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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5108/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5108 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliato presso l'Avv. Fernando Coiro, come da procura in atti, in Viale Amendola n. 33, Eboli (SA); Opponente E
(C.F. , in rappresentanza e difesa di se CP_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Manzo n. 64; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.06.2021, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 15.06.2021, intimante il pagamento di euro 5.036,72 a titolo di spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da dispositivo di sentenza n. 1060/2021, reso dall'Intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in data 28.05.2021. A sostegno della domanda, la parte opponente deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto opposto giacché ingiungente il pagamento di poste creditorie non riconosciute nel titolo giudiziale, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Assumeva che la controparte avesse condizionato il pagamento delle poste creditorie riconosciute dal titolo esecutivo al versamento di somme indebitamente incluse nell'atto di precetto nell'interesse della propria assistita. Precisava, inoltre che pendevano numerose azioni giudiziali tra le parti in lite, integranti un abusivo frazionamento del credito controverso. Concludeva, infine, affinché l'adito Tribunale “1) In via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i gravissimi motivi innanzi meglio esposti quali la pendenza di più procedimenti accertativi puntualmente elencati al punto n. 3 del presente atto, ed in quanto dall'esecuzione dello stesso provvedimento derivano icto oculi gravissimi danni e pregiudizi alla ricorrente da una prosecuzione di tale inammissibile fase esecutiva in siffatte premesse;
2) In via Principale, accertare l'inefficacia del precetto notificato validamente in data 15.06.2021 ma in pendenza di Istanze inibitorie di secondo grado. 7) Condannare in ogni caso l'opposta alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In via preliminare, deduceva l'infondatezza del motivo concernente l'inesistenza di valido titolo esecutivo per gli importi richiesti in precetto, stante la propria qualità di difensore antistatario nel giudizio da cui traeva scaturigine la statuizione. Eccepiva che la richiesta di sospensione del titolo non fosse suffragata d assumeva l'inammissibilità delle contestazioni afferenti alla pendenza di plurimi procedimenti giudiziali sul rapporto controverso, domandando la condanna della parte attorea per lite temeraria.
2. In apertura, mette conto rilevare come sia possibile addivenire ad una decisione nel merito della presente questione controversa, non ostando a tanto la pendenza del giudizio di querela di falso, rubricato con RG 5047/2021, presso l'Intestato Tribunale, con cui l'odierna parte opponente ha censurato la falsità della documentazione esibita (id est delle buste paga intestate alla convenuta) nel giudizio iscritto con RG. n. 8549/2019. Al riguardo, dirimente è il rilievo che, sebbene il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, il giudice sia tenuto a verificarne l'esistenza allo stato ed al momento della decisione del processo medesimo. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Nella specie, decisiva è la circostanza che, allo stato, si registra la permanenza del titolo esecutivo, valido ed efficace, sulla scorta del quale viene minacciata l'esecuzione forzata, anche al lume del principio per cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere al momento della decisione la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Non vertendosi, dunque, in un'ipotesi di caducazione in pendenza di giudizio del titolo esecutivo, non risulta precluso l'esame della questione controversa. Cionondimeno, laddove successivamente dovesse verificarsi detta sopravvenienza, sarà il GE a prenderne atto nelle morie del procedimento esecutivo. 3. Tanto premesso, venendo alle censure proposte dalle parti, deve, anzitutto, rilevarsi come non possa trovare accoglimento il motivo articolato da parte attorea circa la
“sussistenza di una pluralità di procedure di accertamento in corso – sul credito, sul titolo esecutivo azionato, sulla legittimità dei documenti che hanno portato alla formazione dello stesso titolo, sui comportamenti di rilevanza penale tenuti dall'appellata”. In proposito, pare opportuno evidenziare come con l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., quale quella ivi in esame, la cognizione del giudice sia limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Con tale strumento, l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto. Inoltre, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. In sintesi, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. 18/4/2006 n.8928). Inoltre, nella fattispecie in esame, non risulta configurato un frazionamento abusivo del credito. La pretesa creditoria ivi azionata non risulta riconducibile ai fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel giudizio in esito al quale è stato reso il dispositivo n. 1061/2021 reso da questo Tribunale, ma originano dal distinto fatto della liquidazione delle spese processuali di quel processo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in omaggio al principio di soccombenza che informa quello della causalità. In siffatta ipotesi, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente originati da un medesimo titolo non implica che siano riconducibili nell'ambito di un medesimo "rapporto" ne imporrebbe la deduzione nello stesso giudizio, sicché anche tale argomentazione offerta dalla parte attorea in ordine all'illegittimità del precetto azionato va respinta. 4. Venendo a scandagliare il merito della controversia, deve rilevarsi, anzitutto, che nelle more del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, veniva incardinata procedura di pignoramento presso terzi – rubricata con RGE n. 2863/2021 - Trib. Salerno - sulla scorta dell'atto di precetto odiernamente opposto, conclusasi, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, con ordinanza del 18.01.2022 di assegnazione in favore del creditore procedente, della somma complessiva di euro 5.884,32, come liquidata nel titolo esecutivo (id est sentenza n. 1061/2021). Tanto non osta a una delibazione della questione controversa, persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente benché, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se pubblicata successivamente all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, “legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo" (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528). Ciò posto, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non risultando fondati i motivi di censura articolati. Nell'atto introduttivo di giudizio, parte opponente sostiene che l'intimazione notificatagli sia nulla in quanto afferente anche a importi non liquidati nel dispositivo azionato e, pertanto, non esigibili, all'uopo riferendo che la parte opposta avrebbe ““condizionato” il pagamento delle somme non dovute alla propria assistita all'accettazione del pagamento in favore di se stesso”. Orbene, il precetto del 15.06.2021 veniva notificato da parte convenuta in ossequio a quanto statuito dal titolo esecutivo. Infatti, dal tenore letterale del titolo portato in esecuzione, si evince che la condanna della parte soccombente del giudizio al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali “che liquida, nella loro interezza in € 4.000,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, Iva, se dovuta e CPA, nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario” e sulla scorta di ciò l'avvocato antistatario – rectius odierno opposto - procedeva a notificare l'atto di intimazione impugnato ingiungente il pagamento di complessivi euro 5.036,72. L'azione esecutiva intentata mediante la notifica dell'atto di precetto de quo deve ritenersi legittima, essendo condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo che abbia propriamente una “valenza esecutiva”. In virtù del principio posto dall'art. 474 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo è presupposto necessario di ogni esecuzione forzata ("nulla executio sine titulo"), onde non solo è necessario che il titolo esista fin dal momento in cui l'esecuzione viene iniziata e non ne è consentita la formazione nel corso dell'esecuzione, ma è altresì necessario che il titolo esecutivo non venga meno per tutto il corso del procedimento esecutivo. Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per tutta la durata del processo esecutivo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Nella specie, risulta indubbio che il titolo giudiziale supposto all'atto di precetto sia provvisto di esecutività e disponga, con la statuizione sulle spese processuali, la liquidazione delle stesse in favore della odierna parte opposta, quale procuratore antistatario della parte risultata vittoriosa in giudizio. Del pari, è provato per tabulas che il precetto opposto rechi ingiunzione limitatamente alla sorte capitale concernente gli onorari di lite liquidati in sentenza, di talché il creditore aveva titolo per iniziare o proseguire l'azione esecutiva minacciata. Pertanto, va riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte precettante, giacché dotata di idoneo titolo da azionare coattivamente, in forza del quale ha soddisfatto il credito vantato con la procedura esecutiva RGE 2863/2021, incardinata presso questo Tribunale, conclusasi con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.1.2022, con conseguente rigetto della domanda attorea. 5. Infine, non sussistono gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata. 6. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, che vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio in favore della parte opposta, , CP_1 liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 12.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5108 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliato presso l'Avv. Fernando Coiro, come da procura in atti, in Viale Amendola n. 33, Eboli (SA); Opponente E
(C.F. , in rappresentanza e difesa di se CP_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Manzo n. 64; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.06.2021, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 15.06.2021, intimante il pagamento di euro 5.036,72 a titolo di spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da dispositivo di sentenza n. 1060/2021, reso dall'Intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in data 28.05.2021. A sostegno della domanda, la parte opponente deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto opposto giacché ingiungente il pagamento di poste creditorie non riconosciute nel titolo giudiziale, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Assumeva che la controparte avesse condizionato il pagamento delle poste creditorie riconosciute dal titolo esecutivo al versamento di somme indebitamente incluse nell'atto di precetto nell'interesse della propria assistita. Precisava, inoltre che pendevano numerose azioni giudiziali tra le parti in lite, integranti un abusivo frazionamento del credito controverso. Concludeva, infine, affinché l'adito Tribunale “1) In via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i gravissimi motivi innanzi meglio esposti quali la pendenza di più procedimenti accertativi puntualmente elencati al punto n. 3 del presente atto, ed in quanto dall'esecuzione dello stesso provvedimento derivano icto oculi gravissimi danni e pregiudizi alla ricorrente da una prosecuzione di tale inammissibile fase esecutiva in siffatte premesse;
2) In via Principale, accertare l'inefficacia del precetto notificato validamente in data 15.06.2021 ma in pendenza di Istanze inibitorie di secondo grado. 7) Condannare in ogni caso l'opposta alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In via preliminare, deduceva l'infondatezza del motivo concernente l'inesistenza di valido titolo esecutivo per gli importi richiesti in precetto, stante la propria qualità di difensore antistatario nel giudizio da cui traeva scaturigine la statuizione. Eccepiva che la richiesta di sospensione del titolo non fosse suffragata d assumeva l'inammissibilità delle contestazioni afferenti alla pendenza di plurimi procedimenti giudiziali sul rapporto controverso, domandando la condanna della parte attorea per lite temeraria.
2. In apertura, mette conto rilevare come sia possibile addivenire ad una decisione nel merito della presente questione controversa, non ostando a tanto la pendenza del giudizio di querela di falso, rubricato con RG 5047/2021, presso l'Intestato Tribunale, con cui l'odierna parte opponente ha censurato la falsità della documentazione esibita (id est delle buste paga intestate alla convenuta) nel giudizio iscritto con RG. n. 8549/2019. Al riguardo, dirimente è il rilievo che, sebbene il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, il giudice sia tenuto a verificarne l'esistenza allo stato ed al momento della decisione del processo medesimo. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Nella specie, decisiva è la circostanza che, allo stato, si registra la permanenza del titolo esecutivo, valido ed efficace, sulla scorta del quale viene minacciata l'esecuzione forzata, anche al lume del principio per cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere al momento della decisione la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Non vertendosi, dunque, in un'ipotesi di caducazione in pendenza di giudizio del titolo esecutivo, non risulta precluso l'esame della questione controversa. Cionondimeno, laddove successivamente dovesse verificarsi detta sopravvenienza, sarà il GE a prenderne atto nelle morie del procedimento esecutivo. 3. Tanto premesso, venendo alle censure proposte dalle parti, deve, anzitutto, rilevarsi come non possa trovare accoglimento il motivo articolato da parte attorea circa la
“sussistenza di una pluralità di procedure di accertamento in corso – sul credito, sul titolo esecutivo azionato, sulla legittimità dei documenti che hanno portato alla formazione dello stesso titolo, sui comportamenti di rilevanza penale tenuti dall'appellata”. In proposito, pare opportuno evidenziare come con l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., quale quella ivi in esame, la cognizione del giudice sia limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Con tale strumento, l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto. Inoltre, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. In sintesi, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. 18/4/2006 n.8928). Inoltre, nella fattispecie in esame, non risulta configurato un frazionamento abusivo del credito. La pretesa creditoria ivi azionata non risulta riconducibile ai fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel giudizio in esito al quale è stato reso il dispositivo n. 1061/2021 reso da questo Tribunale, ma originano dal distinto fatto della liquidazione delle spese processuali di quel processo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in omaggio al principio di soccombenza che informa quello della causalità. In siffatta ipotesi, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente originati da un medesimo titolo non implica che siano riconducibili nell'ambito di un medesimo "rapporto" ne imporrebbe la deduzione nello stesso giudizio, sicché anche tale argomentazione offerta dalla parte attorea in ordine all'illegittimità del precetto azionato va respinta. 4. Venendo a scandagliare il merito della controversia, deve rilevarsi, anzitutto, che nelle more del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, veniva incardinata procedura di pignoramento presso terzi – rubricata con RGE n. 2863/2021 - Trib. Salerno - sulla scorta dell'atto di precetto odiernamente opposto, conclusasi, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, con ordinanza del 18.01.2022 di assegnazione in favore del creditore procedente, della somma complessiva di euro 5.884,32, come liquidata nel titolo esecutivo (id est sentenza n. 1061/2021). Tanto non osta a una delibazione della questione controversa, persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente benché, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se pubblicata successivamente all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, “legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo" (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528). Ciò posto, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non risultando fondati i motivi di censura articolati. Nell'atto introduttivo di giudizio, parte opponente sostiene che l'intimazione notificatagli sia nulla in quanto afferente anche a importi non liquidati nel dispositivo azionato e, pertanto, non esigibili, all'uopo riferendo che la parte opposta avrebbe ““condizionato” il pagamento delle somme non dovute alla propria assistita all'accettazione del pagamento in favore di se stesso”. Orbene, il precetto del 15.06.2021 veniva notificato da parte convenuta in ossequio a quanto statuito dal titolo esecutivo. Infatti, dal tenore letterale del titolo portato in esecuzione, si evince che la condanna della parte soccombente del giudizio al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali “che liquida, nella loro interezza in € 4.000,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, Iva, se dovuta e CPA, nella misura di legge, con attribuzione al difensore antistatario” e sulla scorta di ciò l'avvocato antistatario – rectius odierno opposto - procedeva a notificare l'atto di intimazione impugnato ingiungente il pagamento di complessivi euro 5.036,72. L'azione esecutiva intentata mediante la notifica dell'atto di precetto de quo deve ritenersi legittima, essendo condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva l'esistenza di un titolo esecutivo che abbia propriamente una “valenza esecutiva”. In virtù del principio posto dall'art. 474 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo è presupposto necessario di ogni esecuzione forzata ("nulla executio sine titulo"), onde non solo è necessario che il titolo esista fin dal momento in cui l'esecuzione viene iniziata e non ne è consentita la formazione nel corso dell'esecuzione, ma è altresì necessario che il titolo esecutivo non venga meno per tutto il corso del procedimento esecutivo. Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per tutta la durata del processo esecutivo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Nella specie, risulta indubbio che il titolo giudiziale supposto all'atto di precetto sia provvisto di esecutività e disponga, con la statuizione sulle spese processuali, la liquidazione delle stesse in favore della odierna parte opposta, quale procuratore antistatario della parte risultata vittoriosa in giudizio. Del pari, è provato per tabulas che il precetto opposto rechi ingiunzione limitatamente alla sorte capitale concernente gli onorari di lite liquidati in sentenza, di talché il creditore aveva titolo per iniziare o proseguire l'azione esecutiva minacciata. Pertanto, va riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte precettante, giacché dotata di idoneo titolo da azionare coattivamente, in forza del quale ha soddisfatto il credito vantato con la procedura esecutiva RGE 2863/2021, incardinata presso questo Tribunale, conclusasi con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.1.2022, con conseguente rigetto della domanda attorea. 5. Infine, non sussistono gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata. 6. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, che vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio in favore della parte opposta, , CP_1 liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 12.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)