Sentenza breve 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 21/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02295/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Davide Giangreco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto Div. P.A.S/Cat.-OMISSIS-, con cui la Questura della Provincia di Ragusa ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto Div. P.A.S/Cat.-OMISSIS-, la Questura della Provincia di Ragusa rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in quanto “ l’istanza risulta carente del certificato di residenza di originale e del contratto di lavoro relativo al 2024, registrato presso la banca dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ”.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
La ricorrente lamenta un’istruttoria insufficiente dell’Amministrazione, essendo la medesima regolarmente residente nel Comune di Ragusa e assunta con contratto a tempo determinato, con decorrenza dell’1 novembre 2024.
In particolare, ritiene la ricorrente che “ il certificato di residenza ed il contratto di lavoro a tempo determinato eliminano i motivi ostativi al buon esito della procedura, attualizzando la posizione del richiedente e rendendo la medesima quantomeno meritevole di nuova valutazione ”.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’onere dell’Amministrazione di prendere in considerazione i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, non può che riferirsi a quelli in essere nel momento in cui si esercita la potestà amministrativa, nessuna rilevanza potendo rivestire fatti sopravvenuti (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione, qualora sollecitato dall’interessato, in un nuovo e diverso procedimento amministrativo), ovvero documenti formati in data successiva; in altre parole, il giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato va condotto necessariamente con riferimento al momento dell’adozione dell’atto medesimo, in ossequio al principio tempus regit actum (CdS, III, 28 maggio 2018, n. 3157) ”;
- “ l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 8 luglio 2024, n. 4143).
Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova sulla produzione all’Amministrazione del certificato di residenza in originale e del contratto di lavoro così come richiesto, nemmeno successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
In conseguenza, il Collegio deve riconoscere la legittimità del provvedimento impugnato, ferma la possibilità per la sig.ra -OMISSIS- di sollecitare l’Amministrazione a riesaminare la sua posizione.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
In ragione della sua manifesta infondatezza, la sig.ra -OMISSIS- non è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nulla sulle spese di lite tra le parti, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- non ammette la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.