Sentenza 6 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 00565/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Maria Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento serbato dalla Questura di Brindisi sull’istanza del 10 dicembre 2020 presentata dall’extracomunitario odierno ricorrente, volta al rilascio del titolo di viaggio per stranieri titolari dello status di protezione sussidiaria ex art. 24 Decreto Lgs. n. 251/2007, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;
e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitario ricorrente (cittadino della Costa d’Avorio), con ricorso notificato e depositato in giudizio il 15/02/2022, impugna il silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Brindisi sull’istanza del 10 dicembre 2020, volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri titolari dello status di protezione sussidiaria ex art. 24 Decreto Lgs. n. 251/2007.
Chiede, altresì, il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis L. n. 241/1990.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Contestuale violazione dell’art. 2 della Legge n° 241 del 1990 e dell’art. 24 del D. Lgs. n° 251 del 2007 con richiesta di risarcimento del danno da ritardo.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, ha concluso come sopra riportato.
Il 18/02/2022, si è costituita in giudizio la Questura di Brindisi, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un breve atto di costituzione formale.
Il 10/05/2021, la parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo, in limine litis , l’inammissibilità dell’avversa domanda volta e, nel merito, l’infondatezza di tutte le avverse domande.
Il 17/05/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, insistendo per l’accoglimento del ricorso ed impugnando e contestando la memoria difensiva di parte resistente, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Nella Camera di Consiglio dell’08/06/2021, il Presidente di Sezione ha rilevato che nel ricorso presentato ex art. 117 c.p.a. è stata formulata anche domanda risarcitoria sicchè ha ritenuto di disporre la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio ex artt. 32 comma 1 e 117 comma 6 c.p.a. per la trattazione della causa in udienza pubblica con il rito ordinario.
Il 20/02/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, prendendo posizione con riferimento alla documentazione prodotta dalla parte resistente in data 07.02.2022 e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nella pubblica udienza del 22/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Parte ricorrente lamenta la contestuale violazione dell’art. 2 della Legge n° 241 del 1990 e dell’art. 24 del D. Lgs. n° 251 del 2007, in quanto (a suo dire) l’Amministrazione resistente non avrebbe mai avviato e concluso con provvedimento espresso il procedimento amministrativo a seguito dell’istanza del 10/12/2020 volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri titolari dello status di protezione sussidiaria ex art. 24 (“Documenti di viaggio”) Decreto Lgs. n. 251/2007, secondo il quale: « 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio ».
Le predette doglianze sono infondate, in quanto l’extracomunitario ricorrente non ha mai presentato l’istanza di rilascio del titolo di viaggio sottoscrivendo il relativo modulo, previa (necessaria) presentazione di persona alla Questura per i prescritti (notori) adempimenti del caso, ma si è limitato a formulare l’istanza via p.e.c. il 10/12/2020 tramite il suo legale, nonostante l’invito in tal senso della Questura di Brindisi, trasmesso con e-mail (versata in atti) del 14/12/2020 al difensore incaricato dell’odierno ricorrente (nella quale si legge: « In risposta alla Vs pec del 12.12.2020, si specifica che lo straniero deve presentarsi personalmente presso questi Uffici, in possesso di attestazione dell'Ambasciata dalla quale si evince che la predetta autorità diplomatica del suo paese di origine non rilascia il passaporto. Il passaporto può essere chiesto all'ambasciata anche attraverso mail »); né, anche alla stregua del tenore letterale dell’invito della Questura di Brindisi di cui alla sopra riportata e-mail del 14/12/2020, occorreva la previa espressa fissazione di un apposito appuntamento individuale per la (necessaria) presentazione diretta dello straniero in Questura, come richiesto dal difensore del ricorrente con successiva e-mail del 24/12/2020, che la Questura di Brindisi ha comunque riscontrato con e-mail del 04/01/2021, ribadendo “ che occorre un'attestazione rilasciata dall'Ambasciata del paese del suo assistito, dalla quale si evince l'impossibilità al rilascio del passaporto ”.
2. - Per quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso (ivi inclusa la domanda risarcitoria da ritardo) deve essere respinto.
3. - Si liquidano, comunque, in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R., che va confermato non apparendo manifestamente infondata la pretesa azionata), le spese e competenze di giudizio nella misura stabilita in dispositivo.
4. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto conto della condizione personale del ricorrente) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avv. Nicoletta Maria Mauro, difensore del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R.), il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.