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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36957 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. FUSCO BIAGIO, indirizzo di posta elettronica Parte_1 P.IVA_1 certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. PASOLINI RICCARDO e ZERBA Controparte_1 P.IVA_2
PAGELLA UMBERTO, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2 Email_3
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 75.178,67, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale corrispettivo di materiali e assistenza fatturato con i documenti n. 28 del 22 maggio 2020, n. 51 e n.
54 del 30 giugno 2020.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo la carente prestazione dell'opera di manutenzione oggetto di incarico (avente a oggetto il propulsore posto a servizio della motonave militare “Gregoretti”) e concludendo, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria
1 pretesa creditoria, concludendo, comparsa di risposta, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa parte opposta ha allegato e documentato (deposito del 3 settembre 2024) di avere concluso una transazione stragiudiziale con l'attore opponente, la quale prevede, a integrale composizione della lite, il pagamento della somma di € 60.000,00 complessivi a rate.
L'opposto ha dedotto che l'opponente si è reso colpevole, in corso di causa, di ritardo nei pagamenti delle rate concordate, sì che, come consentitogli da specifica clausola della transazione conclusa, il convenuto opposto ne ha dichiarato la risoluzione stragiudiziale per fatto e colpa dell'opponente.
Su tali basi l'opposto ha concluso, in data odierna, perché, accertata la risoluzione della transazione e valorizzatone il contenuto come riconoscimento di debito, l'opponente sia condannato al pagamento dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente non ha contestato né l'avvenuta conclusione della transazione né il tardivo pagamento di una delle rate ivi pattuite (sottolineando che furono, comunque, tutte pagate), concludendo, in data odierna, perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa giunge appunto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e trattenimento in decisione ai sensi del III comma della disposizione citata.
*
2. Sull'infondatezza della domanda avanzata in via monitoria per intervenuta transazione.
Come visto, è fatto pacifico e documentato che le parti, in corso di causa, hanno concluso una transazione stragiudiziale a totale componimento della controversia: con il pagamento integrale e tempestivo delle somme promesse da parte dell'opponente, le parti non avrebbero avuto nulla più a che pretendere l'una dall'altra con riferimento alle domande avanzate nel presente giudizio, che sarebbe stato abbandonato.
Si è visto pure che l'opposto, sull'allegazione del ritardo nel pagamento di una delle rate e della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pretende che la transazione risolta sia qualificata come riconoscimento di debito e che l'opponente sia condannato a pagare la somma ingiunta.
Per contro, parte opponente ha concluso domandando che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta transazione.
Entrambe le domande portate in decisione dalle parti sono infondate, in quanto esse individuano erroneamente gli effetti della transazione stragiudiziale conclusa in corso di processo.
Al riguardo, giova richiamare quanto espresso, in tema, dalla Corte di cassazione: «Si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950).
2 In particolare si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica
l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L'una e
l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno
l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. Il collegamento all'interesse ha consentito di dare base normativa all'istituto.
Proprio la ricostruzione della cessazione della materia del contendere in termini di carenza di interesse è stata utilizzata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 28.9.2000, n. 1048 per comporre il contrasto venutosi a creare sulla natura della pronuncia dichiarativa nel senso che tale pronuncia non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse (v. anche Cass. 3 marzo 2006, n. 4714). Corollario è che la parte può riproporre la medesima domanda e la parte, contro la quale è proposta, per ottenerne il rigetto deve sollevare l'eccezione rei per transactionem finitae. La dottrina, che aveva segnalato che la transazione comporta il rigetto della domanda per infondatezza sopravvenuta piuttosto che la declaratoria di carenza di interesse, osservando come la sentenza che, nonostante la transazione, accogliesse la domanda sarebbe non tanto inutile quanto contra ius, ha manifestato il proprio dissenso, rilevando che, se la transazione dà luogo ad una modificazione estintiva del diritto controverso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è di merito e, come tale, idonea al giudicato sostanziale sulla pretesa.
Se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la stessa cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammessa dalle parti, in quanto in tal caso è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce, insomma, fatto interno al processo, come tale direttamente accertabile dal giudice (Cass. 27 aprile 1994, n. 4017). Se la transazione extraprocessuale non è pacifica tra le parti, sorge la necessità di provarla ed a questo fine il giudice deve ammettere i mezzi istruttori richiesti, salvo che non escluda che la transazione allegata sia astrattamente idonea ad eliminare radicalmente
e senza residui l'oggetto della controversia;
nel qual caso deve rifiutarne l'ammissione (Cass. 16 ottobre 1993, n. 10241; Cass. 22 gennaio 1997, n. 622; v. pure Cass. 3 marzo 2006, n. 4714). Va peraltro precisato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
3 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271).
Consegue da quanto precede che, se vi è controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione, si rende necessario dirimere questa controversia per cui non può esservi cessazione della materia del contendere, che prescinda da un intervento decisorio del giudice compositivo di un contrasto di posizioni. In particolare, qualora la decisione del giudice sia necessaria ed essa sia nel senso che la transazione investe anche l'oggetto della domanda, come affermato da una parte e contestato dall'altra, non vi è cessazione della materia del contendere, che il giudice si limita a dichiarare, ma una decisione dell'infondatezza della pretesa, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice). Quindi, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714), la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia).
Alla luce di quanto appena evidenziato e sussistendo controversia tra le parti in merito al contenuto ed ai limiti della transazione, nella fattispecie all'esame, non poteva il giudice del merito adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto adottare quella dell'infondatezza della domanda, ove avesse riconosciuto - così come ha fatto - che l'accordo investiva tutti i rapporti contenziosi tra le parti» (Cass. Sez. 3, sentenza n. 3598 del 24/02/2015).
Erra dunque l'opponente a invocare unilateralmente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: tale, infatti, può essere l'approdo del giudizio soltanto ove non residui alcun contrasto fra le parti se non in punto di spese (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016) oppure ove dalla transazione stessa emerge la totale infondatezza della domanda avanzata in via monitoria («sia stata rinunciata l'azione in senso sostanziale con radicale eliminazione della controversia», Cass.
576/1994; Cass. 2063/1998), ciò che chiaramente non è nel caso di specie, posto che l'opponente in transazione si è obbligato a pagare gran parte della somma azionata in via monitoria.
Erra pure l'opposto a considerare la transazione, a suo dire risolta per inadempimento dell'opponente, tamquam non esset e come tale valorizzabile come semplice riconoscimento di debito espresso dall'opponente.
4 Invece, a prescindere dalla natura non novativa della transazione, essa, anche se successivamente risolta ipso jure in corso di causa, permane quale fatto storico impeditivo dell'accoglimento della domanda così come era stata avanzata in via monitoria prima della conclusione della transazione.
La pretesa di accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento dell'opponente e di condanna dell'opponente a pagare la differenza rispetto a quanto anticipato in corso di causa in esecuzione degli accordi non possono dunque essere esaminate in questa sede: trattasi di domande nuove che devono essere eventualmente esaminate in altro processo.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Stante l'intervenuta pacifica conclusione della transazione in corso di causa che ha comportato l'infondatezza delle domande sì come portate in decisione da ciascuna delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 9 ottobre 2023, da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 12697/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. FUSCO BIAGIO, indirizzo di posta elettronica Parte_1 P.IVA_1 certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. PASOLINI RICCARDO e ZERBA Controparte_1 P.IVA_2
PAGELLA UMBERTO, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2 Email_3
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 75.178,67, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale corrispettivo di materiali e assistenza fatturato con i documenti n. 28 del 22 maggio 2020, n. 51 e n.
54 del 30 giugno 2020.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo la carente prestazione dell'opera di manutenzione oggetto di incarico (avente a oggetto il propulsore posto a servizio della motonave militare “Gregoretti”) e concludendo, in citazione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria
1 pretesa creditoria, concludendo, comparsa di risposta, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa parte opposta ha allegato e documentato (deposito del 3 settembre 2024) di avere concluso una transazione stragiudiziale con l'attore opponente, la quale prevede, a integrale composizione della lite, il pagamento della somma di € 60.000,00 complessivi a rate.
L'opposto ha dedotto che l'opponente si è reso colpevole, in corso di causa, di ritardo nei pagamenti delle rate concordate, sì che, come consentitogli da specifica clausola della transazione conclusa, il convenuto opposto ne ha dichiarato la risoluzione stragiudiziale per fatto e colpa dell'opponente.
Su tali basi l'opposto ha concluso, in data odierna, perché, accertata la risoluzione della transazione e valorizzatone il contenuto come riconoscimento di debito, l'opponente sia condannato al pagamento dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente non ha contestato né l'avvenuta conclusione della transazione né il tardivo pagamento di una delle rate ivi pattuite (sottolineando che furono, comunque, tutte pagate), concludendo, in data odierna, perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa giunge appunto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e trattenimento in decisione ai sensi del III comma della disposizione citata.
*
2. Sull'infondatezza della domanda avanzata in via monitoria per intervenuta transazione.
Come visto, è fatto pacifico e documentato che le parti, in corso di causa, hanno concluso una transazione stragiudiziale a totale componimento della controversia: con il pagamento integrale e tempestivo delle somme promesse da parte dell'opponente, le parti non avrebbero avuto nulla più a che pretendere l'una dall'altra con riferimento alle domande avanzate nel presente giudizio, che sarebbe stato abbandonato.
Si è visto pure che l'opposto, sull'allegazione del ritardo nel pagamento di una delle rate e della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pretende che la transazione risolta sia qualificata come riconoscimento di debito e che l'opponente sia condannato a pagare la somma ingiunta.
Per contro, parte opponente ha concluso domandando che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta transazione.
Entrambe le domande portate in decisione dalle parti sono infondate, in quanto esse individuano erroneamente gli effetti della transazione stragiudiziale conclusa in corso di processo.
Al riguardo, giova richiamare quanto espresso, in tema, dalla Corte di cassazione: «Si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950).
2 In particolare si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica
l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L'una e
l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno
l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. Il collegamento all'interesse ha consentito di dare base normativa all'istituto.
Proprio la ricostruzione della cessazione della materia del contendere in termini di carenza di interesse è stata utilizzata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 28.9.2000, n. 1048 per comporre il contrasto venutosi a creare sulla natura della pronuncia dichiarativa nel senso che tale pronuncia non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse (v. anche Cass. 3 marzo 2006, n. 4714). Corollario è che la parte può riproporre la medesima domanda e la parte, contro la quale è proposta, per ottenerne il rigetto deve sollevare l'eccezione rei per transactionem finitae. La dottrina, che aveva segnalato che la transazione comporta il rigetto della domanda per infondatezza sopravvenuta piuttosto che la declaratoria di carenza di interesse, osservando come la sentenza che, nonostante la transazione, accogliesse la domanda sarebbe non tanto inutile quanto contra ius, ha manifestato il proprio dissenso, rilevando che, se la transazione dà luogo ad una modificazione estintiva del diritto controverso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è di merito e, come tale, idonea al giudicato sostanziale sulla pretesa.
Se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la stessa cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammessa dalle parti, in quanto in tal caso è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce, insomma, fatto interno al processo, come tale direttamente accertabile dal giudice (Cass. 27 aprile 1994, n. 4017). Se la transazione extraprocessuale non è pacifica tra le parti, sorge la necessità di provarla ed a questo fine il giudice deve ammettere i mezzi istruttori richiesti, salvo che non escluda che la transazione allegata sia astrattamente idonea ad eliminare radicalmente
e senza residui l'oggetto della controversia;
nel qual caso deve rifiutarne l'ammissione (Cass. 16 ottobre 1993, n. 10241; Cass. 22 gennaio 1997, n. 622; v. pure Cass. 3 marzo 2006, n. 4714). Va peraltro precisato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
3 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271).
Consegue da quanto precede che, se vi è controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione, si rende necessario dirimere questa controversia per cui non può esservi cessazione della materia del contendere, che prescinda da un intervento decisorio del giudice compositivo di un contrasto di posizioni. In particolare, qualora la decisione del giudice sia necessaria ed essa sia nel senso che la transazione investe anche l'oggetto della domanda, come affermato da una parte e contestato dall'altra, non vi è cessazione della materia del contendere, che il giudice si limita a dichiarare, ma una decisione dell'infondatezza della pretesa, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice). Quindi, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714), la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia).
Alla luce di quanto appena evidenziato e sussistendo controversia tra le parti in merito al contenuto ed ai limiti della transazione, nella fattispecie all'esame, non poteva il giudice del merito adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto adottare quella dell'infondatezza della domanda, ove avesse riconosciuto - così come ha fatto - che l'accordo investiva tutti i rapporti contenziosi tra le parti» (Cass. Sez. 3, sentenza n. 3598 del 24/02/2015).
Erra dunque l'opponente a invocare unilateralmente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: tale, infatti, può essere l'approdo del giudizio soltanto ove non residui alcun contrasto fra le parti se non in punto di spese (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016) oppure ove dalla transazione stessa emerge la totale infondatezza della domanda avanzata in via monitoria («sia stata rinunciata l'azione in senso sostanziale con radicale eliminazione della controversia», Cass.
576/1994; Cass. 2063/1998), ciò che chiaramente non è nel caso di specie, posto che l'opponente in transazione si è obbligato a pagare gran parte della somma azionata in via monitoria.
Erra pure l'opposto a considerare la transazione, a suo dire risolta per inadempimento dell'opponente, tamquam non esset e come tale valorizzabile come semplice riconoscimento di debito espresso dall'opponente.
4 Invece, a prescindere dalla natura non novativa della transazione, essa, anche se successivamente risolta ipso jure in corso di causa, permane quale fatto storico impeditivo dell'accoglimento della domanda così come era stata avanzata in via monitoria prima della conclusione della transazione.
La pretesa di accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento dell'opponente e di condanna dell'opponente a pagare la differenza rispetto a quanto anticipato in corso di causa in esecuzione degli accordi non possono dunque essere esaminate in questa sede: trattasi di domande nuove che devono essere eventualmente esaminate in altro processo.
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Stante l'intervenuta pacifica conclusione della transazione in corso di causa che ha comportato l'infondatezza delle domande sì come portate in decisione da ciascuna delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 9 ottobre 2023, da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 12697/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025.
Il Giudice
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