Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 gennaio 2008 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2023 |
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- 1. anno 2020 - Pagina 6https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 Il Tribunale di Benevento sulla mancata acquisizione del consenso e violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario (Cass. Civ., Sez. II, ,sent. 30 gennaio- 1 febbraio 2019, n. 187) L'inadempimento da parte del medico dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, ovvero la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, invero, la omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia una relazione con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi […] Le Sezioni Unite Civili in materia di trasporto aereo …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2024, n. 11399Provvedimento: Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IMMIGRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13777/2023 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONI UNITE CIVILI Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 30/01/2024 PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - PU BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - AF GA NI AS - Presidente di Sezione - LORENZO ORILIA - Presidente di Sezione - GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO …Leggi di più...
- deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento·
- condizioni·
- giudizio di cassazione·
- ammissibilità·
- domanda di protezione internazionale·
- questione di diritto insorta in un procedimento cautelare·
- rinvio pregiudiziale ex art. 363·
- rigetto della commissione territoriale per manifesta infondatezza·
- bis c.p.c·
- proposizione del ricorso in sede giurisdizionale·
- procedimenti cautelari·
- procedimento·
- costituzione della repubblica·
- straniero (condizione dello)·
- impugnazioni civili
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto)) .
- Articolo 2Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
((i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;)) a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
((a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);)) b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 ;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848 ;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 ;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i) 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
((b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;)) ((b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;)) m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.