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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Marrubiu (Or), Località Ruinas snc, elettivamente domiciliata in Marrubiu, via Armando Diaz
n. 119, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Fa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Terralba in via Coghinas n. 20, elettivamente domiciliato in Terralba, via Montevecchio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Daniela Schirru, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare che il è occupante illegittimo dell'immobile sito in Controparte_1
Terralba, via Coghinas n.20, nonostante l'obbligazione dallo stesso assunta, anche formalmente, di liberare l'immobile da lui occupato entro e non oltre la data del 15/01/2024;
pagina 1 di 8 2) Per l'effetto disporre nei confronti del resistente l'ordine di liberare immediatamente da persone e cose l'immobile dallo stesso abusivamente occupato;
3) Condannare il sig. al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 dallo stesso riconosciuta come dovuta pari ad € 9.450,00;
4) Condannare altresì il sig. al pagamento della ulteriore somma di € 5.000,00 Controparte_1
o quella diversa maggiore o minore equitativamente determinata secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva , cpa e spese generali come per legge”.
Nell'interesse della parte resistente:
“chiede il rigetto della domanda di controparte e la connessione di un termine non inferiore a 30 giorni per il rilascio dell'immobile e il pagamento delle somme dovute”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha incardinato il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
− di essere proprietaria dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Terralba, Via Coghinas
n. 20, il quale era occupato senza titolo alcuno dal Sig. che in data CP_1
27.07.2023, aveva espressamente e formalmente riconosciuto, con idonea e valida scrittura privata, oltre al debito contratto, l'occupazione abusiva dell'immobile da ben sedici mesi;
− che con tale scrittura il si era obbligato a corrispondere a mezzo assegno CP_1
circolare, entro il termine perentorio del 2.8.2023 la somma di euro 7.650,00 a titolo di indennità di occupazione, altresì impegnandosi a lasciare libero da persone e cose e nella disponibilità della proprietaria l'immobile;
− che contrariamente agli impegni assunti il resistente non aveva versato alcuna somma né liberato l'immobile;
− che le parti, assistite dai rispettivi legali, avevano inteso transigere la controversia attraverso la sottoscrizione di valido ed idoneo accordo transattivo, con cui il CP_1
si era obbligato a liberare l'immobile abusivamente occupato entro e non oltre la data del
15.01.2024 e a corrispondere alla odierna istante la somma complessiva di euro 9.450,00
pagina 2 di 8 determinata da euro 9.900,00 a titolo di indennità di occupazione ed euro 1.050,00 a titolo di rimborso spese e competenze per il precedentemente avviato procedimento di mediazione, detratta la somma di euro 1.500,00 già versata in data 19.12.2023, con dilazione del pagamento dell'intera somma in rate mensili di euro 1.500,00 cadauna;
− nonostante la sottoscrizione del predetto atto di transazione l'immobile non era stato liberato e nulla era stato pagato.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Si è costituito , il quale ha eccepito: Controparte_1
− che a causa di difficoltà economiche importanti non aveva sino ad oggi potuto dar seguito agli accordi sottoscritti con la sig.ra Pt_1
− che era, comunque, sua volontà provvedere al rilascio dell'immobile e al pagamento di quanto dovuto entro breve termine;
− egli aveva richiesto un finanziamento per sanare la situazione debitoria e rilasciare l'immobile entro il 31 ottobre.
All'esito dell'udienza del 24.2.2025, il Giudice ha formulato ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “rilascio dell'immobile entro la data del 28.2.2025 da parte del resistente;
pagamento da parte del resistente dell'importo omnicomprensivo di euro 15.300,00 a titolo di indennità di occupazione;
compensazione parziale delle spese di lite e pagamento da parte del resistente della residua misura delle stesse, in favore della ricorrente, calcolate in omnicomprensivi euro 1.700,00”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta, confermando l'accordo. In particolare, il
[...]
personalmente presente, ha consegnato banco iudicis un assegno bancario alla CP_1
controparte consistente nella somma proposta dal Giudice.
Tuttavia, alla successiva udienza, fissata al 13.3.2025 per la verifica del perfezionamento dell'accordo, è emersa l'impossibilità di definire conciliativamente la vertenza sulla base delle suddette condizioni, poiché l'immobile non era stato rilasciato entro la data del 28.2.2025 e l'assegno consegnato in data 24.2.2025 in udienza era risultato impagato oltre che a firma della moglie del resistente.
All'esito della stessa udienza, ritenuta la causa – istruita con sole produzioni documentali – matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'esito della discussione orale, considerata l'impossibilità di pronunciare sentenza all'esito della discussione e procedere alla pagina 3 di 8 lettura del dispositivo la causa medesima è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co 3, c.p.c.
***
Alla luce del tenore degli scritti difensivi, delle allegazioni in atti e del comportamento processuale delle parti, non può seriamente contestarsi l'inequivoca ed evidente fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Invero, la circostanza relativa al fatto che il resistente occupi senza alcun titolo Controparte_1
l'immobile di proprietà della non è stata nemmeno contestata dallo stesso resistente. Pt_1
Egli, difatti, nella propria memoria di costituzione nulla ha eccepito sul punto: anzi, le proprie allegazioni hanno semmai implicitamente confermato gli assunti attorei.
Ciò in quanto il lungi dallo smentire di aver occupato l'immobile di via Coghinas 20 CP_1
in Terralba, si è limitato ad affermare di non aver potuto dar seguito agli accordi raggiunti con la ricorrente a causa di problematiche di natura economica e, semmai, di aver intenzione di rilasciare l'immobile in questione in quanto avrebbe presto ricevuto delle somme a titolo di mutuo.
Tali dichiarazioni, all'evidenza, lasciano intendere che egli fosse pienamente consapevole di occupare senza titolo tale abitazione, confermando la tesi della ricorrente.
Se ciò non bastasse, gli accordi a cui fa riferimento lo stesso da egli sottoscritti con CP_1
firma mai disconosciuta, sono stati versati agli atti e fanno espresso riferimento alla circostanza.
Infatti, con la scrittura del 27.7.2023 (doc. 2 parte ricorrente) il resistente ha espressamente dato atto di occupare l'immobile della sig.ra da sedici mesi, impegnandosi al rilascio e al Pt_1 pagamento di un'indennità prestabilita.
A maggior ragione, con la transazione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori il 12.1.2024
(v. prod. allegata al ricorso) egli ha ribadito di occupare abusivamente l'immobile, confermando anche le circostanze già oggetto della precedente scrittura succitata e, anzi, sottolineando di non aver dato seguito a tali accordi e di aver continuato contro la volontà della a occupare Pt_1 senza titolo l'abitazione.
Si precisa che nel caso di specie la ricorrente non ha chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà e non ha agito affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che – per l'appunto – egli lo detiene senza titolo, di talché in accordo alla consolidata giurisprudenza sul tema, si deve ritenere che la abbia esercitato un'azione personale di restituzione per Pt_1
pagina 4 di 8 mancanza originaria o sopravvenuta del titolo (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/07/2013,
n.17941), dimostrando pienamente, come appena visto, la sussistenza di tutti gli elementi necessari a fondamento della propria richiesta.
Il deve, quindi, essere condannato al rilascio immediato. CP_1
Detto questo, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione civile sez. II, 03/02/2025, n.2610).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente affermato, alla prima udienza di comparizione, di non aver potuto utilizzare la casa ai fini per cui l'aveva acquistata, evidentemente evincibili dalle sue dichiarazioni: “io ho acquistato la casa sulla carta e me l'hanno consegnata nel 2016. L'ho arredata e sistemata, al tempo vivevo in campagna, l'ho comprata per poter stare in città, anche in quanto sono sola e non sto bene di salute”.
Se, pertanto, non sussiste una sufficiente allegazione in punto di lucro cessante, non si dubita del pregiudizio subito dalla ricorrente, quantomeno provato in via presuntiva anche sulla base degli accordi sottoscritti dallo stesso il quale – come sopra enunciato – ha più volte CP_1 riconosciuto di trattenersi nell'immobile contro la volontà della proprietaria. Ella, infatti, non ha potuto godere in modo pieno ed esclusivo dell'immobile per le finalità per cui l'aveva acquistato.
Il cosiddetto danno "presunto" da occupazione senza titolo deve, pertanto, considerarsi pienamente sussistente in quanto trattasi di danno normale evidentemente legato alla perdita del godimento, chiaramente emergente dalla situazione di fatto descritta da entrambe le parti.
Sotto il profilo del quantum, nel caso di specie non sussistono valide ragioni per non procedere alla liquidazione, in via equitativa, secondo gli stessi parametri che le stesse parti, con accordi sottoscritti da entrambe (seppur mai rispettati dal resistente), si erano attribuite, stabilendo quale congrua misura per il risarcimento l'importo di euro 450,00 per ogni mese in cui il resistente si è
pagina 5 di 8 illegittimamente trattenuto presso l'immobile.
Considerato, perciò, che il con l'iniziale accettazione della proposta ex art. 185bis CP_1
c.p.c., formulata sulla base di tale stesso criterio nonché sulla base dell'ulteriore riconoscimento della somma di euro 1.050,00 di cui egli si era affermato debitore con l'atto di transazione, si era detto disponibile a pagare l'importo di euro 15.300,00, in tale somma va individuata quella da egli dovuta a titolo di risarcimento, oltre agli ulteriori mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, intercorsi dal momento della proposta ad oggi, per altri euro 1.800,00.
L'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento sarà, pertanto, pari a euro 17.100,00, cui sottrarre quanto già pacificamente pagato (come risultante dalla transazione) dal debitore, ossia euro 1.500,00, di talché la cifra finale a debito del resistente risulta essere di euro 15.600,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 per le cause del medesimo scaglione di valore.
In particolare, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda e, se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti ovvero, laddove questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Poiché non è stata prodotta agli atti documentazione idonea a ricavare la rendita catastale e non sussistono elementi per determinare altrimenti il valore, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile con applicazione dello scaglione ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, tenuto conto degli interessi coinvolti e del fatto che oggetto di causa – oltre al risarcimento del danno – è la disponibilità di un immobile per un periodo prolungato e dall'evidente cospicuo valore, anche in quanto trattasi di abitazione di nuova costruzione.
Si ritiene necessario condannare il anche sulla base del disposto dell'art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c., il quale prevede che, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Tale condanna, come condivisibilmente ribadito di recente in giurisprudenza, è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1
pagina 6 di 8 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Tribunale Enna, 11/02/2025, n.32).
Nel caso in esame, non sussistono dubbi circa l'abuso del processo perpetrato dal il CP_1
quale ha posto in essere reiterate e manifestate condotte che sono palesemente rivelatrici di una modalità gravemente pretestuosa di resistere in giudizio.
Innanzitutto, dopo aver sottoscritto una scrittura privata e una successiva transazione, per due volte egli è rimasto inadempiente, costringendo la ricorrente ad agire giudizialmente.
In secondo luogo, nella propria comparsa ha espressamente dato atto di aver “richiesto un finanziamento per sanare la situazione debitoria” e di voler “rilasciare immediatamente
l'immobile entro il 31 ottobre 2024, così come verrà dimostrato in corso di causa”: entrambe le dichiarazioni si sono rivelate inveritiere, non essendo mai stata dimostrata l'esistenza del finanziamento e non essendo stato rilasciato, ancora una volta, l'immobile, nella data indicata dalla stessa parte.
In ultimo, e ancora più gravemente, il ha personalmente aderito a una proposta CP_1 conciliativa del Giudice, dichiarandosi disponibile a rilasciare l'immobile entro l'ulteriore data del 28.2.2025 e consegnando alla controparte in udienza un assegno a saldo del dovuto. Non solo anche in tale occasione nessun rilascio è avvenuto, ma l'assegno è risultato scoperto, come dimostrato dalla ricorrente (prod. 14.4.2025).
Tale reiterato comportamento, volto a ingenerare nella controparte e nel Tribunale fiducia per poi sistematicamente disattendere le aspettative, configura un gravissimo utilizzo dello strumento processuale.
Pertanto, risulta congruo condannare il resistente, in via equitativa, alla corresponsione di una somma doppia rispetto alle spese di lite liquidate, cui pare adeguato commisurare la misura stante l'abuso del processo e l'inutile dilungarsi del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che è occupante illegittimo Controparte_1
pagina 7 di 8 dell'immobile sito in Terralba, via Coghinas n. 20;
- per l'effetto, ordina a di liberare immediatamente da persone e cose Controparte_1
l'immobile dallo stesso abusivamente occupato;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
15.600,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo equitativamente determinato di euro 11.620,00, pari al doppio delle Parte_1
spese processuali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Oristano, 17.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Marrubiu (Or), Località Ruinas snc, elettivamente domiciliata in Marrubiu, via Armando Diaz
n. 119, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Fa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Terralba in via Coghinas n. 20, elettivamente domiciliato in Terralba, via Montevecchio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Daniela Schirru, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare che il è occupante illegittimo dell'immobile sito in Controparte_1
Terralba, via Coghinas n.20, nonostante l'obbligazione dallo stesso assunta, anche formalmente, di liberare l'immobile da lui occupato entro e non oltre la data del 15/01/2024;
pagina 1 di 8 2) Per l'effetto disporre nei confronti del resistente l'ordine di liberare immediatamente da persone e cose l'immobile dallo stesso abusivamente occupato;
3) Condannare il sig. al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 dallo stesso riconosciuta come dovuta pari ad € 9.450,00;
4) Condannare altresì il sig. al pagamento della ulteriore somma di € 5.000,00 Controparte_1
o quella diversa maggiore o minore equitativamente determinata secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva , cpa e spese generali come per legge”.
Nell'interesse della parte resistente:
“chiede il rigetto della domanda di controparte e la connessione di un termine non inferiore a 30 giorni per il rilascio dell'immobile e il pagamento delle somme dovute”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha incardinato il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
− di essere proprietaria dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Terralba, Via Coghinas
n. 20, il quale era occupato senza titolo alcuno dal Sig. che in data CP_1
27.07.2023, aveva espressamente e formalmente riconosciuto, con idonea e valida scrittura privata, oltre al debito contratto, l'occupazione abusiva dell'immobile da ben sedici mesi;
− che con tale scrittura il si era obbligato a corrispondere a mezzo assegno CP_1
circolare, entro il termine perentorio del 2.8.2023 la somma di euro 7.650,00 a titolo di indennità di occupazione, altresì impegnandosi a lasciare libero da persone e cose e nella disponibilità della proprietaria l'immobile;
− che contrariamente agli impegni assunti il resistente non aveva versato alcuna somma né liberato l'immobile;
− che le parti, assistite dai rispettivi legali, avevano inteso transigere la controversia attraverso la sottoscrizione di valido ed idoneo accordo transattivo, con cui il CP_1
si era obbligato a liberare l'immobile abusivamente occupato entro e non oltre la data del
15.01.2024 e a corrispondere alla odierna istante la somma complessiva di euro 9.450,00
pagina 2 di 8 determinata da euro 9.900,00 a titolo di indennità di occupazione ed euro 1.050,00 a titolo di rimborso spese e competenze per il precedentemente avviato procedimento di mediazione, detratta la somma di euro 1.500,00 già versata in data 19.12.2023, con dilazione del pagamento dell'intera somma in rate mensili di euro 1.500,00 cadauna;
− nonostante la sottoscrizione del predetto atto di transazione l'immobile non era stato liberato e nulla era stato pagato.
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Si è costituito , il quale ha eccepito: Controparte_1
− che a causa di difficoltà economiche importanti non aveva sino ad oggi potuto dar seguito agli accordi sottoscritti con la sig.ra Pt_1
− che era, comunque, sua volontà provvedere al rilascio dell'immobile e al pagamento di quanto dovuto entro breve termine;
− egli aveva richiesto un finanziamento per sanare la situazione debitoria e rilasciare l'immobile entro il 31 ottobre.
All'esito dell'udienza del 24.2.2025, il Giudice ha formulato ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “rilascio dell'immobile entro la data del 28.2.2025 da parte del resistente;
pagamento da parte del resistente dell'importo omnicomprensivo di euro 15.300,00 a titolo di indennità di occupazione;
compensazione parziale delle spese di lite e pagamento da parte del resistente della residua misura delle stesse, in favore della ricorrente, calcolate in omnicomprensivi euro 1.700,00”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta, confermando l'accordo. In particolare, il
[...]
personalmente presente, ha consegnato banco iudicis un assegno bancario alla CP_1
controparte consistente nella somma proposta dal Giudice.
Tuttavia, alla successiva udienza, fissata al 13.3.2025 per la verifica del perfezionamento dell'accordo, è emersa l'impossibilità di definire conciliativamente la vertenza sulla base delle suddette condizioni, poiché l'immobile non era stato rilasciato entro la data del 28.2.2025 e l'assegno consegnato in data 24.2.2025 in udienza era risultato impagato oltre che a firma della moglie del resistente.
All'esito della stessa udienza, ritenuta la causa – istruita con sole produzioni documentali – matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'esito della discussione orale, considerata l'impossibilità di pronunciare sentenza all'esito della discussione e procedere alla pagina 3 di 8 lettura del dispositivo la causa medesima è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co 3, c.p.c.
***
Alla luce del tenore degli scritti difensivi, delle allegazioni in atti e del comportamento processuale delle parti, non può seriamente contestarsi l'inequivoca ed evidente fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente.
Invero, la circostanza relativa al fatto che il resistente occupi senza alcun titolo Controparte_1
l'immobile di proprietà della non è stata nemmeno contestata dallo stesso resistente. Pt_1
Egli, difatti, nella propria memoria di costituzione nulla ha eccepito sul punto: anzi, le proprie allegazioni hanno semmai implicitamente confermato gli assunti attorei.
Ciò in quanto il lungi dallo smentire di aver occupato l'immobile di via Coghinas 20 CP_1
in Terralba, si è limitato ad affermare di non aver potuto dar seguito agli accordi raggiunti con la ricorrente a causa di problematiche di natura economica e, semmai, di aver intenzione di rilasciare l'immobile in questione in quanto avrebbe presto ricevuto delle somme a titolo di mutuo.
Tali dichiarazioni, all'evidenza, lasciano intendere che egli fosse pienamente consapevole di occupare senza titolo tale abitazione, confermando la tesi della ricorrente.
Se ciò non bastasse, gli accordi a cui fa riferimento lo stesso da egli sottoscritti con CP_1
firma mai disconosciuta, sono stati versati agli atti e fanno espresso riferimento alla circostanza.
Infatti, con la scrittura del 27.7.2023 (doc. 2 parte ricorrente) il resistente ha espressamente dato atto di occupare l'immobile della sig.ra da sedici mesi, impegnandosi al rilascio e al Pt_1 pagamento di un'indennità prestabilita.
A maggior ragione, con la transazione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori il 12.1.2024
(v. prod. allegata al ricorso) egli ha ribadito di occupare abusivamente l'immobile, confermando anche le circostanze già oggetto della precedente scrittura succitata e, anzi, sottolineando di non aver dato seguito a tali accordi e di aver continuato contro la volontà della a occupare Pt_1 senza titolo l'abitazione.
Si precisa che nel caso di specie la ricorrente non ha chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà e non ha agito affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che – per l'appunto – egli lo detiene senza titolo, di talché in accordo alla consolidata giurisprudenza sul tema, si deve ritenere che la abbia esercitato un'azione personale di restituzione per Pt_1
pagina 4 di 8 mancanza originaria o sopravvenuta del titolo (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/07/2013,
n.17941), dimostrando pienamente, come appena visto, la sussistenza di tutti gli elementi necessari a fondamento della propria richiesta.
Il deve, quindi, essere condannato al rilascio immediato. CP_1
Detto questo, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione civile sez. II, 03/02/2025, n.2610).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiaramente affermato, alla prima udienza di comparizione, di non aver potuto utilizzare la casa ai fini per cui l'aveva acquistata, evidentemente evincibili dalle sue dichiarazioni: “io ho acquistato la casa sulla carta e me l'hanno consegnata nel 2016. L'ho arredata e sistemata, al tempo vivevo in campagna, l'ho comprata per poter stare in città, anche in quanto sono sola e non sto bene di salute”.
Se, pertanto, non sussiste una sufficiente allegazione in punto di lucro cessante, non si dubita del pregiudizio subito dalla ricorrente, quantomeno provato in via presuntiva anche sulla base degli accordi sottoscritti dallo stesso il quale – come sopra enunciato – ha più volte CP_1 riconosciuto di trattenersi nell'immobile contro la volontà della proprietaria. Ella, infatti, non ha potuto godere in modo pieno ed esclusivo dell'immobile per le finalità per cui l'aveva acquistato.
Il cosiddetto danno "presunto" da occupazione senza titolo deve, pertanto, considerarsi pienamente sussistente in quanto trattasi di danno normale evidentemente legato alla perdita del godimento, chiaramente emergente dalla situazione di fatto descritta da entrambe le parti.
Sotto il profilo del quantum, nel caso di specie non sussistono valide ragioni per non procedere alla liquidazione, in via equitativa, secondo gli stessi parametri che le stesse parti, con accordi sottoscritti da entrambe (seppur mai rispettati dal resistente), si erano attribuite, stabilendo quale congrua misura per il risarcimento l'importo di euro 450,00 per ogni mese in cui il resistente si è
pagina 5 di 8 illegittimamente trattenuto presso l'immobile.
Considerato, perciò, che il con l'iniziale accettazione della proposta ex art. 185bis CP_1
c.p.c., formulata sulla base di tale stesso criterio nonché sulla base dell'ulteriore riconoscimento della somma di euro 1.050,00 di cui egli si era affermato debitore con l'atto di transazione, si era detto disponibile a pagare l'importo di euro 15.300,00, in tale somma va individuata quella da egli dovuta a titolo di risarcimento, oltre agli ulteriori mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, intercorsi dal momento della proposta ad oggi, per altri euro 1.800,00.
L'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento sarà, pertanto, pari a euro 17.100,00, cui sottrarre quanto già pacificamente pagato (come risultante dalla transazione) dal debitore, ossia euro 1.500,00, di talché la cifra finale a debito del resistente risulta essere di euro 15.600,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 per le cause del medesimo scaglione di valore.
In particolare, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda e, se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti ovvero, laddove questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Poiché non è stata prodotta agli atti documentazione idonea a ricavare la rendita catastale e non sussistono elementi per determinare altrimenti il valore, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile con applicazione dello scaglione ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, tenuto conto degli interessi coinvolti e del fatto che oggetto di causa – oltre al risarcimento del danno – è la disponibilità di un immobile per un periodo prolungato e dall'evidente cospicuo valore, anche in quanto trattasi di abitazione di nuova costruzione.
Si ritiene necessario condannare il anche sulla base del disposto dell'art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c., il quale prevede che, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Tale condanna, come condivisibilmente ribadito di recente in giurisprudenza, è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1
pagina 6 di 8 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Tribunale Enna, 11/02/2025, n.32).
Nel caso in esame, non sussistono dubbi circa l'abuso del processo perpetrato dal il CP_1
quale ha posto in essere reiterate e manifestate condotte che sono palesemente rivelatrici di una modalità gravemente pretestuosa di resistere in giudizio.
Innanzitutto, dopo aver sottoscritto una scrittura privata e una successiva transazione, per due volte egli è rimasto inadempiente, costringendo la ricorrente ad agire giudizialmente.
In secondo luogo, nella propria comparsa ha espressamente dato atto di aver “richiesto un finanziamento per sanare la situazione debitoria” e di voler “rilasciare immediatamente
l'immobile entro il 31 ottobre 2024, così come verrà dimostrato in corso di causa”: entrambe le dichiarazioni si sono rivelate inveritiere, non essendo mai stata dimostrata l'esistenza del finanziamento e non essendo stato rilasciato, ancora una volta, l'immobile, nella data indicata dalla stessa parte.
In ultimo, e ancora più gravemente, il ha personalmente aderito a una proposta CP_1 conciliativa del Giudice, dichiarandosi disponibile a rilasciare l'immobile entro l'ulteriore data del 28.2.2025 e consegnando alla controparte in udienza un assegno a saldo del dovuto. Non solo anche in tale occasione nessun rilascio è avvenuto, ma l'assegno è risultato scoperto, come dimostrato dalla ricorrente (prod. 14.4.2025).
Tale reiterato comportamento, volto a ingenerare nella controparte e nel Tribunale fiducia per poi sistematicamente disattendere le aspettative, configura un gravissimo utilizzo dello strumento processuale.
Pertanto, risulta congruo condannare il resistente, in via equitativa, alla corresponsione di una somma doppia rispetto alle spese di lite liquidate, cui pare adeguato commisurare la misura stante l'abuso del processo e l'inutile dilungarsi del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che è occupante illegittimo Controparte_1
pagina 7 di 8 dell'immobile sito in Terralba, via Coghinas n. 20;
- per l'effetto, ordina a di liberare immediatamente da persone e cose Controparte_1
l'immobile dallo stesso abusivamente occupato;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
15.600,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo equitativamente determinato di euro 11.620,00, pari al doppio delle Parte_1
spese processuali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Oristano, 17.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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