Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6993 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025 e vertente TRA
con Parte_1
l'Avvocato Luca Fiasconaro PARTE APPELLANTE
E
, Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
P.AZ. Controparte_2 con l'Avvocato Luca Fiasconaro PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 7302/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. IX, pubblicata in data 03.04.2019 in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso
[...] dal Tribunale di Roma n. 17739/2014 con il quale le veniva ingiunto, in qualità di garante di , il pagamento Controparte_3
1
1) In via preliminare: a) revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti né in fatto né in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa;
2) In via principale: b) preso atto del disconoscimento operato dalla sig.ra
ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., Controparte_1 dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine, accertata l'inoperatività della garanzia per tutte le ragioni indicate in narrativa, dichiarare l'inesistenza e infondatezza di qualunque pretesa creditoria della Controparte_4 nei confronti della signora
[...] Controparte_1 in base alla fideiussione ex adverso richiamata e/o a qualunque altro titolo, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e rigettare, nel merito, qualunque domanda di pagamento avanzata dalla medesima
[...] nei confronti della Controparte_4 signora Controparte_1
3) In ogni caso: d) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Sempre in via preliminare: per i motivi di cui al presente atto, dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; Nel merito: in via principale, accertata e dichiarata l'assoluta erroneità e/o infondatezza dell'avversa opposizione,
2 per i motivi di cui al presente atto, respingerla integralmente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 21.560,42 (euro ventunomilacinquecentosessanta/42), ovvero di quella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla messa in mora al saldo”.»;
- il Tribunale, previo espletamento di CTU grafologica sulle sottoscrizioni contestate apposte nel contratto di fideiussione e nel contratto di sovvenzione chirografaria, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 15 giugno 2017, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «1. - Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- Condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nell'importo di
€200,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla eccezione di cui all'art. 1956 c.c. circa la liberazione del fideiussore per obbligazione futura
“Nel merito sostiene la banca che da un lato l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. secondo il quale “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, non potrebbe trovare accoglimento da un lato perché parte opponente non avrebbe fornito la prova della conoscenza da parte della banca dell'avvenuto peggioramento delle condizioni economiche e anche perché a tenore dell'art. 5 del contratto di fidejussione il fidejussore avrebbe dovuto informarsi presso il garantito dello svolgimento dei propri rapporti con la banca.
Le eccezioni però non colgono nel segno.
In primo luogo circa la consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale va rilevato che il contratto del 15.1.2013 avente ad oggetto un prestito dalla banca per €. 20.000,00, indica quale scopo del finanziamento la “rimodulazione finanziaria”; operazione che non può non rappresentare una soluzione concordata con la banca per il ripianamento di una esposizione debitoria con la stessa e dunque rappresenta proprio la soluzione accordata dalla banca a fronte di un sicuro peggioramento delle condizioni economiche del cliente che non era più in grado di far fronte alle obbligazioni precedentemente in essere.
3 In secondo luogo la circostanza che il debitore principale e la banca abbiano concordato il nuovo finanziamento attraverso un modulo sul quale sono state falsamente apposte sottoscrizioni false, proprio di quel garante che con la banca aveva sottoscritto la fidejussione omnibus, rappresenta proprio la volontà di nascondere al garante l'operazione, di modo che, anche laddove lo stesso garante avesse tentato di informarsi, tale operazione sarebbe stata certamente non resa nota.
- sulla violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. nella esecuzione dei contratti D'altro canto è la stessa opposta che ricorda come per la costante interpretazione giurisprudenziale resa sul punto, tale speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria trova ragione nella violazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti di cui all'art. 1375
c.c. e, nel contempo, riceve naturale bilanciamento di sistema nella regola di cui all'art. 1461 c.c., richiedendo per la sua operatività, al pari di quella, il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, tali da implicare una maggiore difficoltà nella surrogazione o nel regresso del fideiussore.
Ciò posto, la conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale per quanto sopra indicato e la violazione del generale principio di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (utilizzando addirittura firme false) devono condurre ad una pronunzia di avvenuta liberazione del fidejussore dall'obbligazione di garanzia e dunque all'accoglimento dell'opposizione”.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello la Parte_1
, in qualità di procuratrice della
[...] [...] quale cessionaria pro-soluto del credito Controparte_5 controverso, come da pubblicazione in G.U., ed ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi del presente atto di appello: in via principale, accertare e dichiarare l'assoluta erroneità ed infondatezza dell'opposizione proposta dalla Sig.ra nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto disposta con la sentenza appellata, condannare comunque la predetta appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 21.560,42 (euro ventunomilacinquecentosessanta/42), oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo, ovvero di quella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.”
4 non si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza del 05 ottobre 2020. E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, Controparte_4
parte del giudizio di primo grado.
[...]
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 23 giugno 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 25.11.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Erroneità ed infondatezza della sentenza appellata riguardo la ritenuta sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che sussistono i presupposti previsti dall'art. 1956 c.c. per la liberazione del garante. Al contrario, sostiene l'appellante che non sia stata raggiunta la prova - il cui onere gravava sul fideiussore – circa il peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del garantito al momento della concessione del finanziamento (successivo rispetto al rilascio della garanzia), né tantomeno riguardo l'asserita consapevolezza dell'istituto bancario quanto al deterioramento delle suddette circostanze. Invero, la mera sottoscrizione da parte del debitore principale del contratto di “rimodulazione finanziaria” non sarebbe ex se sufficiente a dimostrare la sopravvenuta incapacità dello stesso al soddisfacimento del credito, posto che tale forma contrattuale si presta alle più svariate finalità negoziali.
- Ulteriore erroneità ed infondatezza della sentenza appellata riguardo la ritenuta violazione da parte della CP_2 del principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti ex art. 1375 c.c. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che l'istituto bancario ha violato il principio di buona fede contrattuale posto dall'art. 1375 c.c. poiché ha acconsentito all'apposizione di sottoscrizioni apocrife nel contratto di finanziamento, nonché laddove si è reso inadempiente quanto ai
5 propri obblighi informativi nei confronti del fideiussore, limitando e/o impedendo la conoscibilità dell'operazione. Al contrario, sostiene l'appellante che la garante stessa avrebbe assunto su di sé l'autonomo impegno di tenersi informata circa lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra il garantito e l'istituto bancario all'atto di sottoscrizione del contratto di fideiussione e che, a fortiori, non è stata fornita alcuna prova riguardo l'asserita condotta fraudolenta della banca.
§ 5. — L'appello è infondato e la sentenza va confermata, sebbene con diversa motivazione. Va premesso, per una migliore comprensione della vicenda, che a seguito della disposta c.t.u., il perito ha accertato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione erano risultate autografe ed attribuibili alla Sig.ra mentre quelle CP_1 apposte sul contratto di sovvenzione chirografaria, “per presa visione e benestare”, erano risultate apocrife e non attribuibili alla predetta appellata. A sostegno della domanda proposta in via monitoria, la banca cedente ha provato che in data 14.12.2011 l'odierna appellata aveva prestato una fideiussione Controparte_1 omnibus con il vincolo della solidarietà nell'interesse di CP_3
che aveva in essere con la Banca cedente un contratto di
[...] conto corrente (n. 052 330 0000064), ed in favore della
[...]
, a garanzia di tutte obbligazioni dipendenti da Controparte_4 operazioni già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto debitore, sino alla concorrenza dell'importo di € 26.000,00. In data 15.1.2013, la aveva concesso al Debitore CP_2 un prestito personale (posizione n. 52 637 659148) della somma di
€ 20.000,00, con scopo “rimodulazione finanziaria”, al tasso nominale annuo fisso del 12%, da restituirsi secondo un piano di ammortamento di n. 36 rate mensili, a partire dal 15.02.2013 per terminare il 15.01.2016. A seguito del mancato pagamento delle rate, la banca comunicava in data 1.10.2013 al debitore e alla garante la risoluzione del finanziamento e chiedeva il pagamento della somma di € 21.560,42, maturata alla data del 3.6.2014, oltre interessi al tasso nominale annuo del 12%, a decorrere dal 4.6.2014 e sino al soddisfo. La fideiussione omnibus sottoscritta dalla in data CP_1
14.12.2011 è da ritenersi pienamente valida, stante l'accertamento dell'autenticità della firma da parte del CTU nominato nel giudizio di primo grado.
6 Quanto al finanziamento concesso al debitore il 15.1.2013, sono risultate apocrife le sottoscrizioni dell'appellata “per presa visione e benestare”. È ben vero che non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. per il solo fatto che detto finanziamento avesse come scopo la “rimodulazione finanziaria” implicante di per sé il peggioramento delle condizioni economiche del debitore e che incombesse sulla parte opponente, che ha eccepito liberazione ex art. 1956 c.c., la prova del suddetto peggioramento della capacità patrimoniale del debitore e la Controparte_3 conoscenza di tale situazione da parte della banca. Tuttavia, la circostanza che sia stata apposta la dicitura “per presa visione e benestare” sottoscritta dalla CP_1 evidentemente non alla presenza del funzionario della banca (non essendovi alcun elemento che la banca fosse partecipe o anche solo a conoscenza del falso) è indicativo del fatto che il finanziamento era concesso a condizione della sottoscrizione della garante. E' quindi la banca stessa che, con ogni probabilità, ha chiesto la speciale autorizzazione del garante di cui all'art. 1956
c.c., evidentemente non ritenendo sufficiente la garanzia patrimoniale del debitore, e che ha poi concesso il finanziamento all' nonostante la firma del garante per accettazione e CP_3 benestare non fosse stata apposta in presenza del funzionario che ha trattato la pratica. Pertanto, -pur risultando erronea la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte dalla al contratto di CP_1 finanziamento dimostrerebbe proprio la volontà di nascondere al garante l'operazione, di modo che, anche laddove lo stesso garante avesse tentato di informarsi, tale operazione sarebbe stata certamente non resa nota, dovendo ricondursi esclusivamente al beneficiario del finanziamento la falsificazione della firma della garante per accettazione e benestare,- deve ritenersi che, ove anche la avesse assolto l'obbligo di tenersi costantemente CP_1 informata dell'andamento del rapporto del debitore con la banca, detto controllo successivo avrebbe, sì, consentito alla garante di contestare immediatamente alla banca la falsità del benestare risultato apposto al contratto di finanziamento, ma non avrebbe evitato né l'erogazione del finanziamento, ormai già avvenuto, né il contenzioso con la banca, giacché quest'ultima, proprio perché del tutto ignara della falsificazione ai danni della CP_1 avrebbe comunque agito contro l'odierna appellata, fino all'accertamento, solo a seguito della CTU, della falsificazione
7 della sottoscrizione della per presa visione e benestare CP_1 del finanziamento. In conclusione, l'appello va respinto.
§ 6. — Nulla per le spese, stante la contumacia di CP_1
.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della Controparte_1 Controparte_2
p.az. contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della
Amministrazione.
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2025. Il Presidente estensore
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