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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2024, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3485/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3485/2014 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Pia Castellaneta e dall'Avv. Corrado Barile, domiciliatari, in virtù di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Feudis, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-opposta-
e Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentino Vulpetti e Valentina
Lipari, domiciliatari in forza di procura a margine dell'atto di pagina 1 di 14 intervento
- intervenuta fallita -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13922/13 emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/12/2013.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 27/3/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c. avverso il decreto monitorio n. 13922/13, emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/12/2013, con il quale, ad istanza della appaltatrice dei lavori di realizzazione Controparte_1 della sede del triennio biologico della Facoltà di Medicina e
Chirurgia per conto dell' e Parte_2 subcommittente nei confronti della per Controparte_2
l'esecuzione dei lavori di “fornitura e posa in opera di infissi esterni, facciate continue e facciate ventilate” concessi in subappalto per il valore, a misura, di €1.400.000,00, le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €150.449,58, a titolo di escussione della polizza fideiussoria, rilasciata da
[...] fino alla concorrenza della somma di Parte_1
€147.000,00, pari al 10% del valore contrattuale, il tutto sul presupposto di avere riscontrato, al momento del collaudo dei lavori, la presenza di infiltrazioni d'acqua penetrate all'interno dell'edificio dagli infissi esterni posti in opera dalla
. In primo luogo, ha eccepito il difetto di esigibilità e CP_2 liquidità del credito ingiunto per non avere la ricorrente pagina 2 di 14 adeguatamente comprovato l'effettiva sussistenza del debito in capo al contraente inadempiente, né la sua consistenza quantitativa, avendo, di contro, la beneficiaria preteso il pagamento dell'intero massimale garantito non più proporzionale allo stato delle lavorazioni eseguite che aveva comportato il progressivo svincolo della polizza per l'eccedenza; in secondo luogo, ha sollevato l'exceptio doli, da un lato, a fronte della contestuale pendenza di un procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale di Foggia per l'accertamento dei denunciati vizi delle opere conseguenti ai riscontrati fenomeni di infiltrazioni dall'esterno; dall'altro, per l'inesistenza del debito garantito, in quanto il preteso inadempimento della subappaltatrice avrebbe solo in via astratta ed eventuale esposto al rischio Controparte_1 di generiche ed indimostrate pretese risarcitorie o ad altro titolo da parte della stazione appaltante. Infine, ha opposto, in compensazione, il controcredito maturato da nei Controparte_2 confronti dell'appaltatrice principale conseguente alle ritenute previste in contratto e al mancato pagamento del saldo delle opere subappaltate.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto;
in subordine, previa sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento per ATP pendente dinanzi al Tribunale di Foggia tra le parti del rapporto principale garantito, per l'accertamento del massimale residuo all'esito dello svincolo automatico previsto in polizza, nonché per la rideterminazione dell'importo ingiunto previa compensazione con il controcredito vantato dalla verso la Controparte_2 [...] per il saldo del corrispettivo non versato;
il tutto CP_1 previa restituzione di quanto versato in adempimento dell'ingiunzione di pagamento opposta, vinte le spese del giudizio (atto di citazione notificato il 28/2/2014).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1 insistito per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e il rigetto pagina 3 di 14 dell'avversa per infondatezza, trattandosi non già di garanzia fideiussoria, bensì di contratto autonomo di garanzia;
ha evidenziato, in particolare, la legittimità dell'escussione della polizza in quanto circa il 70% dei lavori eseguiti sarebbe viziato, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra l' Parte_2
, la e la dalla verifica
[...] Controparte_1 CP_2 dello stato dei luoghi compiuta dall'Istituto Giordano di Bellaria
(Rimini), quale ente certificatore specializzato nella esecuzione di verifiche e nel rilascio di certificazione ISO, dalla stessa sospensione del pagamento del saldo per complessivi €500.000,00 da parte della stazione appaltante (comparsa di costituzione del
7/5/2014).
I.3.- Con comparsa di intervento depositata il 24/6/2014, si è, altresì, costituita la e ha insistito per la Controparte_2 revoca del titolo monitorio sulla scorta dell'illegittimità dell'escussione della polizza assicurativa, in quanto la relativa istanza da parte di sarebbe stata inoltrata il Controparte_1
15/10/2013 senza la puntuale indicazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale addebitabile a nonché priva della specificazione delle “criticità Controparte_2
e vizi” delle opere subappaltate, genericamente descritte in un verbale di sopralluogo del 13/9/2013 e, dunque, dell'allegazione degli elementi di prova degli inadempimenti contestati in violazione delle condizioni di polizza e del principio di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c. della prestata garanzia cauzionale, anche in ragione dell'espresso richiamo nel regolamento negoziale all'art. 113 del d.lgs. 163/2006.
Ha, inoltre, reiterato il profilo della illegittimità della escussione della polizza per la pretesa del pagamento del massimale non decurtato delle somme ancora garantite a seguito dello svincolo automatico, da contenersi nel minor ammontare di €29.400,00. In definitiva, oltre ad aderire alle domande dell'opponente in ordine all'accoglimento dell'opposizione e all'accertamento pagina 4 di 14 dell'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n.
00A0355500, ha, in subordine, chiesto di accertare e dichiarare nel
25% del massimale di polizza l'importo massimo escutibile ai sensi dell'art. 13, co. V, d.lgs. 163/2006, a fronte dell'ultimazione dei lavori, vinte le spese di giudizio.
I.4.- Con il deposito della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1)
c.p.c. l'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva all'intervento in capo a in proprio. Controparte_3
I.5.- Disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza - ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c., la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previa interruzione del processo in ragione del fallimento della (ordinanza a verbale d'udienza Controparte_2 dell'11/5/2022) e successiva tempestiva riassunzione, è pervenuta all'udienza del 27/03/2024 in cui, è stata riservata per la decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi del medesimo articolo.
II.- L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Il thema decidendum, a ben vedere, si incentra sul corretto inquadramento giuridico della garanzia rilasciata da
[...] in favore della il Parte_1 Controparte_1
31/1/2013.
Quanto alle eccezioni relative al difetto di esigibilità e di liquidità del credito ingiunto in via monitoria, deve darsi conto dell'acquisizione ormai consolidata sul piano della prevalente giurisprudenza di legittimità del principio di diritto secondo cui
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante
pagina 5 di 14 volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che
l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (cfr. Cass. sez. I, 16/07/2020, n.15224).
Pertanto, è doveroso verificare la sussistenza dei presupposti per la legittima escussione della garanzia all'attualità, valorizzando adeguatamente le risultanze istruttorie dell'espletato giudizio di merito.
Il dato letterale della polizza, di per sé non vincolante in modo esclusivo la corretta interpretazione dell'assetto negoziale, identifica la garanzia come “polizza fideiussoria” inquadrabile nell'ambito delle “cauzioni a garanzia di contratti di appalto”.
Nella parte dedicata alla descrizione dell'oggetto della garanzia si effettua un richiamo esplicito alla “cauzione”, precisandosi che “la si costituisce Parte_1 fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata/contraente (ossia la
), la quale accetta per sé, per i propri successori ed CP_2 aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore dell'Ente
Garantito/Beneficiario, fino alla concorrenza della somma sotto indicata, quale importo della cauzione dovuta dalla stessa Ditta
Obbligata/Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto stipulato”.
Di “fideiussione” si parla con riguardo alla descrizione dei lavori (“fideiussione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per la fornitura e posa in opera di infissi esterni, facciate continue e facciate ventilate dell'Università degli pagina 6 di 14 Studi di ”): Pt_2
Nella identificazione della “somma assicurata” si compie nuovamente il riferimento all'importo dovuto a titolo di “cauzione”.
Nell'ulteriore descrizione dell'oggetto della garanzia nel contesto delle condizioni generali di contratto si specifica che “la
Società si impegna nei confronti dell'Ente Garantito/Beneficiario, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto come stabilito dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006”.
Il richiamo alla disciplina del codice degli appalti, ratione temporis applicabile, consente di richiamare, per relationem, il regime giuridico della cauzione, con le peculiari caratteristiche del comma II, deroga alla preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. II, c.c., operatività della garanzia a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro quindici giorni dalla stessa.
D'altronde, pienamente in linea con l'astratta previsione normativa risulta essere anche la specifica disciplina negoziale de qua.
Infatti, la clausola negoziale sub 4 (escussione della garanzia) prevede che “la società pagherà l'importo dovuto dal Contraente/Ditta obbligata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito/Beneficiario presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente/Ditta obbligata. La società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, co. II, del codice civile”.
Tale peculiare disciplina e, in particolare, la deroga al rapporto di accessorietà comporta che il tipo contrattuale deve essere identificato nel contratto autonomo di garanzia (Cass. civ.,
pagina 7 di 14 sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
La riconducibilità allo schema della cd. fideiussio indemnitatis implica che la funzione di garanzia viene a porsi in via secondaria e autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, al fine di garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario dell'indennizzo conseguente all'inadempimento.
La funzione del negozio è di tipo reintegratorio, proprio in ragione del fatto che la natura accessoria tipica della fideiussione nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di fideiussione, potendosi ravvisare tutt'al più un semplice collegamento tra obbligazioni, che induce a ragionare di una fattispecie assimilabile al contratto autonomo di garanzia, avente ad oggetto l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui di cui all'art. 1957 c.c. (così Cass. sez. III, 29/04/2020, n.8399).
Invero, quanto al peculiare regime delle deroghe ed eccezioni previste dalla clausola n. 4 della polizza fideiussoria in questione, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si
pagina 8 di 14 sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria (Cassazione civile sez. VI,
03/12/2020, n.27619).
Parimenti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “il contratto antonomo di garanzia ovvero la polizza fideiussoria a prima richiesta si differenzia dalla fideiussione tradizionale, di cui agli articoli 1936 e seguenti del Cc, in virtù dell'assenza dell'elemento dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale oggetto di garanzia. Ne consegue che il garante si impegna a pagare il beneficiario della polizza, senza possibilità di opporre eccezioni fondate sulla validità o efficacia rispetto all'obbligazione principale oggetto di garanzia. Dalla qualificazione come garanzia autonoma della polizza fideiussoria discende, dunque, l'automatica impossibilità per il garante di opporre al garantito eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, tranne nel caso in cui le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, ovvero nel caso di esecuzione fraudolenta o abusiva contro la quale è sempre opponibile l'exceptio doli” (Tribunale Napoli sez. X, 13/03/2018,
n.2483).
Precisa ancora la più recente giurisprudenza di legittimità che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione
pagina 9 di 14 negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria” (si veda Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
Sull'obbligo in capo al garante di pagare l'importo garantito in polizza sulla base della semplice richiesta cfr. Cass. Sez. 2, n.
2688 del 30/01/2019, alla cui stregua: “la cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”.
Deve, oltremodo, precisarsi come “nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta
o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (si veda Cass. Sez. 3, ordinanza n. 33866 del 04/12/2023, Rv. 669511 -
01)” ed ancora che “in tema di contratto autonomo di garanzia,
l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto
a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario
pagina 10 di 14 della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (cfr. Cass.
Sez. 3, n. 30509 del 22/11/2019).
Orbene, anzitutto, si deve evidenziare, con riguardo alla fattispecie sub iudice, che la beneficiaria ha escusso correttamente la garanzia secondo le forme indicate al n. 6 del documento di polizza, attraverso lettera raccomandata del 24/10/2023, indicando in modo esaustivo le ragioni alla base della pretesa creditoria, di cui la ha avuto sufficientemente contezza (cfr. doc. 8 fasc. Pt_1 opposta).
Infatti, ha allegato gli inadempimenti contestati alla subappaltatrice, ossia il ritardo nella consegna dei lavori, la cattiva esecuzione delle opere, con conseguente danno derivante dalla sospensione del pagamento del SAL da parte della committenza.
La circostanza che il riferimento negoziale sia al “dovuto dal contraente” non significa che l'importo garantito debba modularsi in relazione allo stato e al valore dei lavori non ancora compiuti.
Ciò in quanto la caratteristica di garanzia a prima richiesta esige che l'inadempimento contestato possa essere fonte di danni suscettibili di risarcimento di importo anche maggiore rispetto al limite oggetto della garanzia contrattuale.
D'altronde, l'operatività dell'exceptio doli è tale da invertire l'onere della prova.
Infatti, come sopra ricordato tale eccezione deve essere presidiata dalla evidenza di una prova liquida, cioè di pronta soluzione che il garante deve fornire e che non possono risolversi in circostanze fattuali, come verificatesi nella specie, idonee a costituire l'oggetto di quelle eccezioni di merito opponibili nei rapporti interni agli obbligati.
Orbene, tale prova non è stata offerta dall'opponente ed, invero, nel corso del giudizio di merito, specie a fronte della definizione del giudizio promosso dalla Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia con la sentenza n. 301/2019 del pagina 11 di 14 31/1/2019, si è accertato la sussistenza di plurimi inadempimenti addebitabili alla tali da evidenziare che “l'opera Controparte_2 non è stata eseguita nel rispetto delle buone prassi costruttive e a regola d'arte” e la presenza di difetti macroscopici (connessioni inadeguate degli elementi di rivestimento dei blocchi scale esterni, infissi non allineati) e manchevolezze (“assenza delle asole di connessione dei montanti alla struttura principale, in sommità, all'ultimo livello del C.R.I.”) riconducibili alla posa in opera. È stata segnalata l'assoluta inidoneità delle opere di impermeabilizzazione e delle opere di connessione ed ancoraggio delle strutture svolte dalla convenuta;
giungendo ad una quantificazione dei danni in un importo di €160.996,91, a cui vanno aggiunti i costi ulteriori per le spese affrontate dalla appaltante pari ad
€108.282,53.
Trattasi di accertamento giudiziale che assolve alla funzione di corroborare le risultanze già evidenziate dalla nota del direttore dei lavori del 28/10/2013 (doc. 9 fasc. opposta), gli esiti del collaudo eseguito il 16/10/2013, la nota di contestazione del RUP trasfusa nella nota prot. n. 25044-IX/2 dell' Parte_2
(sub doc. 4 fasc. opposta), le verifiche iniziali compiute
[...] dall'Istituto Giordano da Bellaria (Rimini), quale ente certificatore al servizio di enti pubblici e privati.
Peraltro, la citata clausola negoziale sub 4 precisa che
“restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla
Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
Quanto allo svincolo automatico della garanzia disciplinato dalla clausola n. 2 delle condizioni generali di contratto, risulta evidente, nella fattispecie, che lo stesso non possa dirsi in concreto verificatosi, in quanto l'efficacia probatoria dei SAL è stata paralizzata dall'esito negativo del collaudo, il quale ha fatto, di contro, emergere situazioni incompatibili con la regolare esecuzione delle opere presupposte dai medesimi SAL.
pagina 12 di 14 Non da ultimo, deve precisarsi che, senz'altro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva all'intervento in capo a in quanto l'interesse al contraddittorio Controparte_3 processuale deve essere riconosciuta esclusivamente in capo alla società contraente della polizza, non già al proprio legale rappresentante;
con la conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo intervento.
Di conseguenza, può riconoscersi senz'altro la legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria e del titolo monitorio opposto;
dovendosi l'opposizione rigettare per infondatezza nel merito.
III.- In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente e la vanno Controparte_2 condannate alle spese del presente giudizio in favore della
[...]
CP_1
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito ingiunto, ridotti in misura del 50% per la fase istruttoria (in ragione della natura esclusivamente documentale della stessa):
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_3
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
pagina 13 di 14 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 11.268,00 Proprio in ragione del riconosciuto difetto di legittimazione a contraddire in capo a si ritiene che l'obbligo Controparte_3 solidale di corrispondere le spese di lite debba essere posta a carico della e della Parte_1 [...]
Controparte_2
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 28/2/2014 da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di nonché della Controparte_1 [...]
e di così Controparte_2 Controparte_3 provvede:
A) DICHIARA inammissibile l'intervento di Controparte_3
B) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 13922/13 emesso dal Tribunale di Bari in data
30/12/2013, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
C) CONDANNA la e la Parte_1 [...] al pagamento delle spese del Controparte_2 presente giudizio, liquidandole in favore della Controparte_1
nel complessivo importo di €11.268,00, oltre al rimborso
[...] spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 15/10/2024
Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3485/2014 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Pia Castellaneta e dall'Avv. Corrado Barile, domiciliatari, in virtù di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Feudis, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-opposta-
e Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentino Vulpetti e Valentina
Lipari, domiciliatari in forza di procura a margine dell'atto di pagina 1 di 14 intervento
- intervenuta fallita -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13922/13 emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/12/2013.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 27/3/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c. avverso il decreto monitorio n. 13922/13, emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/12/2013, con il quale, ad istanza della appaltatrice dei lavori di realizzazione Controparte_1 della sede del triennio biologico della Facoltà di Medicina e
Chirurgia per conto dell' e Parte_2 subcommittente nei confronti della per Controparte_2
l'esecuzione dei lavori di “fornitura e posa in opera di infissi esterni, facciate continue e facciate ventilate” concessi in subappalto per il valore, a misura, di €1.400.000,00, le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €150.449,58, a titolo di escussione della polizza fideiussoria, rilasciata da
[...] fino alla concorrenza della somma di Parte_1
€147.000,00, pari al 10% del valore contrattuale, il tutto sul presupposto di avere riscontrato, al momento del collaudo dei lavori, la presenza di infiltrazioni d'acqua penetrate all'interno dell'edificio dagli infissi esterni posti in opera dalla
. In primo luogo, ha eccepito il difetto di esigibilità e CP_2 liquidità del credito ingiunto per non avere la ricorrente pagina 2 di 14 adeguatamente comprovato l'effettiva sussistenza del debito in capo al contraente inadempiente, né la sua consistenza quantitativa, avendo, di contro, la beneficiaria preteso il pagamento dell'intero massimale garantito non più proporzionale allo stato delle lavorazioni eseguite che aveva comportato il progressivo svincolo della polizza per l'eccedenza; in secondo luogo, ha sollevato l'exceptio doli, da un lato, a fronte della contestuale pendenza di un procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale di Foggia per l'accertamento dei denunciati vizi delle opere conseguenti ai riscontrati fenomeni di infiltrazioni dall'esterno; dall'altro, per l'inesistenza del debito garantito, in quanto il preteso inadempimento della subappaltatrice avrebbe solo in via astratta ed eventuale esposto al rischio Controparte_1 di generiche ed indimostrate pretese risarcitorie o ad altro titolo da parte della stazione appaltante. Infine, ha opposto, in compensazione, il controcredito maturato da nei Controparte_2 confronti dell'appaltatrice principale conseguente alle ritenute previste in contratto e al mancato pagamento del saldo delle opere subappaltate.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto;
in subordine, previa sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento per ATP pendente dinanzi al Tribunale di Foggia tra le parti del rapporto principale garantito, per l'accertamento del massimale residuo all'esito dello svincolo automatico previsto in polizza, nonché per la rideterminazione dell'importo ingiunto previa compensazione con il controcredito vantato dalla verso la Controparte_2 [...] per il saldo del corrispettivo non versato;
il tutto CP_1 previa restituzione di quanto versato in adempimento dell'ingiunzione di pagamento opposta, vinte le spese del giudizio (atto di citazione notificato il 28/2/2014).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_1 insistito per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e il rigetto pagina 3 di 14 dell'avversa per infondatezza, trattandosi non già di garanzia fideiussoria, bensì di contratto autonomo di garanzia;
ha evidenziato, in particolare, la legittimità dell'escussione della polizza in quanto circa il 70% dei lavori eseguiti sarebbe viziato, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra l' Parte_2
, la e la dalla verifica
[...] Controparte_1 CP_2 dello stato dei luoghi compiuta dall'Istituto Giordano di Bellaria
(Rimini), quale ente certificatore specializzato nella esecuzione di verifiche e nel rilascio di certificazione ISO, dalla stessa sospensione del pagamento del saldo per complessivi €500.000,00 da parte della stazione appaltante (comparsa di costituzione del
7/5/2014).
I.3.- Con comparsa di intervento depositata il 24/6/2014, si è, altresì, costituita la e ha insistito per la Controparte_2 revoca del titolo monitorio sulla scorta dell'illegittimità dell'escussione della polizza assicurativa, in quanto la relativa istanza da parte di sarebbe stata inoltrata il Controparte_1
15/10/2013 senza la puntuale indicazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale addebitabile a nonché priva della specificazione delle “criticità Controparte_2
e vizi” delle opere subappaltate, genericamente descritte in un verbale di sopralluogo del 13/9/2013 e, dunque, dell'allegazione degli elementi di prova degli inadempimenti contestati in violazione delle condizioni di polizza e del principio di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c. della prestata garanzia cauzionale, anche in ragione dell'espresso richiamo nel regolamento negoziale all'art. 113 del d.lgs. 163/2006.
Ha, inoltre, reiterato il profilo della illegittimità della escussione della polizza per la pretesa del pagamento del massimale non decurtato delle somme ancora garantite a seguito dello svincolo automatico, da contenersi nel minor ammontare di €29.400,00. In definitiva, oltre ad aderire alle domande dell'opponente in ordine all'accoglimento dell'opposizione e all'accertamento pagina 4 di 14 dell'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria n.
00A0355500, ha, in subordine, chiesto di accertare e dichiarare nel
25% del massimale di polizza l'importo massimo escutibile ai sensi dell'art. 13, co. V, d.lgs. 163/2006, a fronte dell'ultimazione dei lavori, vinte le spese di giudizio.
I.4.- Con il deposito della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1)
c.p.c. l'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva all'intervento in capo a in proprio. Controparte_3
I.5.- Disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza - ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c., la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previa interruzione del processo in ragione del fallimento della (ordinanza a verbale d'udienza Controparte_2 dell'11/5/2022) e successiva tempestiva riassunzione, è pervenuta all'udienza del 27/03/2024 in cui, è stata riservata per la decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi del medesimo articolo.
II.- L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Il thema decidendum, a ben vedere, si incentra sul corretto inquadramento giuridico della garanzia rilasciata da
[...] in favore della il Parte_1 Controparte_1
31/1/2013.
Quanto alle eccezioni relative al difetto di esigibilità e di liquidità del credito ingiunto in via monitoria, deve darsi conto dell'acquisizione ormai consolidata sul piano della prevalente giurisprudenza di legittimità del principio di diritto secondo cui
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante
pagina 5 di 14 volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che
l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (cfr. Cass. sez. I, 16/07/2020, n.15224).
Pertanto, è doveroso verificare la sussistenza dei presupposti per la legittima escussione della garanzia all'attualità, valorizzando adeguatamente le risultanze istruttorie dell'espletato giudizio di merito.
Il dato letterale della polizza, di per sé non vincolante in modo esclusivo la corretta interpretazione dell'assetto negoziale, identifica la garanzia come “polizza fideiussoria” inquadrabile nell'ambito delle “cauzioni a garanzia di contratti di appalto”.
Nella parte dedicata alla descrizione dell'oggetto della garanzia si effettua un richiamo esplicito alla “cauzione”, precisandosi che “la si costituisce Parte_1 fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata/contraente (ossia la
), la quale accetta per sé, per i propri successori ed CP_2 aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore dell'Ente
Garantito/Beneficiario, fino alla concorrenza della somma sotto indicata, quale importo della cauzione dovuta dalla stessa Ditta
Obbligata/Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto stipulato”.
Di “fideiussione” si parla con riguardo alla descrizione dei lavori (“fideiussione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per la fornitura e posa in opera di infissi esterni, facciate continue e facciate ventilate dell'Università degli pagina 6 di 14 Studi di ”): Pt_2
Nella identificazione della “somma assicurata” si compie nuovamente il riferimento all'importo dovuto a titolo di “cauzione”.
Nell'ulteriore descrizione dell'oggetto della garanzia nel contesto delle condizioni generali di contratto si specifica che “la
Società si impegna nei confronti dell'Ente Garantito/Beneficiario, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto come stabilito dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006”.
Il richiamo alla disciplina del codice degli appalti, ratione temporis applicabile, consente di richiamare, per relationem, il regime giuridico della cauzione, con le peculiari caratteristiche del comma II, deroga alla preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. II, c.c., operatività della garanzia a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro quindici giorni dalla stessa.
D'altronde, pienamente in linea con l'astratta previsione normativa risulta essere anche la specifica disciplina negoziale de qua.
Infatti, la clausola negoziale sub 4 (escussione della garanzia) prevede che “la società pagherà l'importo dovuto dal Contraente/Ditta obbligata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito/Beneficiario presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente/Ditta obbligata. La società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, co. II, del codice civile”.
Tale peculiare disciplina e, in particolare, la deroga al rapporto di accessorietà comporta che il tipo contrattuale deve essere identificato nel contratto autonomo di garanzia (Cass. civ.,
pagina 7 di 14 sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
La riconducibilità allo schema della cd. fideiussio indemnitatis implica che la funzione di garanzia viene a porsi in via secondaria e autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, al fine di garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario dell'indennizzo conseguente all'inadempimento.
La funzione del negozio è di tipo reintegratorio, proprio in ragione del fatto che la natura accessoria tipica della fideiussione nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di fideiussione, potendosi ravvisare tutt'al più un semplice collegamento tra obbligazioni, che induce a ragionare di una fattispecie assimilabile al contratto autonomo di garanzia, avente ad oggetto l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui di cui all'art. 1957 c.c. (così Cass. sez. III, 29/04/2020, n.8399).
Invero, quanto al peculiare regime delle deroghe ed eccezioni previste dalla clausola n. 4 della polizza fideiussoria in questione, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si
pagina 8 di 14 sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria (Cassazione civile sez. VI,
03/12/2020, n.27619).
Parimenti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “il contratto antonomo di garanzia ovvero la polizza fideiussoria a prima richiesta si differenzia dalla fideiussione tradizionale, di cui agli articoli 1936 e seguenti del Cc, in virtù dell'assenza dell'elemento dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale oggetto di garanzia. Ne consegue che il garante si impegna a pagare il beneficiario della polizza, senza possibilità di opporre eccezioni fondate sulla validità o efficacia rispetto all'obbligazione principale oggetto di garanzia. Dalla qualificazione come garanzia autonoma della polizza fideiussoria discende, dunque, l'automatica impossibilità per il garante di opporre al garantito eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, tranne nel caso in cui le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, ovvero nel caso di esecuzione fraudolenta o abusiva contro la quale è sempre opponibile l'exceptio doli” (Tribunale Napoli sez. X, 13/03/2018,
n.2483).
Precisa ancora la più recente giurisprudenza di legittimità che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione
pagina 9 di 14 negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria” (si veda Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
Sull'obbligo in capo al garante di pagare l'importo garantito in polizza sulla base della semplice richiesta cfr. Cass. Sez. 2, n.
2688 del 30/01/2019, alla cui stregua: “la cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”.
Deve, oltremodo, precisarsi come “nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta
o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (si veda Cass. Sez. 3, ordinanza n. 33866 del 04/12/2023, Rv. 669511 -
01)” ed ancora che “in tema di contratto autonomo di garanzia,
l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto
a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario
pagina 10 di 14 della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (cfr. Cass.
Sez. 3, n. 30509 del 22/11/2019).
Orbene, anzitutto, si deve evidenziare, con riguardo alla fattispecie sub iudice, che la beneficiaria ha escusso correttamente la garanzia secondo le forme indicate al n. 6 del documento di polizza, attraverso lettera raccomandata del 24/10/2023, indicando in modo esaustivo le ragioni alla base della pretesa creditoria, di cui la ha avuto sufficientemente contezza (cfr. doc. 8 fasc. Pt_1 opposta).
Infatti, ha allegato gli inadempimenti contestati alla subappaltatrice, ossia il ritardo nella consegna dei lavori, la cattiva esecuzione delle opere, con conseguente danno derivante dalla sospensione del pagamento del SAL da parte della committenza.
La circostanza che il riferimento negoziale sia al “dovuto dal contraente” non significa che l'importo garantito debba modularsi in relazione allo stato e al valore dei lavori non ancora compiuti.
Ciò in quanto la caratteristica di garanzia a prima richiesta esige che l'inadempimento contestato possa essere fonte di danni suscettibili di risarcimento di importo anche maggiore rispetto al limite oggetto della garanzia contrattuale.
D'altronde, l'operatività dell'exceptio doli è tale da invertire l'onere della prova.
Infatti, come sopra ricordato tale eccezione deve essere presidiata dalla evidenza di una prova liquida, cioè di pronta soluzione che il garante deve fornire e che non possono risolversi in circostanze fattuali, come verificatesi nella specie, idonee a costituire l'oggetto di quelle eccezioni di merito opponibili nei rapporti interni agli obbligati.
Orbene, tale prova non è stata offerta dall'opponente ed, invero, nel corso del giudizio di merito, specie a fronte della definizione del giudizio promosso dalla Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia con la sentenza n. 301/2019 del pagina 11 di 14 31/1/2019, si è accertato la sussistenza di plurimi inadempimenti addebitabili alla tali da evidenziare che “l'opera Controparte_2 non è stata eseguita nel rispetto delle buone prassi costruttive e a regola d'arte” e la presenza di difetti macroscopici (connessioni inadeguate degli elementi di rivestimento dei blocchi scale esterni, infissi non allineati) e manchevolezze (“assenza delle asole di connessione dei montanti alla struttura principale, in sommità, all'ultimo livello del C.R.I.”) riconducibili alla posa in opera. È stata segnalata l'assoluta inidoneità delle opere di impermeabilizzazione e delle opere di connessione ed ancoraggio delle strutture svolte dalla convenuta;
giungendo ad una quantificazione dei danni in un importo di €160.996,91, a cui vanno aggiunti i costi ulteriori per le spese affrontate dalla appaltante pari ad
€108.282,53.
Trattasi di accertamento giudiziale che assolve alla funzione di corroborare le risultanze già evidenziate dalla nota del direttore dei lavori del 28/10/2013 (doc. 9 fasc. opposta), gli esiti del collaudo eseguito il 16/10/2013, la nota di contestazione del RUP trasfusa nella nota prot. n. 25044-IX/2 dell' Parte_2
(sub doc. 4 fasc. opposta), le verifiche iniziali compiute
[...] dall'Istituto Giordano da Bellaria (Rimini), quale ente certificatore al servizio di enti pubblici e privati.
Peraltro, la citata clausola negoziale sub 4 precisa che
“restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla
Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
Quanto allo svincolo automatico della garanzia disciplinato dalla clausola n. 2 delle condizioni generali di contratto, risulta evidente, nella fattispecie, che lo stesso non possa dirsi in concreto verificatosi, in quanto l'efficacia probatoria dei SAL è stata paralizzata dall'esito negativo del collaudo, il quale ha fatto, di contro, emergere situazioni incompatibili con la regolare esecuzione delle opere presupposte dai medesimi SAL.
pagina 12 di 14 Non da ultimo, deve precisarsi che, senz'altro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva all'intervento in capo a in quanto l'interesse al contraddittorio Controparte_3 processuale deve essere riconosciuta esclusivamente in capo alla società contraente della polizza, non già al proprio legale rappresentante;
con la conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo intervento.
Di conseguenza, può riconoscersi senz'altro la legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria e del titolo monitorio opposto;
dovendosi l'opposizione rigettare per infondatezza nel merito.
III.- In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente e la vanno Controparte_2 condannate alle spese del presente giudizio in favore della
[...]
CP_1
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito ingiunto, ridotti in misura del 50% per la fase istruttoria (in ragione della natura esclusivamente documentale della stessa):
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_3
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
pagina 13 di 14 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 11.268,00 Proprio in ragione del riconosciuto difetto di legittimazione a contraddire in capo a si ritiene che l'obbligo Controparte_3 solidale di corrispondere le spese di lite debba essere posta a carico della e della Parte_1 [...]
Controparte_2
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 28/2/2014 da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di nonché della Controparte_1 [...]
e di così Controparte_2 Controparte_3 provvede:
A) DICHIARA inammissibile l'intervento di Controparte_3
B) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 13922/13 emesso dal Tribunale di Bari in data
30/12/2013, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
C) CONDANNA la e la Parte_1 [...] al pagamento delle spese del Controparte_2 presente giudizio, liquidandole in favore della Controparte_1
nel complessivo importo di €11.268,00, oltre al rimborso
[...] spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Bari, 15/10/2024
Il Giudice - Valentina D'Aprile
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