Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2026, proposto da
EO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comacchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo LB Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LB DE, non costituito in giudizio;
RI BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ronconi, Morris Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di dirigente tecnico presso il Comune di Comacchio, approvata con determinazione dirigenziale n. 2228 in data 19.12.2025, pubblicata sull'albo pretorio in data 10.12.2025 nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria finale;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui non vengono documentate le risposte del candidato alla prova orale e viene attribuita dalla Psicologa del lavoro la valutazione di 6, corrispondente al giudizio “non del tutto rispondente” della prova psicoattitudinale, determinando l’inidoneità del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI BE e del Comune di Comacchio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa SS NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico presso il Comune di Comacchio, approvata con determinazione dirigenziale n. 2228 in data 19.12.2024 e pubblicata sull’albo pretorio in data 10.12.2025, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria finale;
- rilevato che all’udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare parte ricorrente ha rinunciato agli atti, le parti costituite ne hanno preso atto rimettendosi a giustizia quanto alle spese di lite e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con avviso di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
- ritenuto di doversi pertanto dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, stante l’esito del giudizio e il comportamento delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NE | UG Di ET |
IL SEGRETARIO