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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
4332/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4332/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv. Pasquale Mandara, presso il cui studio, sito in T'IO AB alla via casa D'Antuono n. 124, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura in atti dagli avv.ti Flavio del Forno e Michele Piedipalumbo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Annunziata alla via Postiglione n. 21
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso giusta Controparte_2 procura in atti dall'avv. Gaetano Rosanova, presso il cui studio sito in Lettere alla via Conserve n. 20
è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
NONCHE'
, nata a [...] il [...], e , Controparte_3 Controparte_4 nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliate in Sarno alla via G.
Piani, n. 4 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Laudisio e Fabio Carusone, che le rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTA
E
1 , nata in data [...] a [...], Controparte_5 CP_6
, nata a [...] il [...], , nata a [...]
[...] Controparte_7 di Stabia il 19.10.1995, , nata a [...] il [...], Controparte_8 nella qualità di eredi del sig. deceduto in T'IO AB in data 22.10.2019, Persona_1 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Maria in Portico n. 51, presso lo studio dell'avv.
Luigi Gargano che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.06.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, , ed AN per sentir dichiarare aperte le successioni dei comuni
[...] Per_1 CP_1 CP_3 genitori , nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data Persona_2
10.04.2005, e , nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta in Persona_3 data 28.09.2016; procedere alla divisione degli immobili di cui ciascun de cuius risultava proprietario
- indicati in citazione - e, in caso di indivisibilità, procedere all'attribuzione dei cespiti in favore della attrice medesima;
condannare i convenuti al rendiconto per il godimento dei beni comuni;
porre le spese di lite e di c.t.u. a carico della massa.
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1 chiedendo, inoltre, in caso di accordo tra le parti, l'assegnazione dell'immobile riportato al catasto fabbricati del comune di T'IO AB al foglio 2 p.lla 596, delle porzioni di terreno site nel comune di Castellabate alla via Strada Statale n. 267, dell'appartamento sito in Angri alla via Dei
Goti n. 332 con compensazione delle spese da ella sostenute per le migliorie apportate al bene. In caso di mancato accordo tra le parti, chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione mediante la formazione di lotti e successivo sorteggio. Chiedeva, infine, di condannare l'attore al rendiconto per il godimento dei beni comuni con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Si costituivano e AN, associandosi alla domanda di scioglimento della Controparte_3 comunione e chiedendo di ordinare ai coeredi di rendere il conto degli eventuali atti di godimento separato, gestione e disposizione compiuti sui beni ereditari dalla morte del de cuius ad oggi;
in caso di indivisibilità del compendio, chiedevano di procedere alla vendita, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva , il quale chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione Controparte_2 previa declaratoria di apertura della successione tanto materna quanto paterna;
di accertare che l'appartamento al primo piano del fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone n. 115 era stato realizzato dai genitori con soli pilastri e tompagnatura e completato dal convenuto medesimo mediante la realizzazione di tre vani ed accessori a sue spese;
ordinare il rendiconto dei beni goduti da tutte le parti in giudizio;
porre le spese di lite a carico della massa.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita a mezzo posta e perfezionatasi in data 16.07.2018 per l'udienza del 30.11.2018, non si costituiva in giudizio. Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta c.t.u., la causa veniva riassegnata alla scrivente in attuazione del decreto presidenziale 372/21 del 27.09.2021; richiesti chiarimenti al c.t.u. e rinviata la causa per trattative di bonario componimento, con comparsa depositata in data 21.01.2025, si costituivano , e , nella qualità di eredi del Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 convenuto contumace , deceduto in T'IO AB in data 22.10.2019, Persona_1 chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione con l'assegnazione in proprio favore delle seguenti unità immobiliari: cespite iscritto al catasto fabbricati di T'IO AB (Na), foglio 7, particella 1836, sub 102, via Casa Varone, piano primo, Cat. A/2, classe 5, vani 8,5, R.C. € 746,28 con le annesse pertinenze al piano seminterrato, al piano terra e al piano secondo, lastrico solare;
formulavano, infine, domanda di rendiconto, chiedendo di porre le spese di lite a carico della massa.
Essendo fallite le trattative di bonario componimento più volte paventate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
05.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso in punto di fatto, è pacifico tra le parti in causa, nonché comprovato dalla documentazione allegata, che l'attrice e i convenuti sono eredi legittimi tanto del de cuius Persona_2
quanto della de cuius . In particolare, , nato a [...]
[...] Persona_3 Persona_2
AB in data 21.09.1927, è deceduto ab intestato in data 10.04.2005 lasciando quali eredi legittimi il coniuge, , e i figli, , , e AN, Persona_3 Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1 eredi ai sensi dell'art. 581 c.c.; in data 28.09.2016 è, altresì, deceduta ab intestato , Persona_3 nata in data [...] a [...], lasciando quali eredi legittimi i suoi sei figli, CP_1
, e AN, ai sensi dell'art. 566 c.c..
[...] Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
Quindi, va dichiarata aperta la successione legittima di e di Consiglia. Persona_2 Per_3
Altrettanto pacifico è che sia deceduto in corso di causa, in T'IO AB in Persona_1 data 22.10.2019; al riguardo risultano essersi costituite in giudizio quali eredi legittime dello stesso
3 in qualità di coniuge, nonché , e , in qualità Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 di figlie.
2.1. Con riguardo al patrimonio oggetto di comunione, le parti hanno allegato che esso è composto - come risulta dalla relazione notarile allegata nella produzione di parte attrice - dai seguenti beni immobili:
a) appezzamento di terreno sito in Castellabate località Bivio di Ogliastro Marina riportato nel catasto terreni del suddetto comune al foglio 33 p.lle 298 are 11.71; 285 are 10,20;
b) quota di 2/3 sull'appezzamento di terreno in Castellabate località Bivio di Ogliastro Marina riportato al catasto terreni del suddetto comune al foglio 33 p.lle 627 are 0,52; 628 are 1,17; 90 are
14,00;
c) piccolo fabbricato in T'IO AB alla via Casa Varone con retrostante terreno riportato al
NCEU del predetto comune al foglio 7 mappali 1832/2 piano T categoria C/1; 1832/3 piano T categoria C/1; 1836/4 piano T categoria C/1; 1836/101 piano T-S1 categoria A/2; 1836102 piano T-
1-S-S1 categoria A/2; 1836/103 piano T-1-S-S1 categoria A/2; al catasto terreni al foglio 7 mappali
1997 are 2,64; 1998 are 2,63; 1999 are 0,65;
d) appezzamento di terreno in T'IO AB località Marna riportato al catasto terreni del predetto comune al foglio 2 p.lla 596 are 3,65;
e) piccolo fabbricato in Angri alla Via dei Goti riportato al NCEU del predetto comune al foglio 11 mappali 321/23 piano S1-T categoria A/2; 321/24 piano T categoria C/1; 321/21 interno 2 piano 1-
S1 categoria A/2; 321/222 interno 3 piano 2-S1 categoria A/2;321/12 piano T categoria F/1; 321/13 piano T categoria F/1; 321/17 piano T categoria F/1; 321/18 piano T categoria F/1; 321/19 piano T categoria F/1; 321/8 piano T bene comune non censibile.
I cespiti indicati alle lettere a), b) appartenevano ai coniugi e per Persona_2 Persona_3 averne il primo fatto acquisto, in regime di comunione legale dei beni con il coniuge
[...]
, da e con atto per notar di Capaccio Per_3 CP_9 CP_10 Persona_4 del 30.07.1987 registrato ad Agropoli il 4.08.1987 al n. 105 e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Salerno il 25.08.1987 al n. 23552/18841.
Il bene indicato al punto c) apparteneva ai coniugi e per aver Persona_2 Persona_3 acquistato in regime di comunione legale il suolo da : con atto del 22.07.1964 per Persona_5 notar di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Persona_6 di Napoli il 3.08.1964 al n. 37469/27845 (consistenza della p.lla 408/b di are 5,10); con atto del
9.06.1965 per notar di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Persona_6
Registri Immobiliari di Napoli il 16.06.1964 al n. 30365/20878 (consistenza della p.lla 408/c di are
3,30); con atto del 21.05.1966 per notar di T'IO AB trascritto presso la Persona_6
4 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 24.05.1966 al n. 26669/18383 (consistenza della p.lla 408/i di are 4,00); nonché da con atto del 10.02.1983 per notar Persona_7 Per_8 di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli
[...] in data 01.03.1983 al n. 6158/5190.
Il bene indicato al punto d) risulta acquistato da in regime di comunione legale dei Persona_2 beni da , con atto del 27.03.1962 per notar di Angri trascritto Controparte_11 Persona_9 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli in data 18.04.1962 al n. 16322/11530.
L'immobile indicato alla lettera e) risulta, invece, pervenuto al de cuius per Persona_2 donazione da con atto del 13.02.2003 per notar di Pagani Controparte_12 Persona_10 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 21.02.2003 al n.
7443/5719.
Pertanto, al momento del decesso di , il patrimonio ereditario era costituito dalla Persona_2 quota del 50% degli immobili descritti ai punti a), b), c), d) - acquistati in regime di comunione legale con il coniuge - nonché dal bene indicato al punto e); all'eredità hanno concorso il coniuge per la quota di 1/3 e i sei figli per la quota complessiva di 2/3 da dividere tra loro in parti uguali.
Al momento del decesso di , il patrimonio ereditario era composto dal restante 50% Persona_3 degli immobili descritti ai punti a), b), c), d) nonché dalla quota di 1/3 sull'immobile indicato al punto e) e sulla quota del 50% vantata da sugli immobili descritti ai punti a), b), c), d); Persona_2 all'eredità hanno concorso i sei figli in pari misura (1/6 ciascuno).
2.2. Così descritti i beni che compongono la massa ereditaria paterna e la massa ereditaria materna, il tribunale ritiene che la domanda di scioglimento della comunione debba essere disattesa risultano i beni, in parte, non legittimi urbanisticamente e, dunque, incommerciabili, come si evince dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Si premette che lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria è equiparabile ad un atto inter vivos, anche se trae origine dalla morte di un soggetto, restando per questo verso assoggettata al disposto dell'art. 17 l. n. 47 del 1985 (come abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. 2001, n.
380), così che la domanda di divisione non può essere effettuata se l'immobile da dividere è in tutto o in parte abusivo (in tal senso Tribunale Napoli, 16/10/2002, Giur. napoletana 2003, 32: “La divisione di beni caduti in successione ereditaria deve qualificarsi comunque come atto "inter vivos", con la conseguenza che laddove abbia ad oggetto immobili abusivi, il giudice non può procedere al loro apporzionamento”). In questi casi osta alla divisibilità il disposto di cui all'art. 46 D.P.R. 2001,
n. 380 a mente del quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non
5 possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, ovvero il dettato dell'art. 40 della legge
47/85 che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore, in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria o della relativa istanza accompagnata dal versamento delle previste rate di oblazione. La sanzione della nullità comminata per gli atti inter vivos risponde, invero, alla ratio pubblicistica di impedire il consolidamento di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione di beni abusivi, ritenuta confliggente con l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto del territorio.
Le Sezioni Unite della S.C., di recente, hanno evidenziato che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art.
46, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 17 l. n. 47/1985) e dell'art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021). In altre parole, “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021, Giustizia Civile Massimario
2019, rv. 655501 – 03).
Orbene, nella fattispecie in esame, sulla scorta delle risultanze della consulenza, è emerso che l'intero fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone (iscritto al catasto fabbricati al foglio 7
p.lla 1836), edificato sul terreno indicato al punto c) che precede acquistato dai coniugi Persona_2
e in regime di comunione legale dei beni, è stato edificato in assenza di
[...] Persona_3 titolo abilitativo (cespiti indicati nella relazione del c.t.u. ai n. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28). Non può valere in senso contrario la circostanza che risultano presentate istanze finalizzate all'ottenimento della sanatoria ai sensi della legge 47/85 (istanza del 31.03.1987 prot. 3989 presentata da e istanza del 30.09.1986 prot. n. 13741 presentata da ) Persona_2 Controparte_2 nonché ai sensi della legge 724/1994 (istanza del 2.03.1995 prot. n. 3961 presentata da Per_2
6 ), atteso che, come verificato dall'ausiliario, “le tre istanze risultano prive degli identificativi Per_1 catastali e non risulta essere stato dato alcun seguito alle richieste dell'Amministrazione Comunale di integrazione dei necessari allegati per il perfezionamento delle istanze finalizzate all'ottenimento delle relative concessioni in sanatoria” (pagg. 15-16 della c.t.u.).
Dunque, il fabbricato risulta edificato - sul suolo acquistato con atti del 22.07.1964, del 9.06.1965, del 21.05.1966 e del 10.02.1983 - presumibilmente tra il 1983 e il 1993 (viste le istanze di condono presentate ai sensi della legge del 1985 e ai sensi della legge del 1995) in assenza di concessione edilizia. Le tre istanze di sanatoria pendenti sono incomplete e, come rilevato dal consulente chiamato a chiarimenti all'udienza del 16.11.2022, le oblazioni sono state corrisposte parzialmente;
tra l'altro, sul punto, le parti non hanno offerto alcun elemento contrario, contestando la relazione tecnica d'ufficio - nelle note depositate in sostituzione della prima udienza successiva al deposito della consulenza - solo in merito ai valori commerciali attribuiti agli immobili e alla formazione delle quote mediante la creazione di nuove servitù. Inoltre, l'omissione degli identificativi catastali degli immobili che sono oggetto delle istanze di concessione non consente una verifica della riferibilità delle stesse al fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone nella sua interezza.
Pertanto, l'indicazione degli estremi delle domande di sanatoria, in un caso come quello di specie in cui le domande sono prive degli elementi necessari per il loro perfezionamento, non è equiparabile alla menzione degli estremi di un titolo abilitativo effettivamente esistente e relativo all'immobile.
Infatti, se è pur vero che in base ai principi di diritto enunciati da Cass. SU 8230-2019 la nullità comminata ex art. 46 D.P.R. 380-2001 e) ex artt. 17 e 40 L. 47-1985 è “testuale”, l'istanza in sanatoria deve essere realmente riferibile all'immobile oggetto del trasferimento e deve essere dotata degli elementi necessari per il suo perfezionamento, oltre che supportata dalla prova del pagamento delle prime due rate di oblazione, nella specie mancante.
Il cespite indicato nella relazione del consulente con il n. 28 (foglio 7 p.lla 1836 sub 102), poi, risulta anche oggetto di ordine di demolizione - rimasto inevaso - da parte del comune di T'IO
AB. L'ausiliario ha verificato che sul lastrico solare del piano secondo insiste un manufatto con struttura in legno e copertura ad unica falda inclinata realizzata in assenza di titolo abilitativo;
che in data 31.10.2013 veniva emessa ordinanza di demolizione (n. 124/2013), cui seguiva in data
11.03.2014 verbale di accertamento di mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivo sequestro delle opere con verbale n. 06/14.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione sugli altri immobili oggetto di comunione.
È comunque opportuno evidenziare che il fabbricato sito nel comune di Angri indicato al punto e) che precede risulta dotato di concessione rilasciata in sanatoria n. 1421/C (sebbene in data successiva
7 siano state realizzate opere non assentite, ovvero una modifica del prospetto esterno del bene indicato nella c.t.u. al n. 2), concessione in sanatoria n. 1564/C (sebbene in pendenza di istanza di permesso di costruire si sia proceduto a realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni nonché un terrazzino e vi sia stato un avanzamento della parete a nord in relazione al bene indicato nella c.t.u. al n. 4), concessione in sanatoria n. 1384/C (cui seguiva in relazione ai beni indicati al n. 6 e al n. 9 della c.t.u. permesso di costruire in data 12.11.2008 prot. n. 2374).
Alcun profilo di illegittimità urbanistica è stato rilevato dall'ausiliario con riguardo ai terreni indicati ai n. 29-30-32-33-34-35, mentre con riguardo al cespite individuato al n. 31 della relazione (terreno sito in T'IO AB individuato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 1999) risulta accertata la presenza di un manufatto con pareti in muratura e copertura in pannelli coibentati utilizzato per il ricovero delle automobili, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
Infine, non può essere dato corso all'istanza di divisione parziale avanzata unicamente dal convenuto
. Infatti, come si evince dalla lettura della comparsa conclusionale, l'istanza è volta Controparte_2
a conseguire l'assegnazione della quota indicata nella relazione di consulenza come quota n. 4, comprendente proprio taluni cespiti che compongono il fabbricato di T'IO AB (n. 15-16-
17-19-26-28) sull'erroneo presupposto che i suddetti immobili siano commerciabili in ragione della pendenza dell'istanza di condono di cui alla legge 47/85 che, invece, per le ragioni indicate, non appare idonea a tal fine.
Dal complesso delle ragioni esposte consegue, allora, il rigetto della domanda di scioglimento della comunione.
3. A questo punto, occorre analizzare la domanda di rendiconto avanzata dall'attrice.
Si osserva che detta domanda si fonda sulla gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti alla comunione ed è preordinata alla condanna al pagamento delle somme dovute dal comproprietario che abbia gestito il bene in via esclusiva. Incombe su colui che agisce per ottenere la propria quota di fruttificazione dell'immobile comune l'onere di dimostrare il possesso esclusivo in capo ad uno dei condividenti (eventualmente "mediato" dalla detenzione concessa a terzi), l'estromissione degli altri comproprietari dall'utilizzazione della res e l'epoca di tale godimento esclusivo. L'attore deve in particolare dimostrare che il comproprietario convenuto abbia effettivamente locato il cespite immobiliare a terzi ovvero che le condizioni strutturali del bene e quelle generali di mercato ne avrebbero agevolmente consentito, alla stregua dei canoni di diligente e prudente gestione, uno sfruttamento lucrativo, indipendentemente dalla sua eventuale natura abusiva (cfr., a quest'ultimo riguardo, Cass., sez. 2, ord. 03.07.2019 n. 17876).
Quanto, poi, alla richiesta di corrispettivo del godimento per l'uso esclusivo del bene, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari,
8 ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass.
Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, e che il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n.
13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, nelle conclusioni Parte_1 dell'atto di citazione ha chiesto di “sentire condannare essi convenuti, secondo quanto specificato in premessa, al rendiconto per il godimento dei beni comuni ed al versamento di quanto dovuto in favore di esso attore per dette causali”. Orbene, nella premessa dell'atto di citazione non vi è alcun riferimento ai presupposti fondanti la spiegata domanda di rendiconto contenuta nelle conclusioni del medesimo atto e, inoltre, analizzando la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine, la domanda è irrimediabilmente generica oltre che destituita di qualsivoglia supporto probatorio.
Infatti, non risulta agli atti alcuna prova che la parte attrice abbia mai manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in modo diretto e che ciò non le sia stato concesso;
per cui, in assenza di qualsivoglia richiesta, ciascun comproprietario, stando nel possesso del bene e adoperandolo in modo conforme alla sua destinazione - come sembrerebbe nella specie - ha esercitato una mera facoltà a lui spettante quale comproprietario.
Si evidenzia, poi, che nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine la parte attrice ha allegato, in modo generico al pari di quanto genericamente dedotto in citazione, che taluni coeredi provvedevano ad incassare dai beni in comune canoni di locazione (in particolare, l'attrice nella memoria ha avanzato istanza di nomina di un custode anche per “tutelare l'esattezza delle quote in quanto alcuni coeredi incassano dai beni in comune fitti che difficilmente poi sono contabilizzati”).
9 Ebbene, trattasi di domanda generica rispetto alla quale non vengono indicati i destinatari della richiesta, ovvero i coeredi che avrebbero incassato i canoni di locazione, né tantomeno risultano indicati i beni del patrimonio comune oggetto dei contratti di locazione;
sul piano istruttorio, poi, alcuna prova documentale è stata offerta né sono state articolate istanze di prova orale.
I relativi accertamenti compiuti dall'ausiliario, pertanto, non trovano alcun riscontro nelle allegazioni e nelle prove fornite dalle parti, per cui non se ne può tenere conto.
3.1. Infine, inammissibili sono le domande di rendiconto proposte dai convenuti, i quali si sono costituiti tardivamente rispetto alla prima udienza fissata in citazione del 30.11.2018.
Inammissibile, infatti, è la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti Controparte_1 dell'attrice nella comparsa depositata in data 26.11.2018, così come inammissibile è la domanda formulata dalle convenute e AN nella comparsa depositata in data 14.11.2018, le Parte_1 quali, tra l'altro, in modo assolutamente generico hanno rivolto la domanda di rendiconto nei confronti dei coeredi - non meglio identificati - per “eventuali atti di godimento separato, gestione e disposizione compiuti sui beni ereditari” non meglio specificati. Analoga sorte hanno, poi, le domande spiegate dal convenuto , il quale, costituendosi con comparsa depositata in Controparte_2 data 03.12.2018, ha chiesto di accertare che l'appartamento posto al primo piano del fabbricato di
T'IO AB alla via Casa Varone n. 115 è stato realizzato a sue spese, nonché ha formulato domanda di rendiconto dei beni goduti da tutte le parti del giudizio.
Ugualmente tardive sono le domande formulate dalle convenute Controparte_5 CP_6
, e , che si sono costituite nella qualità di eredi del convenuto contumace
[...] CP_7 CP_8
in data 21.01.2025. Persona_1
Al riguardo, mette conto richiamare il principio secondo cui “L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15182; Cassazione civile sez. II, 23/05/1991, n.5861).
In conclusione, la domanda di rendiconto spiegata dall'attrice va rigettata e va, altresì, dichiarata l'inammissibilità delle domande spiegate dai convenuti.
4. Atteso l'interesse comune sotteso alla domanda di scioglimento della comunione e l'esito della stessa e considerato, altresì, il rigetto delle altre domande reciprocamente spiegate e, dunque, la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico delle parti in pari misura.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , nato a [...] in data [...] Persona_2
e ivi deceduto in data 10.04.2005, regolata interamente dalla legge e dichiara che eredi sono il coniuge, , e i figli, , , e Persona_3 Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
AN, ai sensi dell'art. 581 c.c.;
2) dichiara aperta la successione di , nata in data [...] a [...] Persona_3 ed ivi deceduta in data 28.09.2016, regolata interamente dalla legge e dichiara che eredi sono i figli , , e AN ai sensi dell'art. 566 c.c.; Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
3) rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni;
4) rigetta la domanda di rendiconto proposta dall'attrice;
5) dichiara inammissibili le domande di rendiconto proposte dai convenuti;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui il convenuto ha chiesto di accertare Controparte_2 di aver realizzato a sue spese l'appartamento sito in T'IO AB alla via Casa Varone n.
115;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice e dei convenuti in pari misura.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice
dott.ssa AN Coletti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4332/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv. Pasquale Mandara, presso il cui studio, sito in T'IO AB alla via casa D'Antuono n. 124, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura in atti dagli avv.ti Flavio del Forno e Michele Piedipalumbo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Annunziata alla via Postiglione n. 21
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso giusta Controparte_2 procura in atti dall'avv. Gaetano Rosanova, presso il cui studio sito in Lettere alla via Conserve n. 20
è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
NONCHE'
, nata a [...] il [...], e , Controparte_3 Controparte_4 nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliate in Sarno alla via G.
Piani, n. 4 presso lo studio degli avv.ti Alessandro Laudisio e Fabio Carusone, che le rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTA
E
1 , nata in data [...] a [...], Controparte_5 CP_6
, nata a [...] il [...], , nata a [...]
[...] Controparte_7 di Stabia il 19.10.1995, , nata a [...] il [...], Controparte_8 nella qualità di eredi del sig. deceduto in T'IO AB in data 22.10.2019, Persona_1 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Maria in Portico n. 51, presso lo studio dell'avv.
Luigi Gargano che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.06.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, , ed AN per sentir dichiarare aperte le successioni dei comuni
[...] Per_1 CP_1 CP_3 genitori , nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data Persona_2
10.04.2005, e , nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta in Persona_3 data 28.09.2016; procedere alla divisione degli immobili di cui ciascun de cuius risultava proprietario
- indicati in citazione - e, in caso di indivisibilità, procedere all'attribuzione dei cespiti in favore della attrice medesima;
condannare i convenuti al rendiconto per il godimento dei beni comuni;
porre le spese di lite e di c.t.u. a carico della massa.
Si costituiva , la quale si associava alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1 chiedendo, inoltre, in caso di accordo tra le parti, l'assegnazione dell'immobile riportato al catasto fabbricati del comune di T'IO AB al foglio 2 p.lla 596, delle porzioni di terreno site nel comune di Castellabate alla via Strada Statale n. 267, dell'appartamento sito in Angri alla via Dei
Goti n. 332 con compensazione delle spese da ella sostenute per le migliorie apportate al bene. In caso di mancato accordo tra le parti, chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione mediante la formazione di lotti e successivo sorteggio. Chiedeva, infine, di condannare l'attore al rendiconto per il godimento dei beni comuni con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Si costituivano e AN, associandosi alla domanda di scioglimento della Controparte_3 comunione e chiedendo di ordinare ai coeredi di rendere il conto degli eventuali atti di godimento separato, gestione e disposizione compiuti sui beni ereditari dalla morte del de cuius ad oggi;
in caso di indivisibilità del compendio, chiedevano di procedere alla vendita, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva , il quale chiedeva di procedere allo scioglimento della comunione Controparte_2 previa declaratoria di apertura della successione tanto materna quanto paterna;
di accertare che l'appartamento al primo piano del fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone n. 115 era stato realizzato dai genitori con soli pilastri e tompagnatura e completato dal convenuto medesimo mediante la realizzazione di tre vani ed accessori a sue spese;
ordinare il rendiconto dei beni goduti da tutte le parti in giudizio;
porre le spese di lite a carico della massa.
Nonostante la regolarità della notifica, eseguita a mezzo posta e perfezionatasi in data 16.07.2018 per l'udienza del 30.11.2018, non si costituiva in giudizio. Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta c.t.u., la causa veniva riassegnata alla scrivente in attuazione del decreto presidenziale 372/21 del 27.09.2021; richiesti chiarimenti al c.t.u. e rinviata la causa per trattative di bonario componimento, con comparsa depositata in data 21.01.2025, si costituivano , e , nella qualità di eredi del Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 convenuto contumace , deceduto in T'IO AB in data 22.10.2019, Persona_1 chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione con l'assegnazione in proprio favore delle seguenti unità immobiliari: cespite iscritto al catasto fabbricati di T'IO AB (Na), foglio 7, particella 1836, sub 102, via Casa Varone, piano primo, Cat. A/2, classe 5, vani 8,5, R.C. € 746,28 con le annesse pertinenze al piano seminterrato, al piano terra e al piano secondo, lastrico solare;
formulavano, infine, domanda di rendiconto, chiedendo di porre le spese di lite a carico della massa.
Essendo fallite le trattative di bonario componimento più volte paventate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
05.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso in punto di fatto, è pacifico tra le parti in causa, nonché comprovato dalla documentazione allegata, che l'attrice e i convenuti sono eredi legittimi tanto del de cuius Persona_2
quanto della de cuius . In particolare, , nato a [...]
[...] Persona_3 Persona_2
AB in data 21.09.1927, è deceduto ab intestato in data 10.04.2005 lasciando quali eredi legittimi il coniuge, , e i figli, , , e AN, Persona_3 Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1 eredi ai sensi dell'art. 581 c.c.; in data 28.09.2016 è, altresì, deceduta ab intestato , Persona_3 nata in data [...] a [...], lasciando quali eredi legittimi i suoi sei figli, CP_1
, e AN, ai sensi dell'art. 566 c.c..
[...] Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
Quindi, va dichiarata aperta la successione legittima di e di Consiglia. Persona_2 Per_3
Altrettanto pacifico è che sia deceduto in corso di causa, in T'IO AB in Persona_1 data 22.10.2019; al riguardo risultano essersi costituite in giudizio quali eredi legittime dello stesso
3 in qualità di coniuge, nonché , e , in qualità Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 di figlie.
2.1. Con riguardo al patrimonio oggetto di comunione, le parti hanno allegato che esso è composto - come risulta dalla relazione notarile allegata nella produzione di parte attrice - dai seguenti beni immobili:
a) appezzamento di terreno sito in Castellabate località Bivio di Ogliastro Marina riportato nel catasto terreni del suddetto comune al foglio 33 p.lle 298 are 11.71; 285 are 10,20;
b) quota di 2/3 sull'appezzamento di terreno in Castellabate località Bivio di Ogliastro Marina riportato al catasto terreni del suddetto comune al foglio 33 p.lle 627 are 0,52; 628 are 1,17; 90 are
14,00;
c) piccolo fabbricato in T'IO AB alla via Casa Varone con retrostante terreno riportato al
NCEU del predetto comune al foglio 7 mappali 1832/2 piano T categoria C/1; 1832/3 piano T categoria C/1; 1836/4 piano T categoria C/1; 1836/101 piano T-S1 categoria A/2; 1836102 piano T-
1-S-S1 categoria A/2; 1836/103 piano T-1-S-S1 categoria A/2; al catasto terreni al foglio 7 mappali
1997 are 2,64; 1998 are 2,63; 1999 are 0,65;
d) appezzamento di terreno in T'IO AB località Marna riportato al catasto terreni del predetto comune al foglio 2 p.lla 596 are 3,65;
e) piccolo fabbricato in Angri alla Via dei Goti riportato al NCEU del predetto comune al foglio 11 mappali 321/23 piano S1-T categoria A/2; 321/24 piano T categoria C/1; 321/21 interno 2 piano 1-
S1 categoria A/2; 321/222 interno 3 piano 2-S1 categoria A/2;321/12 piano T categoria F/1; 321/13 piano T categoria F/1; 321/17 piano T categoria F/1; 321/18 piano T categoria F/1; 321/19 piano T categoria F/1; 321/8 piano T bene comune non censibile.
I cespiti indicati alle lettere a), b) appartenevano ai coniugi e per Persona_2 Persona_3 averne il primo fatto acquisto, in regime di comunione legale dei beni con il coniuge
[...]
, da e con atto per notar di Capaccio Per_3 CP_9 CP_10 Persona_4 del 30.07.1987 registrato ad Agropoli il 4.08.1987 al n. 105 e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Salerno il 25.08.1987 al n. 23552/18841.
Il bene indicato al punto c) apparteneva ai coniugi e per aver Persona_2 Persona_3 acquistato in regime di comunione legale il suolo da : con atto del 22.07.1964 per Persona_5 notar di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Persona_6 di Napoli il 3.08.1964 al n. 37469/27845 (consistenza della p.lla 408/b di are 5,10); con atto del
9.06.1965 per notar di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Persona_6
Registri Immobiliari di Napoli il 16.06.1964 al n. 30365/20878 (consistenza della p.lla 408/c di are
3,30); con atto del 21.05.1966 per notar di T'IO AB trascritto presso la Persona_6
4 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 24.05.1966 al n. 26669/18383 (consistenza della p.lla 408/i di are 4,00); nonché da con atto del 10.02.1983 per notar Persona_7 Per_8 di T'IO AB trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli
[...] in data 01.03.1983 al n. 6158/5190.
Il bene indicato al punto d) risulta acquistato da in regime di comunione legale dei Persona_2 beni da , con atto del 27.03.1962 per notar di Angri trascritto Controparte_11 Persona_9 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli in data 18.04.1962 al n. 16322/11530.
L'immobile indicato alla lettera e) risulta, invece, pervenuto al de cuius per Persona_2 donazione da con atto del 13.02.2003 per notar di Pagani Controparte_12 Persona_10 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 21.02.2003 al n.
7443/5719.
Pertanto, al momento del decesso di , il patrimonio ereditario era costituito dalla Persona_2 quota del 50% degli immobili descritti ai punti a), b), c), d) - acquistati in regime di comunione legale con il coniuge - nonché dal bene indicato al punto e); all'eredità hanno concorso il coniuge per la quota di 1/3 e i sei figli per la quota complessiva di 2/3 da dividere tra loro in parti uguali.
Al momento del decesso di , il patrimonio ereditario era composto dal restante 50% Persona_3 degli immobili descritti ai punti a), b), c), d) nonché dalla quota di 1/3 sull'immobile indicato al punto e) e sulla quota del 50% vantata da sugli immobili descritti ai punti a), b), c), d); Persona_2 all'eredità hanno concorso i sei figli in pari misura (1/6 ciascuno).
2.2. Così descritti i beni che compongono la massa ereditaria paterna e la massa ereditaria materna, il tribunale ritiene che la domanda di scioglimento della comunione debba essere disattesa risultano i beni, in parte, non legittimi urbanisticamente e, dunque, incommerciabili, come si evince dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Si premette che lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria è equiparabile ad un atto inter vivos, anche se trae origine dalla morte di un soggetto, restando per questo verso assoggettata al disposto dell'art. 17 l. n. 47 del 1985 (come abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. 2001, n.
380), così che la domanda di divisione non può essere effettuata se l'immobile da dividere è in tutto o in parte abusivo (in tal senso Tribunale Napoli, 16/10/2002, Giur. napoletana 2003, 32: “La divisione di beni caduti in successione ereditaria deve qualificarsi comunque come atto "inter vivos", con la conseguenza che laddove abbia ad oggetto immobili abusivi, il giudice non può procedere al loro apporzionamento”). In questi casi osta alla divisibilità il disposto di cui all'art. 46 D.P.R. 2001,
n. 380 a mente del quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non
5 possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, ovvero il dettato dell'art. 40 della legge
47/85 che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore, in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria o della relativa istanza accompagnata dal versamento delle previste rate di oblazione. La sanzione della nullità comminata per gli atti inter vivos risponde, invero, alla ratio pubblicistica di impedire il consolidamento di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione di beni abusivi, ritenuta confliggente con l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto del territorio.
Le Sezioni Unite della S.C., di recente, hanno evidenziato che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art.
46, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 17 l. n. 47/1985) e dell'art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021). In altre parole, “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021, Giustizia Civile Massimario
2019, rv. 655501 – 03).
Orbene, nella fattispecie in esame, sulla scorta delle risultanze della consulenza, è emerso che l'intero fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone (iscritto al catasto fabbricati al foglio 7
p.lla 1836), edificato sul terreno indicato al punto c) che precede acquistato dai coniugi Persona_2
e in regime di comunione legale dei beni, è stato edificato in assenza di
[...] Persona_3 titolo abilitativo (cespiti indicati nella relazione del c.t.u. ai n. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28). Non può valere in senso contrario la circostanza che risultano presentate istanze finalizzate all'ottenimento della sanatoria ai sensi della legge 47/85 (istanza del 31.03.1987 prot. 3989 presentata da e istanza del 30.09.1986 prot. n. 13741 presentata da ) Persona_2 Controparte_2 nonché ai sensi della legge 724/1994 (istanza del 2.03.1995 prot. n. 3961 presentata da Per_2
6 ), atteso che, come verificato dall'ausiliario, “le tre istanze risultano prive degli identificativi Per_1 catastali e non risulta essere stato dato alcun seguito alle richieste dell'Amministrazione Comunale di integrazione dei necessari allegati per il perfezionamento delle istanze finalizzate all'ottenimento delle relative concessioni in sanatoria” (pagg. 15-16 della c.t.u.).
Dunque, il fabbricato risulta edificato - sul suolo acquistato con atti del 22.07.1964, del 9.06.1965, del 21.05.1966 e del 10.02.1983 - presumibilmente tra il 1983 e il 1993 (viste le istanze di condono presentate ai sensi della legge del 1985 e ai sensi della legge del 1995) in assenza di concessione edilizia. Le tre istanze di sanatoria pendenti sono incomplete e, come rilevato dal consulente chiamato a chiarimenti all'udienza del 16.11.2022, le oblazioni sono state corrisposte parzialmente;
tra l'altro, sul punto, le parti non hanno offerto alcun elemento contrario, contestando la relazione tecnica d'ufficio - nelle note depositate in sostituzione della prima udienza successiva al deposito della consulenza - solo in merito ai valori commerciali attribuiti agli immobili e alla formazione delle quote mediante la creazione di nuove servitù. Inoltre, l'omissione degli identificativi catastali degli immobili che sono oggetto delle istanze di concessione non consente una verifica della riferibilità delle stesse al fabbricato sito in T'IO AB alla via Casa Varone nella sua interezza.
Pertanto, l'indicazione degli estremi delle domande di sanatoria, in un caso come quello di specie in cui le domande sono prive degli elementi necessari per il loro perfezionamento, non è equiparabile alla menzione degli estremi di un titolo abilitativo effettivamente esistente e relativo all'immobile.
Infatti, se è pur vero che in base ai principi di diritto enunciati da Cass. SU 8230-2019 la nullità comminata ex art. 46 D.P.R. 380-2001 e) ex artt. 17 e 40 L. 47-1985 è “testuale”, l'istanza in sanatoria deve essere realmente riferibile all'immobile oggetto del trasferimento e deve essere dotata degli elementi necessari per il suo perfezionamento, oltre che supportata dalla prova del pagamento delle prime due rate di oblazione, nella specie mancante.
Il cespite indicato nella relazione del consulente con il n. 28 (foglio 7 p.lla 1836 sub 102), poi, risulta anche oggetto di ordine di demolizione - rimasto inevaso - da parte del comune di T'IO
AB. L'ausiliario ha verificato che sul lastrico solare del piano secondo insiste un manufatto con struttura in legno e copertura ad unica falda inclinata realizzata in assenza di titolo abilitativo;
che in data 31.10.2013 veniva emessa ordinanza di demolizione (n. 124/2013), cui seguiva in data
11.03.2014 verbale di accertamento di mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivo sequestro delle opere con verbale n. 06/14.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione sugli altri immobili oggetto di comunione.
È comunque opportuno evidenziare che il fabbricato sito nel comune di Angri indicato al punto e) che precede risulta dotato di concessione rilasciata in sanatoria n. 1421/C (sebbene in data successiva
7 siano state realizzate opere non assentite, ovvero una modifica del prospetto esterno del bene indicato nella c.t.u. al n. 2), concessione in sanatoria n. 1564/C (sebbene in pendenza di istanza di permesso di costruire si sia proceduto a realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni nonché un terrazzino e vi sia stato un avanzamento della parete a nord in relazione al bene indicato nella c.t.u. al n. 4), concessione in sanatoria n. 1384/C (cui seguiva in relazione ai beni indicati al n. 6 e al n. 9 della c.t.u. permesso di costruire in data 12.11.2008 prot. n. 2374).
Alcun profilo di illegittimità urbanistica è stato rilevato dall'ausiliario con riguardo ai terreni indicati ai n. 29-30-32-33-34-35, mentre con riguardo al cespite individuato al n. 31 della relazione (terreno sito in T'IO AB individuato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 1999) risulta accertata la presenza di un manufatto con pareti in muratura e copertura in pannelli coibentati utilizzato per il ricovero delle automobili, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
Infine, non può essere dato corso all'istanza di divisione parziale avanzata unicamente dal convenuto
. Infatti, come si evince dalla lettura della comparsa conclusionale, l'istanza è volta Controparte_2
a conseguire l'assegnazione della quota indicata nella relazione di consulenza come quota n. 4, comprendente proprio taluni cespiti che compongono il fabbricato di T'IO AB (n. 15-16-
17-19-26-28) sull'erroneo presupposto che i suddetti immobili siano commerciabili in ragione della pendenza dell'istanza di condono di cui alla legge 47/85 che, invece, per le ragioni indicate, non appare idonea a tal fine.
Dal complesso delle ragioni esposte consegue, allora, il rigetto della domanda di scioglimento della comunione.
3. A questo punto, occorre analizzare la domanda di rendiconto avanzata dall'attrice.
Si osserva che detta domanda si fonda sulla gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti alla comunione ed è preordinata alla condanna al pagamento delle somme dovute dal comproprietario che abbia gestito il bene in via esclusiva. Incombe su colui che agisce per ottenere la propria quota di fruttificazione dell'immobile comune l'onere di dimostrare il possesso esclusivo in capo ad uno dei condividenti (eventualmente "mediato" dalla detenzione concessa a terzi), l'estromissione degli altri comproprietari dall'utilizzazione della res e l'epoca di tale godimento esclusivo. L'attore deve in particolare dimostrare che il comproprietario convenuto abbia effettivamente locato il cespite immobiliare a terzi ovvero che le condizioni strutturali del bene e quelle generali di mercato ne avrebbero agevolmente consentito, alla stregua dei canoni di diligente e prudente gestione, uno sfruttamento lucrativo, indipendentemente dalla sua eventuale natura abusiva (cfr., a quest'ultimo riguardo, Cass., sez. 2, ord. 03.07.2019 n. 17876).
Quanto, poi, alla richiesta di corrispettivo del godimento per l'uso esclusivo del bene, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari,
8 ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass.
Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, e che il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n.
13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, nelle conclusioni Parte_1 dell'atto di citazione ha chiesto di “sentire condannare essi convenuti, secondo quanto specificato in premessa, al rendiconto per il godimento dei beni comuni ed al versamento di quanto dovuto in favore di esso attore per dette causali”. Orbene, nella premessa dell'atto di citazione non vi è alcun riferimento ai presupposti fondanti la spiegata domanda di rendiconto contenuta nelle conclusioni del medesimo atto e, inoltre, analizzando la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine, la domanda è irrimediabilmente generica oltre che destituita di qualsivoglia supporto probatorio.
Infatti, non risulta agli atti alcuna prova che la parte attrice abbia mai manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in modo diretto e che ciò non le sia stato concesso;
per cui, in assenza di qualsivoglia richiesta, ciascun comproprietario, stando nel possesso del bene e adoperandolo in modo conforme alla sua destinazione - come sembrerebbe nella specie - ha esercitato una mera facoltà a lui spettante quale comproprietario.
Si evidenzia, poi, che nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine la parte attrice ha allegato, in modo generico al pari di quanto genericamente dedotto in citazione, che taluni coeredi provvedevano ad incassare dai beni in comune canoni di locazione (in particolare, l'attrice nella memoria ha avanzato istanza di nomina di un custode anche per “tutelare l'esattezza delle quote in quanto alcuni coeredi incassano dai beni in comune fitti che difficilmente poi sono contabilizzati”).
9 Ebbene, trattasi di domanda generica rispetto alla quale non vengono indicati i destinatari della richiesta, ovvero i coeredi che avrebbero incassato i canoni di locazione, né tantomeno risultano indicati i beni del patrimonio comune oggetto dei contratti di locazione;
sul piano istruttorio, poi, alcuna prova documentale è stata offerta né sono state articolate istanze di prova orale.
I relativi accertamenti compiuti dall'ausiliario, pertanto, non trovano alcun riscontro nelle allegazioni e nelle prove fornite dalle parti, per cui non se ne può tenere conto.
3.1. Infine, inammissibili sono le domande di rendiconto proposte dai convenuti, i quali si sono costituiti tardivamente rispetto alla prima udienza fissata in citazione del 30.11.2018.
Inammissibile, infatti, è la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti Controparte_1 dell'attrice nella comparsa depositata in data 26.11.2018, così come inammissibile è la domanda formulata dalle convenute e AN nella comparsa depositata in data 14.11.2018, le Parte_1 quali, tra l'altro, in modo assolutamente generico hanno rivolto la domanda di rendiconto nei confronti dei coeredi - non meglio identificati - per “eventuali atti di godimento separato, gestione e disposizione compiuti sui beni ereditari” non meglio specificati. Analoga sorte hanno, poi, le domande spiegate dal convenuto , il quale, costituendosi con comparsa depositata in Controparte_2 data 03.12.2018, ha chiesto di accertare che l'appartamento posto al primo piano del fabbricato di
T'IO AB alla via Casa Varone n. 115 è stato realizzato a sue spese, nonché ha formulato domanda di rendiconto dei beni goduti da tutte le parti del giudizio.
Ugualmente tardive sono le domande formulate dalle convenute Controparte_5 CP_6
, e , che si sono costituite nella qualità di eredi del convenuto contumace
[...] CP_7 CP_8
in data 21.01.2025. Persona_1
Al riguardo, mette conto richiamare il principio secondo cui “L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15182; Cassazione civile sez. II, 23/05/1991, n.5861).
In conclusione, la domanda di rendiconto spiegata dall'attrice va rigettata e va, altresì, dichiarata l'inammissibilità delle domande spiegate dai convenuti.
4. Atteso l'interesse comune sotteso alla domanda di scioglimento della comunione e l'esito della stessa e considerato, altresì, il rigetto delle altre domande reciprocamente spiegate e, dunque, la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico delle parti in pari misura.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , nato a [...] in data [...] Persona_2
e ivi deceduto in data 10.04.2005, regolata interamente dalla legge e dichiara che eredi sono il coniuge, , e i figli, , , e Persona_3 Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
AN, ai sensi dell'art. 581 c.c.;
2) dichiara aperta la successione di , nata in data [...] a [...] Persona_3 ed ivi deceduta in data 28.09.2016, regolata interamente dalla legge e dichiara che eredi sono i figli , , e AN ai sensi dell'art. 566 c.c.; Controparte_1 Pt_1 CP_2 CP_3 Per_1
3) rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni;
4) rigetta la domanda di rendiconto proposta dall'attrice;
5) dichiara inammissibili le domande di rendiconto proposte dai convenuti;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui il convenuto ha chiesto di accertare Controparte_2 di aver realizzato a sue spese l'appartamento sito in T'IO AB alla via Casa Varone n.
115;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice e dei convenuti in pari misura.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice
dott.ssa AN Coletti
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