TAR
Sentenza 6 settembre 2022
Sentenza 6 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03020/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 01198 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03020/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3020 del 2023, proposto da
RE EB e IA MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Nikolaus
LT IA UC e NG FA, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Nikolaus
W.M. UC in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 03020/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 11462/2022, pubblicata in data 6 settembre 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
AN, udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli e vista l'istanza di passaggio in decisione, senza discussione, e le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. È appellata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 325 del 31 dicembre 2012 adottata da Roma Capitale e recante il diniego dell'istanza di condono edilizio presentata il 25 marzo 2004 dal Sig. EB
Valerio, dante causa degli odierni appellanti, ai sensi della l. n. 326/2003 e della legge regionale del Lazio n. 12/2004 per opere abusive consistenti nella “realizzazione di un manufatto destinato a civile abitazione di mq 90,00 di s.u.r.”, nel comune di Roma alla via Ara delle Rose n. 75.
2. In particolare, il diniego di condono veniva emesso in applicazione dell'art. 3, co.
1, lett. b), in quanto l'abuso non era suscettibile di sanatoria, insistendo su area gravata da vincolo paesaggistico “ex art. 134, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 42/2004 – Parco, parchi
e riserve, L.R. 29 del 6.10.1997 “Veio”, P.T.P. 15/7 Veio – Cesano – TP d/a”. N. 03020/2023 REG.RIC.
3. Del suddetto diniego i ricorrenti hanno domandato l'annullamento, formulando un unico articolato motivo di censura, rubricato “Violazione ed errata applicazione della
l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione e per travisamento”, che la sentenza qui appellata, pronunciata nella resistenza di Roma Capitale, ha dichiarato infondato.
4. I ricorrenti propongono appello avverso la sentenza di prime cure, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma per i motivi che saranno esaminati in diritto.
4.1. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, argomentando l'infondatezza dell'appello, stante la legittimità del suo operato, insistendo quindi per la conferma della sentenza impugnata.
4.2. All'udienza pubblica del 23 settembre 2025, previo scambio di memorie e repliche, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Con le censure dedotte parte appellante contesta le statuizioni di reiezione del ricorso, basate sul rilievo della non sanabilità delle opere perché non riconducibili ad abusi c.d. formali ai sensi della disciplina normativa sul c.d. terzo condono e realizzate su area ricadente all'interno della perimetrazione del Parco di Veio, gravata da vincoli paesaggistici.
5.1. Gli appellanti criticano la sentenza innanzitutto per non aver rilevato l'erronea applicazione nel caso di specie dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 12 dell'8 novembre 2004, in quanto l'Amministrazione ha omesso di valutare il requisito
(autonomo, ulteriore e necessario ai fini della non condonabilità degli abusi) rappresentato dalla “non conformità degli interventi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, laddove nel caso di specie la conformità urbanistica del manufatto risulterebbe dalla documentazione allegata alla domanda di N. 03020/2023 REG.RIC.
condono e non contestata dal Comune, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
5.2. L'Amministrazione avrebbe infatti automaticamente fatto conseguire l'insanabilità dell'abuso all'esistenza del vincolo, ritenendo di per sé decisiva la ricaduta dell'immobile oggetto dell'istanza nell'area perimetrata come Parco di Veio, incurante del dettato normativo secondo cui:“[…] non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali […] a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;”.
5.3. Inoltre, avrebbe errato il Tar nel respingere le doglianze rivolte avverso la reiezione dell'istanza di condono, la quale, oltre che a distanza di quasi nove anni dalla presentazione dell'istanza stessa, interveniva in pendenza di un procedimento di variante, avviato nell'area del Parco di Veio, a seguito della sua risalente urbanizzazione ed antropizzazione, e definito con l'approvazione del nuovo Piano di assetto del Parco, mediante la delibera del Presidente dell'Ente Regionale Parco di
Veio n. 74 del 14 dicembre 2017, che avrebbe confermato l'inserimento dell'immobile nella sottozona D3, caratterizzata da inedificabilità solo relativa e possibilità di interventi di recupero urbanistico del patrimonio edilizio esistente.
5.4. La sentenza avrebbe poi inammissibilmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, che poneva a base del diniego di condono solo il citato art. 3 della legge regionale, senza richiamare il comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003
e la distinzione, ai fini della sanatoria, delle tipologie di opere di cui all' Allegato 1 dello stesso decreto. Infatti, non sarebbe stata mai accertata in sede procedimentale né discussa tra le parti nel corso del giudizio di primo grado l'appartenenza delle opere in questione agli abusi c.d. “maggiori”, essendo il rigetto della sanatoria incentrato N. 03020/2023 REG.RIC.
sulla sola esistenza del vincolo, senza alcun approfondimento in merito alla natura e alle caratteristiche delle opere da condonare.
In conclusione, secondo gli appellanti le statuizioni della sentenza che hanno qualificato l'abuso come “maggiore” - ritenendo perciò “preclusa in radice la possibilità di sanatoria” a prescindere dalla zona di insistenza dell'abuso (e, quindi,
a prescindere dalla collocazione dell'opera in area D3, prevista dal “Piano di riassetto” del Parco approvato nelle more, con conseguente possibilità di valorizzazione e recupero del “patrimonio edilizio esistente”, senza distinzione tra tipologie di opere)
- sarebbero illegittime anche perché costituenti inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
6. Le censure sono infondate.
7. Deve rilevarsi che la sentenza appellata ha innanzitutto basato il rigetto delle doglianze su di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che disciplina la fattispecie in esame.
7.1. L'istanza di condono è stata infatti presentata ai sensi del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che: “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”. N. 03020/2023 REG.RIC.
Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Per quanto di interesse, la legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12 prevede, al già menzionato art. 3, co. 1, lett. b), che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l.
269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere (…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
7.2. Tali disposizioni, come da costante orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; id. 15 settembre 2025, n. 7320), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (c.d. abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269/2003 cit. (i.e., opere di restauro, risanamento N. 03020/2023 REG.RIC.
conservativo e manutenzione straordinaria), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste (ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo).
7.2.1. Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato alla citata legge (c.d. abusi
“maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate su aree soggetti a vincoli (anche in data antecedente all'imposizione del vincolo, giusta la normativa in vigore nella Regione Lazio) a prescindere dal fatto che (ed anche se) il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area e si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cons. St.,
Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4700; principi da ultimo ribaditi proprio in analoga controversia riguardante il rigetto di una concessione in sanatoria relativa ad un immobile compreso all'interno del Parco di Veio da Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre
2024, n. 9856).
7.3. Ciò posto, è corretta la deduzione di parte appellante secondo cui un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere sanato se, oltre all'imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere e alla realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, le opere non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ma è erronea la conclusione del ragionamento secondo cui, a contrario, ai fini della reiezione della sanatoria le suddette condizioni devono essere corrispondentemente tutte escluse.
È infatti necessario che tutte le condizioni sopra elencate ai fini della condonabilità delle opere abusive ricorrano perché anche la mancanza di un solo requisito preclude in radice la sanabilità dell'abuso. N. 03020/2023 REG.RIC.
7.4. Nel caso di specie, è pacifico che il diniego di condono di cui trattasi concerne un intervento abusivo consistente nella realizzazione di un immobile a destinazione residenziale, delle dimensioni pari a 90 mq, con una cubatura pari a 356,16 mc, in area gravata da vincolo paesaggistico (in quanto ricompresa entro il perimetro del Parco di
Veio), ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r. n. 12/2004 (con particolare riferimento ai
“vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi (…)”).
7.5. Non era possibile dunque condonare le opere in questione, in quanto esse consistono nella realizzazione di una nuova costruzione che ha comportato aumento di volumetria e superficie, di modo che la fattispecie era sicuramente riconducibile ad un c.d. abuso maggiore in area vincolata, pertanto non suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003.
7.5.1. Ne consegue che vanno confermate le statuizioni della sentenza che hanno disatteso, in quanto contrastante con la consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia di disciplina del c.d. terzo condono, la tesi di parte ricorrente secondo la quale la sanatoria sarebbe in ogni caso consentita in caso di conformità degli interventi agli strumenti urbanistici vigenti, rappresentando la “non conformità urbanistica” dell'immobile un “requisito autonomo, ulteriore e necessario ai fini della non condonabilità delle opere realizzate in aree vincolate, oltre all'esistenza del vincolo stesso”, ai sensi di una corretta interpretazione dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r. n. 12/2004.
7.5.2. Infatti – giova ripeterlo - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d), d.l. n. 269/2003 cit., convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione N. 03020/2023 REG.RIC.
straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa
(Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).
7.6. Di conseguenza il provvedimento impugnato ha natura di atto vincolato, stante la preclusione legale rispetto alla condonabilità di abusi come quello in esame; e ciò a prescindere dal fatto che l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, così come chiarito dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato anche di recente (Cons. St., sez. VI, 5 maggio 2022, n. 3531).
7.6.1. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr.
Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 e n. 117 del 2015). Il legislatore ha così inteso chiaramente escludere la sanatoria degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale, dando preminenza alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, il quale ultimo risulta – per sua natura – il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019). N. 03020/2023 REG.RIC.
Peraltro, la medesima giurisprudenza costituzionale ha valorizzato il ruolo del legislatore regionale, “specificativo – all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono”, contribuendo questo “a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (sentenza n. 49 del
2006)” (cfr. sentenza n. 208 del 2019), con possibilità di introdurre vincoli anche più rigorosi rispetto a quelli contemplati dal d.l. n. 269/2003 (cfr. da ultimo Corte cost. 30 luglio 2021, n. 181, secondo cui “L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori”).
7.7. Le sopra esposte ragioni escludono in radice la sanabilità delle opere in questione
(realizzate in area vincolata e non riconducibili per quanto detto agli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell'allegato 1 al D.L. n. 326, cit.), senza che assuma alcun pregio l'asserita conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il diniego di Roma Capitale risulta correttamente motivato mediante il richiamo alla disciplina in materia di terzo condono
(segnatamente, il citato art. 3, co. 1, lett. b della l.r. n. 12/2004), non ravvisandosi, contrariamente a quanto argomentato dagli appellanti, alcun deficit istruttorio e motivazionale.
7.7.1. Né ha alcun pregio la circostanza, ribadita in questa sede dagli appellanti, secondo cui il vincolo insistente sull'area non comporterebbe una inedificabilità assoluta: infatti, come chiarito, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, secondo le disposizioni che regolano il c.d. terzo condono, gli abusi “maggiori” anche se realizzati in area gravata da vincoli di inedificabilità solo relativa. N. 03020/2023 REG.RIC.
Peraltro, proprio con specifico riferimento ad opere abusive consistenti nella costruzione di un'unità immobiliare, adibita a civile abitazione, all'interno del perimetro del Parco di Veio (dunque “un intervento realizzato senza titolo autorizzativo con aumento di superficie e volume”), il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che “risulta …decisivo il rilievo che le opere oggetto della domanda di sanatoria si pongono al di fuori dell'alveo dei cosiddetti abusi minori secondo la classificazione di legge, atteso che “non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa" (Cons. Stato, Sez. VI; 4635/2018)” (così
Sez. I, parere n. 1760 del 17 novembre 2021, numero affare 1485/2020).
7.7.2. Inoltre, poiché, come si è detto, il diniego di condono fondato sulla esistenza di un vincolo paesaggistico è un atto a contenuto vincolato, ai sensi della normativa (di fonte statale e regionale) sopra richiamata, gli appellanti non possono fondatamente dolersi neanche del decorso di un lasso temporale, dalla data di presentazione della domanda alla relativa definizione mediante il provvedimento impugnato, che i medesimi ritengono eccessivo. Non sussiste infatti alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380; Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017; Cons. St.,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026).
7.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza che non hanno attribuito rilievo alla questione di fatto, controversa tra le parti, relativa all'esatta ubicazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti (in sottozona “D3”, non connotata da inedificabilità assoluta ma soggetta a recupero urbanistico, da attuarsi ai sensi della L.R. n. 22/1997, ovvero “D4” del
Piano del Parco di Veio, per la quale è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni). N. 03020/2023 REG.RIC.
7.8.1. Infatti, per un verso, trattandosi di abuso come detto “maggiore” realizzato entro il perimetro del Parco e dunque in area gravata da vincolo paesaggistico, è preclusa in radice la possibilità di sanatoria ai sensi del combinato disposto del d.l. n. 269/2003 e l.r. n. 12/2004; per altro verso, anche laddove risultasse comprovato l'inserimento in sottozona “D3” del Piano del Parco (in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Ente Parco n. 74 del 14 dicembre 2017), l'intervento risulterebbe comunque non conforme a quelli ammessi dalle relative Norme Tecniche Attuative, la quali prevedono che “è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).
Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”.
7.8.2. Ebbene, le opere in questione, in quanto consistenti - lo si ribadisce - nella realizzazione di un manufatto di 90 mq a destinazione residenziale, non risultano affatto rientrare nel novero degli interventi ammessi nella menzionata sottozona “D3”, non essendo stato minimamente comprovato che le stesse, anche eventualmente inserendosi in una “realtà antropizzata ed urbanizzata”, come sostiene parte appellante, perseguano la finalità (richiamata dalla stessa parte) di “valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente”.
7.8.3. Il Tar ha poi correttamente dichiarato infondata l'osservazione degli appellanti secondo cui le NTA dettate per la diversa sottozona “D4” a “trasformazione consolidata” (localizzazione invocata dall'Amministrazione) testimonierebbero il
“contrario della inedificabilità assoluta erroneamente e sbrigativamente ritenuta ed affermata dal Comune”, asseritamente trattandosi di zona “meno vincolata e “meno inedificabile” della D3”: anche in questo caso, infatti, l'intervento abusivo oggetto del N. 03020/2023 REG.RIC.
gravato diniego non rientra in quelli (unicamente consentiti nella sottozona “D4” da ultimo richiamata) di “manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente”.
7.9. Infine deve ribadirsi, in linea con i consolidati principi della giurisprudenza, che poco conta che l'area sia da tempo antropizzata o urbanizzata, atteso che la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati. Ed infatti, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela paesaggistica e ambientale al fine di impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 03020/2023 REG.RIC.
Condanna gli appellanti RE EB e IA MI alla rifusione delle spese a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN TO EP
IL SEGRETARIO N. 03020/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 01198 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03020/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3020 del 2023, proposto da
RE EB e IA MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Nikolaus
LT IA UC e NG FA, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Nikolaus
W.M. UC in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
per la riforma N. 03020/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 11462/2022, pubblicata in data 6 settembre 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
AN, udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli e vista l'istanza di passaggio in decisione, senza discussione, e le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. È appellata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 325 del 31 dicembre 2012 adottata da Roma Capitale e recante il diniego dell'istanza di condono edilizio presentata il 25 marzo 2004 dal Sig. EB
Valerio, dante causa degli odierni appellanti, ai sensi della l. n. 326/2003 e della legge regionale del Lazio n. 12/2004 per opere abusive consistenti nella “realizzazione di un manufatto destinato a civile abitazione di mq 90,00 di s.u.r.”, nel comune di Roma alla via Ara delle Rose n. 75.
2. In particolare, il diniego di condono veniva emesso in applicazione dell'art. 3, co.
1, lett. b), in quanto l'abuso non era suscettibile di sanatoria, insistendo su area gravata da vincolo paesaggistico “ex art. 134, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 42/2004 – Parco, parchi
e riserve, L.R. 29 del 6.10.1997 “Veio”, P.T.P. 15/7 Veio – Cesano – TP d/a”. N. 03020/2023 REG.RIC.
3. Del suddetto diniego i ricorrenti hanno domandato l'annullamento, formulando un unico articolato motivo di censura, rubricato “Violazione ed errata applicazione della
l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione e per travisamento”, che la sentenza qui appellata, pronunciata nella resistenza di Roma Capitale, ha dichiarato infondato.
4. I ricorrenti propongono appello avverso la sentenza di prime cure, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma per i motivi che saranno esaminati in diritto.
4.1. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, argomentando l'infondatezza dell'appello, stante la legittimità del suo operato, insistendo quindi per la conferma della sentenza impugnata.
4.2. All'udienza pubblica del 23 settembre 2025, previo scambio di memorie e repliche, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Con le censure dedotte parte appellante contesta le statuizioni di reiezione del ricorso, basate sul rilievo della non sanabilità delle opere perché non riconducibili ad abusi c.d. formali ai sensi della disciplina normativa sul c.d. terzo condono e realizzate su area ricadente all'interno della perimetrazione del Parco di Veio, gravata da vincoli paesaggistici.
5.1. Gli appellanti criticano la sentenza innanzitutto per non aver rilevato l'erronea applicazione nel caso di specie dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 12 dell'8 novembre 2004, in quanto l'Amministrazione ha omesso di valutare il requisito
(autonomo, ulteriore e necessario ai fini della non condonabilità degli abusi) rappresentato dalla “non conformità degli interventi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, laddove nel caso di specie la conformità urbanistica del manufatto risulterebbe dalla documentazione allegata alla domanda di N. 03020/2023 REG.RIC.
condono e non contestata dal Comune, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
5.2. L'Amministrazione avrebbe infatti automaticamente fatto conseguire l'insanabilità dell'abuso all'esistenza del vincolo, ritenendo di per sé decisiva la ricaduta dell'immobile oggetto dell'istanza nell'area perimetrata come Parco di Veio, incurante del dettato normativo secondo cui:“[…] non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali […] a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;”.
5.3. Inoltre, avrebbe errato il Tar nel respingere le doglianze rivolte avverso la reiezione dell'istanza di condono, la quale, oltre che a distanza di quasi nove anni dalla presentazione dell'istanza stessa, interveniva in pendenza di un procedimento di variante, avviato nell'area del Parco di Veio, a seguito della sua risalente urbanizzazione ed antropizzazione, e definito con l'approvazione del nuovo Piano di assetto del Parco, mediante la delibera del Presidente dell'Ente Regionale Parco di
Veio n. 74 del 14 dicembre 2017, che avrebbe confermato l'inserimento dell'immobile nella sottozona D3, caratterizzata da inedificabilità solo relativa e possibilità di interventi di recupero urbanistico del patrimonio edilizio esistente.
5.4. La sentenza avrebbe poi inammissibilmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, che poneva a base del diniego di condono solo il citato art. 3 della legge regionale, senza richiamare il comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003
e la distinzione, ai fini della sanatoria, delle tipologie di opere di cui all' Allegato 1 dello stesso decreto. Infatti, non sarebbe stata mai accertata in sede procedimentale né discussa tra le parti nel corso del giudizio di primo grado l'appartenenza delle opere in questione agli abusi c.d. “maggiori”, essendo il rigetto della sanatoria incentrato N. 03020/2023 REG.RIC.
sulla sola esistenza del vincolo, senza alcun approfondimento in merito alla natura e alle caratteristiche delle opere da condonare.
In conclusione, secondo gli appellanti le statuizioni della sentenza che hanno qualificato l'abuso come “maggiore” - ritenendo perciò “preclusa in radice la possibilità di sanatoria” a prescindere dalla zona di insistenza dell'abuso (e, quindi,
a prescindere dalla collocazione dell'opera in area D3, prevista dal “Piano di riassetto” del Parco approvato nelle more, con conseguente possibilità di valorizzazione e recupero del “patrimonio edilizio esistente”, senza distinzione tra tipologie di opere)
- sarebbero illegittime anche perché costituenti inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
6. Le censure sono infondate.
7. Deve rilevarsi che la sentenza appellata ha innanzitutto basato il rigetto delle doglianze su di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che disciplina la fattispecie in esame.
7.1. L'istanza di condono è stata infatti presentata ai sensi del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che: “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”. N. 03020/2023 REG.RIC.
Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Per quanto di interesse, la legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12 prevede, al già menzionato art. 3, co. 1, lett. b), che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l.
269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere (…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
7.2. Tali disposizioni, come da costante orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; id. 15 settembre 2025, n. 7320), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (c.d. abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269/2003 cit. (i.e., opere di restauro, risanamento N. 03020/2023 REG.RIC.
conservativo e manutenzione straordinaria), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste (ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo).
7.2.1. Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato alla citata legge (c.d. abusi
“maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate su aree soggetti a vincoli (anche in data antecedente all'imposizione del vincolo, giusta la normativa in vigore nella Regione Lazio) a prescindere dal fatto che (ed anche se) il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area e si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cons. St.,
Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4700; principi da ultimo ribaditi proprio in analoga controversia riguardante il rigetto di una concessione in sanatoria relativa ad un immobile compreso all'interno del Parco di Veio da Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre
2024, n. 9856).
7.3. Ciò posto, è corretta la deduzione di parte appellante secondo cui un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere sanato se, oltre all'imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere e alla realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, le opere non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ma è erronea la conclusione del ragionamento secondo cui, a contrario, ai fini della reiezione della sanatoria le suddette condizioni devono essere corrispondentemente tutte escluse.
È infatti necessario che tutte le condizioni sopra elencate ai fini della condonabilità delle opere abusive ricorrano perché anche la mancanza di un solo requisito preclude in radice la sanabilità dell'abuso. N. 03020/2023 REG.RIC.
7.4. Nel caso di specie, è pacifico che il diniego di condono di cui trattasi concerne un intervento abusivo consistente nella realizzazione di un immobile a destinazione residenziale, delle dimensioni pari a 90 mq, con una cubatura pari a 356,16 mc, in area gravata da vincolo paesaggistico (in quanto ricompresa entro il perimetro del Parco di
Veio), ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r. n. 12/2004 (con particolare riferimento ai
“vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi (…)”).
7.5. Non era possibile dunque condonare le opere in questione, in quanto esse consistono nella realizzazione di una nuova costruzione che ha comportato aumento di volumetria e superficie, di modo che la fattispecie era sicuramente riconducibile ad un c.d. abuso maggiore in area vincolata, pertanto non suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003.
7.5.1. Ne consegue che vanno confermate le statuizioni della sentenza che hanno disatteso, in quanto contrastante con la consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia di disciplina del c.d. terzo condono, la tesi di parte ricorrente secondo la quale la sanatoria sarebbe in ogni caso consentita in caso di conformità degli interventi agli strumenti urbanistici vigenti, rappresentando la “non conformità urbanistica” dell'immobile un “requisito autonomo, ulteriore e necessario ai fini della non condonabilità delle opere realizzate in aree vincolate, oltre all'esistenza del vincolo stesso”, ai sensi di una corretta interpretazione dell'art. 3, co. 1, lett. b) l.r. n. 12/2004.
7.5.2. Infatti – giova ripeterlo - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d), d.l. n. 269/2003 cit., convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione N. 03020/2023 REG.RIC.
straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa
(Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).
7.6. Di conseguenza il provvedimento impugnato ha natura di atto vincolato, stante la preclusione legale rispetto alla condonabilità di abusi come quello in esame; e ciò a prescindere dal fatto che l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, così come chiarito dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato anche di recente (Cons. St., sez. VI, 5 maggio 2022, n. 3531).
7.6.1. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr.
Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 e n. 117 del 2015). Il legislatore ha così inteso chiaramente escludere la sanatoria degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale, dando preminenza alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, il quale ultimo risulta – per sua natura – il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019). N. 03020/2023 REG.RIC.
Peraltro, la medesima giurisprudenza costituzionale ha valorizzato il ruolo del legislatore regionale, “specificativo – all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono”, contribuendo questo “a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (sentenza n. 49 del
2006)” (cfr. sentenza n. 208 del 2019), con possibilità di introdurre vincoli anche più rigorosi rispetto a quelli contemplati dal d.l. n. 269/2003 (cfr. da ultimo Corte cost. 30 luglio 2021, n. 181, secondo cui “L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori”).
7.7. Le sopra esposte ragioni escludono in radice la sanabilità delle opere in questione
(realizzate in area vincolata e non riconducibili per quanto detto agli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell'allegato 1 al D.L. n. 326, cit.), senza che assuma alcun pregio l'asserita conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il diniego di Roma Capitale risulta correttamente motivato mediante il richiamo alla disciplina in materia di terzo condono
(segnatamente, il citato art. 3, co. 1, lett. b della l.r. n. 12/2004), non ravvisandosi, contrariamente a quanto argomentato dagli appellanti, alcun deficit istruttorio e motivazionale.
7.7.1. Né ha alcun pregio la circostanza, ribadita in questa sede dagli appellanti, secondo cui il vincolo insistente sull'area non comporterebbe una inedificabilità assoluta: infatti, come chiarito, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, secondo le disposizioni che regolano il c.d. terzo condono, gli abusi “maggiori” anche se realizzati in area gravata da vincoli di inedificabilità solo relativa. N. 03020/2023 REG.RIC.
Peraltro, proprio con specifico riferimento ad opere abusive consistenti nella costruzione di un'unità immobiliare, adibita a civile abitazione, all'interno del perimetro del Parco di Veio (dunque “un intervento realizzato senza titolo autorizzativo con aumento di superficie e volume”), il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che “risulta …decisivo il rilievo che le opere oggetto della domanda di sanatoria si pongono al di fuori dell'alveo dei cosiddetti abusi minori secondo la classificazione di legge, atteso che “non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa" (Cons. Stato, Sez. VI; 4635/2018)” (così
Sez. I, parere n. 1760 del 17 novembre 2021, numero affare 1485/2020).
7.7.2. Inoltre, poiché, come si è detto, il diniego di condono fondato sulla esistenza di un vincolo paesaggistico è un atto a contenuto vincolato, ai sensi della normativa (di fonte statale e regionale) sopra richiamata, gli appellanti non possono fondatamente dolersi neanche del decorso di un lasso temporale, dalla data di presentazione della domanda alla relativa definizione mediante il provvedimento impugnato, che i medesimi ritengono eccessivo. Non sussiste infatti alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380; Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017; Cons. St.,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026).
7.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza che non hanno attribuito rilievo alla questione di fatto, controversa tra le parti, relativa all'esatta ubicazione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti (in sottozona “D3”, non connotata da inedificabilità assoluta ma soggetta a recupero urbanistico, da attuarsi ai sensi della L.R. n. 22/1997, ovvero “D4” del
Piano del Parco di Veio, per la quale è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni). N. 03020/2023 REG.RIC.
7.8.1. Infatti, per un verso, trattandosi di abuso come detto “maggiore” realizzato entro il perimetro del Parco e dunque in area gravata da vincolo paesaggistico, è preclusa in radice la possibilità di sanatoria ai sensi del combinato disposto del d.l. n. 269/2003 e l.r. n. 12/2004; per altro verso, anche laddove risultasse comprovato l'inserimento in sottozona “D3” del Piano del Parco (in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Ente Parco n. 74 del 14 dicembre 2017), l'intervento risulterebbe comunque non conforme a quelli ammessi dalle relative Norme Tecniche Attuative, la quali prevedono che “è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).
Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”.
7.8.2. Ebbene, le opere in questione, in quanto consistenti - lo si ribadisce - nella realizzazione di un manufatto di 90 mq a destinazione residenziale, non risultano affatto rientrare nel novero degli interventi ammessi nella menzionata sottozona “D3”, non essendo stato minimamente comprovato che le stesse, anche eventualmente inserendosi in una “realtà antropizzata ed urbanizzata”, come sostiene parte appellante, perseguano la finalità (richiamata dalla stessa parte) di “valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente”.
7.8.3. Il Tar ha poi correttamente dichiarato infondata l'osservazione degli appellanti secondo cui le NTA dettate per la diversa sottozona “D4” a “trasformazione consolidata” (localizzazione invocata dall'Amministrazione) testimonierebbero il
“contrario della inedificabilità assoluta erroneamente e sbrigativamente ritenuta ed affermata dal Comune”, asseritamente trattandosi di zona “meno vincolata e “meno inedificabile” della D3”: anche in questo caso, infatti, l'intervento abusivo oggetto del N. 03020/2023 REG.RIC.
gravato diniego non rientra in quelli (unicamente consentiti nella sottozona “D4” da ultimo richiamata) di “manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente”.
7.9. Infine deve ribadirsi, in linea con i consolidati principi della giurisprudenza, che poco conta che l'area sia da tempo antropizzata o urbanizzata, atteso che la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati. Ed infatti, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela paesaggistica e ambientale al fine di impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 03020/2023 REG.RIC.
Condanna gli appellanti RE EB e IA MI alla rifusione delle spese a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela AN, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela AN TO EP
IL SEGRETARIO N. 03020/2023 REG.RIC.