Decreto cautelare 14 ottobre 2023
Sentenza breve 27 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 27/11/2023, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 01369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Leogrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano a Mare, Comune di Polignano a Mare - Area IV - Area tecnica - Suap, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
“del Provvedimento del Comune di Polignano Area IV – Area Tecnica – prot. n. 27348/2023 del 10/08/2023, trasmesso a mezzo pec in data 10/08/2023: “S.C.AGI – ex art. 24 del d.P.R. n. 380/2021 – prot. 591 del 07 gennaio 2021, avente ad oggetto “Variante in corso d'opera al P. di C. 01/16 – Blocchi 3 e 4” – annullamento in autotutela ai sensi dell''art. 21-octies della L. n. 241/90”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Silvio Giancaspro e udito per la parte ricorrente il difensore, avv. Pasquale Leogrande;
Comunicata alla parte ricorrente in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. 27348/2023 del 10 agosto 2023, con cui il Comune di Polignano a Mare ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di agibilità presentata in data 7 gennaio 2021 in riferimento ai lavori realizzati sull’immobile sito alla località Monticelli, via San Vito, distinto in catasto sub foglio 16, particella 2055, sub da n. 1 a n. 66.
2. In sintesi, la società interessata ha articolato le seguenti censure:
- la violazione degli artt. 21- octies e 21- nonies della legge n. 241/1990, dal momento che il provvedimento impugnato è stato adottato a distanza di “30 mesi dal deposito della SCAGI”;
- il difetto assoluto di motivazione;
- la carenza d’istruttoria;
- il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
3. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
4. Nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. L’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990, nel testo vigente all’epoca della presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, stabiliva che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21- octies , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies , comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.
Trattasi di norma avente portata generale, che fissa il limite temporale di mesi 18 per l’esercizio del potere di annullamento del provvedimento illegittimo (successivamente ridotto a mesi 12 dalla modifica di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), salve le ipotesi contemplate dal comma 2- bis dello stesso articolo - ovvero «falsa rappresentazione dei fatti» e «dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci» - in cui, in via eccezionale, è consentita la deroga al predetto termine.
5.2. La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha precisato che “ Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità, l'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, esercita nel (breve) termine ivi normativamente stabilito (trenta giorni per l'attività edilizia) i propri poteri "interdittivi", "conformativi" o "sospensivi" dell'attività segnalata dal privato. Decorso il suddetto termine, la situazione oggetto di segnalazione si "consolida" ed essa può essere rimossa dalla P.A. solo ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 (applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo reciproco tra detta disposizione e il successivo comma 6-bis, a sua volta richiamato per la segnalazione certificata per l'agibilità dal menzionato art. 24, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001), vale a dire solo mediante l'adozione dei "provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21- nonies " per l'annullamento d'ufficio. L' "annullamento" della segnalazione certificata di inizio di attività (o, più correttamente, l'esercizio dei poteri già tipicamente caratterizzati nell'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990) è, in ogni caso, soggetto ai rigorosi e stringenti limiti di cui all'art. 21 -nonies della stessa legge, e cioè a "verifica della illegittimità dell'attività amministrativa; ragioni di interesse pubblico; termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi; valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati" ” (T.A.R. LI, Lecce, Sez. I, 21 giugno 2022, n. 1008).
5.3. Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, senza ravvisare la sussistenza delle ipotesi derogatorie previste dal comma 2- bis dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, ha disposto l’annullamento della segnalazione certificata di agibilità presentata il 7 gennaio 2021 con provvedimento di secondo grado adottato in data 10 agosto 2023, e quindi ha agito in aperta violazione del termine di 18 mesi previsto dal comma 1 della medesima norma per l’esercizio del potere di autotutela.
5.4. Di qui l’accoglimento del ricorso, da cui deriva l’annullamento del provvedimento impugnato.
6. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la LI (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 27348/2023 del 10 agosto 2023.
Condanna il Comune di Polignano a Mare al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO