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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1635\2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 26.11.2019 n. 2435) vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
d'Arco, Via Jan Palach 12, con domicilio eletto in Casalnuovo di Napoli, Via Arcora Prov. 110,
nello studio dell'avv. Paolo Addesso, c.f. , domicilio digitale CP_1 C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
appellante e
, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, c.f. e partita i.v.a. Controparte_2
in qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del P.IVA_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti Massimo
Monacelli e Federico Turco, con domicilio eletto in Somma Vesuviana, Corso Italia 3, nello studio dell'avv. Mario Piccolo, c.f. , pec C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende giusta procure generali alle liti per atto notar Persona_1
di Milano del 26.07.2017, rep. 3999, racc. 2141, appellata
Conclusioni
Per : “a) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare la sentenza di Parte_1
1 primo grado, accertando la responsabilità esclusiva dell'evento di danno in capo al condu- cente dell'autovettura rimasta sconosciuta (c.d. veicolo pirata), per le causali di cui in narra- tiva;
b) Per l'effetto, in applicazione dell'art. 283, co. I, lett. A, del D.Lgs 209/2005, sue suc- cessive modifiche e integrazioni, condannare la quale impresa desi- Controparte_3
gnata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno biologico e del danno patrimoniale relativi alle lesioni riportate dal Sig. a causa del sinistro Parte_1
de quo, nella misura di € 121.503,00, oltre la maggiorazione del danno morale e delle altre voci di danno connesse e conseguenti, come quantificati mediante la C.T.U. medico-legale espletata in corso di giudizio di primo grado, oltre le spese per C.T.U. e le spese mediche e medicamentose anche non documentate, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto comunque compreso nei limiti della originaria domanda di € 250.000,00. c) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Per : “1. In via preliminare: rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto Controparte_2
ex art. 342 c.p.c.; 2. In via principale, rigettare l'appello proposto perché improponibile, im- procedibile, inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sen- tenza di primo grado (…) e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti e ono- rari di lite;
3. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in esame, nei limiti del giusto e del provato, operare una congrua riduzione della percentuale dei postumi ut richiesti da parte appellante ex artt. 2054 c.c. e 143 e 171 C.d.s., e conseguentemente del quantum richiesto escludendo in ogni caso (…) il risarcimento del danno morale e qualunque tipo di personalizzazione del danno;
4. Condannare, in ogni caso, esso appellante al paga- mento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, determinando, in ogni caso, le spese di lite sulla base delle nuove tariffe forensi ex D.M. n. 55/2014”.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con sentenza n. 2435 del 26.11.2019, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda pro- posta da nei confronti di , in proprio e quale Parte_1 Controparte_5
procuratrice di , nella qualità di impresa designata per la Campa- Controparte_6
nia per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, domanda volta a otte-
2 nere il risarcimento dei danni – nella misura di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria – subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 9.02.2008 intorno alle ore 12.00 in territorio di Pomigliano d'Arco, Via Legge 219, quando, trovandosi l'attore alla guida del motociclo Honda targato CK30151, fu investito da un'autovettura di colore chiaro, dileguatasi rapidamente senza prestare soccorso. Più in dettaglio, aveva spiegato Pt_1
nell'atto introduttivo del giudizio (pagg. 1-2) che l'auto pirata, “nel sorpassare a forte veloci- tà il motociclo attoreo, che regolarmente circolava con direzione Pomigliano d'Arco, calcola- va male gli spazi a sua disposizione e nel rientrare dalla manovra di sorpasso attingeva la moto alla fiancata sinistra con la sua fiancata destra sbalzando a terra la moto unitamente al conducente”. Questi “nulla poteva fare per evitare l'impatto visto che viaggiava regolar- mente mantenendo la destra della propria corsia di marcia”.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro, atteso che “nessuno dei testi- moni escussi, e , ha confermato la versione dei fatti fornita da Testimone_1 Tes_2
parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro. Inoltre, le dichiarazioni dei testi divergono fra loro su un aspetto rilevante della dinamica del fatto. Infatti, il teste
[...]
ha dichiarato: 'Ricordo che ho visto una Punto bianca che correva ha sbandato Tes_3
ed ha urtato la motocicletta con la fiancata destra alla parte sinistra della motocicletta', non- ché: 'Preciso che la macchina uscita da una curva sgommando poi ha proseguito la corsa sbandando' (…). Il testimone , invece, ha affermato: 'Ho visto un'auto che prima Tes_2
della curva si immetteva nella carreggiata ed in tal modo collideva la motocicletta guidata da
). Inoltre, nessuno dei testi ha fatto espresso riferimento alla manovra di sorpasso da Per_2
parte dell'auto investitrice prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio Tes_ (…). Anzi, il teste ha riferito di una manovra di immissione nella carreggiata dell'auto as- seritamente causa del sinistro (…). Ebbene, tale circostanza è incompatibile con il rientro da un manovra di sorpasso dedotto dall'attore, che implica, al massimo, l'immissione in una par- te della carreggiata e, precisamente, in quella occupata dall'attore medesimo. La precisazio- ne del teste secondo cui 'l'auto è sopraggiunta da dietro rispetto alla motocicletta', Tes_1
poi, non è idonea, da sola, alla luce di quanto sopra osservato, a confermare con tranquilliz- zante certezza la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore”.
2- ha proposto appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Sostiene che Pt_1
i testi e hanno reso dichiarazioni lucide, cristalline e chiare, pri- Tes_2 Testimone_1
ve di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo o al giudizio personale. Ancorché
3 dozzinali e grezzi nella loro capacità espositiva e verbale, i testi hanno confermato che la manovra della cd. auto pirata si configura come un sorpasso del motoveicolo (come prospet- tato nell'atto di citazione). Entrambi i testi illustrano che l'auto pirata, a forte velocità, pro- veniente da tergo, rientrava in carreggiata sbandando e urtava, evidentemente per imperizia del conducente, con la sua fiancata destra contro la fiancata sinistra della motocicletta, de- terminando lo sbalzo al suolo di quest'ultima. La precisazione del teste è tranquilliz- Tes_1
zante del fatto che si sia trattato di un sorpasso visto che ”l'auto è sopraggiunta da dietro ri- spetto alla motocicletta”.
Sulla ritenuta contraddizione tra i testi in merito a un aspetto rilevante sulla dinamica – un teste ricorda una traiettoria dell'auto pirata in uscita da una curva mentre l'altro focalizza il suo ricordo sulla immissione dell'auto nella carreggiata – l'appellante osserva che il Tribunale ha omesso di valutare complessivamente le dichiarazioni testimoniali, rese nel settembre del
2015 e nel gennaio 2016, a distanza di circa sette e otto anni rispetto alla data del sinistro. Le due deposizioni sarebbero sicuramente genuine, visto che a distanza di tanti anni i ricordi e le percezioni personali possono sfumare intensamente, ma di sicuro non sono state “costrui- te a tavolino” o manipolate a priori per il sostegno delle ragioni dell'attore.
L'appellante richiama l'attenzione sulla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ap- prezzamento fornito dal teste deve essere “elementare e immediato”, ossia non deve neces- sitare forme di rielaborazione di tipo tecnico/soggettivo; l'apprezzamento deve seguire im- mediatamente il fatto oggetto di prova di talché il primo diventi consequenziale al secondo
(Cass. 2435/90); l'apprezzamento deve essere il frutto di nozioni comuni del teste (v. Cass.
5227/2001) proprie dell'uomo medio;
l'apprezzamento deve essere simultaneo alla perce- zione, cioè deve trattarsi di un giudizio che si forma nel momento stesso in cui si assiste a un determinato fatto.
Infine l'appellante si duole dell'omesso esame, da parte del Tribunale, della consulenza tecnica d'ufficio, che ha giudicato compatibili le lesioni riportate da con la dinamica del Pt_1
sinistro come da lui descritta.
3- Si è costituita , concludendo come riportato in epigrafe. Ha eccepito in Controparte_2
particolare: che l'appello non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.; che l'attore non ha mai sporto querela o denuncia contro ignoti;
che nel referto di pronto soc- corso rilasciato dalla Clinica “Villa dei Fiori “ di Acerra non viene menzionato l'investimento a opera di un veicolo pirata con omissione di soccorso;
in subordine, che va ritenuto in via pre-
4 suntiva il concorso di colpa ex art. 2054, 2° comma, c.c.; che OR procedeva a velocità eleva- ta, considerata l'entità delle lesioni riportate;
che non ha fornito la prova che il suo Pt_1
comportamento sia stato conforme alle norme di legge, di regolamento e di comune pru- denza;
che non può escludersi che proprio l'arresto repentino del motoveicolo abbia creato intralcio e pericolo per la circolazione, rendendo in tal modo inevitabile la collisione con il veicolo che sopraggiungeva da tergo;
che non indossava (o non indossava correttamen- Pt_1
te) il casco protettivo, a giudicare dalla natura delle lesioni riportate;
che le dichiarazioni dei testimoni (secondo cui il motociclista indossava il casco) sono incompatibili con la circostan- za che il casco fu trovato a terra;
che il mancato o non corretto uso del casco configura un fatto colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
4- È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e omessa indicazione dei punti e dei capi impugnati della sentenza di primo grado. Al contrario, i motivi di appello sono chiari e speci- fici e investono la valutazione delle deposizioni testimoniali e l'omessa considerazione della relazione di c.t.u..
5- Nel merito, l'appello è infondato.
5.1- Sono di scarso rilievo, ai fini probatori, le due circostanze segnalate da non CP_2
avere il danneggiato mai sporto denuncia\querela contro ignoti;
non avere specificato le cir- costanze e le cause del sinistro (con responsabilità di ignoti anche per omissione di soccorso) in occasione del ricovero ospedaliero nell'immediatezza del fatto.
Quanto al primo profilo, per giurisprudenza consolidata, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui con- testo la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio,
non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima [Cass. ord. 15.04.2021 n. 9873; Cass.
4.11.2014 n. 23434; Cass.
2.09.2013 n. 20066]. In particolare,
non è decisiva, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito, la circostanza che, omettendo di presentare denuncia o querela, il danneggiato abbia così trascurato di fornire
5 una pronta descrizione del sinistro con l'indicazione dei testimoni presenti.
Quanto alle dichiarazioni del danneggiato sulle cause e la dinamica del sinistro riportate nel referto di pronto soccorso, se è vero che esse possono fondare – in quanto liberamente va- lutabili ex art. 2735, 1° comma, secondo periodo, c.c. – la decisione del giudice di merito a discapito di chi le ha rese [Cass. ord. 26.07.2024 n. 20879], restano anodine e perciò irrile- vanti nel caso in cui il danneggiato nulla abbia riferito – probabilmente per lo stato di confu- sione e sofferenza causato dal politraumatismo – sulle predette cause e dinamiche.
5.2- Resta comunque a carico del danneggiato l'onere di provare la dinamica del sinistro su cui il giudice possa fondare le sue valutazioni in punto di responsabilità. Gli unici mezzi di prova addotti da sono le deposizioni testimoniali, che, come correttamente ritenuto dal Pt_1
primo giudice, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro né di tenere per certa la presenza di un'auto pirata e l'incidenza causale della condotta di guida del suo ignoto con- ducente.
In particolare, se è vero, come dice l'appellante, che l'apprezzamento fornito dal teste deve essere “elementare e immediato”, frutto di nozioni comuni del teste e proprie dell'uomo medio, la Corte non può esimersi di osservare che il concetto di “sorpasso”, su cui – e null'al- tro – l'attore in citazione ricostruisce e descrive la dinamica del sinistro, è nozione che rien- tra (anche da un punto di vista lessicale) nel bagaglio, elementare e immediato, di conoscen- za e di esperienza dell'uomo medio. Eppure nessuno dei due testi usa il termine “sorpasso”.
L'ipotesi dell'appellante – che i testi abbiano fatto ricorso a giri di parole (diverso l'uno dall'altro) per designare un semplice sorpasso, senza nominarlo – esula dai confini del senso comune.
Peraltro, le differenze tra le due descrizioni del sinistro fornite dai testi sono tutt'altro che marginali. Il teste ha visto una Punto bianca uscire da una curva sgommando, prose- Tes_1
Tes_ guire la corsa, sbandare e urtare la motocicletta con la fiancata destra. Il teste riferisce di un'auto che prima della curva si immette nella carreggiata e in tal modo (ossia eseguendo tale manovra di immissione) urta la motocicletta.
Le due testimonianze, dunque, difformi tra di loro e difformi entrambe dalla descrizione data dall'attore in citazione, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro. Né pos- sono trarsi elementi utili dalla c.t.u. medico legale, che, al riguardo, si limita a constatare la compatibilità tra le lesioni subite e la versione del sinistro data in citazione, senza potere con ciò escludere la compatibilità con altre possibili dinamiche.
6 Resta assorbita ogni altra questione.
5.3- Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado se- condo soccombenza.
6. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , in qualità di impresa desi- Parte_1 Controparte_2
gnata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Nola 26.11.2019 n. 2435, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 7.160.00 per compenso ed € 1.074,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 31 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1635\2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 26.11.2019 n. 2435) vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
d'Arco, Via Jan Palach 12, con domicilio eletto in Casalnuovo di Napoli, Via Arcora Prov. 110,
nello studio dell'avv. Paolo Addesso, c.f. , domicilio digitale CP_1 C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
appellante e
, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, c.f. e partita i.v.a. Controparte_2
in qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del P.IVA_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti Massimo
Monacelli e Federico Turco, con domicilio eletto in Somma Vesuviana, Corso Italia 3, nello studio dell'avv. Mario Piccolo, c.f. , pec C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende giusta procure generali alle liti per atto notar Persona_1
di Milano del 26.07.2017, rep. 3999, racc. 2141, appellata
Conclusioni
Per : “a) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto riformare la sentenza di Parte_1
1 primo grado, accertando la responsabilità esclusiva dell'evento di danno in capo al condu- cente dell'autovettura rimasta sconosciuta (c.d. veicolo pirata), per le causali di cui in narra- tiva;
b) Per l'effetto, in applicazione dell'art. 283, co. I, lett. A, del D.Lgs 209/2005, sue suc- cessive modifiche e integrazioni, condannare la quale impresa desi- Controparte_3
gnata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno biologico e del danno patrimoniale relativi alle lesioni riportate dal Sig. a causa del sinistro Parte_1
de quo, nella misura di € 121.503,00, oltre la maggiorazione del danno morale e delle altre voci di danno connesse e conseguenti, come quantificati mediante la C.T.U. medico-legale espletata in corso di giudizio di primo grado, oltre le spese per C.T.U. e le spese mediche e medicamentose anche non documentate, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto comunque compreso nei limiti della originaria domanda di € 250.000,00. c) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Per : “1. In via preliminare: rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto Controparte_2
ex art. 342 c.p.c.; 2. In via principale, rigettare l'appello proposto perché improponibile, im- procedibile, inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sen- tenza di primo grado (…) e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti e ono- rari di lite;
3. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in esame, nei limiti del giusto e del provato, operare una congrua riduzione della percentuale dei postumi ut richiesti da parte appellante ex artt. 2054 c.c. e 143 e 171 C.d.s., e conseguentemente del quantum richiesto escludendo in ogni caso (…) il risarcimento del danno morale e qualunque tipo di personalizzazione del danno;
4. Condannare, in ogni caso, esso appellante al paga- mento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, determinando, in ogni caso, le spese di lite sulla base delle nuove tariffe forensi ex D.M. n. 55/2014”.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con sentenza n. 2435 del 26.11.2019, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda pro- posta da nei confronti di , in proprio e quale Parte_1 Controparte_5
procuratrice di , nella qualità di impresa designata per la Campa- Controparte_6
nia per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, domanda volta a otte-
2 nere il risarcimento dei danni – nella misura di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria – subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 9.02.2008 intorno alle ore 12.00 in territorio di Pomigliano d'Arco, Via Legge 219, quando, trovandosi l'attore alla guida del motociclo Honda targato CK30151, fu investito da un'autovettura di colore chiaro, dileguatasi rapidamente senza prestare soccorso. Più in dettaglio, aveva spiegato Pt_1
nell'atto introduttivo del giudizio (pagg. 1-2) che l'auto pirata, “nel sorpassare a forte veloci- tà il motociclo attoreo, che regolarmente circolava con direzione Pomigliano d'Arco, calcola- va male gli spazi a sua disposizione e nel rientrare dalla manovra di sorpasso attingeva la moto alla fiancata sinistra con la sua fiancata destra sbalzando a terra la moto unitamente al conducente”. Questi “nulla poteva fare per evitare l'impatto visto che viaggiava regolar- mente mantenendo la destra della propria corsia di marcia”.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro, atteso che “nessuno dei testi- moni escussi, e , ha confermato la versione dei fatti fornita da Testimone_1 Tes_2
parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro. Inoltre, le dichiarazioni dei testi divergono fra loro su un aspetto rilevante della dinamica del fatto. Infatti, il teste
[...]
ha dichiarato: 'Ricordo che ho visto una Punto bianca che correva ha sbandato Tes_3
ed ha urtato la motocicletta con la fiancata destra alla parte sinistra della motocicletta', non- ché: 'Preciso che la macchina uscita da una curva sgommando poi ha proseguito la corsa sbandando' (…). Il testimone , invece, ha affermato: 'Ho visto un'auto che prima Tes_2
della curva si immetteva nella carreggiata ed in tal modo collideva la motocicletta guidata da
). Inoltre, nessuno dei testi ha fatto espresso riferimento alla manovra di sorpasso da Per_2
parte dell'auto investitrice prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio Tes_ (…). Anzi, il teste ha riferito di una manovra di immissione nella carreggiata dell'auto as- seritamente causa del sinistro (…). Ebbene, tale circostanza è incompatibile con il rientro da un manovra di sorpasso dedotto dall'attore, che implica, al massimo, l'immissione in una par- te della carreggiata e, precisamente, in quella occupata dall'attore medesimo. La precisazio- ne del teste secondo cui 'l'auto è sopraggiunta da dietro rispetto alla motocicletta', Tes_1
poi, non è idonea, da sola, alla luce di quanto sopra osservato, a confermare con tranquilliz- zante certezza la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore”.
2- ha proposto appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Sostiene che Pt_1
i testi e hanno reso dichiarazioni lucide, cristalline e chiare, pri- Tes_2 Testimone_1
ve di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo o al giudizio personale. Ancorché
3 dozzinali e grezzi nella loro capacità espositiva e verbale, i testi hanno confermato che la manovra della cd. auto pirata si configura come un sorpasso del motoveicolo (come prospet- tato nell'atto di citazione). Entrambi i testi illustrano che l'auto pirata, a forte velocità, pro- veniente da tergo, rientrava in carreggiata sbandando e urtava, evidentemente per imperizia del conducente, con la sua fiancata destra contro la fiancata sinistra della motocicletta, de- terminando lo sbalzo al suolo di quest'ultima. La precisazione del teste è tranquilliz- Tes_1
zante del fatto che si sia trattato di un sorpasso visto che ”l'auto è sopraggiunta da dietro ri- spetto alla motocicletta”.
Sulla ritenuta contraddizione tra i testi in merito a un aspetto rilevante sulla dinamica – un teste ricorda una traiettoria dell'auto pirata in uscita da una curva mentre l'altro focalizza il suo ricordo sulla immissione dell'auto nella carreggiata – l'appellante osserva che il Tribunale ha omesso di valutare complessivamente le dichiarazioni testimoniali, rese nel settembre del
2015 e nel gennaio 2016, a distanza di circa sette e otto anni rispetto alla data del sinistro. Le due deposizioni sarebbero sicuramente genuine, visto che a distanza di tanti anni i ricordi e le percezioni personali possono sfumare intensamente, ma di sicuro non sono state “costrui- te a tavolino” o manipolate a priori per il sostegno delle ragioni dell'attore.
L'appellante richiama l'attenzione sulla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ap- prezzamento fornito dal teste deve essere “elementare e immediato”, ossia non deve neces- sitare forme di rielaborazione di tipo tecnico/soggettivo; l'apprezzamento deve seguire im- mediatamente il fatto oggetto di prova di talché il primo diventi consequenziale al secondo
(Cass. 2435/90); l'apprezzamento deve essere il frutto di nozioni comuni del teste (v. Cass.
5227/2001) proprie dell'uomo medio;
l'apprezzamento deve essere simultaneo alla perce- zione, cioè deve trattarsi di un giudizio che si forma nel momento stesso in cui si assiste a un determinato fatto.
Infine l'appellante si duole dell'omesso esame, da parte del Tribunale, della consulenza tecnica d'ufficio, che ha giudicato compatibili le lesioni riportate da con la dinamica del Pt_1
sinistro come da lui descritta.
3- Si è costituita , concludendo come riportato in epigrafe. Ha eccepito in Controparte_2
particolare: che l'appello non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.; che l'attore non ha mai sporto querela o denuncia contro ignoti;
che nel referto di pronto soc- corso rilasciato dalla Clinica “Villa dei Fiori “ di Acerra non viene menzionato l'investimento a opera di un veicolo pirata con omissione di soccorso;
in subordine, che va ritenuto in via pre-
4 suntiva il concorso di colpa ex art. 2054, 2° comma, c.c.; che OR procedeva a velocità eleva- ta, considerata l'entità delle lesioni riportate;
che non ha fornito la prova che il suo Pt_1
comportamento sia stato conforme alle norme di legge, di regolamento e di comune pru- denza;
che non può escludersi che proprio l'arresto repentino del motoveicolo abbia creato intralcio e pericolo per la circolazione, rendendo in tal modo inevitabile la collisione con il veicolo che sopraggiungeva da tergo;
che non indossava (o non indossava correttamen- Pt_1
te) il casco protettivo, a giudicare dalla natura delle lesioni riportate;
che le dichiarazioni dei testimoni (secondo cui il motociclista indossava il casco) sono incompatibili con la circostan- za che il casco fu trovato a terra;
che il mancato o non corretto uso del casco configura un fatto colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
4- È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e omessa indicazione dei punti e dei capi impugnati della sentenza di primo grado. Al contrario, i motivi di appello sono chiari e speci- fici e investono la valutazione delle deposizioni testimoniali e l'omessa considerazione della relazione di c.t.u..
5- Nel merito, l'appello è infondato.
5.1- Sono di scarso rilievo, ai fini probatori, le due circostanze segnalate da non CP_2
avere il danneggiato mai sporto denuncia\querela contro ignoti;
non avere specificato le cir- costanze e le cause del sinistro (con responsabilità di ignoti anche per omissione di soccorso) in occasione del ricovero ospedaliero nell'immediatezza del fatto.
Quanto al primo profilo, per giurisprudenza consolidata, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui con- testo la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio,
non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima [Cass. ord. 15.04.2021 n. 9873; Cass.
4.11.2014 n. 23434; Cass.
2.09.2013 n. 20066]. In particolare,
non è decisiva, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito, la circostanza che, omettendo di presentare denuncia o querela, il danneggiato abbia così trascurato di fornire
5 una pronta descrizione del sinistro con l'indicazione dei testimoni presenti.
Quanto alle dichiarazioni del danneggiato sulle cause e la dinamica del sinistro riportate nel referto di pronto soccorso, se è vero che esse possono fondare – in quanto liberamente va- lutabili ex art. 2735, 1° comma, secondo periodo, c.c. – la decisione del giudice di merito a discapito di chi le ha rese [Cass. ord. 26.07.2024 n. 20879], restano anodine e perciò irrile- vanti nel caso in cui il danneggiato nulla abbia riferito – probabilmente per lo stato di confu- sione e sofferenza causato dal politraumatismo – sulle predette cause e dinamiche.
5.2- Resta comunque a carico del danneggiato l'onere di provare la dinamica del sinistro su cui il giudice possa fondare le sue valutazioni in punto di responsabilità. Gli unici mezzi di prova addotti da sono le deposizioni testimoniali, che, come correttamente ritenuto dal Pt_1
primo giudice, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro né di tenere per certa la presenza di un'auto pirata e l'incidenza causale della condotta di guida del suo ignoto con- ducente.
In particolare, se è vero, come dice l'appellante, che l'apprezzamento fornito dal teste deve essere “elementare e immediato”, frutto di nozioni comuni del teste e proprie dell'uomo medio, la Corte non può esimersi di osservare che il concetto di “sorpasso”, su cui – e null'al- tro – l'attore in citazione ricostruisce e descrive la dinamica del sinistro, è nozione che rien- tra (anche da un punto di vista lessicale) nel bagaglio, elementare e immediato, di conoscen- za e di esperienza dell'uomo medio. Eppure nessuno dei due testi usa il termine “sorpasso”.
L'ipotesi dell'appellante – che i testi abbiano fatto ricorso a giri di parole (diverso l'uno dall'altro) per designare un semplice sorpasso, senza nominarlo – esula dai confini del senso comune.
Peraltro, le differenze tra le due descrizioni del sinistro fornite dai testi sono tutt'altro che marginali. Il teste ha visto una Punto bianca uscire da una curva sgommando, prose- Tes_1
Tes_ guire la corsa, sbandare e urtare la motocicletta con la fiancata destra. Il teste riferisce di un'auto che prima della curva si immette nella carreggiata e in tal modo (ossia eseguendo tale manovra di immissione) urta la motocicletta.
Le due testimonianze, dunque, difformi tra di loro e difformi entrambe dalla descrizione data dall'attore in citazione, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro. Né pos- sono trarsi elementi utili dalla c.t.u. medico legale, che, al riguardo, si limita a constatare la compatibilità tra le lesioni subite e la versione del sinistro data in citazione, senza potere con ciò escludere la compatibilità con altre possibili dinamiche.
6 Resta assorbita ogni altra questione.
5.3- Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado se- condo soccombenza.
6. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , in qualità di impresa desi- Parte_1 Controparte_2
gnata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Nola 26.11.2019 n. 2435, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 7.160.00 per compenso ed € 1.074,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 31 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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