Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4593 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello,
TRA
(c.f. ), con gli Avv.ti Gianfranco Iacobino e Parte_1 C.F._1
Sara Martellone, appellante principale – appellata incidentale E
(c.f. , in persona del suo Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Princigalli, Persona_1 appellato principale – appellante incidentale All'udienza del 05.11.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 75/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di pace di in data 18.03.2022, con la quale Controparte_1 veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante nei confronti del
, per i danni assertivamente subiti in data 31.08.2020 (rectius Controparte_1
31.08.2019) , alle ore 19.45 circa, a causa di una griglia per lo scolo dell'acqua piovana, parzialmente divelta e coperta da carte e detriti, presente in San Giorgio J., sulla via Lecce, all'altezza dell'intersezione con la via Pio XII, percorsa a piedi dalla lamentava Pt_1 l'appellante: 1) che la motivazione della sentenza impugnata fosse scarna e illogica;
2) la violazione ed erronea applicazione di norme di legge;
* rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale in relazione al capo delle spese
(che erano state compensate dal primo giudice), lamentando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 cpc e 92 comma 2 c.p.c. - vizio di motivazione;
* ritenuto che l'appello principale non possa trovare accoglimento, in quanto: a) il teste ascoltato in primo grado è apparso oggettivamente inattendibile, in quanto parte delle sue dichiarazioni si è posta in contrasto con quanto riferito in sede di interrogatorio formale dalla stessa (quest'ultima riferiva, tra l'altro: “…Dichiaro che, sono caduta sulla griglia, Pt_1 ma che sulla stessa, anche nel punto preciso in cui sono caduta, non vi era la presenza di nessuna carta e giornale, anche se essendo decorso del tempo, non posso ricordare la presenza di carte sulla predetta griglia”; mentre il teste riferiva, tra l'altro: “…preciso che la griglia non era pulita ma vi erano delle carte e proprio al punto in cui la SIra è Pt_1 caduta, era coperto da una di queste carte;
preciso che la presenza di dette carte non copriva tutta la griglia, che rimaneva comunque visibile…”), nonché con quanto emerge dalla relazione di servizio della Polizia Municipale del 31.08.2020, intervenuta sul posto subito dopo l'evento (il teste riferiva, tra l'altro: “…Confermo l'arrivo in loco dei Vigili successivamente alla caduta, su chiamata di un passante, e preciso che nel momento in cui sono sopraggiunti, la SIra non era sul luogo, poiché già trasportata in Parte_1 Ospedale…”; mentre nella citata relazione del 31.08.2019 della Polizia locale si legge, tra l'altro: “In data odierna, alle ore 19.30 circa, proveniva a questo Comando richiesta di intervento per la caduta di una persona in via Pio XII ang. Via Lecce. I sottoscritti verbalizzanti, Comm. e Sovr. , si recavano Controparte_2 Parte_2
il 10.02.1953 ed ivi residente a[...], seduta sul CP_1 marciapiedi di via Pio XII con evidente versamento di sangue dal ginocchio sx. La stessa riferiva di essersi ferita cadendo malamente sulla griglia dell'acqua piovana insistente all'incrocio sopra menzionato. I verbalizzanti allertavano immediatamente il 118 che giungeva sul posto dopo pochi minuti e trasportava la SI.ra al pronto soccorso Pt_1 dell'Ospedale M. Giannuzzi di Manduria. Si precisa che, al momento del sopralluogo, la visibilità era garantita da sufficiente illuminazione naturale e che la griglia era in asse con la strada. Si è potuto notare solo un lieve sollevamento della stessa nella sua parte terminale. Sul posto era presente la IG.ra , nata a [...]_1 l'08.07.73 ed ivi residente a[...], la quale dichiarava di essere un'amica della SI.ra e che, al momento della caduta, era in sua compagnia. Pt_1
[…]”); non può dirsi, pertanto, sufficientemente provata la presenza dei detriti e carte che, secondo la tesi di parte attrice, avrebbero coperto l'anomalia della griglia;
b) dalla stessa documentazione fotografica allegata dalla parte attrice in primo grado si evince chiaramente come l'anomalia presente sulla griglia fosse perfettamente rilevabile (peraltro il sinistro, secondo quanto allegato in citazione ed emergente dalla stessa relazione di servizio della Polizia locale innanzi citata, si sarebbe verificato intorno alle ore 19.30-19.45 del 31 agosto e, pertanto, in presenza di illiminazione naturale); c) pertanto, in considerazione della situazione appena delineata, può giungersi alla conclusione che i pregiudizi assertivamente subiti dall'appellante siano da ricondurre al fatto del danneggiato, che, per la gravità della violazione delle norme di comune prudenza e, pertanto, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, integra l'ipotesi del caso fortuito, che fa venire meno il nesso di causalità fra il pregiudizio subito e la cosa in custodia (art. 2051 c.c.), che viene a costituire una semplice occasione dell'evento (cfr. Cass. n. 23919/13); appare opportuno aggiungere che il fatto del danneggiato incide sulla valutazione di sussistenza del nesso di causalità, escludendolo;
nel caso di specie la chiara evidenza, per le ragioni espresse, delle condizioni della strada, rendono del tutto eccezionale ed imprevedibile l'evento per la gravità della negligenza dell'attrice, dovuta evidentemente ad assoluta distrazione;
* ritenuta la fondatezza dell'appello incidentale tempestivamente proposto dal in CP_1 quanto il primo giudice ha così motivato la decisione di compensare le spese: “…Esistono giusti motivi peer compensare le spese di lite…”; appare evidente che detta motivazione, oltre che apparente, in quanto priva della esplicitazione dei giusti motivi che avrebbero indotto concretamente il primo giudice a pervenire a detta decisione, si pone in contrasto, come lamentato dall'appellante incidentale, con il principio generale di soccombenza, previsto dall'art. 92, comma 1, c.p.c. e con quanto dispone lo stesso articolo al comma due, posto che nel caso di specie non è possibile ravvisare una soccombenza reciproca, né la novità assoluta della questione, né un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, né ancora si ravvisano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 c.p.c. (appena citate) che, in forza della dichiarazione di incostituzionalità del cennato articolo, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese di lite;
anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come liquidata dal primo giudice, vanno poste definitivamente a carico di;
Parte_1
* ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante principale, in applicazione del principio di soccombenza;
osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di , Parte_1 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 , così provvede: Controparte_1 a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, riforma il capo delle spese della sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna a rifondere al Parte_1 CP_1 Controparte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 800,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come liquidata dal primo giudice, definitivamente a carico di;
Parte_1
c) condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 147,00 per esborsi ed in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di Parte_1 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
Taranto, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco