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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1672/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Antonazzo, per procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Madaro, per procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il giorno 11.3.2024 la mpugnava Parte_1 la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 831/2024, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno che aveva proposto nei confronti della
[...]
La deduceva che aveva incaricato la Controparte_1 Parte_1
, in qualità di franchisee del Gruppo Internazionale di trasporto merci Controparte_1
GLS, per effettuare due consegne a Trapani presso la TIESSE S.R.L. (spedizioni n. LY6105788086
e n. LY610787699), evidenziando tuttavia che la prima spedizione era giunta a destinazione sbancalata, danneggiata e con 14 colli mancanti e la seconda era stata altresì interessata da episodi di danneggiamento e sottrazione, cosicché, con riferimento alla spedizione n. LY6105788086, oltre ad aver sostenuto il costo di € 107,87, la TIESSE S.R.L. aveva formulato nei suoi riguardi espressa richiesta di rimborso per € 1.127,00 di merce non pervenuta o danneggiata, mentre in relazione alla spedizione n. LY610787699, oltre ad aver pagato il costo di € 244,26, aveva subito un danno di
€ 607,00 per i costi dei materiali, della manodopera per il riconfezionamento e della merce sottratta.
Il Giudice di Pace di Lecce, tuttavia, aveva rigettato la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, compensando le spese di causa. Pertanto, la Parte_1
censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva
[...] ritenuto che a seguito della consegna della merce in favore della committente, solo quest'ultima fosse legittimata a proporre la domanda di risarcimento del danno nei confronti del vettore e, avendo il Giudice di Pace definito il procedimento di primo grado sulla base di una questione pregiudiziale, la società appellante riproponeva la domanda risarcitoria, concludendo, perché, in riforma della sentenza impugnata, la fosse condannata al Controparte_1 risarcimento del danno per complessivi € 2.086,13, di cui € 1.734,00 corrispondenti al valore della merce danneggiata e smarrita nelle due spedizioni ed € 352,13 per le spese di spedizione indebitamente sostenute, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La i costituiva in giudizio, respingendo le censure mosse CP_1 Controparte_1 alla sentenza del Giudice di Pace ed evidenziando, in particolare, come lo stesso avesse correttamente statuito in ordine al difetto di legittimazione attiva della società appellante, stante l'avvenuta consegna della merce in favore della destinataria. Sotto altro profilo, eccepiva nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che entrambe le spedizioni dopo la presa in carico da parte della erano state affidate ai mezzi di linea Controparte_1
GLS, gestiti dal e per la tratta finale di Controparte_2 consegna al destinatario dalla società evidenziando, poi, che, come dichiarato Parte_2 dai testi escussi in primo grado, l'imballaggio era stato effettuato direttamente dalla Parte_1
, che non aveva avuto comunque cura di indicare nelle relative distinte di spedizione, né
[...] il valore né il contenuto della merce. Ad ogni modo, la società appellata contestava la domanda di risarcimento del danno in quanto non adeguatamente provata e comunque formulata in assenza di preventiva domanda di risoluzione del contratto, eccependo in estremo subordine la limitazione dell'eventuale risarcimento dovuto alla misura di cui all'art. 1696 c.c. di € 1,00 per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la
[...]
concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
2 La causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 25.3.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
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L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare come vada parzialmente accolto il primo motivo di impugnazione, inerente la legittimazione attiva della (venditore - mittente) rispetto alla Parte_1 domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della Controparte_1
(vettore), in relazione alle spedizioni n. LY6105788086 e n. LY610787699 effettuate verso la
TIESSE S.R.L. di Trapani (acquirente - destinatario).
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa
(Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 settembre 2023, n. 27116; Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31067 del 28/11/2019). D'altro canto, però, secondo la condivisibile precisazione della Suprema Corte in tema di contratto di trasporto e anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 1 dicembre 2010, n. 24400).
Ebbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, emerge come la decisione del Giudice di Pace di Lecce con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della società
[...] appellata non sia condivisibile. In particolare, occorre rilevare che, da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti emerge come la TIESSE
S.R.L. abbia espressamente accettato, seppur con riserva di controllo, la consegna effettuata in suo favore, sia per la spedizione n. LY6105788086, che per quella n. LY610787699, così acquisendo la legittimazione ad esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore. D'altro canto, tuttavia, almeno con riferimento alla prima delle due spedizioni, la n. LY6105788086 partita il
23.7.2021, vi è prova in atti di un effettivo pregiudizio subito dalla società mittente, come risultante dalla nota di credito n. 137/2021 del 4.8.2021 con la quale la ha Parte_1 riconosciuto un credito nei confronti dell'acquirente di € 216,79 per merce mancante, proprio in relazione alla medesima fattura n. 125/2021 e al medesimo DDT n. 126/2021 richiamati dalla
TIESSE S.R.L. nella richiesta di storno formulata per complessivi € 1.127,00.
3 Alla luce di queste considerazioni, dunque, in difetto di prova di iniziative intraprese direttamente dalla destinataria TIESSE S.R.L. per ottenere un risarcimento del danno dalla società vettore odierna appellata, si può ritenere che il primo motivo di appello vada accolto e conseguentemente, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, in relazione alla spedizione n. LY6105788086 del
23.7.2021, va riconosciuta la legittimazione attiva della rispetto alla Parte_1 domanda di risarcimento del danno, concorrente con quella che spetterebbe alla società destinataria.
Ancora in via preliminare, poi, occorre rilevare come non possa essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dalla in sede di appello, fondata Controparte_1 sulla circostanza che entrambe le spedizioni oggetto di causa, dopo la presa in carico da parte della stessa appellata sarebbero state affidate ai mezzi di linea GLS, gestiti dal
[...]
, e per la tratta finale di consegna al destinatario dalla società Controparte_2 [...] atteso che ai sensi dell'art. 1700 c.c. nei trasporti assunti cumulativamente da più Parte_2 vettori con uno stesso contratto gli stessi rispondono in solido, fatta salva la facoltà di agire in regresso per il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio e, dunque, nella presente fattispecie correttamente la ha optato per agire contro il vettore cui ha Parte_1 affidato la spedizione, come da specifici moduli contrattuali versati in atti.
Passando, quindi, al merito della controversia, giova preliminarmente rilevare come ai fini della prova liberatoria rispetto al riconoscimento della responsabilità del vettore non possa assumere rilievo decisivo la mancata indicazione da parte della società appellante del valore e del contenuto della merce. Ed invero, la responsabilità del vettore nei confronti del mittente per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dall'omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità
o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 7.10.2010, n. 20808). Nel caso di specie, infatti, è possibile rilevare come, da un lato, la tipologia di merce trasportata e il relativo valore sia comunque ricavabile dai
DDT prodotti dalla , e, dall'altro, come tale omissione non abbia in alcun Parte_1 modo influito sulla tipologia di danni riscontrati, in quanto riconducibili alle modalità con cui è stato effettuato il trasporto, come chiaramente evincibile dalle fotografie dei colli pervenuti danneggiati a destinazione. Proprio con riferimento a tale aspetto, la teste , escussa Testimone_1 all'udienza del 31.1.2023, in qualità di dipendente della società appellata, ha confermato come la merce spedita oggetto di causa sia stata preventivamente chiusa, sigillata e imballata dalla mittente e si presentasse integra. Allo stesso modo, il teste , escusso all'udienza del Testimone_2
6.4.2023, ha confermato che la merce è partita dallo stabilimento del calzificio in ottimo stato.
Peraltro, sotto tale profilo, risulta come la , al momento Controparte_1
4 dell'affidamento dell'incarico, non abbia apposto alcuna riserva rispetto all'esistenza di vizi di imballaggio, sicché deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1693, co 2 c.c., che per tali ipotesi prevede una presunzione di inesistenza di vizi apparenti dell'imballaggio al momento della consegna al vettore.
Ebbene, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate di cui all'art. 1693 c.c. può essere superata soltanto mediante la prova che i menzionati accadimenti siano dipesi da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile, sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III , Ord. n. 23395 del 30.08.2024). Nel caso di specie è possibile tuttavia rilevare come la , a fronte delle contestazioni Controparte_1 sollevate dalla società appellante in ordine al danneggiamento della merce derivante dall'incuria nel trasporto e all'esistenza di fori all'interno dei cartoni, non abbia in alcun modo assolto tale onere probatorio a proprio carico, essendosi limitata ad eccepire del tutto genericamente la mera mancanza di indicazione del valore della merce, di per sé non influente rispetto alla tipologia di danni lamentati, e la mancata variazione del peso della stessa accertata dal sub-vettore GLS di
Trapani a seguito dell'affidamento della consegna da parte della stessa società contrattualmente incaricata del trasporto, la quale non può assumere valore liberatorio in quanto non in grado di escludere che il danneggiamento o la sottrazione della merce sia avvenuto proprio a seguito della presa in carico della merce da parte del sub-vettore.
Chiarite tali premesse, volgendo l'attenzione alle varie voci di danno dedotte dalla
[...] da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni, con specifico riferimento Parte_1 alla spedizione n. LY6105788086 del 23.7.2021, risulta come a seguito dell'accettazione con riserva di controllo da parte dell'acquirente TIESSE S.R.L., la medesima società abbia riscontrato in relazione al DDT n. 126/2021 la mancanza di 14 colli e il danneggiamento di 19 colli, 9 dei quali contenenti merce reputata non vendibile, richiedendo lo storno della complessiva somma di
€ 1.127,00 dalla fattura emessa. Sul punto, tuttavia, dall'analisi dell'istruttoria svolta in primo grado e della documentazione versata in atti, emerge come la non abbia fornito Parte_1 alcun riscontro in ordine all'accoglimento di tale richiesta. Dagli atti di causa, infatti, non risulta che la società appellante abbia in alcun modo dimostrato di aver restituito o stornato dalle fatture tale somma in favore dell'acquirente, essendosi limitata a depositare esclusivamente, la fattura della relativa fornitura originariamente ordinata (all. 12 del fascicolo di primo grado), la documentazione fotografica di parte dei colli che ne formavano oggetto e le richieste stragiudiziali di risarcimento
5 dei danni avanzate nei confronti della , a fronte delle contestazioni Controparte_1 pervenute dalla TIESSE S.R.L., non sufficienti, però, a dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito, se non prendendo in considerazione la nota di credito n. 137/2021 del 4.8.2021 con cui la ha riconosciuto un credito nei confronti dell'acquirente di € 216,79 per Parte_1 la sola merce mancante, con esclusione di quella danneggiata o reputata non vendibile, in relazione al DDT n. 126/2021 richiamato dalla TIESSE S.R.L. nella richiesta di storno formulata per complessivi € 1.127,00.
Con riferimento, invece, alla spedizione n. LY610787699 del giorno 11.10.2021 non risulta alcun riscontro di pregiudizi patrimoniali effettivamente patiti dalla , cosicché, Parte_1 come già visto va esclusa anche la sua legittimazione attiva in ordine alla domanda risarcitoria.
Per completezza di analisi occorre rilevare come nella presente fattispecie si debba escludere l'operatività dei limiti al risarcimento del danno sanciti dall'art. 1696 c.c. nella misura di € 1,00 per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata, atteso che per la tipologia di danneggiamento dei bancali verificatasi, come adeguatamente rappresentata nella documentazione fotografica in atti, considerando che la merce, come già evidenziato, alla partenza era stata imballata correttamente e si mostrava integra, si deve ritenere che sussista una ipotesi di colpa grave del vettore, almeno in relazione alla sola merce mancante per la quale viene riconosciuto un risarcimento di € 216,79
(come da nota di credito n. 137/2021 del 4.8.2021), in quanto la società vettore odierna appellata non è stata in grado neppure di chiarire in che modo e in quale fase del trasporto si sia verificato il danneggiamento che ha portato allo smarrimento o alla sottrazione di merce.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società appellante in relazione alla spedizione menzionata può essere accolta limitatamente alla somma di cui alla nota di credito n. 137/2021 e conseguentemente la Controparte_1 va condannata al pagamento della sola somma di € 216,79, oltre interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (29.7.2021).
Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda proposta dalla volta Parte_1 alla ripetizione del costo di spedizione, atteso che la stessa è stata eseguita, mentre è stato riconosciuto un risarcimento soltanto per un valore molto limitato rispetto al valore di tutta la merce spedita.
A fronte del parziale accoglimento dell'appello, con accogliento solo parziale delle domande proposte in primo grado si ritiene che le spese di lite del doppio grado di giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della Controparte_1
nell'importo liquidato in dispositivo, tenendo conto del limitato valore del giudizio.
[...]
6
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 831/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa
[...] istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, accogliendo parzialmente le domande, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della somma di € 216,79, oltre interessi legali dal 29.7.2021;
2) rigetta le ulteriori domande proposte in primo grado;
3) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore della elle spese di lite del primo
[...] Parte_1 grado di giudizio, oltre che del presente grado di appello, che liquida complessivamente in € 299,00 per spese e € 504,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15,00%, IVA e CPA, come per legge
Lecce, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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