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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4306 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Parte_2
beneficiario di amministrazione di sostegno, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Conte, come da mandato in atti, procuratore domiciliatario che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: Email_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zacheo, come da mandato in atti, CP_1
procuratore domiciliatario, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al proprio indirizzo pec;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dai difensori delle parti in data 2.12.2024 e
3.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2020, in proprio e quale amministratore di sostegno del Parte_1
figlio , esponeva: che in data 11.9.1995, dalla relazione di fatto tra lei e Parte_2 CP_1
era nato il figlio (portatore di grave patologia neonatale che lo rendeva di fatto
[...] Pt_2
incapace a provvedere anche alle ordinarie necessità quotidiane) da sempre accudito dalla madre, peraltro disoccupata, a cui, con provvedimento del Tribunale dei Minori di Lecce, in data
13.5.1999, era stato affidato in via esclusiva, sotto il controllo del consultorio familiare, dopo che il legame tra i genitori era terminato;
che , pur avendo riconosciuto come CP_1 Pt_2 proprio figlio, non aveva mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento, ed anzi lo aveva privato, sin dalla sua tenerissima età, della figura paterna di riferimento;
che ella aveva potuto contare soprattutto sull'aiuto dei propri genitori e sulle provvidenze statali che venivano mensilmente riconosciute (€ 417,00, a titolo di pensione di invalidità riconosciuta a far data dal gennaio 1998, oltre indennità di accompagnamento percepita dal 1.1.2003); che le necessità di erano aumentate in ragione di ulteriori gravi patologie, nel frattempo insorte, che avevano Pt_2
reso necessarie costose cure ed una assidua attività riabilitativa.
Pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare tenuto e per l'effetto condannare al CP_1 mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 400,00 o di Pt_2
quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile in conformità dell'indice Istat, nonché a concorrere alle spese straordinarie in misura non inferiore al
50%; con vittoria di spese.
In considerazione dell'oggetto della controversia, con ordinanza del 29.1.2021, il Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario e stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non essendosi il convenuto costituito, ne dichiarava la contumacia.
Quest'ultimo, tuttavia, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 1.3.2021, contestando il proprio disinteressamento verso il figlio e sostenendo che era stata la madre a ostacolare i rapporti padre-figlio.
Concludeva chiedendo di: “Ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
2. Conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa.
3. Accertare e Dichiarare il diritto del sig. ad esercitare il proprio diritto di visita ogni CP_1
lunedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nonché il primo e il terzo fine settimana di ogni mese (dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 e dalle ore 13 alle ore 20:00 della domenica).
Il figlio trascorrerà, negli anni dispari, il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre con il padre Pt_2 mentre il giorno di Natale e il lunedì dell'Angelo con la madre;
il padre avrà altresì diritto di trascorrere con il figlio 20 giorni durante le vacanze estive;
4.disporre a carico del sig. un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore pari CP_1
ad Euro 150,00 oltre rivalutazione annua ISTAT;
5. le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. con vittoria di spese e competenze del presente grado del procedimento”. La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e previa precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 24.3.2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione del termine per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c., a giorni 30.
_______________
La domanda di mantenimento è fondata e merita di essere accolta.
D'altra parte, il convenuto ha riconosciuto il proprio obbligo nel limite della corresponsione di Euro
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat.
Si ritiene che la somma proposta dal convenuto possa essere adeguata al mantenimento del figlio maggiorenne, sottoposto ad amministrazione di sostegno, considerato che quest'ultimo già percepisce Euro 417,00, a titolo di pensione di invalidità riconosciuta a far data dal gennaio 1998, oltre indennità di accompagnamento percepita dal 1.1.2003. D'altronde, il convenuto, pur avendo un reddito mensile di circa Euro 1.500,00 deve mantenere altri due figli minori.
L'attrice, peraltro, non ha dimostrato in alcun modo le spese sostenute per le cure necessarie all'amministrato, né ha dimostrato che esse sono cresciute negli anni. La circostanza, testimoniata da e che ella, in quanto disoccupata, chiedesse aiuto ai suoi Testimone_1 Testimone_2
genitori non consente di quantificare le spese necessarie per il figlio.
Non può essere accolta la domanda del convenuto, peraltro tardivamente costituitosi, di accertare e regolamentare il diritto di visita del figlio, in quanto quest'ultimo non è più minore e non possono applicarsi ad un maggiorenne, beneficiario di amministrazione di sostegno, le norme previste per i minori. Le istanze nell'interesse dell'amministrato vanno, infatti, proposte al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno.
Dato l'esito del giudizio, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel presente giudizio introdotto da in proprio e quale Parte_1
amministratore di sostegno del figlio , nei confronti di , così Parte_2 CP_1
provvede:
a) Accerta e dichiara che è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Pt_2
e per l'effetto pone a carico di l'obbligo di versare in suo favore, entro
[...] CP_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00 a tale titolo, a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al
50% delle spese straordinarie;
b) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4306 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Parte_2
beneficiario di amministrazione di sostegno, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Conte, come da mandato in atti, procuratore domiciliatario che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: Email_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zacheo, come da mandato in atti, CP_1
procuratore domiciliatario, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al proprio indirizzo pec;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dai difensori delle parti in data 2.12.2024 e
3.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2020, in proprio e quale amministratore di sostegno del Parte_1
figlio , esponeva: che in data 11.9.1995, dalla relazione di fatto tra lei e Parte_2 CP_1
era nato il figlio (portatore di grave patologia neonatale che lo rendeva di fatto
[...] Pt_2
incapace a provvedere anche alle ordinarie necessità quotidiane) da sempre accudito dalla madre, peraltro disoccupata, a cui, con provvedimento del Tribunale dei Minori di Lecce, in data
13.5.1999, era stato affidato in via esclusiva, sotto il controllo del consultorio familiare, dopo che il legame tra i genitori era terminato;
che , pur avendo riconosciuto come CP_1 Pt_2 proprio figlio, non aveva mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento, ed anzi lo aveva privato, sin dalla sua tenerissima età, della figura paterna di riferimento;
che ella aveva potuto contare soprattutto sull'aiuto dei propri genitori e sulle provvidenze statali che venivano mensilmente riconosciute (€ 417,00, a titolo di pensione di invalidità riconosciuta a far data dal gennaio 1998, oltre indennità di accompagnamento percepita dal 1.1.2003); che le necessità di erano aumentate in ragione di ulteriori gravi patologie, nel frattempo insorte, che avevano Pt_2
reso necessarie costose cure ed una assidua attività riabilitativa.
Pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare tenuto e per l'effetto condannare al CP_1 mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 400,00 o di Pt_2
quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile in conformità dell'indice Istat, nonché a concorrere alle spese straordinarie in misura non inferiore al
50%; con vittoria di spese.
In considerazione dell'oggetto della controversia, con ordinanza del 29.1.2021, il Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario e stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non essendosi il convenuto costituito, ne dichiarava la contumacia.
Quest'ultimo, tuttavia, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 1.3.2021, contestando il proprio disinteressamento verso il figlio e sostenendo che era stata la madre a ostacolare i rapporti padre-figlio.
Concludeva chiedendo di: “Ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
2. Conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa.
3. Accertare e Dichiarare il diritto del sig. ad esercitare il proprio diritto di visita ogni CP_1
lunedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nonché il primo e il terzo fine settimana di ogni mese (dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 e dalle ore 13 alle ore 20:00 della domenica).
Il figlio trascorrerà, negli anni dispari, il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre con il padre Pt_2 mentre il giorno di Natale e il lunedì dell'Angelo con la madre;
il padre avrà altresì diritto di trascorrere con il figlio 20 giorni durante le vacanze estive;
4.disporre a carico del sig. un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore pari CP_1
ad Euro 150,00 oltre rivalutazione annua ISTAT;
5. le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. con vittoria di spese e competenze del presente grado del procedimento”. La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e previa precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 24.3.2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione del termine per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c., a giorni 30.
_______________
La domanda di mantenimento è fondata e merita di essere accolta.
D'altra parte, il convenuto ha riconosciuto il proprio obbligo nel limite della corresponsione di Euro
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat.
Si ritiene che la somma proposta dal convenuto possa essere adeguata al mantenimento del figlio maggiorenne, sottoposto ad amministrazione di sostegno, considerato che quest'ultimo già percepisce Euro 417,00, a titolo di pensione di invalidità riconosciuta a far data dal gennaio 1998, oltre indennità di accompagnamento percepita dal 1.1.2003. D'altronde, il convenuto, pur avendo un reddito mensile di circa Euro 1.500,00 deve mantenere altri due figli minori.
L'attrice, peraltro, non ha dimostrato in alcun modo le spese sostenute per le cure necessarie all'amministrato, né ha dimostrato che esse sono cresciute negli anni. La circostanza, testimoniata da e che ella, in quanto disoccupata, chiedesse aiuto ai suoi Testimone_1 Testimone_2
genitori non consente di quantificare le spese necessarie per il figlio.
Non può essere accolta la domanda del convenuto, peraltro tardivamente costituitosi, di accertare e regolamentare il diritto di visita del figlio, in quanto quest'ultimo non è più minore e non possono applicarsi ad un maggiorenne, beneficiario di amministrazione di sostegno, le norme previste per i minori. Le istanze nell'interesse dell'amministrato vanno, infatti, proposte al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno.
Dato l'esito del giudizio, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel presente giudizio introdotto da in proprio e quale Parte_1
amministratore di sostegno del figlio , nei confronti di , così Parte_2 CP_1
provvede:
a) Accerta e dichiara che è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Pt_2
e per l'effetto pone a carico di l'obbligo di versare in suo favore, entro
[...] CP_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00 a tale titolo, a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al
50% delle spese straordinarie;
b) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino