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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1123 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv. Fabio Cadeddu
Appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Marcella Cicoria CP_1
Appellato
E
CP_2
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2289/24 del Tribunale di
Salerno, pubblicata in data 23.4.24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.07.2016 la società Parte_1 conveniva in giudizio e al fine di sentir accertare e CP_3 CP_1 dichiarare l'inefficacia del contratto di locazione del terreno sito in alla Pt_1 loc. Cernicchiara del 31.7.14, stipulato con , quale procuratore di CP_1
1 , in conseguenza del mancato avveramento della condizione CP_3 sospensiva ivi prevista e del superamento della soglia convenuta dei costi prevedibili per l'allestimento dell'area, con la condanna di alla CP_3 restituzione dell'importo incassato di euro 16.500,00; alternativamente, chiedeva dichiararsi l'annullamento del contratto de quo per vizio del consenso, ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, in virtù della clausola risolutiva espressa, in ogni caso, accertando e dichiarando la responsabilità di e , in proprio, ex art. CP_3 CP_1
2043 c.c., per aver indotto la alla conclusione Parte_1 del contratto di locazione e condannando il locatore o i resistenti in solido alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della maggior somma di euro 21.000,00, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni.
Deduceva la ricorrente che, a seguito di lunghe trattative, con contratto del
31.07.2014, della durata di dieci anni a decorrere dall'1.10.2014, , CP_3 per il tramite del suo procuratore generale , le aveva concesso in CP_1 locazione il richiamato terreno, da destinare alla propria attività di stoccaggio e movimentazione dei containers.
Con il suddetto contratto il locatore aveva espressamente garantito l'idoneità dell'area all'uso, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, anche all'esito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, e si era impegnato a sgomberarla e ad eseguire a sue spese i lavori di pulizia e rimozione dei rifiuti entro l'1.10.14, con la precisazione che, in mancanza, il contratto si sarebbe risolto di diritto ex art. 1456 c.c.
Le parti avevano convenuto, inoltre, che il contratto avrebbe acquistato efficacia solo a condizione che le autorizzazioni amministrative fossero state conseguite entro l'1.10.14 e che il costo delle opere da eseguire per l'allestimento e l'adeguamento dell'area alle prescrizioni amministrative e tecniche non fosse superiore ad euro 50.000,00.
La a seguito della stipula del contratto, aveva Parte_1 versato al locatore, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 9.000,00 ed aveva ricevuto una copia delle chiavi per effettuare i necessari sopralluoghi
2 tecnici;
laddove, tuttavia, il contratto fosse divenuto inefficace, il locatore avrebbe dovuto restituire la metà di quanto ricevuto.
Alla data dell'1.10.14, sebbene alcuna delle condizioni individuate si fosse verificata, al fine di risolvere bonariamente la vicenda e confidando nella possibilità di dare esecuzione al contratto, la ricorrente aveva versato l'ulteriore importo di euro 15.000,00.
Solo all'esito delle successive verifiche tecniche disposte, la Parte_1
venuta a conoscenza della impossibilità di rendere l'area idonea
[...] all'uso, pur in presenza delle autorizzazioni amministrative, ed appreso che il costo per conformarsi ad esse sarebbe stato superiore ad euro 160.000,00, aveva diffidato, ripetutamente quanto vanamente, il locatore alla restituzione delle somme percepite.
Si costituiva , in proprio e nella qualità di erede di e, CP_1 CP_3 nell'evidenziare la effettiva conoscenza, da parte della società conduttrice, della destinazione catastale dell'area, la spontanea esecuzione del contratto prima del termine per l'avveramento della condizione sospensiva - per effetto del quale tale clausola sarebbe divenuta inefficace - nonché, infine, l'adempimento, da parte del locatore, delle proprie obbligazioni, instava, in via principale, per il rigetto della domanda. Nel contempo, spiegava domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare la piena efficacia del contratto - stante la assenza di comunicazioni della società conduttrice in ordine al mancato avveramento della condizione sospensiva - nonché l'inadempimento di quest'ultima, con la condanna della stessa al pagamento dei canoni di locazione da marzo 2015 a marzo 2016 ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva, altresì, eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, per effetto della rinuncia all'eredità del padre, CP_3
.
[...]
Con la sentenza n. 2289/24 il Tribunale di Salerno ha così provveduto:
“1) RIGETTA la domanda formulata da parte ricorrente;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e, per
l'effetto, condanna la ricorrente – in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento nei confronti di CP_3
3 della somma di euro 33.000,00, oltre interessi legali dalle singole CP_1 scadenze sino all'effettivo soddisfo;
3) RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata da;
CP_1
4) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
CP_2
5) CONDANNA la ricorrente - in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta che liquida complessivamente in euro CP_2
2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Anna Allegro;
6) CONDANNA la ricorrente – in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese processuali nei confronti di che liquida complessivamente in euro 5.595,00, di cui CP_1 euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Marcella Cicoria.”
Il Tribunale ha, in primo luogo, ravvisato nella fattispecie una ipotesi di adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, facendone conseguire il venir meno della operatività della condizione medesima, cui sarebbe stata collegata l'inefficacia del contratto.
Ha evidenziato il Giudice di primo grado che la società appellante, pur consapevole della incompatibilità urbanistica dell'area con l'uso cui intendeva destinarla, aveva manifestato la propria volontà di versare anche i canoni di locazione successivi alla scadenza della data fissata per l'avveramento della condizione sospensiva e nonostante il mancato avveramento della stessa, così trasformando il negozio in contratto incondizionato, non suscettibile, pertanto, di declaratoria di inefficacia.
Il Tribunale ha, inoltre, rigettato tanto la domanda di annullamento del contratto, per effetto della accertata consapevolezza, da parte della conduttrice, delle caratteristiche urbanistiche dell'area, quanto la domanda di risoluzione di diritto del contratto stesso, in mancanza della prova dell'inadempimento del locatore
4 dell'obbligo di sgomberare l'area entro il termine convenuto ed in considerazione dell'acquiescenza della conduttrice.
Il Giudice di primo grado ha, invece, accolto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Parte_1
in relazione al mancato versamento dei canoni di locazione relativi al
[...] periodo marzo 2015 / marzo 2016, durante il quale la stessa è rimasta nella detenzione dell'area.
Ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata dal CP_3 per carenza di prova della sussistenza e dell'entità degli stessi.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 31.10.24, la società
[...] ha proposto appello, affidato a tre motivi, così Parte_1 concludendo:
“1. 1a) accertare e dichiarare che il contratto di locazione di cui in premessa, intervenuto fra le parti il 31 luglio 2014, secondo le previsioni, è rimasto inefficace non essendosi verificate nel termine del I° ottobre 2014, le circostanze previste nella condizione sospensiva di cui al n.3) della scheda contrattuale ed accertare e dichiarare, conseguentemente, che lo stesso contratto di locazione, di là dalla formale conclusione, è rimasto improduttivo di ogni effetto fra le parti
e vuoi pure in considerazione del superamento della soglia, prevista nella scheda contrattuale, dei costi necessari per l'allestimento della specifica attività posta ad oggetto della locazione, e, per l'effetto, 1b) condannare il Dott. CP_3 alla restituzione della somma di euro 16.500,00, con interessi e rivalutazione;
ovvero ed anche
2. dichiarare l'annullamento del contratto a causa del vizio del consenso prestato Parte dalla e di cui all'originario ricorso ex art.447bis c.p.c. e, per l'effetto, Parte condannare il Dott. a restituire alla la maggior somma di euro CP_3
21.000,00 (art. 2033 c.c.), oltre interessi e rivalutazione, ed a risarcire i danni Parte subìti dalla (art. 1338 C.c.), anche secondo equità; ovvero ed anche,
3. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento del locatore, anche in considerazione della clausola risolutiva espressa di cui la Parte si è avvalsa ed intende valersi, e per l'effetto, condannare il Dott. CP_3
5 Parte
a restituire alla la somma di euro 21.000,00 (art. 2033 c.c.), oltre CP_3
Parte interessi e rivalutazione, ed a risarcire i danni subìti dalla (art. 1453 c.c. e art. 1578 c.c.), anche secondo equità; ed ancora
4. accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. , ai sensi e per CP_1
Parte gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., per aver indotto la a concludere il contratto de quo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subìto dalla SCT e quantificabile in una somma non inferiore a quella versata in conseguenza della conclusione del contratto e pari ad euro 21.000,00, oltre interessi e rivalutazione. in ogni caso
5. condannare l'appellato, dott. , alla restituzione di tutte le somme CP_1 percepite per effetto della provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure ed ivi anche le spese e competenze legali tutte (versate direttamente al difensore distrattario).
6. condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio, con l'aumento per spese generali, oltre accessori, come per legge.".
Si è costituito resistendo all'appello ed instando per il suo integrale CP_1 rigetto.
è rimasta contumace. CP_2
All'udienza del 28.10.25, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la censura Parte_1 la pronuncia nella parte in cui ha affermato l'adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali quale circostanza impeditiva al permanere della operatività della condizione sospensiva.
Rileva l'appellante che l'onere della prova del presunto avveramento della condizione sospensiva gravava sul locatore e che, in ogni caso, i principi giurisprudenziali richiamati dal e posti a fondamento della decisione CP_3 impugnata non potevano trovare applicazione nella fattispecie, riguardando la
6 diversa ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea o differita, cui le parti avevano dato spontanea e “completa” esecuzione.
La società appellante sottolinea, inoltre, che, come era emerso dalla prova testimoniale, essa non aveva mai conseguito la formale disponibilità dell'area né
l'aveva mai utilizzata per lo svolgimento dell'attività convenuta in contratto, atteso che le chiavi erano state soltanto “prestate” ai tecnici incaricati di effettuare i necessari accertamenti e sopralluoghi.
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della contraddittorietà della pronuncia là dove respinge la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore senza esaminarla nel merito, ma sulla base del solo rilievo del mancato avveramento della condizione sospensiva e, quindi, della mancanza di efficacia del contratto e della sua validità.
Tale statuizione, oltre a porsi in evidente contrasto con altri capi della pronuncia, non tiene conto, a dire dell'appellante, della circostanza che la parte locatrice si era resa inadempiente già prima del possibile avveramento della condizione sospensiva - sia relativamente alla garanzia prestata circa l'idoneità all'uso dell'area sia all'obbligazione di pulizia e sgombero della stessa - e che la volontà di avvalersi della risoluzione di diritto era stata manifestata mediante raccomandata del 17.2.15.
La condotta dell'appellato, peraltro, prosegue la Parte_1
configura una violazione dell'obbligo di buona fede nella esecuzione del
[...] contratto di locazione che, secondo la stessa pronuncia impugnata, avrebbe giustificato la declaratoria di risoluzione.
3. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante si duole della apparente motivazione posta a sostegno del rigetto della domanda di annullamento del contratto.
Deduce sul punto che, sebbene avesse sostenuto di aver concluso il contratto facendo affidamento sulla dichiarata idoneità del bene all'uso e, conseguentemente, di esservi addivenuta per effetto di dolo o di errore, il
Giudice di primo grado, senza pronunciarsi su tale domanda, avrebbe ravvisato in atti una manifestazione - di fatto insussistente - della volontà della conduttrice di proseguire comunque il rapporto, prestando “acquiescenza”.
7 La appellante evidenzia, inoltre, che, indipendentemente dalla successiva evoluzione del rapporto tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto valutarne la genesi, rilevando che, in tale fase, non vi era consapevolezza alcuna né della esistenza sull'area di manufatti abusivi né della assoluta inidoneità alla destinazione convenuta.
Osserva, infine, l'appellante che il primo Giudice, nel rigettare la domanda di annullamento, ritornando sulla diversa richiesta di risoluzione del contratto, ha erroneamente ritenuto non dimostrato lo sgombero dell'area nel termine pattuito, facendone ricadere le conseguenze sulla ricorrente piuttosto che sul resistente, sul quale gravava, al contrario, l'onere della prova del corretto adempimento.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In punto di fatto si rileva che in data 31.07.2014 la Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, e , in nome e
[...] Parte_1 CP_1 per contro di , stipulavano un contratto con il quale il , a partire CP_3 CP_3 dal 1° ottobre 2014, concedeva in locazione alla un'area sita Parte_1 in , alla località Cernicchiara, da adibire allo stoccaggio e alla Pt_1 movimentazione di containers. Il canone veniva pattuito in euro in euro
36.000,00 da pagarsi in rate da 3000,00 euro mese uguali anticipate il primo giorno del mese nel domicilio del locatore o in quell'altro luogo che da questi potrà essere designato, con aumento dal 37° mese successivo all'inizio della locazione.
Il locatore garantiva l'idoneità dell'area, ovvero la futura idoneità, anche all'esito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed all'esito dei lavori di sbancamento, e di riordino a farsi, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, all'uso pattuito.
Non essendo, tuttavia, noti alle parti la natura e la quantità delle eventuali autorizzazioni e/o dei lavori necessari a rendere l'area idonea a detto uso, i contraenti subordinavano l'efficacia del contratto all'avveramento, entro la data indicata, delle seguenti condizioni, essenziali nell'interesse della conduttrice: 1) il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e sufficienti affinché l'area fosse idonea sotto il profilo amministrativo, allo svolgimento dell'attività di
8 stoccaggio e movimentazione dei container;
2) che i lavori necessari per conformarsi alle eventuali prescrizioni amministrative e tecniche del caso avessero n costo lordo ed omnicomprensivo non superiore ad euro 50.000.
È pacifico tra le parti in causa che, alla data fissata nel contratto per il loro avveramento, nessuna delle condizioni ivi apposte si era verificata, tuttavia, dalla documentazione in atti, risulta che tra i contraenti intervennero accordi modificativi del contratto quanto al termine fissato per l'avveramento delle condizioni.
Invero dalla corrispondenza intercorsa via mail tra legale Tes_1 rappresentante della e il locatore risulta che, in Parte_1 CP_1 data 28.11.2024, a seguito di un incontro, avevano raggiunto un'intesa a modifica dei patti, così riassunta dal nella mail, inviata al del CP_3 Tes_1
5.12.2014:
“1) La società conduttrice corrisponderà, a canone intero (euro 3.000,00), le mensilità di ottobre, tra l'altro già pagata, e quelle di novembre e dicembre, entrambe già scadute.
2) da gennaio 2015, in ragione della necessità di ottenere, da parte vostra, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività e fino all'ottenimento degli stessi, concordiamo la corrispondenza dei canoni mensili in misura pari al 50% del pattuito (euro 1.500,00).
3) Tale periodo di minor canone (euro 1.500,00), avrà durata di sei mesi е, quindi, scadrà il mese di giugno 2015, periodo ritenuto da entrambi come congruo per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra.
4) il periodo innanzi indicato è comunque da considerare ad ogni effetto del contratto, sia in relazione al termine complessivo di durata che al già previsto regime di adeguamento del canone”.
Appare evidente che con tale accordo le parti hanno modificato il precedente accordi prorogando fino al mese di giugno 2015 il termine originariamente previsto per l'avveramento delle condizioni tanto che concordemente lo ritenevano congruo per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie all'uso convenuto.
9 E allora la pattuizione relativa al pagamento dei “canoni” durante detto ulteriore tempo per l'avveramento delle condizioni non può certo intendersi quale corrispettivo per il godimento del bene concesso in locazione, nella specie pacificamente mai avvenuto.
La disponibilità dell'immobile, come si desume dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado (v. test. rese da e ), è stata evidentemente Tes_2 Tes_3 concessa dal per consentire i sopralluoghi ai tecnici incaricati per la verifica CP_3 della utilizzabilità dell'area per l'esercizio dell'attività della Parte_1
Piuttosto tale pattuita regolamentazione dei rapporti economici tra le parti appare riconducibile alla volontà, manifestata dal legale rappresentante della di indennizzare il , con il quale intratteneva rapporti Parte_1 CP_3 amichevoli, come si desume dal tenore delle missive tra i due, per la concessa disponibilità dell'immobile; ciò si evince dalla mail inviata dal al Tes_1 CP_3 in data 7.11.2014, precedente all'intesa con cui le parti prorogavano il termine per l'avveramento delle condizioni, con la quale il primo, nell'evidenziare le problematiche relative alla utilizzabilità dell'area per l'esercizio della propria attività, scriveva “sarebbe opportuno incontrarci, anche la prossima settimana, per valutare assieme come gestire l'aspetto economico legato a questa inaspettata situazione di stallo”.
Che i pagamenti pattuiti ed in parte eseguiti dalla in favore Parte_1 del non abbiano assunto funzione di corrispettivo del godimento, ma di CP_3 una sorta di indennizzo per l'uso, risulta confermato anche dalla lettera del
17.02.2015, a firma del inviata al , con la quale il primo, nel dare Tes_1 CP_3 atto dell'impossibilità di conseguire le necessarie autorizzazioni nonché dell'eccessiva onerosità della stima dei lavori da effettuarsi per l'adeguamento dell'area all'uso pattuito, chiedeva al esclusivamente la restituzione della CP_3 metà del deposito cauzionale, come espressamente pattuito nel contratto, e non anche la restituzione delle somme corrisposte in adempimento dell'intesa del
28.11.2014.
Dette risultanze consentono di escludere che il contratto intercorso tra le parti sia trasformato in negozio incondizionato, come ritenuto dal primo giudice, che prescindendo del tutto dagli accordi intervenuti successivamente alla stipula e
10 dalla complessiva condotta delle parti emergente dalla corrispondenza tra gli stessi intercorsa, ha fatto applicazione di principi giurisprudenziali (Cass. Civ.,
Sez. Prima, 26 aprile 2010, n. 9948 e Cass. Civ., 27 settembre 1991, n. 10148) enunciati in fattispecie del tutto distinte da quella qui in esame, nelle quali peraltro l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto condizionato era avvenuta in epoca antecedente al termine fissato dalle parti per l'avveramento della condizione.
In ogni caso lo spontaneo pagamento da parte dell'appellante del canone di ottobre, dopo la scadenza del termine originariamente fissato per l'avveramento della condizione, alla luce delle successive pattuizioni intervenute tra le parti, non può essere interpretato come univoca manifestazione della volontà della di dare esecuzione al contratto a prescindere Parte_1 dall'avveramento delle condizioni, non solo perché ciò avrebbe presupposto un accordo modificativo anche dell'uso convenuto, strettamente legato all'attività imprenditoriale svolta dalla conduttrice e che aveva determinato le parti ad apporre le condizioni essenziali nell'interesse della conduttrice, ma anche perché la volontà negoziale modificatrice del contratto, determinante la soppressione della condizione sospensiva apposta ad un contratto, non può desumersi dal mero compimento di un atto giuridico, qual è il pagamento.
Essendo pacifico in causa che le condizioni cui le parti avevano sottoposto l'efficacia del contratto non si sono verificate alla scadenza pattuita nell'accordo modificativo del 28.11.2014, ossia al 30.06.2015, alla luce dei rilievi che precedono, in riforma della sentenza impugnata, devesi dichiarare l'inefficacia di detto patto per mancato avveramento delle condizioni sospensive.
Di conseguenza, il è obbligato alla restituzione della metà della somma, CP_3 pari ad euro 4.500,00, corrisposta dalla a titolo di deposito Parte_1 cauzionale, come specificamente pattuito dalle parti in sede di stipula.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda della di Parte_1 restituzione delle somme corrisposte al da ottobre 2014 a febbraio 2015, CP_3 perché il loro pagamento non trova titolo nel contratto inefficace, bensì nel successivo accordo delle parti in virtù del quale la assumeva Parte_1
l'impegno di corrisponderle fino a giugno 2015; le rate relative ai mesi di marzo,
11 aprile, maggio e giugno, per un complessivo importo di euro 6.000,00, pacificamente, non sono state corrisposte dalla e, pertanto, Parte_1 quest'ultima va condannata al pagamento di detta somma in favore dell'appellato.
Non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui all'art. 1358 c.c., non essendo stata devoluta a questa Corte la relativa questione sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal Retta di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni assunte dalla contraente. Intanto si può verificare un inadempimento contrattuale in quanto sussista un contratto efficace: il mancato avveramento delle condizioni ha impedito al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento.
La riforma della sentenza di primo grado impone a questa Corte di regolamentare le spese anche del primo grado del giudizio.
Esse, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e condannato , CP_1 prevalentemente soccombente, al pagamento della restante parte in favore della
Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., contro e avverso la sentenza CP_1 CP_2
n. 2289/24 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 23.4.24, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del contratto di locazione intercorso tra le parti per mancato avveramento delle condizioni sospensive ivi apposte;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta da;
CP_1
12 3) condanna la al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza;
CP_1
4) condanna alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla
[...] domanda;
5) dichiara compensate tra le parti gli importi come rispettivamente dovuti fino alla loro concorrenza;
6) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 270,00 per rimborsi ed euro
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
7) liquida le spese di lite, per il secondo grado, in euro 780,00 per rimborsi ed euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
8) compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura di un terzo e condanna al pagamento dei restanti due terzi in favore della CP_1
Parte_1
9) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno Il Presidente
dott.ssa Maria Balletti
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