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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 3703/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia n. 4855/2022 pubblicata il 17.05.2022
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barano d'Ischia alla Piazza San Rocco n. 26 presso l'avv. Gianpaolo Buono da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata alla via Osservatorio n. 40 presso l'avv. Francesco Di Meglio da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Ischia Controparte_2 alla via Osservatorio n. 40 presso l'avv. Giuseppe Di Meglio da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Parte_1
Napoli - Sezione Distaccata di Ischia: 1) ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della ER , proprietaria di un fondo limitrofo, a ripristinare Controparte_1
l'originario livello del terreno sovrastante la cantina di proprietà dell'istante ed a risarcirle il danno da infiltrazioni subito dal proprio cespite;
2) ha dichiarato la propria incompetenza per materia rispetto alla domanda attorea volta ad ottenere l'estirpazione delle piante presenti sul confine in quanto devoluta alla cognizione del Giudice di Pace;
3) ha rigettato la domanda riconvenzionale di volta a sentir accertare la violazione delle distanze legali Controparte_1 realizzata dall'attrice ampliando le sue fabbriche con condanna della stessa al loro arretramento o alla loro demolizione;
4) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
; 5) ha compensato le spese di lite tra le due germane condannando l'attrice al Controparte_2 rimborso di quelle sostenute dal . CP_2
e si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello con vittoria delle spese processuali.
Il Collegio, con ordinanza comunicata il 19.04.2024, ha conferito al c.t.u. nominato il mandato predisposto col precedente provvedimento di nomina ed ha rinviato la causa, in attesa del deposito dell'elaborato peritale, disponendo che l'udienza del 24.01.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza, comunicata il 27.01.2025, si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 21.02.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 25.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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