Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/07/2025, n. 12972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12972 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02592/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di cittadinanza n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il decreto emesso in data -OMISSIS- con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992, presentata in data 22.10.2015.
L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito in relazione al “ triennio di imposta 2016/2018 ”, ritenendo invece superato - in accoglimento delle osservazioni sul punto trasmesse dall’istante a seguito del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis , l. n. 241/90 - il rilievo ostativo consistente nella risalente notizia di reato del 2003 per la fattispecie di -OMISSIS- prevista dall’art. -OMISSIS-
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo l’illegittimità del diniego per eccesso di potere per “ travisamento ed erronea valutazione dei fatti ” (primo motivo) e per “ difetto di istruttoria ” (secondo motivo), in particolare lamentando che l’Amministrazione avrebbe erroneamente omesso di considerare anche l’apporto reddituale di un familiare convivente incluso nel novero di cui all’art. 433 c.c., segnatamente il genero -OMISSIS-, marito della figlia -OMISSIS-, come comprovato dal certificato di matrimonio in atti nonché dal certificato storico di residenza.
Si è costituito il Ministero dell’Interno intimato per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Ciò posto, si rende necessario premettere che la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda soltanto sulla ritenuta carenza del requisito reddituale, considerato che, alla luce di quanto emerge testualmente dal corredo motivazionale del decreto di rigetto, sono state accolte le osservazioni trasmesse dall’istante in relazione al profilo ostativo - preannunciato nel preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 - consistente nella notizia di reato del 2003 per -OMISSIS-.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
2.1- Occorre innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questa Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per tali ragioni il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici.
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”) .
In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
2.2- Ciò posto, valga altresì precisare, per quanto qui maggiormente rileva, che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis , Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, « nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito ».
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
2.3- Ebbene, nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha motivato il diniego rilevando che le osservazioni inviate dal richiedente non sono meritevoli di accoglimento in quanto “ fanno riferimento ai redditi di un familiare convivente di cui non è indicato il legame parentale di cui all’art. 433 c.c .”.
Il ricorrente, per contro, ha eccepito che l’Amministrazione avrebbe erroneamente omesso di considerare anche l’apporto reddituale di un familiare convivente, segnatamente il genero -OMISSIS- che ha contratto matrimonio con la figlia -OMISSIS- in data 11.11.2005. In proposito, deduce che, nel triennio contestato 2016/2018, il genero ha documentato un reddito annuo superiore ad €20.000,00, dunque già di per sé ampiamente superiore alla soglia minima di €13.426,05 annui, considerato che il nucleo dell’istante è composto dal coniuge a carico, due figlie, una nipote e, appunto, anche il genero.
Ebbene, la doglianza va condivisa atteso che il ricorrente, alla luce del certificato di matrimonio e del certificato storico di residenza prodotti in giudizio, ha adeguatamente assolto all’onere di provare entrambe le circostanze di fatto dedotte, ovvero la qualità di genero e il rapporto di convivenza con il medesimo.
Pertanto, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’Amministrazione, in disarmonia con quanto stabilito dalla predetta circolare ministeriale del 2007 ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, risulta aver omesso di valutare l’effettività e l’entità del contributo del genero convivente con l’istante, dunque di un soggetto legato a quest’ultimo da un rapporto comportante l’obbligo alimentare in quanto espressamente incluso nel novero dei soggetti enumerati dall’art. 433 c.c.
Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso, il diniego impugnato deve essere annullato. Per l’effetto, l’Amministrazione avrà l’obbligo di rivalutare la posizione dell’istante secondo i principi e i criteri sopra enunciati e fatte salve le ulteriori determinazioni.
3.- La peculiarità della vicenda concreta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.