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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2367/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2367/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: i coniugi confermano, non sussistendo ipotesi di riconciliazione, di divorziare alle condizioni già espresse nelle precisazioni delle conclusioni congiunte depositate, che si riportano pedissequamente:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], ordinandone la trascrizione nell'apposito registro dello stato civile. I coniugi
[...] vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano che nessun mantenimento verrà corrisposto in favore della figlia essendo maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
3. Darsi atto che i sigg.ri e a regolamentazione e tacitazione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali dichiarano:
A-Il sig. dichiara di trasferire la propria quota di proprietà indivisa della casa coniugale, in Galliate - Parte_2 via Trento n. 9 alla sig.ra come segue: Parte_1
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE
da a Parte_2 Parte_1
Il signor nato a [...] il [...], codice fiscale: , trasferisce Parte_2 CodiceFiscale_3 alla signora nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._4
, che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà degli immobili siti in Comune di GALLIATE –
[...]
Via Trento n. 9, facenti parte del complesso a regime condominiale costituito da fabbricato principale di appartamenti e cantine e da due fabbricati accessori di autorimesse, insistenti su area identificata al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 47 particelle: - 1585, ente urbano di ca 70, - 1586, ente urbano di are 5.40, - 1587, ente urbano di ca 20, e più precisamente:
- appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto da ingresso, bagno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, ripostiglio e due balconi, con annessa cantina al piano seminterrato;
- autorimessa al piano terreno.
Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GALLIATE (NO), correttamente a Parte_2 nato a [...] il [...], codice fiscale: , e CodiceFiscale_3 Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un mezzo) CodiceFiscale_4 ciascuno di proprietà in regime di comunione dei beni, con i seguenti dati:
- foglio 47, particella 1586 subalterno 4, Via Trento n. 9, piani 1-S1, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale mq. 81, rendita catastale euro 247,90 (appartamento e cantina);
- foglio 47, particella 1585 subalterno 1, Via Trento, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita catastale euro 45,24 (autorimessa).
CONFINI:
L'appartamento confina con affaccio su cortile comune a più lati, con vano scala comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero interno 3;
la cantina confina con corridoio comune, con cantina di proprietà di terzi, con terrapieno verso cortile comune a due lati;
l'autorimessa confina con cortile comune, con autorimessa di proprietà di terzi, con muro perimetrale, con Via Trento.
Il signor dichiara che la titolarità dell'immobile in oggetto è a lui pervenuta in forza di: Parte_2
- atto di compravendita del 7 dicembre 2010 del Notaio di AT (NO), Repertorio n. 20188 e Raccolta Persona_2
n. 5400, registrato a Novara il 10 dicembre 2010 al n. 12228 Serie 1T, trascritto a Novara il 10 dicembre 2010 ai nn. 19019/12125, che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti ed a quelli in esso eventualmente richiamati, con espresso riferimento all'atto del 19 marzo 2007 del Notaio di Persona_3
AT (NO), Repertorio n. 115466 e Raccolta n. 25156, registrato a Novara il 20 marzo 2007 al n. 2255 Serie 1T, trascritto a Novara il 21 marzo 2007 ai nn. 5997/3545 ed ai nn. 5998/3546.
Il signor in relazione all'immobile da lui ceduto, rilascia le seguenti dichiarazioni: Parte_2 -- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, attesta e dà atto che:
- la costruzione del fabbricato, di cui gli immobili in oggetto sono parte, è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
-- gli immobili, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Galliate (NO), sono stati oggetto dei seguenti interventi:
- D.I.A. presentata il 31 marzo 2006 al Comune di Galliate (NO) ed ivi protocollata n. 0009208A, relativa a modifiche interne all'appartamento;
-- che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Il signor garantisce la regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita. Parte_2
Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni.
Gli immobili in oggetto vengono ceduti a corpo con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere.
Il signor garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lui pervenuto come sopra detto e Parte_2 garantisce la libertà dell'immobile stesso da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali.
Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico della sig.ra Pt_1
Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura del decreto di omologa della separazione, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere.
Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore di euro 18.470,00=.
Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 27 maggio 2025, con protocollo: - n. NO0048915/2025, per l'appartamento e la cantina, che qui si allega sotto la lettera “A”;
- n. NO0048914/2025, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera “B”.
Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2025 204444 0055, redatto il 2 giugno 2025 dal certificatore Geom. di Novara, ed inviato al SIPEE Parte_3 in data 2 giugno 2025, con scadenza in data 2 giugno 2035, che qui si allega sotto la lettera “C”.
La signora dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. Parte_1
Il signor dichiara che successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna Parte_2 modifica all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che l'autorimessa in oggetto è priva di impianto di riscaldamento e pertanto per la stessa non si allega attestato di prestazione energetica.
B- La sig.ra riconosce al sig. a tacitazione e definizione dei rispettivi Parte_1 Parte_2 rapporti patrimoniali ed a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 la somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), nonché la somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) a titolo di rimborso della quota di sua spettanza in relazione ai fondi di investimento effettuati in costanza di matrimonio, per un totale complessivo pari ad Euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento virgola zero zero), da versare, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal sig. al momento dell'emissione del decreto di omologa della Parte_2 separazione;
C- A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla sig.ra il sig. Parte_1 Pt_2 avrà facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto di trasferimento di cui al punto A), a suo favore,
[...] in forza dell'emanando decreto di omologa della separazione e con spese tutte a carico del medesimo sig. Parte_2 con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità.
D- Il sig. al ricevimento dell'intera somma concordata di euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento Parte_2 virgola zero zero), da parte della sig.ra si impegna sin d'ora a cancellare a propria cura e Parte_1 spese, l'ipoteca giudiziale, ove avesse proceduto all'iscrizione in forza dell'emanando decreto di omologa della separazione.
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento;
5. Con il deposito della separazione i coniugi dichiarano di avere risolto tutte le questioni di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere in futuro l'uno nei confronti dell'altro;
6. Spese legati ripartite al 50% tra i coniugi.”
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - SO ED TT
nato a [...] il [...], codice fiscale: trasferisce a Parte_2 CodiceFiscale_3 nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_4 quanto segue:
• la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, degli immobili siti in Comune di GALLIATE – via Trento n. 9, facenti parte del complesso a regime condominiale costituito da fabbricato principale di appartamenti e cantine e da due fabbricati accessori di autorimesse, insistenti su area identificata al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 47 particelle:
- 1585, ente urbano di ca 70, - 1586, ente urbano di are 5.40, - 1587, ente urbano di ca 20, e più precisamente: - appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto da ingresso, bagno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, ripostiglio e due balconi, con annessa cantina al piano seminterrato;
- autorimessa al piano terreno.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
In particolare, risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GALLIATE (NO), correttamente in ditta a nato a [...] il [...], codice fiscale: , e Parte_2 CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...], codice fiscale: , per la quota di Parte_1 CodiceFiscale_4
1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà in regime di comunione dei beni, con i seguenti dati:
- foglio 47, particella 1586 subalterno 4, Via Trento n. 9, piani 1-S1, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale mq. 81, rendita catastale euro 247,90 (appartamento e cantina);
- foglio 47, particella 1585 subalterno 1, Via Trento, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita catastale euro 45,24 (autorimessa).
come da visure catastali storiche, al 28 novembre 2025, che si allegano alla presente certificazione
CONFINI:
L'appartamento confina con affaccio su cortile comune a più lati, con vano scala comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero interno 3;
la cantina confina con corridoio comune, con cantina di proprietà di terzi, con terrapieno verso cortile comune a due lati;
l'autorimessa confina con cortile comune, con autorimessa di proprietà di terzi, con muro perimetrale, con via Trento.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), cod. identificativo 2025 204444 0055 redatto dal certificatore in data 2/6/2025. Parte_3
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
dichiara che la titolarità degli immobili in oggetto è a lui pervenuta in forza di: Parte_2
- atto di compravendita del 7 dicembre 2010 del Notaio di AT (NO), Repertorio n. 20188 e Raccolta Persona_2
n. 5400, registrato a Novara il 10 dicembre 2010 al n. 12228 Serie 1T, trascritto a Novara il 10 dicembre 2010 ai nn. 19019/12125.
Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere.
Inoltre, con riferimento agli immobili in oggetto, a far stato dal ventennio alla data del 27 novembre 2025, non esistono pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali, e non risultano atti di donazione, né successioni apertesi nell'ultimo ventennio per le quali non sia stata trascritta accettazione di eredità.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni in oggetto risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati, come da visure catastali storiche aggiornate al 28 novembre 2025, che si allegano alla presente, e corrispondono pienamente alle planimetrie già rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali in data 27 maggio 2025, con protocollo n. NO0048915/2025, per l'appartamento e la cantina e con protocollo n. NO0048914/2025, per l'autorimessa, depositate in atti.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Si precisa che il valore catastale della quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà degli immobili in oggetto è di euro 18.470,00=, ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza,
rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle Leggi 47/85 e 248/2006 il signor in relazione agli immobili in oggetto, di cui è titolare Parte_2 della quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà, garantendo la regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ed a conferma di quanto già dichiarato dalla parte venditrice nell'atto di acquisto suddetto, ha dichiarato che:
- la costruzione del fabbricato, di cui gli immobili in oggetto sono parte, è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
-- gli immobili, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Galliate (NO), sono stati oggetto dei seguenti interventi:
- D.I.A. presentata il 31 marzo 2006 al Comune di Galliate (NO) ed ivi protocollata n. 0009208A, relativa a modifiche interne all'appartamento; -- che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale alle condizioni sopra riportate e da loro concordate.
All'udienza del 18/12/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, alla presenza della funzionaria è stata data lettura delle condizioni di separazione, tra cui è stato concordato il CP_1 trasferimento dell'immobile sopra indicato e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_4 CP_2 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alle condizioni, il Collegio ritiene di ratificarle essendo conformi alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente trascritte e dispone in conformità ad essi;
4) prende atto di tutti gli altri accordi concordati tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2367/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: i coniugi confermano, non sussistendo ipotesi di riconciliazione, di divorziare alle condizioni già espresse nelle precisazioni delle conclusioni congiunte depositate, che si riportano pedissequamente:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], ordinandone la trascrizione nell'apposito registro dello stato civile. I coniugi
[...] vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano che nessun mantenimento verrà corrisposto in favore della figlia essendo maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
3. Darsi atto che i sigg.ri e a regolamentazione e tacitazione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali dichiarano:
A-Il sig. dichiara di trasferire la propria quota di proprietà indivisa della casa coniugale, in Galliate - Parte_2 via Trento n. 9 alla sig.ra come segue: Parte_1
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE
da a Parte_2 Parte_1
Il signor nato a [...] il [...], codice fiscale: , trasferisce Parte_2 CodiceFiscale_3 alla signora nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._4
, che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà degli immobili siti in Comune di GALLIATE –
[...]
Via Trento n. 9, facenti parte del complesso a regime condominiale costituito da fabbricato principale di appartamenti e cantine e da due fabbricati accessori di autorimesse, insistenti su area identificata al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 47 particelle: - 1585, ente urbano di ca 70, - 1586, ente urbano di are 5.40, - 1587, ente urbano di ca 20, e più precisamente:
- appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto da ingresso, bagno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, ripostiglio e due balconi, con annessa cantina al piano seminterrato;
- autorimessa al piano terreno.
Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GALLIATE (NO), correttamente a Parte_2 nato a [...] il [...], codice fiscale: , e CodiceFiscale_3 Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale: , per la quota di 1/2 (un mezzo) CodiceFiscale_4 ciascuno di proprietà in regime di comunione dei beni, con i seguenti dati:
- foglio 47, particella 1586 subalterno 4, Via Trento n. 9, piani 1-S1, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale mq. 81, rendita catastale euro 247,90 (appartamento e cantina);
- foglio 47, particella 1585 subalterno 1, Via Trento, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita catastale euro 45,24 (autorimessa).
CONFINI:
L'appartamento confina con affaccio su cortile comune a più lati, con vano scala comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero interno 3;
la cantina confina con corridoio comune, con cantina di proprietà di terzi, con terrapieno verso cortile comune a due lati;
l'autorimessa confina con cortile comune, con autorimessa di proprietà di terzi, con muro perimetrale, con Via Trento.
Il signor dichiara che la titolarità dell'immobile in oggetto è a lui pervenuta in forza di: Parte_2
- atto di compravendita del 7 dicembre 2010 del Notaio di AT (NO), Repertorio n. 20188 e Raccolta Persona_2
n. 5400, registrato a Novara il 10 dicembre 2010 al n. 12228 Serie 1T, trascritto a Novara il 10 dicembre 2010 ai nn. 19019/12125, che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti ed a quelli in esso eventualmente richiamati, con espresso riferimento all'atto del 19 marzo 2007 del Notaio di Persona_3
AT (NO), Repertorio n. 115466 e Raccolta n. 25156, registrato a Novara il 20 marzo 2007 al n. 2255 Serie 1T, trascritto a Novara il 21 marzo 2007 ai nn. 5997/3545 ed ai nn. 5998/3546.
Il signor in relazione all'immobile da lui ceduto, rilascia le seguenti dichiarazioni: Parte_2 -- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, attesta e dà atto che:
- la costruzione del fabbricato, di cui gli immobili in oggetto sono parte, è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
-- gli immobili, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Galliate (NO), sono stati oggetto dei seguenti interventi:
- D.I.A. presentata il 31 marzo 2006 al Comune di Galliate (NO) ed ivi protocollata n. 0009208A, relativa a modifiche interne all'appartamento;
-- che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Il signor garantisce la regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita. Parte_2
Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni.
Gli immobili in oggetto vengono ceduti a corpo con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere.
Il signor garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lui pervenuto come sopra detto e Parte_2 garantisce la libertà dell'immobile stesso da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali.
Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico della sig.ra Pt_1
Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura del decreto di omologa della separazione, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere.
Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore di euro 18.470,00=.
Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 27 maggio 2025, con protocollo: - n. NO0048915/2025, per l'appartamento e la cantina, che qui si allega sotto la lettera “A”;
- n. NO0048914/2025, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera “B”.
Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2025 204444 0055, redatto il 2 giugno 2025 dal certificatore Geom. di Novara, ed inviato al SIPEE Parte_3 in data 2 giugno 2025, con scadenza in data 2 giugno 2035, che qui si allega sotto la lettera “C”.
La signora dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. Parte_1
Il signor dichiara che successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna Parte_2 modifica all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che l'autorimessa in oggetto è priva di impianto di riscaldamento e pertanto per la stessa non si allega attestato di prestazione energetica.
B- La sig.ra riconosce al sig. a tacitazione e definizione dei rispettivi Parte_1 Parte_2 rapporti patrimoniali ed a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 la somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), nonché la somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) a titolo di rimborso della quota di sua spettanza in relazione ai fondi di investimento effettuati in costanza di matrimonio, per un totale complessivo pari ad Euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento virgola zero zero), da versare, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal sig. al momento dell'emissione del decreto di omologa della Parte_2 separazione;
C- A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla sig.ra il sig. Parte_1 Pt_2 avrà facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto di trasferimento di cui al punto A), a suo favore,
[...] in forza dell'emanando decreto di omologa della separazione e con spese tutte a carico del medesimo sig. Parte_2 con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità.
D- Il sig. al ricevimento dell'intera somma concordata di euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento Parte_2 virgola zero zero), da parte della sig.ra si impegna sin d'ora a cancellare a propria cura e Parte_1 spese, l'ipoteca giudiziale, ove avesse proceduto all'iscrizione in forza dell'emanando decreto di omologa della separazione.
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento;
5. Con il deposito della separazione i coniugi dichiarano di avere risolto tutte le questioni di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere in futuro l'uno nei confronti dell'altro;
6. Spese legati ripartite al 50% tra i coniugi.”
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - SO ED TT
nato a [...] il [...], codice fiscale: trasferisce a Parte_2 CodiceFiscale_3 nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_4 quanto segue:
• la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, degli immobili siti in Comune di GALLIATE – via Trento n. 9, facenti parte del complesso a regime condominiale costituito da fabbricato principale di appartamenti e cantine e da due fabbricati accessori di autorimesse, insistenti su area identificata al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 47 particelle:
- 1585, ente urbano di ca 70, - 1586, ente urbano di are 5.40, - 1587, ente urbano di ca 20, e più precisamente: - appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto da ingresso, bagno, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, ripostiglio e due balconi, con annessa cantina al piano seminterrato;
- autorimessa al piano terreno.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
In particolare, risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GALLIATE (NO), correttamente in ditta a nato a [...] il [...], codice fiscale: , e Parte_2 CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...], codice fiscale: , per la quota di Parte_1 CodiceFiscale_4
1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà in regime di comunione dei beni, con i seguenti dati:
- foglio 47, particella 1586 subalterno 4, Via Trento n. 9, piani 1-S1, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale mq. 81, rendita catastale euro 247,90 (appartamento e cantina);
- foglio 47, particella 1585 subalterno 1, Via Trento, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 12, superficie catastale mq. 12, rendita catastale euro 45,24 (autorimessa).
come da visure catastali storiche, al 28 novembre 2025, che si allegano alla presente certificazione
CONFINI:
L'appartamento confina con affaccio su cortile comune a più lati, con vano scala comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero interno 3;
la cantina confina con corridoio comune, con cantina di proprietà di terzi, con terrapieno verso cortile comune a due lati;
l'autorimessa confina con cortile comune, con autorimessa di proprietà di terzi, con muro perimetrale, con via Trento.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), cod. identificativo 2025 204444 0055 redatto dal certificatore in data 2/6/2025. Parte_3
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
dichiara che la titolarità degli immobili in oggetto è a lui pervenuta in forza di: Parte_2
- atto di compravendita del 7 dicembre 2010 del Notaio di AT (NO), Repertorio n. 20188 e Raccolta Persona_2
n. 5400, registrato a Novara il 10 dicembre 2010 al n. 12228 Serie 1T, trascritto a Novara il 10 dicembre 2010 ai nn. 19019/12125.
Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere.
Inoltre, con riferimento agli immobili in oggetto, a far stato dal ventennio alla data del 27 novembre 2025, non esistono pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali, e non risultano atti di donazione, né successioni apertesi nell'ultimo ventennio per le quali non sia stata trascritta accettazione di eredità.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni in oggetto risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati, come da visure catastali storiche aggiornate al 28 novembre 2025, che si allegano alla presente, e corrispondono pienamente alle planimetrie già rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali in data 27 maggio 2025, con protocollo n. NO0048915/2025, per l'appartamento e la cantina e con protocollo n. NO0048914/2025, per l'autorimessa, depositate in atti.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Si precisa che il valore catastale della quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà degli immobili in oggetto è di euro 18.470,00=, ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza,
rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi delle Leggi 47/85 e 248/2006 il signor in relazione agli immobili in oggetto, di cui è titolare Parte_2 della quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà, garantendo la regolarità edilizio-urbanistica della consistenza immobiliare trasferita, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ed a conferma di quanto già dichiarato dalla parte venditrice nell'atto di acquisto suddetto, ha dichiarato che:
- la costruzione del fabbricato, di cui gli immobili in oggetto sono parte, è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
-- gli immobili, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Galliate (NO), sono stati oggetto dei seguenti interventi:
- D.I.A. presentata il 31 marzo 2006 al Comune di Galliate (NO) ed ivi protocollata n. 0009208A, relativa a modifiche interne all'appartamento; -- che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale alle condizioni sopra riportate e da loro concordate.
All'udienza del 18/12/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, alla presenza della funzionaria è stata data lettura delle condizioni di separazione, tra cui è stato concordato il CP_1 trasferimento dell'immobile sopra indicato e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_4 CP_2 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alle condizioni, il Collegio ritiene di ratificarle essendo conformi alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente trascritte e dispone in conformità ad essi;
4) prende atto di tutti gli altri accordi concordati tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO