Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, iscritta al n. 610 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pitigliano (Gr) alla Piazza C.F._1 della Repubblica n. 19 presso lo studio dell'avv. Melania Renaioli, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2 elettivamente domiciliato in EN (Vt) alla Via A. Gramsci n. 11 presso lo studio dell'avv. Daniele Ronchini, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 agosto 2017 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di EN (Vt), parte I, n. 4, anno
2017), che dalla loro unione è nato il figlio a Perugia il 10 febbraio Persona_1
2019, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in EN (VT), loc. Roggiglie n. 78/C, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà assegnata alla stessa;
si dà atto che il sig. Parte_1
se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti personali;
Controparte_1
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di voler, quindi, rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo per il proprio mantenimento;
4) il figlio minor è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, sita in
EN, Loc Roggiglie, 78/C. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, alla formazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso dovranno, pertanto, essere prese dai genitori di comune accordo, mentre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la relativa responsabilità separatamente e, quindi, le decisioni saranno prese dal genitore presso il quale si trova in quel momento il figlio, fermo l'obbligo di comunicare, senza dilazione, all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa;
il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, , entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € Per_1
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350,00 mediante bonifico bancario sull'iban [...], già comunicato. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
5) alla sottoscrizione del presente atto, il Sig corrisponderà altresì alla Sig.ra CP_1
mediante bonifico istantaneo la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a Parte_1
titolo di arretrati sino al marzo 2025 per contributo per il mantenimento d , Per_1
che la sig.ra accetta rilasciando, salvo buon fine, allo stesso quietanza Parte_1
con contestuale dichiarazione di non avere altro a pretendere a tale titolo;
6) l'assegno unico è riconosciuto alla madre al 100%;
7) Le spese straordinarie (che in via esemplificativa si indicano in spese scolastiche, mediche e specialistiche, attività sportive, ricreative e culturali) verranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% ciascuno e per esse viene fatto espresso riferimento al Protocollo di intesa raggiunto, per il Tribunale di Viterbo, tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c;
8) il padre avrà diritto di visita e pernotto del figlio come meglio specificato nel piano genitoriale che si deposita e riassunto come segue: - due pomeriggi a settimana, dalle ore 15.30 alle ore 20:30 durante il periodo scolastico/invernale e dalle 16:00 alle 23:00 durante il periodo estivo/non scolastico, nei giorni che il padre, svolgendo lavoro soggetto a turni variabili di settimana in settimana, si riserva di comunicare di volta in volta con congruo anticipo e che comunque si indicano sin d'ora nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio;
- un pernotto a settimane alterne la notte del sabato e precisamente: dalle 15:30 del sabato, allorquando il padre avrà terminato il proprio turno di lavoro, sino alle ore 20:30 della domenica nel periodo scolastico/invernale e dalle ore 16.00 del sabato sino alle 23:00 della domenica durante il periodo estivo/non scolastico. In ogni caso il bambino verrà preso dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnato agli orari sopra indicati, salvo diverso accordo fra i genitori;
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- le festività del Natale, Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e le altre da calendario, verranno trascorse d alternativamente con l'uno o l'altro genitore sempre Per_1
secondo il piano genitoriale cui si rimanda;
- durante le vacanze estive, il padre avrà con sé per due settimane, non Per_1
consecutive, nelle quali potrà condurlo in località di villeggiatura, previa comunicazione – del periodo e della località – entro il 31.05. di ogni anno. Il tutto rimarrà comunque subordinato alle esigenze, ai desideri ed ai bisogni del minore.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e costruttivo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, nonché quella dei rispettivi ascendenti”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
EN per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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