
Le domande attoree devono quindi essere accolte, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 92.302,03.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 11.268,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato (Cass.
18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca i pagamenti di € 12.000,00 ed € 80.302,03 eseguiti, rispettivamente, dalla e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_1
Spa; condanna la a pagare alla Controparte_2 [...]
€ 92.302,03; Controparte_1
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per Controparte_1
compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e
Iva.
Torino, 27/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Lucrezia Gandolfo.
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