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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VA IN Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN Parte_1 C.F._1
PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in RIMINI,
VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
RIMINI, VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
RIMINI, VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
APPELLANTI contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR EA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BAGLIONI 10 PERUGIA presso il difensore avv.
AR EA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 23/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente e tempestivamente notificati, , Parte_1
e la società avevano convenuto in giudizio, Parte_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bologna, l Controparte_2
, proponendo opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto n.
[...]
393/2021, con cui, in data 3/2/2021, l'adìto Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della convenuta ricorrente, la somma di € 6.920,00 ciascuno, a titolo, quanto a e di saldo del corrispettivo dovuto in forza dei contratti Parte_1 Parte_2 sottoscritti in data 29.11.2017 e 03.02.2018, e, quanto alla società Controparte_1 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 8.111,56, in forza di cambiali scadute e non pagate emesse in garanzia.
Nello specifico, gli ingiunti e con identici motivi di opposizione, Pt_1 Parte_2 deducevano, a norma dell'art. 1439 c.c., l'annullabilità, per dolo, del contratto di prestazione di servizi sottoscritto con l avente ad oggetto l'attività di CP_3 pagina 2 di 12 formazione finalizzata all'acquisizione della qualifica di istruttore equestre, la nullità degli stessi accordi per mancanza di causa, nonché l'altrui inadempimento per condotta contraria al dovere di buona fede e correttezza.
Gli opponenti, pertanto, concludevano chiedendo, quanto a : “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c., messo in atto dai legali rappresentanti dell'
[...]
, il quale ha condizionato la volontà negoziale Controparte_2 della SI.ra , determinando l'annullabilità del contratto di prestazione di Parte_1 servizi stipulato in data 03.02.2018 con l' Controparte_2
e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di
[...] ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G.
n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott.
VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 1.; - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell' Controparte_2
sia nella fase delle trattative sia nella fase di
[...] Controparte_2 esecuzione del contratto e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del
03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del
Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 2.; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell Controparte_2
per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare
[...] privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del
03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del
Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 3.; In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente Giudizio di opposizione”, e, quanto a Pt_2
e alla società “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] Controparte_1 reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione: in via preliminare, pregiudiziale e di rito - ritenere, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito pagina 3 di 12 per il procedimento monitorio, in favore della competenza del Tribunale di Pisa e per
l'effetto revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le
Tribunale Civile di Bologna, in persona del Giudice Dott. VA IN in quanto emesso da Giudice incompetente in riferimento alla posizione contrattuale del SI.
[...]
nonché in riferimento alla ritenuta posizione di garanzia della società Pt_2 [...]
; per i motivi di cui in narrativa al punto 1. In via principale e nel CP_1 merito - accertare e dichiarare la sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c., messo in atto dai legali rappresentanti dell Controparte_2
, il quale ha condizionato, in via esclusiva, la volontà di prestazione di consenso
[...] negoziale del SI. che diversamente non sarebbe stato concesso, solo al Parte_2 fine di conseguire una prestazione di pagamento altrimenti non spettante alla
Ricorrente-opposta, con conseguente annullabilità del contratto di prestazione differita di servizi stipulato in data 29.11.2017 tra il SI. e l' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, revocare e porre nel Controparte_2 nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico
n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in
Persona del Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 2.;
Sempre nel merito - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell Controparte_2 sia nella fase delle trattative sia nella fase di esecuzione del contratto, finalizzata a nascondere l'inadempienza contrattuale di cui al punto che segue, nonché a far apparire verificata la condizione di ottenimento della promessa qualifica di “Istruttore
Federale di 2° livello” tramite equiparazione del titolo ottenuto presso la
[...]
e, per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni CP_4 effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n.
614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA
IN; per i motivi di cui in narrativa al punto 3. Ancora nel merito - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell Controparte_2 durante la fase di esecuzione del negozio consistita,
[...] contrariamente a quanto promesso e contrattualmente previsto, in una preparazione pagina 4 di 12 oggettivamente inesatta, imprecisa ed inidonea agli esami della Controparte_4
e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto
[...] giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 4; Altresì, nel merito - accertare e dichiarare la mancata garanzia del pagamento del debito contratto dai SIg.ri e Parte_2 Pt_1
da parte della società e, per l'effetto, revocare e porre
[...] Controparte_1 nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di
Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA IN emesso nei confronti della
per i motivi di cui in narrativa al punto 5.; - da ultimo, Controparte_5 nel merito accertare e dichiarare l'impossibilità di esercizio di tutela del credito nel caso di mancato pagamento di n. 14 documenti finanziari internazionali denominati
“Bill of Exchange” prodotti dall' Controparte_2
per assenza di esercizio diretto da parte del possessore dei detti
[...] documenti finanziari del suo diritto di ricorso nei confronti della Controparte_1 per il non pagamento degli stessi e la mancata accettazione, ancorché parziale, del
[...]
Debitore VE e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G.
n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott.
VA IN emesso nei confronti della per i motivi Controparte_5 di cui in narrativa al punto 5. In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente
Giudizio di opposizione. In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente
Giudizio di opposizione”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l'ingiungente-opposta si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo. pagina 5 di 12 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice assumeva le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_3
e quella per testi dedotta dalle parti, e, quindi, all'esito, sulle conclusioni come
[...] sopra precisate, con sentenza n. 2322 del 09/11/2023, rigettava le domande proposte dagli opponenti, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli attori al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , Parte_1 [...]
e la società hanno convenuto in giudizio, innanzi Pt_2 Controparte_1 all'intestata Corte, l proponendo appello avverso la suddetta sentenza. CP_3
In particolare, gli appellanti hanno concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata “fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai signori e e dalla nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; 2) Conseguentemente, Controparte_2 revocare e/o dichiarare, con qualsiasi altra statuizione, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 393/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3.02.2021; 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l si è Controparte_6 costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza appellata.
In particolare, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill. ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa: In rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello di controparte, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2322/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 6003/2021 (riunito con il n. 6846/2021 R.G. ed il n.
6847/2021 R.G.) dal Tribunale Civile di Bologna;
Nel merito: rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2322/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 6003/2021 (riunito con il n. 6846/2021 R.G. ed pagina 6 di 12 il n. 6847/2021 R.G.) dal Tribunale Civile di Bologna;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza tenuta in data 25/03/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha riservato la decisione alla
Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, e la loro garante Parte_1 Parte_2 [...] censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la loro CP_1 richiesta di declaratoria di annullabilità, ex art. 1439 c.c., e/o di nullità, ex art. 1418 c.c., dei contratti conclusi con l CP_3
Le questioni come sopra poste dagli appellanti vanno trattate separatamente perché attinenti a profili giuridici differenti e perché richiedenti presupposti tra loro eterogenei.
Sotto il primo profilo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 1439 c.c. che prevede l'annullabilità del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati determinanti del consenso dell'altra parte, la quale, senza di essi, non avrebbe contrattato.
Al riguardo, espongono di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente dell'ASD (tale sig.
circa la possibilità di ottenere la qualifica di “istruttore federale di 2° livello” Per_1 attraverso esami in forma semplificata sostenuti in Inghilterra con successivo automatico riconoscimento del titolo in Italia da parte della FISE (Federazione Italiana Sport
Equestri).
Tali rassicurazioni, che, a dire degli appellanti, avrebbero determinato la loro volontà di concludere i contratti oggetto del presente giudizio, si sarebbero poi rivelate non corrispondenti alla realtà e, quindi, decettive.
Sul punto, il primo Giudice aveva così statuito: “la superiore ricostruzione dei termini contrattuali porta al rigetto della domanda ex art. 1439 cod. civ., fondata sulla Pt_2
pagina 7 di 12 asserzione della garanzia del riconoscimento del diploma così conseguito da parte della
Federazione Italiana.
Nessun raggiro od omissione dolosa può essere ravvisata in capo all , CP_2 laddove il contratto esplicita che il riconoscimento avviene con la parificazione e dietro una prova;
come del resto hanno effettuato altri allievi che ne hanno riferito CP_2 in via testimoniale e )”. Tes_1 Persona_2
Il motivo di gravame è infondato.
Giova anzitutto premettere che i fratelli hanno concluso, quanto a in Pt_2 Pt_2 data 29/11/2017, e, quanto a , in data 03/02/2018, due contratti aventi ad oggetto Pt_1 la preparazione e la presentazione agli esami della per la Controparte_4 qualifica di istruttore equestre. Contr L'appellata si è contrattualmente obbligata a fornire, tramite appositi corsi, le indicazioni necessarie circa i programmi per sostenere gli esami e a dare ai candidati specifici riscontri circa il livello della loro preparazione.
Dagli atti di causa emerge come il contratto sottoscritto dalle parti prevedesse espressamente la formula “promosso o ripresentato” (art. 1), in forza della quale, nel caso di mancato superamento di un esame, l'Associazione si impegnava a offrire gratuitamente altri corsi di formazione con la sola esclusione delle lezioni di monta, per consentire all'allievo di migliorare la sua preparazione.
Quanto esposto consente, di per sé, di ritenere priva di pregio la doglianza degli appellanti secondo cui sarebbe stato loro garantito che gli esami avrebbero avuto una forma semplificata, senza “nessuna possibilità di fallimento” (pag. 4 appello), dal momento che gli stessi sono stati resi edotti della eventualità di una bocciatura e delle relative conseguenze. Contr L appellata, infatti, si è impegnata a fornire corsi per la preparazione degli esami, ma senza garantire in alcun modo, in forza di un'obbligazione di risultato, il superamento degli stessi.
Altrettanto privo di fondamento è il rilievo di parte appellante secondo cui l' avrebbe fornito rassicurazioni circa l'automatico riconoscimento in Italia CP_2 del titolo di istruttore conseguito attraverso gli esami sostenuti in Inghilterra. pagina 8 di 12 Risulta, infatti, per tabulas che il contratto sottoscritto dalle parti (art. 1) specifichi come gli esami, suddivisi in moduli (cd. stage), avrebbero portato all'ottenimento di un diploma di istruttore BHS, che è “parificato dalla FISE dopo aver sostenuto una prova sui regolamenti delle tre discipline olimpiche e sulle autorizzazioni a montare vigenti in
Italia”.
Tali circostanze, oltre che espressamente contemplate nei contratti di cui si discute, sono Contr state confermate anche dalle testimonianze rese in primo grado da altri allievi della e, quindi, correttamente valorizzate, ai fini della decisione, dal Giudice di prime cure, la cui statuizione, in parte, qua, va, pertanto, confermata.
Quanto al secondo profilo, gli odierni appellanti lamentano la nullità dei contratti sottoscritti per carenza di causa ex art. 1418 co. 2 c.c.
A tal proposito, espongono che i contratti non avrebbero in alcun modo soddisfatto gli interessi perseguiti dai fratelli che consistevano nel conseguimento di un titolo Pt_2 riconosciuto e, quindi, spendibile in Italia.
Gli obiettivi perseguiti dagli appellanti non sono stati, tuttavia, raggiunti, in quanto la formazione/preparazione non sarebbe andata a buon fine, e ciò, secondo gli originari opponenti, rappresenterebbe un vizio originario del contratto che darebbe luogo ad una nullità strutturale dell'accordo per carenza di causa (pag. 7 appello).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve osservarsi che la prospettazione difensiva degli appellanti opera una impropria sovrapposizione tra causa e motivi del contratto.
Infatti, gli interessi perseguiti dai contraenti, se non vengono obiettivizzati e tradotti nel programma negoziale, non assumono alcun rilievo sotto il profilo causale: in ciò sta la distinzione tra scopo del contraente (di regola irrilevante per l'ordinamento giuridico) e scopo del contratto, cioè la sua causa (elemento essenziale della fattispecie negoziale).
Ad ogni modo, nessun vizio genetico-strutturale è riscontrabile nel caso di specie, dal momento che i contratti conclusi con l'ASD erano finalizzati, come detto, alla preparazione degli esami per ottenere il rilascio del titolo di istruttore BHS e il pagina 9 di 12 riconoscimento del titolo in Italia sarebbe conseguito al superamento di una specifica prova, come esplicitato dal regolamento negoziale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il pregiudizio subito per effetto della condotta decettiva dell'Associazione, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
Il motivo è infondato.
Sul punto, si deve premettere che quella che gli appellanti invocano è una responsabilità da contratto valido ma pregiudizievole, a causa della condotta sleale della controparte
(pag. 9 appello) da cui conseguirebbe l'obbligo di risarcimento del cd. “danno differenziale” derivante dalla stipulazione di un contratto non conveniente.
Tuttavia, gli appellanti non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria, con ciò rendendo superfluo l'esame del motivo.
In ogni caso, la già accertata e dichiarata assenza di raggiri e condotte decettive da parte dell determina, nel merito, il rigetto anche del presente motivo. CP_2
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'inadempimento dell che CP_2 avrebbe fornito una preparazione scarna e sbrigativa al punto da non consentire ai Contro fratelli di superare l'esame presso la Pt_2
A tal proposito, il primo Giudice aveva così statuito: “Innanzitutto è doveroso evidenziare come il servizio offerto dalla non garantisse il rilascio del titolo CP_2 di istruttore – posto che il superamento dell'esame era comunque demandato a ente esterno ed alle capacità del singolo candidato – ma prevedesse corsi di formazione volti allo svolgimento degli esami di I e II livello della BHS, nonché la prenotazione delle sessioni d'esame ed altre prestazioni accessorie, come la fornitura di materiale didattico (doc. 1 e doc. 2 – parte opposta). La forniva altresì un parere sul CP_2 livello di preparazione di ogni candidato prima di avviarlo all'esame, indicando gli approfondimenti da espletare;
in caso di bocciatura, come già riportato e come accaduto agli opponenti, veniva applicata automaticamente la clausola “promosso o ripresentato”, che consentiva di fruire di ulteriori corsi per ripetere lo stesso esame. pagina 10 di 12 Tali prestazioni sono state rese”.
Il motivo è infondato.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, sul punto, gli appellanti deducono la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'Associazione appellata senza, tuttavia, formulare, anche in questo caso, alcuna specifica domanda risarcitoria.
Ad ogni modo, l' con i contratti oggetto del presente giudizio, ha CP_3 assunto verso gli appellanti un'obbligazione di mezzi e non di risultato, consistente Contro nell'impegno di fornire corsi per la preparazione degli esami presso la oltre alla prenotazione delle sessioni d'esame e alla fornitura di materiale didattico.
Orbene, dagli atti risulta che tali prestazioni sono state regolarmente eseguite dall . CP_2
Il superiore assunto trova piena conferma in molteplici risultanze processuali: 1) i fratelli hanno affrontato e superato diversi moduli, alcuni anche a seguito dell'attivazione Pt_2
Contr della clausola “promosso o ripreparato” dopo un'iniziale bocciatura;
2) l' odierna appellata ha prodotto in giudizio, senza nessuna contestazione di controparte, il materiale didattico fornito agli allievi;
3) nel corso del rapporto non sono mai state avanzate contestazioni circa l'esecuzione da parte dell delle prestazioni CP_2 oggetto del contratto, al contrario, risultano versati in atti alcuni messaggi Whatsapp del periodo agosto-dicembre 2018 in cui l'appellante avanza mere richieste Parte_2 di dilazione di pagamento del pattuito corrispettivo in ragione delle proprie difficoltà economiche, impegnandosi a corrispondere alla controparte il saldo dovuto per le prestazioni rese (v. messaggio del 04/12/2018 in cui scrive “Purtroppo Parte_2 ho qualche problema e ci sto mettendo tutto il mio impegno a mandarvi ciò che vi è dovuto”).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello risulta, quindi, infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico degli appellanti. pagina 11 di 12 Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2322, resa dal Tribunale di Bologna in data 09/11/2023.
DA gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in €
8.132,60 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA gli appellanti, in solido tra loro, tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 11/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. VA IN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VA IN Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN Parte_1 C.F._1
PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in RIMINI,
VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
RIMINI, VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN PAONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
RIMINI, VIA GIORDANO BRUNO N. 51.
APPELLANTI contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR EA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BAGLIONI 10 PERUGIA presso il difensore avv.
AR EA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in data 23/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente e tempestivamente notificati, , Parte_1
e la società avevano convenuto in giudizio, Parte_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bologna, l Controparte_2
, proponendo opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto n.
[...]
393/2021, con cui, in data 3/2/2021, l'adìto Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della convenuta ricorrente, la somma di € 6.920,00 ciascuno, a titolo, quanto a e di saldo del corrispettivo dovuto in forza dei contratti Parte_1 Parte_2 sottoscritti in data 29.11.2017 e 03.02.2018, e, quanto alla società Controparte_1 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 8.111,56, in forza di cambiali scadute e non pagate emesse in garanzia.
Nello specifico, gli ingiunti e con identici motivi di opposizione, Pt_1 Parte_2 deducevano, a norma dell'art. 1439 c.c., l'annullabilità, per dolo, del contratto di prestazione di servizi sottoscritto con l avente ad oggetto l'attività di CP_3 pagina 2 di 12 formazione finalizzata all'acquisizione della qualifica di istruttore equestre, la nullità degli stessi accordi per mancanza di causa, nonché l'altrui inadempimento per condotta contraria al dovere di buona fede e correttezza.
Gli opponenti, pertanto, concludevano chiedendo, quanto a : “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c., messo in atto dai legali rappresentanti dell'
[...]
, il quale ha condizionato la volontà negoziale Controparte_2 della SI.ra , determinando l'annullabilità del contratto di prestazione di Parte_1 servizi stipulato in data 03.02.2018 con l' Controparte_2
e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di
[...] ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G.
n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott.
VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 1.; - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell' Controparte_2
sia nella fase delle trattative sia nella fase di
[...] Controparte_2 esecuzione del contratto e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del
03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del
Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 2.; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell Controparte_2
per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare
[...] privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del
03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del
Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 3.; In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente Giudizio di opposizione”, e, quanto a Pt_2
e alla società “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] Controparte_1 reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione: in via preliminare, pregiudiziale e di rito - ritenere, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito pagina 3 di 12 per il procedimento monitorio, in favore della competenza del Tribunale di Pisa e per
l'effetto revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le
Tribunale Civile di Bologna, in persona del Giudice Dott. VA IN in quanto emesso da Giudice incompetente in riferimento alla posizione contrattuale del SI.
[...]
nonché in riferimento alla ritenuta posizione di garanzia della società Pt_2 [...]
; per i motivi di cui in narrativa al punto 1. In via principale e nel CP_1 merito - accertare e dichiarare la sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c., messo in atto dai legali rappresentanti dell Controparte_2
, il quale ha condizionato, in via esclusiva, la volontà di prestazione di consenso
[...] negoziale del SI. che diversamente non sarebbe stato concesso, solo al Parte_2 fine di conseguire una prestazione di pagamento altrimenti non spettante alla
Ricorrente-opposta, con conseguente annullabilità del contratto di prestazione differita di servizi stipulato in data 29.11.2017 tra il SI. e l' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, revocare e porre nel Controparte_2 nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico
n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in
Persona del Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 2.;
Sempre nel merito - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell Controparte_2 sia nella fase delle trattative sia nella fase di esecuzione del contratto, finalizzata a nascondere l'inadempienza contrattuale di cui al punto che segue, nonché a far apparire verificata la condizione di ottenimento della promessa qualifica di “Istruttore
Federale di 2° livello” tramite equiparazione del titolo ottenuto presso la
[...]
e, per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni CP_4 effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n.
614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA
IN; per i motivi di cui in narrativa al punto 3. Ancora nel merito - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell Controparte_2 durante la fase di esecuzione del negozio consistita,
[...] contrariamente a quanto promesso e contrattualmente previsto, in una preparazione pagina 4 di 12 oggettivamente inesatta, imprecisa ed inidonea agli esami della Controparte_4
e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto
[...] giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA IN;
per i motivi di cui in narrativa al punto 4; Altresì, nel merito - accertare e dichiarare la mancata garanzia del pagamento del debito contratto dai SIg.ri e Parte_2 Pt_1
da parte della società e, per l'effetto, revocare e porre
[...] Controparte_1 nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G. n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di
Bologna, in Persona del Giudice Dott. VA IN emesso nei confronti della
per i motivi di cui in narrativa al punto 5.; - da ultimo, Controparte_5 nel merito accertare e dichiarare l'impossibilità di esercizio di tutela del credito nel caso di mancato pagamento di n. 14 documenti finanziari internazionali denominati
“Bill of Exchange” prodotti dall' Controparte_2
per assenza di esercizio diretto da parte del possessore dei detti
[...] documenti finanziari del suo diritto di ricorso nei confronti della Controparte_1 per il non pagamento degli stessi e la mancata accettazione, ancorché parziale, del
[...]
Debitore VE e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n. 393/2021 del 03/02/2021, R.G.
n. 614/2021 dell'On.le Tribunale Civile di Bologna, in Persona del Giudice Dott.
VA IN emesso nei confronti della per i motivi Controparte_5 di cui in narrativa al punto 5. In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente
Giudizio di opposizione. In ogni caso, condannare, da ultimo, la Convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria e del presente
Giudizio di opposizione”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l'ingiungente-opposta si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo. pagina 5 di 12 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice assumeva le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_3
e quella per testi dedotta dalle parti, e, quindi, all'esito, sulle conclusioni come
[...] sopra precisate, con sentenza n. 2322 del 09/11/2023, rigettava le domande proposte dagli opponenti, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli attori al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , Parte_1 [...]
e la società hanno convenuto in giudizio, innanzi Pt_2 Controparte_1 all'intestata Corte, l proponendo appello avverso la suddetta sentenza. CP_3
In particolare, gli appellanti hanno concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata “fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai signori e e dalla nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; 2) Conseguentemente, Controparte_2 revocare e/o dichiarare, con qualsiasi altra statuizione, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 393/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3.02.2021; 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l si è Controparte_6 costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza appellata.
In particolare, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill. ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa: In rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello di controparte, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2322/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 6003/2021 (riunito con il n. 6846/2021 R.G. ed il n.
6847/2021 R.G.) dal Tribunale Civile di Bologna;
Nel merito: rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2322/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 6003/2021 (riunito con il n. 6846/2021 R.G. ed pagina 6 di 12 il n. 6847/2021 R.G.) dal Tribunale Civile di Bologna;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza tenuta in data 25/03/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha riservato la decisione alla
Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, e la loro garante Parte_1 Parte_2 [...] censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la loro CP_1 richiesta di declaratoria di annullabilità, ex art. 1439 c.c., e/o di nullità, ex art. 1418 c.c., dei contratti conclusi con l CP_3
Le questioni come sopra poste dagli appellanti vanno trattate separatamente perché attinenti a profili giuridici differenti e perché richiedenti presupposti tra loro eterogenei.
Sotto il primo profilo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 1439 c.c. che prevede l'annullabilità del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati determinanti del consenso dell'altra parte, la quale, senza di essi, non avrebbe contrattato.
Al riguardo, espongono di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente dell'ASD (tale sig.
circa la possibilità di ottenere la qualifica di “istruttore federale di 2° livello” Per_1 attraverso esami in forma semplificata sostenuti in Inghilterra con successivo automatico riconoscimento del titolo in Italia da parte della FISE (Federazione Italiana Sport
Equestri).
Tali rassicurazioni, che, a dire degli appellanti, avrebbero determinato la loro volontà di concludere i contratti oggetto del presente giudizio, si sarebbero poi rivelate non corrispondenti alla realtà e, quindi, decettive.
Sul punto, il primo Giudice aveva così statuito: “la superiore ricostruzione dei termini contrattuali porta al rigetto della domanda ex art. 1439 cod. civ., fondata sulla Pt_2
pagina 7 di 12 asserzione della garanzia del riconoscimento del diploma così conseguito da parte della
Federazione Italiana.
Nessun raggiro od omissione dolosa può essere ravvisata in capo all , CP_2 laddove il contratto esplicita che il riconoscimento avviene con la parificazione e dietro una prova;
come del resto hanno effettuato altri allievi che ne hanno riferito CP_2 in via testimoniale e )”. Tes_1 Persona_2
Il motivo di gravame è infondato.
Giova anzitutto premettere che i fratelli hanno concluso, quanto a in Pt_2 Pt_2 data 29/11/2017, e, quanto a , in data 03/02/2018, due contratti aventi ad oggetto Pt_1 la preparazione e la presentazione agli esami della per la Controparte_4 qualifica di istruttore equestre. Contr L'appellata si è contrattualmente obbligata a fornire, tramite appositi corsi, le indicazioni necessarie circa i programmi per sostenere gli esami e a dare ai candidati specifici riscontri circa il livello della loro preparazione.
Dagli atti di causa emerge come il contratto sottoscritto dalle parti prevedesse espressamente la formula “promosso o ripresentato” (art. 1), in forza della quale, nel caso di mancato superamento di un esame, l'Associazione si impegnava a offrire gratuitamente altri corsi di formazione con la sola esclusione delle lezioni di monta, per consentire all'allievo di migliorare la sua preparazione.
Quanto esposto consente, di per sé, di ritenere priva di pregio la doglianza degli appellanti secondo cui sarebbe stato loro garantito che gli esami avrebbero avuto una forma semplificata, senza “nessuna possibilità di fallimento” (pag. 4 appello), dal momento che gli stessi sono stati resi edotti della eventualità di una bocciatura e delle relative conseguenze. Contr L appellata, infatti, si è impegnata a fornire corsi per la preparazione degli esami, ma senza garantire in alcun modo, in forza di un'obbligazione di risultato, il superamento degli stessi.
Altrettanto privo di fondamento è il rilievo di parte appellante secondo cui l' avrebbe fornito rassicurazioni circa l'automatico riconoscimento in Italia CP_2 del titolo di istruttore conseguito attraverso gli esami sostenuti in Inghilterra. pagina 8 di 12 Risulta, infatti, per tabulas che il contratto sottoscritto dalle parti (art. 1) specifichi come gli esami, suddivisi in moduli (cd. stage), avrebbero portato all'ottenimento di un diploma di istruttore BHS, che è “parificato dalla FISE dopo aver sostenuto una prova sui regolamenti delle tre discipline olimpiche e sulle autorizzazioni a montare vigenti in
Italia”.
Tali circostanze, oltre che espressamente contemplate nei contratti di cui si discute, sono Contr state confermate anche dalle testimonianze rese in primo grado da altri allievi della e, quindi, correttamente valorizzate, ai fini della decisione, dal Giudice di prime cure, la cui statuizione, in parte, qua, va, pertanto, confermata.
Quanto al secondo profilo, gli odierni appellanti lamentano la nullità dei contratti sottoscritti per carenza di causa ex art. 1418 co. 2 c.c.
A tal proposito, espongono che i contratti non avrebbero in alcun modo soddisfatto gli interessi perseguiti dai fratelli che consistevano nel conseguimento di un titolo Pt_2 riconosciuto e, quindi, spendibile in Italia.
Gli obiettivi perseguiti dagli appellanti non sono stati, tuttavia, raggiunti, in quanto la formazione/preparazione non sarebbe andata a buon fine, e ciò, secondo gli originari opponenti, rappresenterebbe un vizio originario del contratto che darebbe luogo ad una nullità strutturale dell'accordo per carenza di causa (pag. 7 appello).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve osservarsi che la prospettazione difensiva degli appellanti opera una impropria sovrapposizione tra causa e motivi del contratto.
Infatti, gli interessi perseguiti dai contraenti, se non vengono obiettivizzati e tradotti nel programma negoziale, non assumono alcun rilievo sotto il profilo causale: in ciò sta la distinzione tra scopo del contraente (di regola irrilevante per l'ordinamento giuridico) e scopo del contratto, cioè la sua causa (elemento essenziale della fattispecie negoziale).
Ad ogni modo, nessun vizio genetico-strutturale è riscontrabile nel caso di specie, dal momento che i contratti conclusi con l'ASD erano finalizzati, come detto, alla preparazione degli esami per ottenere il rilascio del titolo di istruttore BHS e il pagina 9 di 12 riconoscimento del titolo in Italia sarebbe conseguito al superamento di una specifica prova, come esplicitato dal regolamento negoziale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il pregiudizio subito per effetto della condotta decettiva dell'Associazione, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
Il motivo è infondato.
Sul punto, si deve premettere che quella che gli appellanti invocano è una responsabilità da contratto valido ma pregiudizievole, a causa della condotta sleale della controparte
(pag. 9 appello) da cui conseguirebbe l'obbligo di risarcimento del cd. “danno differenziale” derivante dalla stipulazione di un contratto non conveniente.
Tuttavia, gli appellanti non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria, con ciò rendendo superfluo l'esame del motivo.
In ogni caso, la già accertata e dichiarata assenza di raggiri e condotte decettive da parte dell determina, nel merito, il rigetto anche del presente motivo. CP_2
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'inadempimento dell che CP_2 avrebbe fornito una preparazione scarna e sbrigativa al punto da non consentire ai Contro fratelli di superare l'esame presso la Pt_2
A tal proposito, il primo Giudice aveva così statuito: “Innanzitutto è doveroso evidenziare come il servizio offerto dalla non garantisse il rilascio del titolo CP_2 di istruttore – posto che il superamento dell'esame era comunque demandato a ente esterno ed alle capacità del singolo candidato – ma prevedesse corsi di formazione volti allo svolgimento degli esami di I e II livello della BHS, nonché la prenotazione delle sessioni d'esame ed altre prestazioni accessorie, come la fornitura di materiale didattico (doc. 1 e doc. 2 – parte opposta). La forniva altresì un parere sul CP_2 livello di preparazione di ogni candidato prima di avviarlo all'esame, indicando gli approfondimenti da espletare;
in caso di bocciatura, come già riportato e come accaduto agli opponenti, veniva applicata automaticamente la clausola “promosso o ripresentato”, che consentiva di fruire di ulteriori corsi per ripetere lo stesso esame. pagina 10 di 12 Tali prestazioni sono state rese”.
Il motivo è infondato.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, sul punto, gli appellanti deducono la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'Associazione appellata senza, tuttavia, formulare, anche in questo caso, alcuna specifica domanda risarcitoria.
Ad ogni modo, l' con i contratti oggetto del presente giudizio, ha CP_3 assunto verso gli appellanti un'obbligazione di mezzi e non di risultato, consistente Contro nell'impegno di fornire corsi per la preparazione degli esami presso la oltre alla prenotazione delle sessioni d'esame e alla fornitura di materiale didattico.
Orbene, dagli atti risulta che tali prestazioni sono state regolarmente eseguite dall . CP_2
Il superiore assunto trova piena conferma in molteplici risultanze processuali: 1) i fratelli hanno affrontato e superato diversi moduli, alcuni anche a seguito dell'attivazione Pt_2
Contr della clausola “promosso o ripreparato” dopo un'iniziale bocciatura;
2) l' odierna appellata ha prodotto in giudizio, senza nessuna contestazione di controparte, il materiale didattico fornito agli allievi;
3) nel corso del rapporto non sono mai state avanzate contestazioni circa l'esecuzione da parte dell delle prestazioni CP_2 oggetto del contratto, al contrario, risultano versati in atti alcuni messaggi Whatsapp del periodo agosto-dicembre 2018 in cui l'appellante avanza mere richieste Parte_2 di dilazione di pagamento del pattuito corrispettivo in ragione delle proprie difficoltà economiche, impegnandosi a corrispondere alla controparte il saldo dovuto per le prestazioni rese (v. messaggio del 04/12/2018 in cui scrive “Purtroppo Parte_2 ho qualche problema e ci sto mettendo tutto il mio impegno a mandarvi ciò che vi è dovuto”).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello risulta, quindi, infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico degli appellanti. pagina 11 di 12 Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2322, resa dal Tribunale di Bologna in data 09/11/2023.
DA gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in €
8.132,60 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA gli appellanti, in solido tra loro, tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, in data 11/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. VA IN
pagina 12 di 12