Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 2
È manifestamente infondata da questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui consente l'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, non sussistendo il denunciato contrasto con gli artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto, della Costituzione.
Qualora, disposta legittimamente, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., l'acquisizione dei risultati di intercettazioni effettuate in altro procedimento, sulla base del riferimento al titolo di reato per il quale si procedeva, quest'ultimo, a seguito di diversa qualificazione giuridica del fatto, venga mutato in altro per il quale l'acquisizione non sarebbe stata consentita, ciò non comporta l'inutilizzabilità dei suddetti risultati, non dandosi luogo, in tale situazione, alla operatività del divieto previsto dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. per l'ipotesi di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge.
Commentari • 2
- 1. Concussione: si perfeziona con un atto proprio del p.u., strumentalizzato per fini personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo …
Leggi di più… - 2. Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagineGulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2010
Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d'indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte. Il fatto Nell'ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un'organizzazione finalizzata a far ottenere l'appalto per la realizzazione di un'opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2005, n. 33751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33751 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/06/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1005
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 46224/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. - LA US, nato in [...] il [...];
2. - AC TO, nato in [...], il [...];
3. - NN DA, nato in [...] il [...];
4. - GI ER, nato in [...] il [...];
5. - EC AR, nato in [...] il [...];
6. - GA CE, nato in [...] il [...];
7. - OS NT, nato in [...] il [...];
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del Dr. VENEZIANO US, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori dei ricorrenti:
Per US AC, avv.to AC Emanuele;
per TO IA, avv.to Perillo, in sostituzione e su delega dell'avv.to Saletta Enzo;
per ER GI, avv.to Schioppa CE;
per AR CO, avv.to Franchini NT;
per CE AG, avv.to Di Stasi Vincenzo;
per NT OS, avv.ti Vassallo Eugenio e Gianzi US, i quali hanno tutti concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.- US LL, TO IA, DA OV, ER GI, AR CO, CE AG e NT OS propongono ricorso contro la sentenza 28 aprile 2004 della Corte d'appello di Venezia che, in riforma della decisione 22 novembre 2002 del Tribunale di Venezia, dichiarava responsabili:
del delitto di concussione, così diversamente qualificato il fatto di estorsione e di abuso d'ufficio, NT OS e TO IA, l'uno dirigente e l'altro ispettore della squadra mobile della Questura di Venezia, in concorso tra loro e con US LL, perché, "con la minaccia di non attivarsi nella doverosa attività investigativa necessaria all'individuazione degli autori dei furti subiti da NA EG in data 13 settembre 1990, 1 dicembre 1991 e 6 dicembre 1991, e quindi con la minaccia di non recuperare e non restituire la merce oggetto di sottrazione, nell'inosservanza e violazione delle norme previste dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. c.p.p., costringevano NA EG a consegnare 200 milioni,
procurando in tal modo un ingiusto profitto a LL US al quale la somma era destinata"; del delitto di concussione, così diversamente qualificato il fatto di estorsione e di abuso d'ufficio ab origine contestato, NT OS, TO IA e CE AG, l'uno dirigente, l'altro ispettore e il terzo vice sovrintendente della squadra mobile della Questura di Venezia, in concorso tra loro e con US LL, perché, "con la minaccia di non attivarsi nella doverosa attività investigativa necessaria all'individuazione degli autori del furto subito da IV PR in data 13 maggio 1993, e quindi con la minaccia di non recuperare la merce oggetto di sottrazione, nell'inosservanza e violazione delle norme previste dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. c.p.p., costringevano il predetto IV PR a consegnare 100 milioni, procurando in tal modo un ingiusto profitto a LL US a IA TO e AG CE che si ripartivano tale somma";
del delitto di peculato, TO IA, CE AG e AR CO perché, nelle loro rispettive qualità di ispettore, vice sovrintendente responsabili del delitto di peculato, si appropriavano durante il rinvenimento dei beni trafugati a PR IV di alcune videocamere, facenti parte della refurtiva;
TO IA, AR CO e CE AG responsabili del delitto di falso in una relazione 8 febbraio 1993 e ancora solo IA in un'annotazione di servizio 10 settembre 1993 relativi all'operazione di polizia di recupero di merce sottratta nell'Archivio di Stato di Venezia;
del delitto di corruzione, TO IA e CE AG, l'uno ispettore e l'altro vice sovrintendente della squadra mobile della Questura di Venezia, e OV DA perché i primi due ricevevano da DA somme di danaro di circa un milione di lire per volta per compiere o per avere compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio;
TO IA, ER GI e CE AG responsabili del delitto di falso in un'annotazione di servizio e nel verbale di rinvenimento del dipinto del "EP" sottratto dalla Chiesa della Fava in Venezia;
TO IA e CE AG responsabili del delitti di falso nei verbali di rinvenimento di armi e in quello di rinvenimento del "Leone di Legno".
1.1.- La Corte d'appello, preliminarmente, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 593, comma 1, c.p.p. nella parte in cui attribuisce al pubblico ministero il diritto ad impugnare le sentenze di proscioglimento poiché violerebbe gli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione. Il giudice d'appello dichiarava la questione, sotto il primo profilo, non rilevante e manifestamente infondata in considerazione degli strumenti previsti dalla disciplina processuale per attivare meccanismi a tutela e garanzia del diritto difesa nel giudizio d'appello promosso solo dal pubblico ministero.
Sotto il secondo profilo, la questione è per la Corte di merito manifestamente infondata poiché il contraddittorio per la formazione della prova è assicurato là dove anche nel giudizio d'appello, a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia assunta una prova dichiarativa e, inoltre, perché la norma costituzionale non prevede contestualità tra acquisizione dei dati di conoscenza e organo della decisione.
1.1.1. Sempre preliminarmente, la Corte di merito ha respinto l'eccezione, dedotta nel corso della discussione dalla difesa di US LL, di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero. Al riguardo, la Corte ha posto in rilievo che il pubblico ministero avrebbe descritto il ruolo di LL in ordine a tre episodi del tutto analoghi che lo vedevano come "informatore da pagare" e, con specifico riferimento, alle due estorsioni, consumate l'una in danno di NT PR e l'altro in danno di NA GI, ha puntualizzato circostanze di fatto riguardanti le ragioni della consegna del danaro, nell'una e nell'altra vicenda, e i rapporti avuti con AG e IA. La Corte d'appello ha rilevato che le ragioni poste dal pubblico ministero a fondamento dell'impugnazione involgevano essenzialmente questioni di diritto che sono state ampiamente sviluppate.
1.2. Quanto ai fatti di estorsione, la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero e disatteso le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, operando però una diversa qualificazione dei medesimi fatti.
Ad avviso del giudice d'appello, le risultanze processuali dimostrano la sussistenza dei fatti e il loro inquadramento giuridico nel delitto di concussione anziché in quello di estorsione e abuso d'ufficio come ab origine contestato.
Per la Corte territoriale, in ciascuno dei due episodi - accaduti, l'uno, nell'anno 1991 e, l'altro, nel giugno del 1993 - pur nella diversità dei loro epiloghi, sono ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto di concussione, che si connota, là dove vi è stata una costrizione mediante minaccia, come estorsione qualificata dall'abuso del pubblico ufficiale. I funzionari di polizia, abusando della loro qualità e dei loro poteri e con l'apporto di LL, che riveste il ruolo di "confidente", hanno costretto le persone offese con la minaccia, consistita nel porre a ciascuno dei due l'alternativa tra pagare e ottenere la merce o, in caso contrario, perdere tutto, a versare indebitamente denaro al "confidente" anche per "ricomprare la merce" o, comunque, a promettere di versarlo per riottenere la restituzione della refurtiva.
Non vi è, precisa la sentenza impugnata, violazione della regola imposta dall'art. 521 c.p.p., quanto alla mancanza di una minaccia, dedotta dalla difesa nel giudizio d'appello, e quanto al mutamento del titolo del reato. Al riguardo, rileva la Corte di merito, gli imputati hanno svolto le proprie difese proprio sul messaggio intimidatorio percepito dai derubati di non potere recuperare la merce se non dietro pagamento della somma di danaro. Quanto all'ulteriore profilo, il giudice d'appello chiarisce che il mero mutamento della qualificazione giuridica del fatto non configura il divieto posto dalla regola contenuta nell'art. 521 c.p.p., anche considerando che la originaria contestazione era stata articolata in relazione al delitto di estorsione, aggravato dall'abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e al delitto di abuso d'ufficio i quali unitariamente non avrebbero potuto che configurare il delitto di concussione ab origine.
1.2.1.- In una articolata analisi, che va dalla ricostruzione del fatto e dal suo inquadramento giuridico nel delitto di concussione alla individuazione dei ruoli e delle consapevoli condotte di ciascuno dei concorrenti, la Corte d'appello giustifica le ragioni della diversa conclusione rispetto a quella raggiunta dal giudice di primo grado per l'episodio che vede protagonista passivo della concussione IV PR.
Ad avviso del giudice d'appello, la versione dei fatti riferita da PR, e ritenuta in termini perentori inattendibile dal giudice di primo grado, trova riscontro in molteplici atti processuali dai quali emergono anche le ragioni per le quali PR ha reso differenti ricostruzioni della vicenda processuale. In particolare, le intercettazioni telefoniche e le successive spiegazioni rese da PR e dagli stessi imputati dimostrano, rileva la Corte di merito, le ragioni per le quali PR nel giudizio a carico dei presunti autori del furto, celebrato a OV, e poi nel procedimento in corso per estorsione non ebbe a riferire del confidente e delle modalità del recupero della refurtiva: PR tacque sulla reale modalità del ritrovamento della refurtiva per espressa sollecitazione di IA che, a sua volta aveva ricevuto disposizioni da OS, di rendere una versione coincidente a quella contenuta nella segnalazione di reato inviata subito dopo il rinvenimento della merce;
PR tacque anche innanzi al pubblico ministero di Venezia e fu solo la vicenda relativa alle telecamere "sparite" a indurlo a raccontare la verità e a riferire del pagamento della somma di cento milioni di lire consegnata ai poliziotti della squadra mobile di Venezia che di loro iniziativa si erano telefonicamente rivolti a lui dopo la denuncia di furto, presentata alla stazione dei Carabinieri di Rubano, della merce per un valore di oltre un miliardo e trecento milioni di lire;
PR rivela al pubblico ministero i particolari della vicenda e racconta l'episodio come realmente accaduto e smentisce IA sul fatto che il danaro fu consegnato al sovrintendente AG e non lasciato in un'auto in sosta indicatagli dallo stesso IA;
circostanza, anche quest'ultima, che PR, su esplicita sollecitazione di AG, avrebbe dovuto tacere se gli fosse stata richiesta e avrebbe dovuto riferire che non era stato il poliziotto a consegnare la somma al confidente.
La Corte d'appello ritiene IV PR attendibile e le circostanze riferite nella sua ultima versione dei fatti ampiamente riscontrate nelle risultanze processuali e, sebbene in parte, confermate dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati:
"...secondo la parte lesa, i pubblici ufficiali lo avevano posto di fronte ad un'alternativa - pagare o perdere la merce - e lui, in un simile contesto, aveva accettato quello che gli era sembrato il male minore...".
La responsabilità di ciascuno degli imputati è posta in rilievo nel corso della descrizione delle fasi in cui si è sviluppata la vicenda narrata dai diretti protagonisti.
IA - oltre ad essere l'ispettore di polizia che ha telefonato a PR e manifestato il proprio interessamento al recupero della refurtiva, nonostante le indagini sul furto non rientrassero nella competenza della Questura di Venezia - è il poliziotto che attiva i contatti con LL ed è quest'ultimo che, a distanza di soli tre giorni dal furto, era già informato del luogo ove la merce era custodita e subito aveva indicato uno dei presunti responsabili. Ed è LL, pone in risalto il giudice d'appello, che di intesa con IA organizza il momento dell'operazione e nella stessa notte del recupero riceve una telefonata da parte di IA, telefonate intercorse anche nei giorni successivi per il completamento della operazione con il versamento della somma promessa da PR. LL, si legge nella sentenza impugnata, "...non è un semplice confidente, ma una longa manus della malavita che ha organizzato il furto miliardario;
la Polizia non ha mediato con una persona estranea al delitto, ma con gli autori, rimasti ignoti, dello stesso...". IA è il motore di tutta l'operazione che ha agito con LL, aiutato da AG e garantito dal dirigente della squadra mobile OS. IA e AG hanno agito d'accordo sin dal primo momento: AG, non si è limitato a ricevere la somma promessa da PR e ad invitarlo a non riferire la vicenda, ma ha collaborato sin dall'inizio con IA e proseguito la sua intesa anche nel sostenere le diverse versioni del fatto.
Il dirigente della squadra mobile, dr. OS, sottolinea il giudice d'appello, con la sua presenza nelle diverse fasi della trattativa ha voluto "...rendere autorevole IA nei confronti di PR: pur di portare a termine la brillante operazione..., asseconda IA e detta le condizioni ad una persona visibilmente esasperata...". È OS, ribadisce la Corte di merito, che si reca assieme a UC, IA e AG da IV PR. IA, "con la loro "presenza" e "avallo", "chiarisce tutti i termini del diktat.." e ancora "alla presenza dei dirigenti" pone PR di fronte ad una alternativa secca (" questi soldi servivano per pagare il confidente, perché altrimenti io avrei perso tutto", riferisce PR...); "e questa l'unica attività d'indagine prospettata."
Gli elementi di prova, come riassunti, inducono il giudice d'appello a ritenere che la promessa di PR, assunta in presenza dei funzionari di polizia, ha realizzato già di per sè il delitto di concussione, costituendo il successivo pagamento un post factum irrilevante ai fini della configurazione giuridica del delitto de quo. Nel caso di specie, la Corte d'appello pone in rilievo che PR, una volta assunto l'impegno a versare la somma richiesta direttamente col dirigente della squadra mobile e coi suoi funzionari, non avrebbe potuto essere inadempiente: "...il tradizionale metus nei confronti dell'autorità era in questo caso accentuato dalla precedente parola data;
proprio per questo, del resto, il 'contraente forte' aveva accettato il pagamento posticipato, dimostrando di avere "un'assoluta sicurezza della completa soggezione psicologica del soggetto passivo".
1.2.2. Altrettanto analitica la ricostruzione dell'episodio che vede come protagonista passivo della concussione NA GI. Si tratta di una vicenda analoga a quella di IV PR, accaduta alcuni anni prima, nel dicembre 1991, con l'unica diversità che la somma versata dal derubato all'ispettore di polizia per portare a termine l'operazione è stata restituita poiché l'accordo sul recupero della refurtiva era venuto meno.
Ad avviso della Corte d'appello, le risultanze processuali dimostrano la responsabilità di OS, IA e LL Analogo l'avvio della condotta: IA contatta il derubato GI e prospetta la possibilità di recupero della merce rubatagli per un valore di oltre due miliardi di lire "dando dei soldi". IA accompagna GI negli uffici della Questura per incontrare OS e la sera stessa vi è un incontro con il confidente cui partecipano OS e IA. A GI, che attende i funzionari di polizia nelle vicinanze del luogo d'incontro, è comunicato che l'operazione è fattibile. Nei giorni successivi, GI si reca in banca e preleva il denaro che occorre e lo consegna a IA. Anche qui la minaccia, rileva la Corte di merito, si è realizzata nel prospettare l'alternativa di pagare e ottenere la merce o altrimenti perdere tutto. Quando GI, dopo avere appreso che IA è in grado di conoscere dove si trova la refurtiva, propone l'alternativa di andarla a recuperare con altra iniziativa " ..se sappiamo che c'è uno che sa", gli viene risposto che i risultati migliori si ottengono con le modalità indicate. La Corte d'appello individua in centocinquanta milioni l'entità della somma versata, in base alle risultanze delle intercettazioni relative all'episodio PR nel corso delle quali si parla di una precedente operazione e si indica tale somma. Il fatto ricostruito dal giudice d'appello è ricondotto anch'esso al delitto di concussione perfezionatasi, oltre che con la promessa, con la materiale consegna a IA della somma di danaro, senza che possa avere rilievo la successiva restituzione. Ad avviso del giudice d'appello, non aveva alcun fondamento la tesi prospettata in dibattimento da IA sul fatto che la somma avrebbe dovuto essere soltanto "esibita" per riottenere la merce. La circostanza, ritenuta attendibile dal giudice di primo grado, è disattesa dalla Corte territoriale perché in contrasto con le risultanze processuali e in particolare con le dichiarazioni di LL cui IA si era in questa occasione rivolto anche in base a quanto emerso nelle intercettazioni relativa alla vicenda PR. IA e LL sono definiti, nella sentenza impugnata, i motori dell'iniziativa: IA, che ha dato avvio ai contatti con la parte offesa e organizzato gli incontri per definirne la fattibilità, non si sarebbe mosso senza il consenso iniziale di LL che avrebbe dovuto adoperarsi per "ricomprare" la refurtiva. OS, nella ricostruzione operata in base alle dichiarazioni della persona offesa e in base alle stesse dichiarazioni di IA rese nel corso delle indagini, ha avuto un diretto e consapevole coinvolgimento nella vicenda sin dall'inizio.
1.3. Quanto al delitto di peculato, la Corte d'appello giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo giudice. Ad avviso del giudice d'appello, IA, AG e CO si sono impossessati di alcune videocamere facenti parte della refurtiva ritrovata e non è condivisibile la ricostruzione del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni degli imputati, secondo cui si trattava di doni elargiti da IV PR nell'immediatezza del ritrovamento e nell'euforia dei ringraziamenti.
1.4. TO IA e CE AG sono stati dichiarati responsabili di quattro distinte ipotesi di falso ideologico in relazioni di servizio redatte in occasione di recupero di refurtiva.
1.4.1. Il primo delitto di falso, per il quale è stato dichiarato responsabile anche AR CO, vice sovrintendente della polizia di Stato in servizio alla Questura di Venezia, ha riguardato il recupero di materiale asportato dall'Archivio di Stato di Venezia. La contestazione, benché articolata in un'unica imputazione, ha ad oggetto due distinte condotte, l'una ascritta a IA, AG e CO e, l'altra, solo a IA.
In una prima relazione di servizio i tre imputati attestavano che "da fonte confidenziale degna di fede in località Quarto d'Altino" doveva avvenire "una consegna di merce di provenienza furtiva ... materiale asportato presso l'Archivio di Stato di Venezia...". Nella stessa relazione si suggeriva l'espletamento di un "servizio di vigilanza.. .al fine di cogliere in flagranza gli autori del reato". Dopo due giorni solo IA attestava falsamente in un'annotazione di servizio che, assieme a AG e CO e ad altri colleghi, aveva sorpreso una BMW targata BG che, al loro arrivo, si era allontanata ad altissima velocità. In un vicino casolare abbandonato, in un sacco di juta, gli operanti avevano recuperato documenti in precedenza asportati all'Archivio di Stato. Ad avviso della Corte d'appello entrambi gli atti contenevano circostanze non vere relative all'operazione di recupero della refurtiva e per ciascuno degli episodi affermava la responsabilità di coloro che avevano sottoscritto gli atti.
1.4.2. Altro delitto di falso ideologico, per il quale è stato dichiarato responsabile anche ER GI, assistente capo della polizia di Stato, è quello relativo all'annotazione di servizio e al verbale di rinvenimento, redatti l'8 marzo 1994, del dipinto di G. B. EP, sottratto dalla Chiesa di S. Maria della Fava di Venezia. Tali atti, rileva la Corte d'appello, contengono attestazioni non vere riguardanti il luogo e le modalità di rinvenimento del dipinto, non ritrovato a seguito di informazioni confidenziali, bensì per le informazioni ricevute direttamente dal ricettatore AT. Nonostante fossero già a conoscenza per le dichiarazioni rese dal collaboratore Di ET che il quadro era stato consegnato a DA e AT e che l'operazione di recupero era stata concordata con costoro da IA e AG, i tre poliziotti dichiarano negli atti redatti a loro firma circostanze del tutto false.
1.4.3. Altro falso ideologico, per il quale è stata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, dichiarata la responsabilità di IA e AG, riguarda il rinvenimento di armi da guerra. Anche qui, IA e AT, afferma la Corte d'appello, hanno attestato, contrariamente al vero, che le armi da guerra erano state rinvenuto in un luogo indicato da un ignoto telefonista, mentre in realtà il rinvenimento era stato concordato con AT e DA.
1.4.4. Ultimo falso, sempre ascritto a IA e AG, riguarda il recupero di opere d'arte. Negli atti di polizia redatti dai due poliziotti si attestano tutt'altre modalità di ritrovamento, omettendo di indicare i nomi degli autori del furto e facendo riferimento ad una telefonata anonima.
1.5. Il delitto di corruzione, che vede imputati IA e AG, da un lato, e, DA, dall'altro, si inquadra, pone in rilevo la Corte di merito, nei rapporti già descritti in occasione dei delitti di falso tra OV DA e i due poliziotti. La corruzione, articolata con specifico riferimento ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio dietro periodico compenso di somme di danaro, racchiude anche i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, per i quali vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Ad avviso della Corte d'appello, un'unitaria valutazione degli elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni rese dai complici di DA e da specifiche ammissioni degli stessi imputati non può che rendere inequivoco il rapporto corruttivo.
2. I ricorsi.
2.1. US LL deduce nove motivi di ricorso e in particolare:
2.1.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per inammissibilità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero nei suoi confronti per inosservanza dell'art. 581, lett. a) e c) c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non ha tenuto conto delle specifiche ragioni poste a fondamento dei rilievi formulati dalla difesa in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero.
Non vi sarebbe stata specificazione alcuna dei punti della sentenza di primo grado riferiti a LL e investiti dall'impugnazione. Il mero riferimento al "ruolo" di LL non è argomento sufficiente per il rispetto delle regole che limitano la cognizione del giudice d'appello ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi. Il pubblico ministero, deduce il ricorrente, avrebbe dovuto argomentare in modo specifico sul capo e sul punto della sentenza di primo grado concernenti il preteso concorso di LL nella fattispecie plurisoggettiva oggetto dell'accertamento e, in particolare, dimostrare la tipicità e la rilevanza causale della condotta di LL.
2.1.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto la Corte d'appello ha condannato LL per il delitto di concorso in estorsione, e, dunque, per un fatto diverso da quello, originariamente contestato e oggetto del contraddittorio. Ad avviso del ricorrente, il richiamo agli artt. 323 e 61 n. 9 c.p. operato nella originaria imputazione non può essere ritenuto sufficiente ad includere l'abuso della qualità de pubblico ufficiale, che costituisce una delle modalità tipiche del delitto di concussione. La parificazione degli elementi richiesti per la configurazione dell'aggravante a quelli previsti perché possa sussistere il delitto di concussione ha comportato una modificazione evidente della struttura tipica del delitto de quo è stato semplicisticamente equiparato ad una estorsione qualificata. A fondamento della censura si pone la considerazione che nella fattispecie concreta non vi è stato, come peraltro precisato dal giudice d'appello, un abuso di potere, in quanto il pubblico ufficiale, che si assume avere dato avvio alla condotta incriminata, non avrebbe avuto competenza alcuna, posto che il fatto è avvenuto in un territorio diverso rispetto a quello di competenza della Questura di Venezia cui appartenevano anche gli altri pubblici ufficiali correi.
Non avrebbe potuto configurarsi un abuso della qualità che richiede un strumentalizzazione dell'autorità del pubblico ufficiale casualmente orientata a determinare un assoggettamento del privato al pubblico ufficiale. La mancanza di una precisa articolazione di tale modalità della condotta concessiva non avrebbe potuto essere superata con il riferimento al delitto di aduso d'ufficio che ha tutt'altra struttura rispetto a quello di concussione. Altro elemento che incide sulla violazione denunciata è l'anticipazione della consumazione del reato al momento della promessa e non a quello della consegna del danaro, come indicato nella originaria contestazione.
Per il ricorrente, la Corte d'appello, nel sindacare la qualificazione giuridica del fatto, ha ampliato il thema decidendum inglobandovi un tempus e, dunque, condotte e azioni diverse a esse riferite, non considerato nel precedente contraddittorio, sviluppatosi sulla fattispecie di estorsione e sugli elementi richiesti per il suo perfezionamento.
In conclusione, il giudizio di condanna avrebbe riguardato un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione, sotto il profilo della diversità del bene giuridico protetto, della diversità logico strutturale degli elementi costitutivi delle rispettive fattispecie e della diversità delle stesse situazioni di fatto corrispondenti all'estorsione ed alla concussione.
2.1.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge sostanziale e il difetto di motivazione, sotto il profilo del travisamento delle risultanze processuali, in riferimento alla fattispecie di concorso di persone.
Ad avviso del ricorrente, vi è stata una erronea applicazione dell'art. 110 c.p., manca la motivazione e, in ogni caso, è manifestamente illogico quanto al ritenuto concorso di LL nella concussione. Il giudice d'appello avrebbe travisato le risultanze processuali, limitandosi alla mera affermazione che LL e IA hanno agito sin dall'inizio "in società". Tale conclusione sarebbe del tutto priva di fondamento, in quanto nella sentenza impugnata vi sono specifici argomenti dai quali discende che l'iniziativa è stata del solo IA e l'incontro con PR sarebbe avvenuto soltanto con i funzionari di polizia e non anche con LL. I contatti tra IA e LL sarebbero stati documentati dalle intercettazioni telefoniche che la Corte d'appello, a differenza del primo giudice, non avrebbe considerato con completezza, trascurando del tutto circostanze decisive contenute nelle risposte di LL alle sollecitazioni rivoltegli da IA. Il giudice d'appello avrebbe posto in essere una falsa rappresentazione della realtà che si è poi tradotta in una assoluta divergenza e in una totale mancanza di corrispondenza tra le risultanze processuali e la loro definizione storico giuridica. Il ricorrente riporta alcuni passi delle conversazioni intercettate per dimostrare che LL sin dall'inizio aveva rifiutato ogni coinvolgimento nella vicenda della quale non voleva saperne nulla. In conclusione, il travisamento delle risultanze processuali avrebbe comportato l'affermazione di responsabilità di LL per delitto commesso da altri.
2.1.4. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche ex art. 270, comma 1, c.p.p.. Il ricorrente rileva che le conversazioni del 9 maggio 1993 sono state intercettate in un diverso procedimento pendete innanzi all'autorità giudiziaria di Bologna e l'acquisizione delle stesse è stata operata dal pubblico ministero in applicazione dell'art. 270 comma 1, c.p.p. nel presente procedimento la cui originaria imputazione era di estorsione aggravata. Pertanto, se al momento dell'acquisizione vi erano le condizioni richieste dalla invocata disposizione, in quanto per il delitto di estorsione è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, una volta mutata la qualificazione giuridica del fatto in concussione, il giudice d'appello non avrebbe potuto più utilizzare tali intercettazioni poiché il delitto di concussione non è compreso tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Ad avviso del ricorrente, il mutamento della qualificazione giuridica si riflette al momento della valutazione finale e, poiché l'inutilizzabilità colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, ma i suoi risultati, il divieto di utilizzo del risultato probatorio non potrebbe che avere come naturale destinatario il giudice e si riferisce al momento della deliberazione, in virtù del principio di diritto più volte affermato dalle Sezioni unite secondo cui il tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione delle prove.
2.1.5. Con un quinto motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta illegalità dell'operazione compiuta dagli imputati.
Quanto alla vicenda PR e a quella GI, per le quali è stata ritenuta la configurazione del delitto di concussione, il ricorrente rileva che l'operazione di recupero mediante il pagamento del confidente è stata ritenuta dal giudice d'appello completamente al di fuori di qualsiasi parametro reale senza considerare che vi è, come riferito dal dirigente della Criminalpol di OV, la prassi del ministero dell'interno di corrispondere somme a eventuali confidenti. Questa circostanza avrebbe dovuto escludere la illegalità dell'operazione compiuta dagli imputati, in quanto non è la somma corrisposta che rende il fatto illecito, somma peraltro che lo stesso dirigente della Criminalpol ha ritenuto proporzionata nella misura di cinquanta milioni all'entità del furto subito. Il ricorrente rileva la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui considera l'entità della somma richiesta sproporzionata e tale da essere rifiutata anche dal più sprovveduto dei derubati "che non avesse però avuto l'acqua alla gola". In realtà, PR non si trovava in tale condizione in quanto egli non era il proprietario della merce rubata, appartenente alla società NE, bensì solo il detentore per il trasporto. Dunque, seppure soggetto passivo del reato, PR non era persona offesa ne' danneggiata dal reato de quo.
Oltre che la manifesta illogicità della motivazione sul punto, mancherebbe ogni argomentazione in ordine alle ragioni per le quali, nonostante PR non fosse il proprietario della merce e, come tale, giuridicamente danneggiato dal reato, egli avrebbe dovuto trovarsi in uno stato di disperazione per il furto subito.
2.1.6. Con un sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e il difetto di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Ad avviso del ricorrente, l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p. è dovuta anzitutto alla mancanza di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma de qua e, nella specie, il diritto di PR, definito dal giudice d'appello persona offesa, di disporre in piena libertà del proprio patrimonio. Anche a ipotizzare che PR sia stato in qualche modo coartato, la circostanza che il danaro è stato versato dalla ditta NE, proprietaria del carico trafugato, esclude che la deminutio patrimonii lo abbia potuto riguardare. Ciò ha comportato, rileva il ricorrente, la interruzione della consecutio richiesta dalla norma incriminatrice per la configurazione del reato nel senso che la coazione deve giustificare la dazione da parte del coartato: nel caso di specie la ditta proprietaria della merce che ebbe a dare il danaro richiesto a PR non sarebbe stata coartata. È giuridicamente insostenibile che PR, in ipotesi coartato, abbia potuto essere il veicolo di trasmissione dello stato soggettivo di timore patito, tenuto conto dell'intrasmissibilità logico e giuridica di una simile condizione personale. Al riguardo, il ricorrente ricorda che fu il rappresentante della ditta ad accettare liberamente la proposta formulata da PR e che fu PR, nella sua ultima versione ritenuta attendibile dal giudice a quo, a confermare che, una volta rivenuto in possesso del materiale trafugato, si rivolse nuovamente alla ditta NE per ricevere la somma di centomilioni. Il ricorrente contesta poi che le risultanze processuali dimostrino la sussistenza della minaccia nei confronti di PR. Gli argomenti posti a fondamento della conclusione sul punto raggiunta dalla Corte di merito sarebbero manifestamente illogici e contraddittori. La Corte afferma che PR ha ben compreso di essere stato posto davanti ad un'alternativa, quella di pagare o perdere tutta la merce, senza tenere conto che PR nella sua ultima versione esclude tale circostanza e ammette la spontaneità del suo comportamento, come risulta da una risposta resa ad una specifica domanda formulatagli sul punto.
Anche la vicenda GI, ad avviso del ricorrente, nella ricostruzione operata dalla Corte risulta illogica a fronte di contestuali asserzioni di segno opposto, riportate anche nella sentenza impugnata, che escludono ogni coinvolgimento di LL. Al riguardo, si riportano brani della sentenza e della dichiarazioni rese dall'ispettore LL presente all'incontro tra IA e LL. LL, come peraltro ammesso nella sentenza impugnata, si manifestò poco disposto a collaborare e non fornì alcun contributo anche quando il reato, commesso da altri, si perfezionò, come afferma la Corte d'appello, con la consegna del danaro a IA da parte di GI.
Le dichiarazioni rese da GI - richiamate in motivazione dal giudice d'appello - escludono, per il ricorrente, che vi sia stata coazione da parte di IA e confermano che la proposta di recuperare la merce nel modo indicato dallo stesso IA fu liberamente accettata senza obbligo alcuno.
2.1.7. Con un settimo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità, in ordine alla punibilità di LL come concorrente nel delitto di concussione.
La sentenza impugnata indica, ad avviso del ricorrente gli elementi dimostrativi dell'apporto causale fornito da LL e non riporta alcun risultato probatorio che possa attribuire al medesimo il ruolo di concorrente morale e materiale. Il concorso di LL è dedotto dalla sua qualificazione di confidente della polizia senza che a tale qualifica si aggiungano elementi richiesti per il concorso di persone nel reato. LL non era a conoscenza delle iniziative di IA con i privati contattati e allo stesso non può riconoscersi la consapevolezza del carattere indebito della pretesa. Ulteriore profilo di illogicità è rappresentato, rileva il ricorrente, dalla mancanza di ogni consapevolezza da parte di LL non soltanto dell'illiceità dei discorsi di IA con i privati, ma anche della sussistenza delle modalità tipiche del delitto di concussione.
2.1.8. Con un ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e dell'art. 317 c.p. e, in estremo subordine, degli artt. 640 e 61 n. 9 c.p. in quanto la fattispecie concreta potrebbe configurare il delitto di truffa aggravata.
2.1.9. Con un nono motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza dell'art. 132 c.p. e la mancanza di motivazione sui criteri applicati per la determinazione della pena. Altro rilievo è la mancata specificazione del quantum della pena inflitta per ciascun reato unificato nel vincolo della continuazione. Per quanto concerne la concussione ai danni di GI, la Corte avrebbe omesso di considerare la restituzione integrale del danaro ai fini della valutazione della gravità del reato e dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. 2.2. TO IA deduce con un primo motivo l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione e agli art. 521 e 597 c.p.p.. La Corte d'appello avrebbe illegittimamente mutato il titolo del reato, nonostante l'imputato si sia difeso ab origine per il delitto di estorsione e non sia stato messo in condizione di potersi difendere dall'accusa di concussione, peraltro mai contestata dal pubblico ministero.
L'illegittimità del mutamento del titolo del reato discende anche dalla considerazione che il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di estorsione e il pubblico ministero ha impugnato la decisione per ottenere l'affermazione di responsabilità per tale reato. Con il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, la Corte avrebbe realizzato una inammissibile reformatio in peius, non essendo mai stato ipotizzato, neanche nel giudizio di secondo grado, una riqualificazione del reato da parte del pubblico ministero;
riqualificazione che ha comportato l'applicazione di una pena edittale molto più grave rispetto a quella prevista per il delitto di estorsione.
Il mutamento del titolo del reato non è consentito dall'art. 597 n. 2 lett. b) c.p.p. che riconosce al giudice d'appello tale potere soltanto se vi siano specifici motivi da parte del pubblico ministero. La Corte ha mutato il titolo del reato riportandosi all'art. 521 c.p.p. violando il diritto di difesa dell'imputato, in quanto tale modifica può essere operata soltanto nel caso in cui l'imputato sia stato posto nelle condizioni di potere esercitare pienamente le proprie prerogative difensive.
2.2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 314, 476, 479 e 319 c.p.. Per ciascuna di tali imputazioni, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dal giudice d'appello.
Quanto al delitto di peculato, si rileva che non sussiste la condotta di appropriazione, poiché IA non ha mai avuto il possesso e la disponibilità dei beni indicati nel capo di imputazione. IA, pur presente al momento del recupero della refurtiva, si è allontanato dal luogo in questione. La videocamera gli è stata consegnata come un omaggio del derubato, il giorno successivo dal collega AG. Manca, ad avviso del ricorrente, l'elemento soggettivo del delitto di peculato dimostrata anche dal comportamento successivo dell'imputato che ebbe a cedere ad altri la videocamera ricevuta.
Quanto ai delitti di falso, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso che il giudice d'appello ha ritenuto esistente in re ipsa, contrariamente ai principi di diritto più volte affermati dalla Corte di legittimità. La condotta di IA è stata volta soltanto a non consentire l'individuazione delle fonti confidenziali e a non pregiudicare lo svolgimento delle successive indagini. IA, si sostiene in ricorso, non aveva alcuna intenzione di arrecare danno all'amministrazione e le ricostruzioni operate nei verbali sono del tutto innocue.
Quanto al delitto di corruzione, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione la quale dimostra che il giudice d'appello è pervenuto alla condanna soltanto in base a meri indizi estrapolati dal contesto complessivo delle risultanze istruttorie. Una valutazione priva di pregiudizi avrebbe consentito alla Corte d'appello di giungere alla stessa soluzione del giudice di primo grado.
Le dichiarazioni dei collaboratori non sono state sottoposte ad alcuna valutazione di attendibilità mediante un'accurata ricerca di riscontri estrinseci, la cui mancanza avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dell'imputato.
2.2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente ed erronea motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte d'appello ha violato i criteri posti dalla legge per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per applicare le attenuanti generiche, limitandosi ad affermare che le condotte di IA hanno arrecato una particolare offesa all'immagine della Polizia di Stato. Non si è tenuto conto che IA è incensurato ed è stato più volte premiato per avere fattivamente cooperato a smantellare pericolose organizzazioni criminali. Tali circostanze hanno indotto il giudice di primo grado ad applicare le attenuanti generiche per l'unico reato in ordine al quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato.
In conclusione, il giudice d'appello avrebbe violato i criteri imposti dall'art. 133 c.p., trascurando gli specifici elementi esistenti agli atti processuali che avrebbero dovuto consentire l'applicazione delle attenuanti generiche.
2.3. OV DA, con tre distinti motivi di ricorso deduce:
2.3.1. Con un primo motivo si denuncia la violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe stata violazione della regola di correlazione tra imputazione contestata e quella ritenuta in sentenza.
A fronte di una precisa contestazione di condotte corruttive ritenute insussistenti dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha individuato le più svariate utilità e atti contrari a doveri d'ufficio, dall'acquisizione di titoli di merito da fare valere per la carriere alla ricezione di "quattro soldi e di fiches" per giocare al casinò ovvero ancora al traffico di quadri.
Si tratta di circostanze diverse e che, in ogni caso, fuoriescono dal capo di imputazione che ha ad oggetto la dazione di somme di danaro nella misura di circa un milione di lire. Anche il riferimento al pactum sceleris, caratterizzato dall'organizzazione di recuperi finalizzati a fare acquisire titoli di merito, non troverebbe riscontro alcuno nell'imputazione.
2.3.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione di legge processuale e sostanziale per inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità.
La Corte d'appello, nel disattendere il giudizio espresso dal Tribunale, non ha considerato e valutato complessivamente quanto riferito dai dichiaranti. In particolare, nessuno di essi ha dichiarato di avere avuto diretta conoscenza di fatti specifici. In particolare IE ha riferito di avere ricevuto delle mere confidenze da DA e non mai parlato di perquisizioni c.d. "dolci". Altrettanto generiche le dichiarazioni di IN, di cui si riportano in ricorso brani del verbale d'udienza, prive di ogni specifico riferimento.
In conclusione, vi sarebbe stata una palese violazione dell'art. 192 c.p.p.. La motivazione, rileva il ricorrente, presenta profili di manifesta illogicità, in quanto non vi è una convergenza delle dichiarazioni rese e non vi è nessuna delle circostanze affermate da taluno e riscontrate da altri. Tutto l'impianto argomentativo sarebbe illogico in ordine all'asserito rapporto corruttivo.
Anche le dichiarazioni di AT non fornirebbero apporto alla sussistenza del rapporto corruttivo, in quanto l'episodio del "recupero del leone" non è stato collegato ad alcun beneficio conseguito da DA.
Le risultanze processuali dimostrano che il recupero del "Leone" è stata una iniziativa di AG e IA senza che vi sia stato un accordo con DA. AT non ha fornito elementi specifici, al pari degli altri dichiaranti, sull'asserito patto corruttivo. La Corte ha valorizzato la sentenza 19 novembre 1998 della Corte d'assise d'appello di Venezia senza applicare i criteri imposti dall'art. 238 bis c.p.p. che richiama la ricerca di riscontri a norma dell'art. 192, comma 3, c.p.p.. Ciò sarebbe stato imposto per verificare se la vicenda relativa a OR IN potesse comunque inserirsi in un accordo corruttivo tra DA e i due poliziotti. La Corte territoriale, rileva il ricorrente, ha omesso di considerare un dato di particolare rilevanza costituito dal fatto che AT non ha riferito che l'informazione relativa al pentimento di IA fosse stata collegata ad un favore fatto da IA e AG per il ritrovamento delle armi.
La sentenza impugnata fonda, in conclusione, l'affermazione della responsabilità su di un evidente travisamento delle risultanze processuali.
2.3.3. Con un terzo e ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge per inosservanza dell'art. 62 bis c.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte avrebbe omesso, a fini dell'applicazione delle attenuanti in parola, di considerare e di valutare il comportamento processuale tenuto da DA nel corso del giudizio di primo grado. Egli avrebbe reso ampie e complete dichiarazioni su molti episodi e fornito chiarimenti necessari per la ricostruzione dei fatti.
2.4. ER GI, premessa una descrizione dello svolgimento del processo, deduce tre motivi di ricorso:
2.4.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 42 e 479 c.p.. La Corte d'appello, rileva il ricorrente, non avrebbe dimostrato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto di falso ideologico. Nonostante il giudice di primo grado avesse assolto l'imputato per mancanza della prova del dolo, il giudice d'appello avrebbe ritenuto che l'elemento psichico possa essere sottinteso. In particolare, ha valorizzato una frase di GI che "..è stata una leggerezza.." che avrebbe potuto giustificare la colpa, ma non il dolo richiesto per il delitto de quo.
Le conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice di primo grado, avrebbero dovuto giustificare un'adeguata motivazione sul punto e avrebbero dovuto considerare la particolarità della vicenda e l'interesse al recupero del dipinto.
GI sapeva che Di ET stava rendendo dichiarazioni al pubblico ministero, ma tali verbali erano segreti e non furono trasmessi agli organi di polizia.
In ricorso sono riportate parti delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio da GI dalle quali emerge che al momento del recupero del quadro DA era da considerare ancora fonte confidenziale e non vi sarebbero stati elementi per ritenere che AT avesse il dipinto.
In sintesi, il ricorrente rileva che è mancato ogni accertamento da parte della Corte d'appello in ordine alle circostanze che: GI sapesse che il quadro non era in altro luogo rispetto a quello indicato;
egli sapesse ciò che era scritto nel verbale redatto in sua assenza da un superiore, l'ispettore IA, e negli uffici di altra sezione della squadra mobile;
che egli volesse alterare il vero e che avesse letto il verbale prima di sottoscriverlo. Deduce il ricorrente che il giudice d'appello non avrebbe considerato che: GI operò per l'accertamento della responsabilità degli autori del furto e della ricettazione;
GI non era in buoni rapporti con IA e che il contenuto del verbale fu deciso da IA d'intesa con il dirigente e forse con il magistrato che diede istruzioni di mantenere il massimo riserbo sul contenuto delle dichiarazioni di Di ET e del cui verbale non rimase copia negli uffici della Questura.
2.4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità e in particolare dell'art. 581 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, l'appello del pubblico ministero è privo, con riguardo alla posizione di DA, di ogni specifico motivo di fatto e di diritto e, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.
2.4.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità. Si riportano in ricorso le parti della motivazione che per il ricorrente rivelano una manifesta illogicità, in quanto il "coinvolgimento" in una operazione illecita, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata, non realizza una dolosa, nel senso di volontaria, partecipazione alla stessa e, per tale ragione, si pone in palese contraddizione con la successiva affermazione secondo cui GI mostrò "l'adesione ad un'azione illecita".
2.5. AR GR deduce due specifici motivi di ricorso che investono il delitto di peculato e quello di falso, e per entrambi denuncia il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità.
Quanto al delitto di peculato, per il quale censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui non ha applicato l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., il ricorrente rileva che la Corte di merito non avrebbe considerato adeguatamente la posizione di CO che, al pari dell'altro imputato PA assolto ex art. 530, comma 2, c.p.p., non ha partecipato all'attività d'indagine riguardante la vicenda PR, limitandosi solo a prendere parte all'ultima fase di recupero della refurtiva in casa di ER e, nell'occasione, ebbe a percepire la disponibilità di PR a fare omaggi. CO non si sarebbe appropriato della videocamera, bensì l'avrebbe ricevuta da AG con l'indicazione di una causale perfettamente coerente con l'atteggiamento tenuto da PR poche ore prima. La Corte di merito non avrebbe considerato tali decisive circostanze e avrebbe fatto riferimento alle condotte successive al fatto peraltro non ascrivibili a CO, bensì soltanto agli altri due coimputati. Ad avviso del ricorrente, la condotta dell'imputato cui sono stati attribuiti fatti di particolare gravità, a distanza di circa un anno dall'accaduto, non può essere valutata come prova di responsabilità a suo carico a fronte di comportamenti che, invece, dimostrano la mancanza di ogni volontaria partecipazione al fatto addebitato. CO, nella cui abitazione non fu trovata la videocamera di PR, bensì altra regolarmente acquistata, ebbe a riferire al pubblico ministero ogni circostanza della vicenda e a precisare di avere ricevuto la videocamera da AG. Tali circostanze avrebbero dovuto comportare la conferma della sentenza di " assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado. Quanto al delitto di falso ideologico, il ricorrente rileva che la motivazione al riguardo è stata estremamente sintetica e non darebbe conto delle ragioni per le quali si è ritenuto CO responsabile. La Corte non avrebbe considerato la mancanza assoluta di rapporti con IA e AG nella vicenda che li vede entrambi coinvolti nel delitto di corruzione e nelle operazioni di recupero di materiale rubato. CO, si rileva in ricorso, è estraneo a tali vicende e non ha partecipato a nessuna delle operazioni di recupero che si assumono essere state concordate con DA e EV. L'indicazione contenuta nella relazione di servizio 8 settembre 1993 sottoscritta anche da CO fu concordata con il dirigente UC il quale suggerì di non rivelare i nomi di DA e AT per l'operazione relativa al recupero del materiale trafugato all'archivio di Stato. Tale circostanza non avrebbe potuto essere posta di per se sola a fondamento della dichiarazione di responsabilità perché non fornisce la prova della consapevolezza di CO dei rapporti relativi agli altri recuperi e del collegamento di IA e AG a DA e EV. Non vi sono circostanze per le quali possa essere affermato che CO al momento della sottoscrizione del verbale fosse stato a conoscenza degli indizi a carico di DA e EV e, quindi, delle condizioni per denunciarli all'autorità giudiziaria. Per il ricorrente, le risultanze processuali avrebbero dovuto comportare la conferma della sentenza di primo grado.
2.5.2. Il ricorrente ha presentato dei motivi nuovi di ricorso a sostegno del difetto di motivazione relativo al delitto di peculato. Al riguardo, rileva che le dichiarazioni di PR in ordine al diniego della tesi del regalo sarebbero smentite dall'annotazione sullo scontrino recante la scritta "regalo per AG" riguardante le videocamere, documento diverso dalla fattura riguardante altra merce rispetto a quella indicata nel capo di imputazione. Il teste NI avrebbe indicato in dibattimento proprio lo scontrino e il giudice di primo grado, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, ha valorizzato tali dichiarazioni per giungere alla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.
2.6. CE AG propone un questione di legittimità costituzionale e deduce sei motivi di ricorso che investono i delitti per i quali è stata affermata la sua responsabilità.
2.6.1. La questione di legittimità, già proposta e dichiarata manifestamente infondata dal giudice d'appello, investe l'art. 593, comma 1, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al pubblico ministero il potere di appellare la sentenza di assoluzione, per violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto, della Costituzione.
La rilevanza della questione si riflette nel presente giudizio, in quanto AG, dopo essere stato assolto pienamente da tutte le imputazioni ascrittegli, è stato poi condannato dalla Corte d'appello in base ad una mera rilettura degli elementi di prova formati nel giudizio di primo grado, senza la rinnovazione del dibattimento.
Ad avviso del ricorrente, il diritto dell'imputato di proporre appello avverso una sentenza di condanna è assistito da norme costituzionali e del "Patto internazionale dei Diritti civili e Politici" che garantisce al condannato il diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un Tribunale di seconda istanza.
Nell'attuale assetto processuale che riconosce all'imputato il diritto a proporre appello contro una pronuncia di condanna resa in primo grado e ottenere una seconda valutazione nel merito, la condanna pronunciata dopo una sentenza di assoluzione in primo grado non assicura un pari trattamento al condannato che potrà in tal caso proporre solo ricorso per cassazione.
La norma denunciata, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione che garantisce soltanto l'imputato e, qualora il pubblico ministero appelli una sentenza di assoluzione, l'imputato non è in condizione di dedurre questioni sollevate in primo grado e respinte e non si troverà in condizione di riproporre prove non ammesse in primo grado. In tal modo, l'imputato si difende solo passivamente nel giudizio d'appello promosso dal pubblico ministero e dispone di strumenti processuali inadeguati all'esercitare il proprio diritto di difesa.
La norma denunciata si pone in contrasto anche con l'art. 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto nel caso di condanna in secondo grado, dopo una sentenza di assoluzione appellata dal pubblico ministero, il giudizio relativo all'accertamento della responsabilità si esaurisce in una condanna in unico grado senza che vi sia possibilità per l'imputato, se non nei ristretti limiti imposti dall'eccezionale rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p., di richiedere prove formate in contraddittorio. Le prove formate in contraddittorio sono quelle utilizzate dal giudice di primo grado per la pronuncia di assoluzione delle quali il giudice d'appello disporrà in violazione del principio di oralità e immediatezza. Nel giudizio d'appello il contraddittorio si risolve in una mera discussione sulla prova già formata nel grado precedente e, pertanto, vi è una palese violazione del contraddittorio che configura una garanzia diretta ad assicurare l'imputato. Il contraddittorio per la formazione della prova, ex art. 111, quinto comma, della Costituzione, è derogabile soltanto per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
2.6.2. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 522 c.p.p. con riferimento al mutamento del titolo del reato di estorsione ab origine contestato in quello di concussione. Non si è trattato di una mera "riqualificazione ma di un fatto diverso, in quanto per tutto il procedimento e sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, l'imputato si è difeso dall'accusa di avere intascato parte del danaro versato da PR che nel capo di imputazione si assumeva estorto unitamente a LL e IA.
Nella diversa qualificazione riconosciuta al fatto, il giudice d'appello sostituisce all'elemento appropriazione della somma quello della "finalità di immagine".
A differenza del delitto di estorsione, quello di concussione introduce il ben diverso concetto di "altra utilità" cui il giudice d'appello ha fatto ricorso per condannare l'imputato. Altro elemento di diversità è l'abuso qualificato richiesto per la configurazione del delitto di concussione, che è elemento ulteriore rispetto a quello contestato quale modalità della condotta estorsiva consistita nell'asserita minaccia di non attivarsi nell'espletamento della doverosa attività investigativa.
2.6.2. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 317 c.p. per il quale vi è stata affermazione di responsabilità.
Ad avviso del ricorrente, l'imputato non ha chiesto e ricevuto da PR in relazione all'attività si recupero del materiale rubato nè danaro ne' altra utilità.
La sentenza impugnata riferisce l'"utilità" ottenuta alle "...evidenti finalità di immagine" che non può essere ricondotta, in virtù di quanto ritenuto dalla Corte di legittimità, alla nozione di utilità richiesta dall'art. 317 c.p. da interpretare nel senso di vantaggio patrimoniale.
Inoltre, il reato di concussione richiede un rapporto diretto tra il soggetto che formula la richiesta e la persona che promette o versa il danaro, rapporto che nella fattispecie concreta sarebbe inesistente, in quanto risulterebbe provato che non è IV PR a versare il danaro da dare al confidente, ma la ditta NE, e cioè quella società di commercianti, che valutata la questione sotto il profilo di convenienza economica, ha deciso di premiare il confidente nel caso di recupero della refurtiva.
Anche l'ulteriore elemento del metus pubblicae potestatis è insussistente, in quanto, per le ragioni già rilevate, la ditta NE non ha subito minaccia alcuna, non avendo avuto nessuno dei suoi appartenenti contatti con la polizia.
Quanto al pagamento si sottolinea che fu eseguito dopo la restituzione della refurtiva e previa spiegazione da parte di LO che PR sarebbe stato libero di provvedervi.
Quest'ultima circostanza renderebbe inesistente la concussione per mancanza di minaccia, in quanto, una volta restituita la merce l'unico pregiudizio che sarebbe derivato in caso di omesso pagamento sarebbe stata la impossibilità di fare uso del confidente. Elemento che nella sentenza impugnata è assolutamente trascurato. Ne consegue la palese violazione delle regole di valutazione della prova imposte dall'art. 192 c.p.p., e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità conseguente al travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie. La testimonianza di RA relativa alla circostanza per cui il dr. OS aveva comunicato a PR che avrebbe potuto fare a meno di pagare non fu riportata nella sentenza di primo grado, malgrado il difensore avesse fatto ad essa espresso riferimento, come è avvenuto anche nel corso della discussione innanzi alla Corte d'appello.
L'assoluzione dell'imputato in primo grado e la mancanza di motivi d'appello dell'imputato, imporrebbero sul punto un verifica da parte della Corte di cassazione sugli atti processuali diretta ad accertare se vi sia stata omissione di un elemento fondamentale di prova che avrebbe potuto dimostrare la mancanza della minaccia. Gli atti processuali dimostrano che PR non è stato assolutamente minacciato, in quanto i pubblici ufficiali non lo avrebbero mai posto dinanzi all'alternativa di pagare o perdere tutta la merce. Tale circostanza è esclusa anche dallo stesso PR. La ricostruzione operata dalla Corte di merito si rivelerebbe una mera illazione sfornita di ogni sostegno probatorio.
Anche la configurazione dell'abuso, sotto il profilo della violazione delle competenze interne, è circostanza non sostenibile perché priva di fondamento giuridico e in fatto. La polizia giudiziaria non ha limiti di competenza è può svolgere giuridicamente indagini su tutto il territorio nazionale e, nel caso di specie, non vi è stato alcuna autorità superiore a intervenire per contestare l'operato della squadra mobile di Venezia.
Quanto all'elemento soggettivo si sottolinea che l'attività di indagine per il recupero della merce sarebbe stata svolta in modo trasparente e con impegno in ogni direzione. La volontà di pagare un confidente fu posta all'attenzione del magistrato della Procura di OV e ciò non può che comportare la esclusione del dolo richiesto per la configurazione del reato.
Illogica è la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui si adombra che LL non sia un confidente, bensì la longa manus della malavita che ha organizzato il furto, e per sostenere che la polizia non avrebbe mediato con una persona estranea al delitto, ma con gli autori dello stesso. Al riguardo si contesta l'esistenza di tale circostanza, ponendo in rilievo che le persone cui LL, nella ricostruzione della Corte si è rivolto, sarebbero state assolte nel processo avviato a loro carico per il furto. Illogicità che si estende anche all'affermazione che l'operazione di pagare un confidente per riavere la refurtiva è illecita anche se proprio il ministero dell'interno aveva proposto un premio di circa cinque milioni.
L'illiceità dell'operazione, per la Corte d'appello, consisterebbe nell'enorme divario dell'esborso da parte delle ditta NE rispetto a quello che avrebbe potuto elargire il ministero dell'interno. Elemento, che il ricorrente, darebbe consistenza alla ritenuta liceità dell'operazione da parte degli imputati.
Si pone l'accento sulla diversità di versioni rese da PR e si sottolineano le contraddizioni e la falsità sulle ragioni dell'impossibilità di andare a consegnare personalmente la somma a LL.
La Corte d'appello avrebbe operato una ricostruzione illogica, fuorviante e travisante là dove ha affermato che le dichiarazioni di PR fossero attendibili, malgrado le contraddizioni e le circostanze mendaci riferite in precedente, in quanto l'ultima versione resa era supportata da riscontri, senza però specificare quali fossero i riscontri su cui si è fondato il giudizio espresso. Nella sentenza d'appello non si sarebbe dato conto dei rapporti tra PR e la ditta NE e della mancanza di responsabilità di PR per la mancata copertura assicurativa di parte della merce, nonché della decisiva circostanza che il pagamento fu dovuto ad una scelta commerciale operata dalla ditta NE per non subire un danno rilevante. Quest'ultima circostanza farebbe venire meno ogni responsabilità da parte degli imputati.
Si pone in risalto che nella sentenza impugnata non vi sarebbe riferimento alla posizione di AG e al ruolo subordinato rispetto a IA. Non vi è riferimento alla circostanza che fu IA a ordinare a AG di andare a prendere la busta da PR per consegnarla a LL Per queste ragioni, la sentenza impugnata nella parte in cui parifica la posizione di AG a quella di IA sarebbe viziata da difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità.
2.6.4. Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, nella parte relativa al delitto di peculato. Quale primo punto critico della motivazione, si pone in rilevo la mancata considerazione del fatto decisivo che PR non avrebbe potuto ammettere di avere regalato le videocamere e l'autoradio per la semplice ragione che la merce non era di sua proprietà, bensì della ditta NE. Inoltre, non è stato affatto considerato che nell'abitazione di ER fu rinvenuta altra merce di provenienza furtiva e che vi sarebbe stata l'oggettiva impossibilità di ritenere che quelle videocamere oggetto dell'imputazione potessero provenire dal furto del depositario PR.
Altro circostanza decisiva è quella riferita dal teste NI. Questi ebbe a riferire che nel corso della perquisizione effettuata nell'ufficio di PR aveva trovato uno scontrino relativo ad una videocamera con l'annotazione "regalo per AG". Questa circostanza non è stata ritenuta dal giudice d'appello che avrebbe invece valorizzato il dato riferito ad una fattura, relativa ad un telefono cellulare e ad un televisore, con l'annotazione "omaggio ispettore IA-vice AG". Illogica la motivazione nella parte in cui si parifica lo scontrino, cui avrebbe fatto riferimento il teste NI, ad una fattura con un'indicazione diversa riguardante tutt'altra merce.
2.6.5. Con un quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale per inosservanza degli artt. 319 c.p. 192 e 522 c.p.p. e il difetto di motivazione con riferimento al delitto di corruzione.
Si rileva che la motivazione della sentenza impugnata dimostra che l'affermazione di responsabilità non ha fondamento in un univoco quadro probatorio, bensì in una diversa metodologia di lavoro del giudice d'appello rispetto a quella del giudice di primo grado. La Corte d'appello avrebbe operato una valutazione complessiva delle prove dichiarative e non la corretta considerazione frazionata che invece è stata seguita dal Tribunale.
Nella ricostruzione della vicenda, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare le modalità delle operazioni di polizia e la necessità di seguire metodi di contatto con i confidenti. Inoltre, si rileva che nessuno dei collaboratori ha riferito circostanze dirette sulla consegna di danaro da parte di DA a AG e a IA.
Inoltre, si denuncia la diversità della contestazione, là dove si fa riferimento a somme di danaro date da DA nella misura di un milione di lire per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, rispetto a quanto contenuto in sentenza secondo cui l'utilità sarebbe consistita nell'acquisire titoli di merito da fare valere nei confronti dei superiori.
Ne consegue che vi è stata la condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato e dal quale l'imputato si è difeso. Analogo rilievo si pone per le altre utilità - fiches, quadri, assegni - ricevuti dai malavitosi. Nessuno di tali episodi è stato oggetto di contestazione a AG, come peraltro ammette la stessa sentenza impugnata con il rilievo che tali circostanze sarebbero state indicate nella seconda ordinanza di custodia cautelare. Il rilievo sarebbe privo di fondamento se, come è accaduto nella vicenda processuale, le circostanze non hanno poi formato oggetto di specifica contestazione.
Quanto al contributo probatorio riferito ai collaboratori, si rileva che gli stessi si sono sempre limitati a riferire quello che avevano sentito dire da altri e di non avere mai visto direttamente alcunché.
La decisione è dunque mancante di prova sul punto e non tiene conto delle ragioni, chiarite anche dal teste UT, per le quali DA aveva fatto quelle confidenze, dirette a vantare conoscenze con la polizia per scoraggiare eventuali "collaborazioni". Si trattava di mere vanterie riferite a UT nel periodo in cui AG e IA erano già stati arrestati. Tale ultima circostanza sarebbe stata del tutto trascurata dal Giudice d'appello, benché decisiva ai fini della ricostruzione corretta della vicenda.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare molteplici elementi decisivi, ritagliando le parti di deposizioni che apparivano utili e conformi all'impostazione colpevolista.
Si riportano in ricorso parti delle dichiarazioni rese dal dr. OS che la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazioni giungendo alla conclusione del tutto opposta rispetto a quella cui avrebbe dovuto giungere, cioè che le frequentazioni di AG erano illecite e finalizzate a fornire informazioni riservate ai malavitosi per scopi carrieristici.
Anche il riferimento alla lettera del dr. OS, con la quale si chiedeva l'allontanamento di AG sarebbe stato del tutto fuorviante, in quanto la richiesta non fu accolta dal Questore e il dr. OS ha chiarito in dibattimento quali fossero le ragioni della sua richiesta non riferite a collusioni con malavitosi, bensì al fatto che AG assumeva proprie iniziative.
Altro punto critico del ragionamento sviluppato dalla Corte è quello riguardante l'attività investigativa di AG per l'accertamento delle responsabilità di AT, uomo di punta di DA;
situazione risultante dalle acquisizioni dibattimentali e che avrebbe dovuto ragionevolmente escludere ogni rapporto corruttivo. Ulteriori incoerenze e affermazioni contrastanti con le risultanze processuali sono quelle riguardanti l'individuazione di AG con un tale soprannominato "occhio di lince" che aveva cercato DA all'epoca della perquisizione eseguita nei suoi confronti e che è stata oggetto di contestazione nell'ambito del delitto di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, mentre in realtà "occhio di lince" sarebbe stata tutt'altra persona come affermato da EV. Inoltre, le allusioni alla "talpa" degli uffici di Procura non avrebbero potuto riguardare AG, in quanto circostanze ben precise, quali la consegna dell'ordinanza di custodia cautelare per DA, dimostrerebbero che all'epoca in cui si parlava di fuga di notizie ad opera della stessa persona, AG era già stato sospeso dalle sue funzioni.
2.6.6. Con un quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con specifico riferimento ai delitti di falso ideologico.
Quanto al falso relativo al recupero del "dipinto del EP", il ricorrente rileva che la Corte d'appello erra là dove ritiene DA e EV ricettatori e non confidenti. Tale errata valutazione incide sulla possibilità che la disciplina processuale riconosce agli organi di polizia di non rendere noti i nomi dei confidenti. La sentenza si contraddice e, ad avviso del ricorrente, manifesterebbe la propria illogicità là dove afferma che il magistrato che interrogava Di ET ebbe la notizia del ritrovamento proprio mentre stava svolgendo l'interrogatorio. Da tale circostanza si intende che tutta l'operazione di recupero del quadro è stata fatta dalla squadra mobile veneziana avendo la certezza che chi stava dando le informazioni non era un ricettatore, bensì un confidente.
Le indicazioni date dal dr. LI agli organi di polizia furono volte a precisare che l'operazione compiuta era un'operazione di polizia e ci si doveva regolare come sempre per tutelare la fonte. Tale circostanza non solo incide sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma dovrebbe configurare la scriminante prevista dall'art. 51 c.p. anche là dove si dovesse ritenere che tale ordine fosse illegittimo, in quanto non vi sarebbe stato alcun sindacato da parte di chi tale ordine doveva eseguire.
Quanto agli altri delitti di falso, il ricorrente rileva che si tratta di falsi innocui, in quanto si trattava di atti relativi ad operazioni coordinate dall'autorità giudiziaria e il magistrato che si occupava delle indagini era a conoscenza degli interventi di polizia e quindi non avrebbe potuto essere tratto in inganno dalle circostanze riportate negli atti in questione.
Tale innocuità si riflette sull'elemento soggettivo e ne esclude la sussistenza.
Si precisa inoltre che per quanto riguarda il falso dell'annotazione 10 settembre 1993, riferita al recupero del materiale sottratto all'archivio di Stato, lo stesso fu firmato soltanto da IA e non anche da AG come risulta dalla stessa contestazione. Quanto al falso ideologico riguardante il recupero delle armi, ritenere la responsabilità di AG sarebbe del tutto paradossale, in quanto l'indicazione "...grazie ad una telefonata anonima..." era abitualmente diretta a tutelare una fonte confidenziale. Con una generica indicazione, il ricorrente rileva che gli atti oggetto di incriminazioni sarebbero stati redatti per tutelare le fonti confidenziali e non per tutelare la posizione di soggetti che non sarebbero stati mai sottoposti a procedimento penale per ricettazione.
Anche quanto al falso ideologico relativo al recupero del "leone di in legno", la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione e rivela il proprio deficit argomentativo nella parte in cui riterrebbe AG responsabile per il semplice motivo di essersi rivolto a DA con la richiesta di fare tutta la refurtiva o almeno parte di essa.
2.6.6. Con un quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto che AG è incensurato e con un argomento sviluppato in termini illogici ha escluso le attenuanti in parola soltanto perché AG ha commesso una "serie di gravi reati in un prolungato anche se circoscritto contesto temporale".
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate mediante un erroneo riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza considerare che tale norma è riferibile soltanto alla graduazione della pena e dopo la decisione di applicare alla concreta fattispecie delle attenuanti.
Il fondamento del diniego di applicazione delle attenuanti generiche è, dunque, errato in fatto e in diritto.
2.7.1. NT OS, con un primo atto di impugnazione proposto da l'avvocato US Gianzi, deduce due motivi: l'uno, denuncia la violazione dell'art. 317 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; l'altro, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 317 c.p. e all'art. 110 c.p.. 2.7.1 1. Con il primo motivo, il ricorrente rileva che la fattispecie come ricostruita nella sentenza impugnata dimostra l'evidente insussistenza del delitto di concussione, in quanto mancano tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi sia del delitto di estorsione originariamente contestato, sia del delitto di concussione ritenuto in sentenza.
A PR e GI sarebbe stata proposta dall'ispettore IA la via del pagamento del confidente al fine di ottenerne la collaborazione per il recupero della refurtiva. La scelta sarebbe stata fatta liberamente da GI e da PR i quali, a fronte di un furto di notevole entità, decisero di recuperare la merce pur versando a titolo di compenso una notevole somma di danaro. Non vi fu alcuna minaccia da parte dei pubblici ufficiali, i quali mai ebbero a prospettare che non avrebbero proseguito le indagini di polizia se non fosse versato il danaro al confidente. Le indagini per il recupero della refurtiva erano state avviate dagli stessi Carabinieri di OV, cui la denuncia di furto era stata presentata.
GI e PR ebbero la precisa consapevolezza della delicatezza delle indagini e che vi sarebbe stata la possibilità di un mancato recupero della refurtiva con il consolidamento del danno subito e per questa ragione decisero di accettare la soluzione proposta da IA che, sebbene comportasse un sacrificio economico, rendeva concreta la prospettiva del recupero di beni aventi un valore notevolmente superiore alle somme versate al confidente. Si è trattato, rileva il ricorrente, di un'iniziativa della polizia accettata dai privati che si presentava come idonea alla realizzazione dello scopo e, per questa ragione il giudice di primo grado aveva rilevato che non era necessario stabilire se l'operazione fosse legittima e non del tutto ortodossa.
La valutazione del primo giudice, considerando il risultato favorevole della vicenda PR e la restituzione della somma a GI per la impossibilità di portare a termine il recupero, sarebbe stata assolutamente corretta.
Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie in tal modo ricostruita non ricorre la condotta costitutiva della concussione che sul piano oggettivo si realizza attraverso l'approfittamento da parte del pubblico ufficiale dello stato di timore del privato. Tra il privato e il pubblico ufficiale non vi sarebbe stata divergenza di interessi nè tantomeno il privato sarebbe stato costretto ad aderire alla proposta per timore di rappresaglie o di comportamenti per lui dannosi da parte del pubblico ufficiale.
La scelta del privato sarebbe stata di mera convenienza e non vi sarebbe stata alcuna costrizione o influenza sulle determinazioni adottate liberamente per tentare il recupero della refurtiva. Non vi sarebbe stato abuso della qualità o delle funzioni, in quanto, pur ammettendo nella logica della sentenza impugnata che l'operazione non sarebbe stata legittima, rimarrebbe il rilievo che l'abuso non sarebbe stato collegato in alcun modo al versamento del danaro e all'accettazione della proposta.
Nella stessa sentenza impugnata si riconosce che nessun vantaggio sul piano materiale avrebbe conseguito o avrebbe potuto conseguire il dr. OS il cui unico scopo sarebbe stato quello di portare a termine l'operazione di polizia.
Non vi sarebbe stato alcun timore, contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, da parte di PR e di GI che la mancata accettazione della proposta avrebbe potuto determinare l'inerzia della polizia, tenuto conto che a tutto concedere i Carabinieri avrebbero proseguito le indagini e tentato di recuperare i beni.
Non si sarebbe in presenza di una condotta di costrizione o induzione da parte dei pubblici ufficiali, bensì quello che si sarebbe verificato è soltanto il ricorso ad un metodo largamente seguito dalla polizia per il recupero dei beni, metodo che sarebbe stato posto a conoscenza dei due privati e da loro liberamente accettato. Mancherebbe la condotta costitutiva oggettiva della concussione, sia perché non vi sarebbe stato abuso di qualità e di funzioni in relazione causale con la promessa o la dazione illecita, sia perché comunque il versamento del danaro sarebbe stato finalizzato a scopi ben precisi degli interessati.
I rischi dell'operazione sarebbe stato ridotti al massimo, considerando che il danaro fu restituito a GI un volta verificata l'impossibilità del recupero e PR ebbe a versare il danaro solo dopo la restituzione della refurtiva.
Mancherebbe assolutamente l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato. I pubblici ufficiali agirono nella consapevolezza non già di costringere i privati a subire un danno ingiustificato, bensì nella speranza di potere realizzare la favorevole conclusione dell'operazione e il soddisfacimento degli interessi dei derubati.
2.7.1.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 317 c.p. e 110 c.p., in quanto giuridicamente erroneo sarebbero le conclusioni in ordine alla responsabilità di NT OS.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello riconosce che LL era un confidente di IA che lo utilizzo per la vicenda GI e poi, a distanza di circa due anni, per quella PR. In base a tale considerazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminare la posizione di OS in base ai criteri fissati per la configurabiltà del concorso di persone nel reato, mentre al riguardo la motivazione è, per un verso, completamente erronea e, per altro verso, lacunosa e carente.
Le risultanze processuali, peraltro poste in rilievo nella stessa sentenza impugnata, confermerebbero che OS sarebbe stato incerto e dubbioso. La condotta di OS sarebbe stata in ogni caso inidonea a contribuire alla scelta di GI in ordine alla proposta che precedentemente e, in sua assenza, il IA aveva fatto a GI.
Anche in relazione alla vicenda PR, la sentenza impugnata metterebbe in evidenza come OS intervenne quando l'accordo era ormai raggiunto tra IA e PR e non chiarisce in quale modo la condotta di OS abbia potuto costituire un concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p.. Quanto al dolo, le posizioni di OS e degli altri coimputati avrebbero dovuto necessariamente essere poste su piani diversi, necessità avvertita dalla sentenza perché gli altri coimputati e, in particolare, IA avrebbero avuto contatti diretti con LL, mentre OS aveva consapevolezza di quanto gli era stato riferito.
A OS non sarebbe, si afferma in ricorso, addebitabile alcuna opera di convincimento dei soggetti passivi del furto, in quanto egli si sarebbe limitato a dare il proprio consenso a una operazione non certamente preordinata a provocare un ingiusto danno a GI o a PR.
2.7.2. Con un secondo atto di impugnazione, proposto dall'avvocato Eugenio Vassallo, NT OS prospetta, in via preliminare e con un primo motivo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 1, nella parte in cui attribuisce al pubblico ministero il potere di appellare contro unna sentenza di assoluzione per violazione degli artt. 24 comma secondo, e 111, comma quarto della Costituzione.
Si rileva che l'art. 2 del settimo protocollo annesso alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo attribuisce ad ogni persona dichiarata colpevole o condannata il diritto ad un secondo grado di giudizio, diritto sancito anche dall'art. 14, comma 5, del Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici. Anche per la giurisprudenza costituzionale, solo l'appello dell'imputato si iscrive nell'orbita costituzionale del diritto di difesa, mentre l'appello del pubblico ministero non è riconducibile all'esercizio dell'azione penale.
L'appello del pubblico ministero non avrebbe fondamento costituzionale e si radica soltanto in una previsione della legge ordinaria.
La norma processuale si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'appello del pubblico ministero determina i limiti della devoluzione dalla quale restano necessariamente escluse le questioni di nullità e di competenza non rilevabili d'ufficio, sollevate dall'imputato e respinte in primo grado.
Ancora più ampio e radicato sarebbe il contrasto con l'art. 111, comma quarto, della Costituzione per il quale il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Il giudizio d'appello, privo di una propria istruzione dibattimentale limitata alle eccezioni previste dall'art. 603 c.p.p., si riduce ad un controllo sul giudizio di primo grado e sulla conseguente sentenza e non si caratterizza come un secondo giudizio di merito regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato assolto in primo grado, la sentenza di condanna, pronunciata dal giudice d'appello, si risolve in un condanna in unico grado non preceduta dal contraddittorio nella formazione della prova e resa in violazione dei principi di immediatezza e oralità. Una sentenza di condanna pronunciata in secondo grado utilizza la stessa prova formata in primo grado attraverso un mero controllo di tale giudizio e della sentenza resa all'esito dello stesso.
2.7.2.1. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 317 o 629 c.p. ritenuto in sentenza con riferimento agli episodi GI e
PR.
Non vi sarebbe stata l'asserita minaccia a PR e GI che avrebbero liberamente operato la scelta di promettere e pagare l'informatore.
La giurisprudenza citata posta a fondamento della pronuncia impugnata fa riferimento esclusivamente al delitto di estorsione là dove, e peraltro con indirizzo non uniforme, si ritiene che l'intermediario potrebbe rispondere a titolo di concorso nella estorsione. Anche, in tal caso, l'intermediario non può rispondere di estorsione se abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima del reato. Non può configurare interesse richiesto per la sussistenza del delitto di concussione quello di ottenere l'encomio o l'avanzamento di carriera, perché si tratta di una conseguenza dell'atto svolto in favore del derubato e non di una partecipazione al provento ottenuto dall'autore del furto.
La sentenza impugnata confonde, ad avviso del ricorrente, il mediatore che collega ladro e derubato con colui che potrebbe sapere o intuire chi potrebbe essere l'autore del reato e sapere dove la merce è nascosta. Quest'ultimo è un soggetto che non compie alcuna attività illecita e non ha alcun obbligo di riferire e verificare le sue intuizioni, e ben può pretendere un compenso per fornire le informazioni. Si tratta di una giusta remunerazione che lo compensa dei gravi rischi a cui si espone.
Ne consegue che non può rispondere di alcun reato che, collegandosi con l'informatore gli promettesse, nell'esclusivo interesse del derubato una ricompensa. Sistema ampiamente utilizzato non soltanto con i meri informatori, ma anche con gli autori di reati che assumono la veste di collaboratori ricevendo danaro e altre utilità previste dalla legge.
Altro elemento su cui il ricorrente pone l'accento è la mancanza del metus publicae potestatis, in quanto la effettiva parte offesa, il rappresentante della NE, non ha avuto contatti con la polizia. Parte offesa non potrebbe essere PR perché non è proprietario dei beni rubati.
Non vi è timore se lo stesso non sia connesso o, in ogni caso, collegato con l'abuso della pubblica funzione che abbia indotto e costretto il privato all'indebita dazione del danaro. Il rischio di non recuperare la merce non era nella disponibilità degli imputati in quanto era collegato al buon esito delle indagini che, nella specie, avrebbe potuto esserci soltanto se vi fosse stata la disponibilità di fondi per pagare informatori che si è cercato di utilizzare senza buon esito. Al riguardo, in ricorso si riporta parte delle dichiarazioni del dr. RA sulle operazioni disposte e svolte dal dr. OS e richiama il contenuto di conversazioni intercettate relativi ad attività d'indagine svolte da IA e comunicate a LL circa gli spostamenti di tale IE. Altro punto decisivo, è quello relativo alla sussistenza delle circostanze indicate nella imputazione originaria circa la spartizione dei soldi ricevuti dalla ditta NE tra IA e AG. La sentenza impugnata trascura tale circostanza e afferma, per coinvolgere a titolo di concorso il dr. OS, che tutto fu fatto per evidenti finalità di immagine.
Inoltre, si è trascurato che la necessità di ottenere le informazioni di LL non era volta soltanto al recupero della merce, ma anche alla necessità di giungere all'identificazione dei ladri e dei ricettatori.
Il fine di perseguire un risultato utile per lo Stato escluderebbe la configurazione del reato come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità.
2.7.2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione delle ragioni per le quali si sono ritenute non attendibili le prove contrarie e per contraddittorietà, carenza e insussistenza della motivazione.
Con specifico riferimento all'episodio GI, il ricorrente rileva che la Corte d'appello, nonostante le notevoli diversità rispetto alla vicenda PR, ha ritenuto che le vicende dimostrassero un unico modus operandi e ha trasferito in tal modo le conclusioni già raggiunte per il primo episodio anche al secondo.
Le anomalie e le differenze tra i due casi non avrebbero potuto comportare la sovrapposizione delle valutazioni, considerando che per la vicenda GI il danaro è stato restituito e ciò dimostra che il reale scopo della polizia era quello di raggiungere il risultato della restituzione della merce e dell'individuazione dei responsabili del furto.
La Corte ha ritenuto, senza una spiegazione ragionevole, attendibili solo alcune dichiarazioni di GI rese a poca distanza dai fatti non quelle riferite a dibattimento nel corso del quale aveva affermato di confondersi con i furti subiti e di sovrapporre un episodio del quale erano stati interessati i Carabinieri e in cui aveva versato il danaro non più restituito.
Il ricorrente sottolinea che GI avrebbe escluso di avere ricevuto minacce e riporta parte delle dichiarazioni rese sul punto dallo stesso e dalle quali si avrebbe conferma della insussistenza di coartazioni nei suoi confronti.
Anche con riguardo al ruolo del dr. OS, GI avrebbe reso dichiarazioni del tutto diverse rispetto a quelle poste a fondamento della sentenza di condanna e che dimostrerebbero che l'animus di OS sarebbe stato in esclusiva quello di agire nell'interesse delle vittime. Altri elementi di prova ignorati sarebbero le dichiarazioni del dr. LL, il quale avrebbe confermato che il dr. OS non avrebbe mai autorizzato IA a ritirare i soldi da GI.
Con riferimento al reato di concussione riguardante l'episodio PR, ad avviso del ricorrente, vi sarebbe una contraddizione insanabile derivante dal mancato utilizzo delle dichiarazioni rese da PR in dibattimento dalle quali emergerebbe la mancanza di ogni minaccia.
Si riportano parte di tali dichiarazioni dalle quali emerge che il pagamento non gli fu prospettato come unica ipotesi investigativa e si sottolinea che il dr. RA ebbe a riferire in dibattimento che il dr. OS dopo il recupero della merce ebbe a precisare a PR che non era obbligato a pagare. La conclusione della Corte di merito di ritenere non attendibile il dr. IA soltanto perché introdotta a conclusione del dibattimento sarebbe del tutto ingiustificata e priva di una coerente e fondata motivazione. Il ricorrente riporta altre parti delle dichiarazioni di PR che dimostrerebbero la mancanza di minaccia da parte di IA e AG e che, in ogni caso, i contatti sarebbero stati tenuti da costoro, come risulta anche dalle conversazioni intercettate, e non da OS.
Si pone in risalto che del priva di prova sarebbe l'affermazione che LL sarebbe stato una longa manus della malavita. Tale conclusione è, peraltro, contraddittoria e illogica in quanto la polizia ha sorpreso i ricettatori uno dei quali ha fatto il nome dei ladri, e ciò dimostrerebbe che LL non era e non poteva essere correo degli autori del furto. Peraltro, risulterebbe che tale IE accusato del furto, sarebbe stato pedinato da IA che avrebbe avuto tale informazione proprio da LL. Si pone in rilievo che l'elemento soggettivo, consistente appunto nella volontà di commettere un reato, è contraddetto sia dal fatto che il dr. OS si rivolse personalmente al responsabile della Criminalpol per verificare la possibilità di un intervento del ministero per il compenso al confidente, sia dalla circostanza che lo stesso OS interpellò il magistrato della Procura della Repubblica di OV sulla posizione dell'informatore. Circostanze entrambe trascurate dal giudice d'appello.
Anche il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra LL e IA che dimostrano la prosecuzione delle indagini per l'individuazione dei responsabili del furto e del luogo ove la merce avrebbe potuto essere custodita, non sarebbero state considerate dalla Corte e in alcuni casi trasformate in prove a carico senza una plausibile giustificazione.
2.7.2.3. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra la contestazione formulata a carico di OS e la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata affronta in termini superficiali e meramente fattuali la riqualificazione giuridica del fatto, senza peraltro esaminare le diverse questioni poste dalle due differenti contestazione, quella relativa all'episodio PR e l'altra all'episodio GI.
Si contesta che il fatto storico sia rimastico identico nell'operazione di riqualificazione effettuata e che tale trasformazione non abbia determinato in concreto una lesione del diritto di difesa, in quanto ciò che si sarebbe mutato è la struttura dell'imputazione, in ogni suo elemento e non semplicemente la qualificazione giuridica.
La struttura dei due reati, nella formulazione astratta delle fattispecie incriminatici, è completamente diversa per l'interesse tutelato, per gli elementi che debbono caratterizzare la condotta e per il completamento del momento consumativo che ne esclude la loro sovrapponibilità.
La costrizione che connota la condotta concessiva, non si manifesta soltanto attraverso una mera minaccia anche implicita, ma richiede un abuso di qualità e di funzioni come causa del metus ingenerato nel soggetto passivo attraverso il comportamento di costrizione o induzione. Elementi diversi che rendono illegittima l'operazione di mera riqualificazione effettuata dal giudice d'appello, nonostante si fosse in presenza di un fatto strutturalmente e storicamente diverso.
2.7.2.5. Con una successiva memoria, il ricorrente deduce motivi aggiunti ai ricorsi introduttivi, ed in particolare alla configurazione dei delitti di concussione in entrambi gli episodi oggetto di contestazione.
Ad avviso del ricorrente, le risultanze processuali dimostrerebbero la liceità dell'operazione de quo e dell'operato degli imputati. Una completo esame del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese avrebbe escluso che non sarebbe stata rivolta minaccia alcuna a GI e a PR i quali non sarebbero stati posti innanzi all'alternativa di pagare o di perdere la merce. Le indagini della squadra mobile volte ad individuare gli autori del reato e il luogo ove la merce sarebbe stata custodita non risultano, dalle emergenze processuali, mai interrotte. Si controdeduce, attraverso l'indicazioni di circostanze contenute negli atti processuali, alla conclusione raggiunta dalla Corte per la quale IA avrebbe raggiunto la certezza, per sua stessa ammissione, che LL avesse partecipato al furto perché avrebbe riferito che l'operazione era stata organizzata dall'interno. La conclusione non avrebbe fondamento alcuno per essere smentita dal contenuto di alcune conversazioni intercettate tra IA e LL erroneamente interpretate dalla Corte di merito. Anche la circostanza che IA avrebbe riferito della partecipazione di LL al furto sarebbe smentita dalle dichiarazioni rese da IA a dibattimento e da una loro complessiva lettura e avvalorato dalle indicazioni fornite da ER dopo il recupero della refurtiva. Tali elementi, trascurati del tutto dal Giudice d'appello, dimostrerebbe il contrario dell'assunto posto a fondamento della decisione.
Altra affermazione della Corte di merito contraddetta dalle risultanze processuali, in particolare dalla deposizione del teste CO, è quella relativa alla circostanza che la sera dell'operazione quando OS lascia l'ufficio per recarsi in quel di OV sa già che la refurtiva si trova in magazzino.
2.7.2.6. NT OS, infine, ha presentato un'articolata memoria con la quale ripropone una ricostruzione dei fatti secondo la versione fornita al dibattimento dalla parte offesa PR nella quale riporta stralci del verbale di istruzione dibattimentale riferiti alle dichiarazioni di IA, AG e PR e si fa riferimento ad un memoriale di IA. Le dichiarazioni di PR, rese nel corso del dibattimento, sarebbero palesemente smentite da molteplici elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale e che il ricorrente sintetizza attraverso gli stralci dei verbali riportati nella memoria.
Si contesta la correttezza della riqualificazione del reato come concussione, fondata una asserzione, apodittica e smentita dalle indicazioni fornite nel corso delle indagini, circa l'inesistenza di una prassi inveterata di pagare i confidenti. Il ministero dell'interno dispone dei fondi da offrire ai confidenti per portare a termine rilevanti operazioni di polizia e su tale circostanza si articolano una serie di considerazioni e riferimenti ad episodi pur emersi nel coso dell'indagine relative al presente procedimento. Si contesta che l'attività della squadra mobile sia stata diretta, e in particolare da IA e AG, al recupero della refurtiva, in quanto si è trattata di operazione di polizia volta all'individuazione dei responsabili del furto e della ricettazione. Tale assunto sarebbe fondato sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale poste poi a fondamento della pronuncia di assoluzione in primo grado.
Si contesta ancora la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e si pongono in risalto le ragioni e i riferimenti fattuali che contraddicono la conclusione raggiunta sul punto dal giudice d'appello. Si riportano considerazioni in ordine alle modalità di deposito degli atti di polizia giudiziari svolti nell'immediatezza del rinvenimento della merce e dell'individuazione degli autori del furto e della ricettazione, si pone in risalto il colloquio avuto con il sostituto procuratore di OV, dr. TE e si riportano stralci del verbale di udienza per dimostrarne i contenuti. Si richiama una memoria difensiva prodotta al giudice d'appello per sostenere la liceità dell'operazione di polizia e nella quale si rappresentava che la mediazione tra derubato e ladro esonera da responsabilità l'autore della stessa qualora abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima. Si rileva l'erroneità della conclusione raggiunta dal giudice d'appello circa la non pertinenza della circostanza, peraltro confermata dallo stesso PR, che se non avesse ritrovato la merce avrebbe dovuto rimborsarne all'assicurazione e alla ditta NE il valore della stessa e, per tale ragione, egli era disperato soltanto alla percezione di una interruzione da parte della polizia dell'operazione di recupero della merce attraverso il confidente. Questo dimostrerebbe la lealtà e le ragioni di esclusivo interesse per la vittima cui era diretta l'attività investigativa e l'operato della polizia. Con la stessa memoria si prospettano ipotesi ricostruttive della figura di LL e si pone in risalto l'errore interpretativo delle dichiarazioni di IA che ha indotto il giudice d'appello, attraverso una lettura parziale, a ritenere che IA abbia riferito che LL avesse partecipato al furto.
Si riportano considerazioni ed elementi emersi nel corso del giudizio a carico degli autori del furto e della ricettazione della merce per dimostrare le ragioni di alcune assoluzione e per escludere che LL possa essere considerato una longa manus della malavita che ha organizzato il furto.
Ultimi argomenti trattati sono i rilievi sulla correttezza dell'operato della polizia e sulla concussione in danno di GI. Infine, si chiarisce l'effettivo contenuto della richiesta di allontanamento di AG dalla squadra mobile di Venezia per smentire le affermazioni contenute nella sentenza d'appello e per dimostrare la correttezza dell'operato di OS nella sua veste di dirigente della squadra mobile di Venezia.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.-1 ricorsi di US LL, IA TO OV DA, ER GI, AN AG e NT LO sono infondati in ogni loro articolazione.
I ricorrenti ripropongono questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali la Corte d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte.
La sentenza impugnata, come descritta nei punti significativi in narrativa, ripercorre le singole posizioni degli odierai ricorrenti e ricostruisce le specifiche vicende e, attraverso una disamina completa e analitica, giunge a conclusioni plausibili che non possono essere poste in discussione in punto di fatto dalle opposte versioni proposte nei rispettivi ricorsi introduttivi. I punti critici della motivazione, posti in risalto da ciascun ricorrente, si caratterizzano per essere censure alle scelte operate, con ampie ed articolate argomentazioni, dal giudice d'appello.
1.1.1 ricorrenti LL, IA, AG e OS hanno posto su punti comuni della sentenza impugnata, riguardanti la dichiarazione di responsabilità per i due delitti di concussione, censure pressoché analoghe, per le quali si rende opportuna una unitaria trattazione, tenuto conto anche della pregiudizialità di taluna di esse e, in ogni caso, di una generale uniformità dei principi di diritto riferibili alle singole posizioni.
1.1.1. Una prima risposta richiede la questione di legittimità costituzionale che, anche se proposta solo dai difensori di AG e OS, riveste carattere di pregiudizialità per tutti i ricorrenti.
Si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede l'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione.
La questione, già proposta nel giudizio d'appello, è stata dichiarata manifestamente infondata e, sotto alcuni profili, irrilevante.
Non possono che essere confermate le conclusioni raggiunte e le argomentazioni poste a loro fondamento dalla Corte d'appello. Quanto al denunciato profilo di violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione circa le limitazioni del diritto di difesa dovute all'impossibilità per - l'imputato, da un lato, di introdurre questioni di nullità e competenza, non rilevabili d'ufficio, sollevate e respinte nel giudizio di primo grado e, dall'altro, di riproporre l'ammissione di prove richieste e non ammesse in tale giudizio, va rilevato che la questione, oltre che manifestamente infondata, non è rilevante nel giudizio a quo.
È manifestamente infondata per le specifiche ragioni esposte dalla Corte di merito e fondate sul carattere ampiamente devolutivo del giudizio d'appello e, pertanto, sul diritto dell'imputato di riproporre ogni questione sostanziale e processuale già posta e disattesa che possa comportare l'annullamento della sentenza, oltre che ex art. 604 c.p.p., anche per le ulteriori violazioni ritualmente proposte ex art. 491 c.p.p. e respinte dal giudice di primo grado. Al riguardo, le Sezioni unite hanno, come noto, affermato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado con formula ampiamente liberatoria può essere proposto anche per violazioni di legge non dedotte, perché non deducibili per carenza di interesse all'impugnazione (Sez. un. 30 ottobre 2003, Andreotti, rv 226093). Quanto al diritto alla prova, è da escludere che anch'esso possa subire limitazioni in grado d'appello. Le Sezioni unite, 30 ottobre 2003, cit., pur rilevando l'opportunità di una rivisitazione delle regole del giudizio d'appello nel caso di impugnazione di una decisione di assoluzione da parte del pubblico ministero, hanno ribadito il diritto dell'imputato a far valere in sede d'appello ogni questione relativa alle prove mediante memorie, atti, dichiarazioni e richieste verbalizzate le quali, oltre a porre il giudice d'appello dinanzi ad una complessiva rivalutazione e possibilità di integrazione del quadro probatorio assunto come decisivo e non considerato dal giudice di primo grado, realizza le premesse per un più ampio sindacato del vizio di motivazioni in sede di legittimità sempre, però, ancorato al divieto di accesso agli atti processuali. Nello stesso senso, si è espressa la pronuncia delle Sezioni unite (Sez. un., 31 marzo 2004, n. 8 Donelli) sempre con specifico riferimento all'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento. Si affermato che, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti fattuali della originaria contestazione, l'appello del pubblico ministero attribuisce al giudice ad quem gli ampi poteri decisoli elencati nell'art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p., "con la conseguenza, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto dell'impugnativa e, dall'altro, che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello ha l'obbligo di valutazione".
Le questioni poste dai ricorrente sono, peraltro, prive di rilievo nel giudizio a quo per essere formulate come mere ipotesi astratte non ancorate a situazioni concrete verificatesi nel presente giudizio.
Altrettanto manifestamente infondata la premessa su cui si fonda la questione di legittimità dedotta: la violazione dell'art. 2 del 7^ Protocollo della Convenzione europea dell'art. 14 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politi che riconoscono il diritto dell'imputato condannato a promuovere un secondo giudizio di merito avanti ad un diverso giudice. La condanna pronunciata dal giudice d'appello, dopo un'assoluzione in primo grado, priverebbe di questa garanzia l'imputato cui è riconosciuto solo il diritto al ricorso per cassazione.
La questione è stata già oggetto di esame da parte del Giudice delle leggi che ha escluso la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, della Costituzione. La Corte ha precisato che non ha rilievo alcuno l'art. 2, comma 1, del Protocollo aggiuntivo, poiché la regola convenzionale, anche attraverso il confronto con quanto già disposto dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici "...non legittima un'interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso per cassazione. La norma ... è volta ad assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove seguito un percorso tali errori risultino accertati." (C. Cost., 26 gennaio 1988, n. 80; C. cost, 15 aprile 1981, n. 62 e C. Cost., 30 luglio 1997, n. 288). Del resto, è più volte stato affermato da questa Corte che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito (Sez. 1^, 1 dicembre 1998, Tancredi, dep. 21 gennaio 1999, n. 6050) di recente, sebbene indirettamente, ribadito dalle Sezioni unite (30 ottobre 2003, Andreotti ed altri) cui era posta all'esame una pronuncia di condanna resa in secondo grado dopo un'assoluzione nel merito in primo grado.
Anche l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 11, quarto comma, della Costituzione è manifestamente infondato. Non è da revocare in dubbio che la norma invocata sancisce la regola della formazione della prova in contraddittorio e impone al giudice l'utilizzo delle prove legittimamente acquisite a dibattimento mediante il metodo del contraddittorio costituzionalmente imposto, al quale possono esservi deroghe nei limiti ammessi dalla stessa norma.
Il giudice d'appello è tenuto a utilizzare per la decisione le prove formate in contraddittorio tra le parti interessate e in ogni caso in conformità alla disciplina processuale, indipendentemente dalle fasi e dai momenti processuali in cui la prova è stata acquisita. Se così non fosse, presenterebbero profili di costituzionalità le norme attraverso le quali, nel rispetto della regola de qua, ammettono la formazione della prova prima e al di fuori del dibattimento nonché l'acquisizione di verbali di prove formate in altri procedimenti in contraddittorio tra le parti. I principi di immediatezza e oralità, che i ricorrenti ritengono violati e travolti nel caso di giudizio d'appello privo di un momento formativo della prova, hanno tutt'altro significato e limiti che il giudizio d'appello rispetta. L'immediatezza è garantita dall'art. 525 c.p.p. che esige deliberazioni immediate successive alla chiusura del dibattimento e ad opera degli stessi giudici del dibattimento. L'oralità attraversa le fasi e i gradi del procedimento e investe le modalità di formazione e discussione delle prove e della res iudicanda nei limiti e secondo le regole stabile dalla disciplina processuale in t relazione a ciascuna fase e grado del procedimento. Il giudizio d'appello si sviluppa nei limiti del principio devolutivo e, nei limiti del meccanismo del tantum devolutum quantum appellatimi, ammette la riapertura dell'istruzione dibattimentale e la formazione della prova innanzi al giudice d'appello, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla norma processuale che la prevede.
La questione di legittimità costituzionale è, dunque, manifestamente infondata.
1.1.2. Un profilo ulteriore e preliminare rispetto agli altri riguarda la violazione dell'art. 521 c.p.p. dedotta dai ricorrenti in riferimento alla riqualificazione come concussione dei due fatti di estorsione aggravata enunciati nei capi a) e b) della rubrica. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondata la violazione dell'art. 521 c.p.p. addotta dalla difesa nel giudizio d'appello e con la quale si deduceva l'insussistenza di una minaccia indiretta formulata dagli imputati nel senso indicato nell'imputazione e si rilevava che ogni modifica riferita a diversi e ulteriori atti intimidatori avrebbe comportato la violazione del citato art. 521 c.p.p.. Nella sentenza impugnata si pone in rilievo l'ampiezza dell'attività difensiva svolta dagli imputati in relazione al contenuto della contestazione e, in particolare, alla "minaccia implicita di non eseguire altre indagini", al profilo causale rispetto all'epilogo della condotta nonché al rifiuto opposto dai poliziotti alla richiesta di intervento immediato avanzata da PR;
rifiuto che rendeva esplicita la scelta degli imputati di recuperare la merce soltanto mediante l'esborso di danaro.
Al contempo, il giudice d'appello ha escluso che la riqualificazione dei fatti come concussione potesse configurare la violazione dell'art. 521 c.p.p., compiendo un'accurata analisi della struttura della contestazione originaria e della qualificazione ad essa attribuita e giustificando la conclusione che i due fatti estorsivi si caratterizzavano ulteriormente nel senso della concussione, oltre che la contestazione ab origine dell'aggravante di "avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione", anche per la già indicata riconducibilità al delitto di abuso d'ufficio. Si è precisato che la conclusione è fondata, da un lato, sulla sovrapponibilità della coazione richiesta per la configurazione della concussione rispetto a quella voluta dalla fattispecie di estorsione, e, dall'altro, sul rilievo che la condotta abusiva, già oggetto di contestazione, è correlata, sotto il profilo causale, alla "costrizione" che aveva prodotto i due diversi epiloghi nella vicenda PR e in quella GI. La Corte si è, dunque, posto l'interrogativo al momento del rielaborazione e ricostruzione fattuale e giuridica dei fatti, sui quali era stata chiamata a pronunciarsi, è lo ha risolto in senso conforme ai parametri normativi da applicare in concreto. Infatti, la modifica del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Mentre, non si ha mutamento del fatto allorché il "fatto tipico" sia rimasto identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e, come nel nostro caso, sia stato riconosciuto solo un diverso rilievo penale alle condotte ascritte agli imputati. Una ricerca, quella volta alla verifica della correlazione fra imputazione contestata e sentenza e del mutamento del fatto che ne costituisce il presupposto, che le Sezioni unite richiedono che sia orientata ad accertare se vi sia stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine in parola non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. un., 19 giugno 1996, Di CE, rv. 205619).
In conclusione, la Corte d'appello ha escluso che la riqualificazione dei due episodi avrebbe potuto violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che gli imputati avevano avuto modo, in concreto, di apprestare con completezza e ampiezza le proprie difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. La questione posta dai ricorrenti, circa il vincolo per il giudice d'appello di non potere operare un mutamento della qualificazione giuridica del fatto se non vi sia stata sul punto una specifica censura del pubblico ministero, è contraddetta dai poteri cognitivi che l'art. 597, comma 2, lett. b) riconosce al giudice d'appello. Deve escludersi - nel caso di appello proposto dal pubblico ministero - che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura (ex plurimis, Sez. 3^, 17 gennaio 1996, Casadei rv. 203786; id. 4 novembre 1997, Merenda 209050).
Non è da porre in discussione il principio di diritto per il quale, l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione investe l'intera sentenza con effetto pienamente devolutivo, con la conseguenza che il giudice è legittimato a rivalutare tutte le precedenti risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto, anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica censura, tra i quali anche la diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione.
1.1.3. Altra questione pregiudiziale, proposta dalla difesa di US LL nel giudizio d'appello e rigettata dalla Corte di merito, è quella dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, già descritta in narrativa (vedi 1.1.1.).
La Corte di merito, si è già detto, ha rigettato la questione dedotta attraverso una accurata analisi dei motivi posti dal pubblico ministero a fondamento dell'impugnazione e della posizione di LL, come descritta nell'imputazione e poi sviluppata nel giudizio di primo grado. Gli argomenti svolti dal giudice d'appello, ancorati all'esame degli atti, dimostrano la specificità dei motivi per i quali il pubblico ministero ha richiesto un completo riesame della vicenda PR e di quella GI e del ruolo determinante che LL ha avuto in entrambe.
Il giudizio espresso dal giudice d'appello, cui compete valutare quale giudice ad quem la specificità dell'impugnazione proposta, è corretto e rispetta i parametri posti da questa Corte per una concreta e corretta verifica delle condizioni idonee a dare impulso al gravame.
L'obbligo di specificità deve, invero, investire non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice ad quem attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice ad quem, in altri termini, può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del devolutum, qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte.
Non è, dunque, da revocare in dubbio che le norme in materia d'impugnazione sono ispirate ad un articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame. Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, tale formalismo non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis. Ne consegue che per stabilirne l'ammissibilità, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio (Sez. 6^, 1 marzo 1995, Marino, rv. 201642; id., 2 novembre 1999, Archesso, rv. 213442).
1.1.4. Altrettanto infondata la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite ex art. 270 c.p.p. da altro procedimento pendente innanzi all'autorità giudiziaria di Bologna. Ad avviso del ricorrente, mentre l'acquisizione è stata legittimamente disposta dal pubblico ministero, in applicazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p. allorché l'originaria imputazione era di estorsione aggravata, delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, una volta mutata la qualificazione giuridica del fatto in concussione, il giudice d'appello non avrebbe potuto più utilizzare tali intercettazioni poiché il delitto di concussione non è compreso tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Questa Corte si è già espressa nel senso che, nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente e legittimamente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e poi l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è utilizzabile, in quanto il divieto previsto dall'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottato in casi non consentiti. Se l'atto è invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non più conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita (Sez. 3^, 28 febbraio 1994, Roccia, rv. 197616). Anche se il principio in questione è stato affermato con riferimento al momento genetico dell'atto dispositivo del mezzo di ricerca della prova, non è da revocare in dubbio che la medesima regola iuris debba essere applicata nel caso di trasmigrazione dei risultati di un'intercettazione in diverso procedimento la cui originaria imputazione legittimamente consentiva l'acquisizione di tali risultati ontologicamente appartenenti ad altro fascicolo processuale e riferiti a diversa res iudicanda.
Non pare possa essere revocato in dubbio che le condizioni che legittimano l'utilizzo di un mezzo di ricerca della prova debbano sussistere nel momento in cui "elemento" è acquisito e assume, come tale, l'idoneità ad avere l'effetto probatorio.
Se l'atto probatorio sia stato legittimamente acquisito, i suoi risultati non possono che essere altrettanto legittimi nel momento in cui il giudice elabora anche su di esso la ricostruzione del fatto e giunge poi alla conclusione che l'episodio debba essere ricondotto, sotto il profilo giuridico, ad altra fattispecie incriminatrice. Nè possono essere invocate le decisioni delle Sezioni unite riguardanti tutt'altro fenomeno: lo jus superveniens che introduca un mutamento normativo delle regole di utilizzazione della prova. Qui, senza ulteriori approfondimenti sulle pur diverse opzioni interpretative, il tempus regit actum coinvolge temi di diritto transitorio e intertemporale che nulla a che vedere hanno con la ipotesi di un diverso regime probatorio che si assume debba essere introdotto all'esito della deliberazione del giudice che quelle prove abbia già utilizzato e su di esse abbia fondato il mutamento del titolo del reato.
Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui le condizioni di utilizzazione ex art. 270, comma 1, c.p.p. di conversazioni intercettate in "diverso procedimento" debbono" essere verificate nel momento in cui è disposta l'acquisizione da parte del giudice a quo, e non quando, considerato tutto il quadro probatorio, il giudice del merito decida di modificare la qualificazione giuridica del reato.
Legittimamente, la Corte ha utilizzato i risultati delle conversazioni intercettate nel diverso procedimento.
1.1.5. Censure pressoché simili sono rivolte al mutamento del titolo del reato. I ricorrenti contestano la sussistenza degli elementi costituitivi richiesti per la configurazione del delitto di concussione: manca l'abuso di qualità e di potere;
non vi è rapporto causale di esso rispetto alla costrizione e, in ogni caso, non vi è stata minaccia implicita, bensì autonoma scelta, fondata su valutazioni di convenienza economica delle parti private;
manca una utilità nel senso richiesto dal delitto di concussione. L'esame della questione di diritto richiede una preliminare risposta alle molteplici censure, ad eccezione di IA che sul punto si è limitato a contestare la legittimità del mutamento della qualificazione giuridica, poste da LL, AG e OS, che - nelle loro articolazioni già esposte nella sintesi operata in narrativa - si rilevano come una diversa lettura delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa rispetto alla logica, completa e plausibile elaborazione storica operata dal giudice d'appello, fondata su di un puntuale richiamo degli elementi di prova e su specifiche risposte all'utilizzo di dati argomentativi e probanti sollecitati dalla difesa come decisivi.
1.1.5.1. Il ragionamento probatorio che il giudice d'appello sviluppa per ricostruire e definire, nei rispettivi ambiti, le condotte di ciascun imputato e riconoscere ad esse la caratteristica "di consapevole contributo causale alla verificazione del fatto" è di tale accuratezza e rigore logico da sottrarsi ad ogni sindacato in questa sede di legittimità.
Le censure relative al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, sono, dunque, infondate tanto da lambire l'inammissibilità per essere dirette a proporre, anche attraverso una non ammessa incursione negli atti processuali, un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva a fronte di quella del tutto plausibile contenuta nella sentenza impugnata e soltanto non condivisa dai ricorrenti che, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze processuali e un altrettanto alternativa disamina delle stesse, contestano il risultato raggiunto dalla Corte di merito.
I limiti del sindacato sulla motivazione sono oramai tracciati in termini chiari dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel senso che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606, comma 1, lett. b) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. un. 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). Tale limite non può che essere riferito anche al profilo ulteriore della mancanza della motivazione. In tal caso il sindacato, tranne che nell'ipotesi di patologica mancanza grafica e di riproduzione di formule astratte e sfornite di contenuti ancorati al singolo caso concreto, deve investire gli elementi che assumano carattere di decisività nella corretta ricostruzione del fatto e non può riguardare anche le scelte cui il giudice si è attenuto nell'elaborazione storica del fatto e nella selezione critica e ragionata del materiale probatorio che il giudice ha operato nel legittimo esercizio della propria funzione. In questo specifico contesto ermeneutico si inserisce la recente decisione, evocata dai ricorrenti, delle Sezioni unite, che lungi dall'estendere i limiti del sindacato di legittimità e ad autorizzare una incursione negli atti processuali, ha individuato delle modalità di esercizio del diritto di difesa che l'ordinamento processuale riconosce alla parte privata.
Ove al proscioglimento con formula ampiamente liberatoria in primo grado sia seguita la condanna in appello, l'imputato si potrebbe trovare in una singolare situazione di "menomata" difesa in cassazione, non essendo legittimato a proporre censure alla decisione del primo giudice ne' in via principale, stante la carenza di un interesse dovuta all'assoluzione, ne' in via incidentale, rimedio non esperibile in base alla interpretazione delle regole di cui all'art. 593 e 595 c.p.p. (Sez. un., 24 novembre 2003, Andreotti ed altri rv.
226092).
Tale situazione non sottrae la sentenza di condanna al sindacato della Cassazione per lo specifico vizio di "mancanza di motivazione" ex art. 606 lett. e) c.p.p. purché l'imputato, malgrado la carenza d'interesse all'appello, abbia a ciò sollecitato il giudice d'appello e prospettato con memorie e richieste scritte l'avvenuta acquisizione dibattimentale di prove, favorevoli e decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria (sempre, Sez. un., 24 novembre 2003, Andreotti ed altri rv. 226093). In tal caso, al giudice di legittimità spetta di verificare, senza possibilità di accesso agli atti, se il provvedimento impugnato abbia omesso di dare risposta alle richieste formulate dalla parte in ordine alla assunzione di prova non considerata in primo grado e se la omissione denunciata sia idonea a inficiare la decisione di merito.
Nella concreta fattispecie processuale, non risultano omesse richieste valutative prospettate dalle parti private che, peraltro, hanno riproposto una lettura degli elementi probatori descritti e analizzati in entrambi i gradi di giudizio e sottolineato circostanze decisive che avrebbero potuto portare ad un diverso convincimento il giudice di merito.
La Corte d'appello ha rielaborato le risultanze probatorie e ha disatteso le scelte interpretative del primo giudice e le deduzioni ricostruttive operate dagli imputati mediante la produzione di memorie e nel corso della discussione orale, là dove ha posto in risalto che gli elementi enunciati nel capo di imputazione, tenuto conto delle norme violate in esso indicate, erano da ricondurre ad un "abuso dei poteri" ed a situazioni non riferibili ad una volontà paritaria, bensì idonee a determinare uno stato di soggezione delle persone interessate cui era stato prospettato il recupero della merce mediante il "riacquisto" della stessa attraverso l'intermediazione dei poliziotti che, d'iniziativa e sebbene il furto riguardasse territori ricompresi in altra diversa articolazione territoriale, si erano proposti alle parti offese di portare a termine l'operazione con l'intervento di un "confidente", al quale andava corrisposta la somma.
La sentenza impugnata, dopo una specifica descrizione dei singoli episodi riferiti dai rispettivi protagonisti e di circostanze decisive emerse in alcune delle conversazioni intercettate, ha individuato le modalità esecutive comuni, i cui snodi significativi sono stati già sintetizzati in narrativa: LL, il c.d. "confidente", interessato direttamente a provvedere al "riacquisto della merce", nell'un caso andato a buon fine e, nell'altro, non concluso, più che a fornire indicazioni che avrebbero dovuto portare ad autonome operazione di polizia che nessun esborso da parte dei privati interessati avrebbero potuto legittimare;
accettazione della richiesta da parte degli interessati che - nel ragionamento probatorio sviluppato in base agli atti richiamati e descritti nella sentenza impugnata - avevano deciso di sopportare un altro ingiusto sacrificio economico a loro rappresentato come unica soluzione per riottenere la refurtiva, malgrado avessero entrambi sollecitato, pur con espressioni diverse e in situazioni pressoché simili, i poliziotti a proseguire autonomamente nelle indagini senza corresponsione di danaro.
Una ricostruzione che le parti private contestano con argomenti volti ad introdurre, più che prove decisive omesse nel ragionamento del giudice d'appello, divergenze ricostruttive che trovano il punto nodale nel rilievo che giammai i poliziotti ebbero a formulare minacce indirette a PR e GI, bensì a prospettare loro una soluzione affidata ad una libera scelta che entrambi avrebbero altrettanto liberamente accettato, valutandone la convenienza economica.
In questo contesto, si inquadra altro punto critico, indicato dalla difesa di LL e degli altri correi con lui dichiarati responsabili di concussione, il quale ha ad oggetto il ruolo di LL e la mancanza di elementi che potessero definire costui "...non un semplice confidente, ma una longa manus della malavita che ha organizzato un furto miliardario;
la polizia non ha mediato con una persona estranea al delitto, ma con gli autori, rimasti, ignoti dello stesso...".
Tale conclusione, che rappresenta nella ricostruzione fattuale e giuridica operata dal giudice d'appello il nucleo centrale su cui si regge la configurazione del delitto di concussione, non è mera, apodittica affermazione, bensì è il risultato di un accurato, dimostrato e coerente percorso argomentativo, in cui assume significato e rilievo l'entità della somma versata. Che si sia trattato di cento milioni è provato, oltre che dalle dichiarazioni di PR, dal Maresciallo dei Carabinieri Andreozzi che "... ha ricordato la disperazione di PR di dover pagare 100 milioni di lire ...." nonché dalla conversazione 9 giugno 1993 "nella quale IA propone a LL di comprare la refurtiva per 100 milioni di lire..." Che il c.d. "balletto" delle cifre assume un significato indiziante notevole, per allontanare ogni sospetto che la somma sia stata utilizzata non per il compenso all'intermediario, ma anche per "...comprare la refurtiva..", è dato che, in una complessiva e corretta ponderazione di elementi probatori già di per sè soli idonei, e in notevole livello, a giustificare l'intermediazioni con "...terze persone, coinvolte nell'azione delittuose, ma non 'fermate' nella operazione di polizia giudiziaria...".
Ancora, per la vicenda PR vi sono gli aspetti, posti anche qui in rilevo con rigore logico, relativi al perfezionamento, nei giorni successivi al contatto che IA crea con PR, della proposta di aderire al versamento della somma. Una dinamica serrata che la Corte descrive, cogliendo i comportamenti dei singoli protagonisti che con la loro presenza e condotta positiva, che nulla hanno a che vedere con una mera passiva accettazione di una altrui iniziativa, forniscono un decisivo contributo consapevole alla verificazione dell'evento. È in presenza di OS, accompagnato da UC all'epoca suo vice nella direzione della squadra mobile, che la proposta è formulata a PR il quale accetta di pagare e promette che lo farà una volta ricevuta la merce. La Corte pone in risalto che "...quando i funzionali di polizia parlano con PR, sanno bene che è un uomo con l'acqua alla gola.... (si mise a piangere disperato, dicendo che era sul fallimento e che la faceva finita, così LO ricorda quell'incontro...). La disperazione di PR trova conferma nelle conversazioni intercettate il 14 giugno 1993, due giorni prima del recupero della merce, in cui IA riferisce a LL dello stato di prostrazione di PR (è rovinato...deve addirittura chiudere l'azienda...le assicurazioni hanno... addebitato la responsabilità...)".
Si sofferma, e con dovizia di particolari, il giudice d'appello sulle ragioni per le quali non vi è stata libera scelta di PR di obbligarsi a pagare e di versare la somma, dopo avere assunto con il dirigente delle squadra mobile l'impegno ad onorare la promessa assunta. "... Questi soldi..." è PR che parla secondo l'esposizione contenuta in sentenza, "... servivano per pagare il confidente, perché altrimenti io avrei perso tutto .." ed è su queste parole che la Corte di merito giunge alla conclusione che, in tal modo, "...IA alla presenza dei dirigenti..." pone PR "...di fronte ad un'alternativa secca..." quella di pagare il confidente "...e questa è l'unica attività d'indagine...". Un convincimento che lo stesso giudice d'appello rafforza con l'ulteriore circostanza e considerazione "... IA..." a detta di AG "...si era recato sin dall'inizio sul luogo ove si trovava la refurtiva in compagnia del suo confidente ed aveva così ottenuto decisivi elementi di conoscenza;
e questi già avrebbero consentito alla polizia di intervenire per tempo, sorprendendo i ladri o il ricettatore con la merce rubata, senza dover pagare nulla. ...Saputa la cosa, è lo stesso derubato che propone un'iniziativa che prescinda dal confidente, richiedendo un intervento immediato...ma riceve immediatamente una risposta negativa..."; è questa circostanza che la Corte d'appello pone a fondamento della considerazione conclusiva sul punto "...IA e gli altri avevano deciso che doveva pagare e che non vi erano altre possibilità di recuperare i beni...".
Recuperata la merce, è AG - ecco la condotta che, oltre alla sua presenza al momento della formulazione della proposta a PR, rafforza il ruolo di concorrente con gli altri per il consapevole contributo causale alla verificazione dell'evento - che consegna materialmente il danaro a LL;
condotta che, anche se riguarda il post factum rispetto al perfezionamento del delitto con la promessa ottenuta da PR, appare porsi come decisivo elemento di prova della partecipazione al delitto. LL che, a sua volta, ha un colloquio telefonico con IA e, in tal modo, conferma la ricostruzione operata in sentenza circa il percorso conclusivo dato al danaro ricevuto per intermediazione della polizia. La vicenda GI, pur con epilogo diverso, è descritta in sentenza come episodio speculare a quello di PR verificatosi all'incirca un anno prima di quest'ultimo. Contatto stabilito attraverso una telefonata di IA, medesima attività di intermediazione, intervento di OS e incontro con la parte offesa e proposta di recupero attraverso il pagamento di una somma che il tempo trascorso consente di quantificare in misura non inferire ai cento milioni. Sollecitazione dello stesso GI di recuperare la merce senza pagamento, una volta appreso dei contatti con persona che era a conoscenza del luogo ove la refurtiva sarebbe stata custodita;
rifiuto dei poliziotti di portare a termine l'operazione in termini diversi;
accettazione di LL di adoperarsi per l'operazione;
epilogo diverso, malgrado la consegna di danaro. Anche qui, le descrizioni della Corte di merito seguono il rigore logico degli stessi argomenti che portano a concludere per il consapevole decisivo contributo causale di LL, il cui mancato assenso a occuparsi del recupero non avrebbe giustificato l'esborso, e di OS che, quale dirigente della squadra mobile e responsabile del lavoro del personale ad essa appartenente, forniva, pur con le apparenti ritrosie, un decisivo contributo causale alla verificazione dell'evento, con l'assicurazione che l'operazione era condivisa nelle sue modalità da che aveva la responsabilità del reparto. In conclusione, le vicende, riassunte nei termini esposti in narrativa e riprodotte ancora una volta nei punti significativi, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nei commi 1 e 2 del citato art. 192 c.p.p. di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
1.1.5.2. La fattispecie concreta, fotografata nella sentenza impugnata mediante la ricomposizione di tasselli probatori con cura e dettagli esposti, racchiude un sè gli elementi costitutivi del delitto di concussione.
La concussione si realizza tutte le volte che il soggetto attivo, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, "abusando" dei propri doveri o della propria qualità, "costringe" taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità. a. Gli elementi oggettivi che caratterizzano il delitto di concussione per costrizione sono, dunque, tre: due dei quali sono esplicitamente impiegati nella descrizione della fattispecie, cioè l'abuso dei propri poteri o della propria qualità da parte del pubblico ufficiale e la costrizione del privato ad effettuare, a favore dello stesso pubblico ufficiale o di un terzo, una prestazione indebitamente remunerativa;
l'ultimo, l'iniziativa del pubblico ufficiale che, nonostante la lettera della norma esprima per implicito, racchiude il reale fondamento del reato, la cui configurazione non è escluso però da ' un'apparente iniziativa del privato, che trovi la sua ragione e causa in implicite richieste del pubblico ufficiale.
Cio' che è determinante per la configurazione o meno del reato è l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Le minacce dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini della configurazione del delitto di concussione atteso che la condotta costrittiva, può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi è "costretto" a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (si vedano, Sez. 6^, 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116; e nello stesso senso, prima, Sez. 6^, 7 novembre 1997, Barrella, rv. 209239 e, poi, id., 24 ottobre 2002, Boemi rv. 2237329; id. 5 dicembre 2002, Mezzapesa, rv. 223322).
La costrizione o l'induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica tanto nella teorica superiorità, influenza o autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto alla persona offesa, dovendosi piuttosto realizzare una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o dazione indebita deve in astratto porsi come effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (in tal senso, Sez. 6^, 20 novembre 2003, Filippi, rv. 227846). Costrizione si ha, dunque, in tutti i casi in cui oggettivamente la volontà del privato non si sia formata liberamente a causa della condotta del pubblico ufficiale, senza che rilevi la reale ed effettiva realizzazione, considerando che la promessa o la datio debbono valere per il loro significato oggettivo che la fattispecie incriminatrice assegna loro.
Un sinallagma causale, che pur prescindendo da uno stato soggettivo di timore, dunque, deve in astratto reggere la condotta da ricondurre nella fattispecie di concussione.
Ciò posto, è indubbio che elemento costituivo è l'abuso dei poteri funzionali o della qualità che caratterizza la concussione rispetto ad altri reati e che in concreto realizza una costrizione, il cui significato è quello di "forzare" una persona ad agire contro la propria intenzione e, nel caso di "costrizione morale", ad effettuare una scelta, prospettata in termini espliciti o anche tacitamente e per facta concludentia, di un'alternativa tra due "mali". Il ragionamento che si impone alla vittima è quello tra il tenere una condotta che il soggetto agente gli prescrive, quella di dare o promettere danaro o altra utilità, e il subire le conseguenze, anche semplicemente prevedibili, di una condotta negativa e sfavorevole per il privato.
b. Su queste premesse, vanno ricordate la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte di merito e gli elementi oggettivi e soggettivi che la fattispecie astratta richiede per la configurazione del reato e si ha così modo di constatare che il giudice d'appello si è correttamente attenuto al paradigma normativo.
Non vi è stato consenso delle vittime;
NT PR e NA GI hanno accettato, l'uno di promettere e, poi di dare e, l'altro di dare danaro, perché posti dinanzi ad una alternativa da parte di pubblici ufficiali i cui compiti primari, imposti dall'art. 55 c.p.p., sono, oltre quelli di " ...prendere notizia dei reati...
compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale", anche quello di "impedire..." che i reati "..vengano portati a conseguenze ulteriori...". Nella proposta formulata ai privati di versare somme "per comprare" la refurtiva e nel rifiutare - pone in rilievo la sentenza senza equivoci - di compiere un atto di polizia, pur sollecitati dai privati interessati, di recupero della merce senza versare alcunché, gli organi di polizia hanno assunto un ruolo che concretizza un abuso "dei poteri" estrinsecatosi in una manifestazione di potestà esercitate per scopi diversi da quelli per il quale sono stati investiti.
Non è da revocare in dubbio che la legge non attribuisce agli organi di polizia poteri di "intermediazione" tra autori di reati e parti offese volti a riequilibrare il provento illecito rispetto al danno ingiusto subito dalla parte offesa del furto con l'esborso di un somma di danaro per riottenere la restituzione della refurtiva. Abuso di potere che si è concretizzato in una indebita opera di "intermediazione" e, dunque, in un esercizio di poteri funzionali diverso da come avrebbe dovuto essere, che i soggetti passivi hanno percepito come un'alternativa tra i due mali, quello di un prevedibile recupero a fronte di un altrettanto prevedibile conseguenza di inattività per il recupero della refurtiva, tenuto conto che, malgrado vi fosse disponibilità di soggetti a conoscenza dei luoghi ove la merce era custodita, i poliziotti avevano comunque indicato che l'unica alternativa era quella di "comprare" la refurtiva.
Appare evidente che la fattispecie concreta non ha nulla a che vedere con il compenso che il ministero dell'interno elargisce ai propri informatori. Tale compenso è elargito al confidente per l'informazione ricevuta e non è e non può essere il "costo" per il "riacquisto della refurtiva".
Il richiamo al limite posto per la configurazione del delitto di estorsione, con il distinguo del caso in cui l'intermediario agisca nell'esclusivo interesse della vittima, non ha rilievo invocarlo nell'ipotesi in cui gli intermediari siano gli organi di polizia che non possono - senza la previsione normativa di tipiche condotte riferite a specifiche modalità operative sottoposte in ogni caso al previo controllo di garanzia dell'autorità giudiziaria - mediare tra i due interessi, rivestendo il ruolo di istituzionale volto alla ricerca della prova degli autori degli illeciti e ad impedire che si realizzino ulteriori e illecite conseguenze del reato di furto. c. I delitti di concussione richiede il dolo generico per la sua realizzazione e, dunque, secondo le regole generali, la rappresentazione e la volontà dell'agente devono investire gli elementi oggettivi del reato: consapevolezza dell'abusività della propria condotta e del carattere indebito della promessa o dazione. La pluralità delle condotte volte al raggiungimento del risultate devono, inoltre dimostrare, affinché possa sussistere la fattispecie concorsuale, una sinergia comune che traduce la formula giuridica di "consapevole contributo causale di ciascuno dei concorrenti alla verificazione dell'evento".
Come più volte posto in risalto dalla Corte di merito e riportato in narrativa, ciascun imputato ha agito con la consapevolezza di fornire un contributo causale con la propria condotta, estrinsecatasi in un esercizio di poteri deviati dalla loro causa tipica. Consapevolezza di OS, IA e AG di esercitare abusivamente i loro poteri, come dimostrato dalla cautela con la quale hanno agito, sollecitando le parti offese, anche nelle sedi giudiziarie in cui erano chiamate a deporre, a non rivelare le reali modalità di recupero. Contributo causale consapevole che, l'economia e struttura fattuale delle due vicende, non può che riguardare l'extraneus LL che ha svolto il segmento di attività inscindibilmente connesso, sotto il profilo causale e psicologico, con i poliziotti, il cui compito era quello di ottenere dal privato l'indebito. Eloquenti le conversazioni intercettate prima e dopo il rinvenimento della refurtiva cui avrebbe dovuto seguire la realizzazione l'evento finale il conseguimento dell'oggetto della dazione. Ancora ad un ultimo occorre far cenno, posti in rilievo con i ricorsi ai fini dell'elemento psicologico del reato con specifico riferimento a OS, oltre che a AG e LL.
Si tratta di questione di merito risolta in sentenza con argomenti corretti e rispondenti alla risultanze processuali, come descritte puntualmente nel medesimo provvedimento: l'interpello, da parte di IA e di OS, del magistrato dr. TE, in servizio alla Procura della Repubblica presso la Pretura di OV. È posto in rilievo che il dr. TE, assunto in qualità di teste, ha escluso "qualsiasi condivisione da parte sua dell'operazione prospettatagli, date le conseguenze penali che poteva comportare, tanto più che l'aveva interpretata come finalizzata a far giungere i soldi ai ladri;
escludeva che si fosse parlato "... di offerta al pubblico o di trattativa condotta a mezzo avvocati...". Sul punto la Corte d'appello, in base a specifici e ulteriori riferimenti, pone in rilevo tre ordini di ragioni che escludono il reale utilizzo del ricorso ai suggerimenti del dr. TE: l'una, dovuta alla diversità di versioni rese da ciascuno degli imputati presenti al colloquio;
l'altra, la risposta resa sul punto da PR e lo stupore manifestato per la domanda postagli in sede di esame dibattimentale dovuto alla circostanza che tutta l'operazione avrebbe dovuto essere e rimanere segreta;
e, infine, la precisa consapevolezza di OS di non potere suggerire a PR i consigli ricevuti dal magistrato circa l'offerta al pubblico e la consegna di danaro tramite avvocato, perché si trattava di comportamenti rifiutati da LL e radicalmente diversi rispetto a quelli già in parte realizzati e concordati per il " comprare" la refurtiva.
Considerazioni del giudice d'appello che esprimono una giustificazione plausibile, corretta e fondata in ordine alla decisa sussistenza della consapevolezza degli imputati di agire e di avere agito in modo diverso dai doveri che la loro funzione gli imponeva. d. In entrambi gli episodi che vedono protagonisti passivi NT PR e NA GI vi è stata la consumazione del reato, come più volte posto in rilievo nella sentenza impugnata e di cui si è già detto.
Il delitto di concussione si consuma già nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la promessa (ex plurimis, Sez. 6^, 17 marzo 1995, Alfieri, rv. 201078; Sez. 6^, 11 dicembre 1993, Fedele, rv. 196049). La datio, se preceduta da una promessa di danaro è mero post factum, irrilevante ai fini del perfezionamento del reato.
Nel nostro caso, il post factum assume un valore probatorio cui la Corte di merito riconosce un notevole significato di riscontro alla già rigorosa ricostruzione operata sotto il profilo storico - giuridico.
La circostanza che il versamento della somma è stato effettuato dopo la restituzione della refurtiva è stata più volte oggetto di approfondimento nella sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha disatteso le considerazioni formulate sul punto dal Tribunale secondo cui, anche se prima del rinvenimento vi sarebbe stata "una larvata minaccia", una volta recuperata la merce PR sarebbe stato libero di adempiere all'impegno, per cui non vi sarebbe stato comunque il delitto di estorsione.
Ribadito che il reato si è già realizzato con la semplice promessa frutto della coartazione determinata dalla condotta abusiva esercitata dai poliziotti, la sentenza impugnata si occupa del post factum, cui le conversazioni intercettate tra IA e LL nei giorni successivi al recupero della refurtiva forniscono prova e riscontro decisivo, e chiarisce le ragioni per le quali, nonostante essa non rilevi ai fini del perfezionamento del reato, in realtà anche qui non vi è stata libertà di determinazioni per PR. Egli, aveva assunto un impegno che, per un verso, aveva come destinatari LL e le "terze" persone cui egli si era rivolto per portare a termine l'operazione dalle quali plausibilmente erano da attendersi reazioni in caso di inadempimento;
per altro verso, i destinatali dell'impegno erano anche il dirigente della squadra mobile di Venezia, dr. OS, e i poliziotti che con lui si era direttamente adoperati nell'operazione, i quali nell'accettare il pagamento postumo avevano dimostrato certezza sullo stato di soggezione psicologica di PR. Del resto, il mancato adempimento avrebbe per costoro comportato il serio rischio che le reali modalità dell'operazione sarebbero emerse immediatamente con pregiudizio della loro immagine e con la compromissione delle rispettive posizioni.
In questo contesto, si inserisce la dedotta indifferenza di PR rispetto al pregiudizio subito per il furto, in quanto la merce non era di sua proprietà essendogli stata affidata per il trasporto e per tal motivo PR non avrebbe potuto essere considerata persona offesa. Questa circostanza, oltre che priva di fondamento giuridico è smentita dai rilievi più volte ribaditi in sentenza circa lo stato di prostrazione di PR, riferito anche dagli stessi imputati e oggetto di conversazione telefonica tra LL e IA. La Corte d'appello chiarisce che " ...il fatto che..." PR "... non fosse proprietario della merce, ma solo il detentore per il trasporto, era irrilevante, visto che, come IA già sapeva, PR era ritenuto comunque responsabile dalle Assicurazioni generali...". In realtà, i rapporti tra PR e la ditta NE non rilevano, sotto il profilo giuridico, in quanto non è da revocare in dubbio che quale "detentore" della merce egli era persona offesa del furto e come tale egli fu contattato telefonicamente da IA e assunse il ruolo di interlocutore con la polizia, cui aveva mostrato e rappresentato il suo diretto interessamento al recupero della merce. In questa veste e in relazione alle modalità esecutive dei fatti, PR fu - nella concezione giuridica della plurioffensività del delitto di concussione che iscrive, anzitutto, la pubblica amministrazione tra le persone offese titolari dell'interesse protetto dal reato - anch'egli persona offesa di tale reato e in tale veste egli fu vittima della "costrizione", senza che tale sua qualità possa essere posta in discussione dall'assunto che esborso fu della ditta NE la quale, nell'economia della fattispecie e sempre che i rapporti interni abbiano le caratteristiche prospettate, potrebbe assumere la qualità di "danneggiato" dal reato.
Anche nella vicenda GI in realtà la datio fu preceduta da un promessa che, nella versione riferita da GI è fatta propria dal giudice d'appello, fu espressa dopo l'incontro con il confidente descritto e verificato nei suoi particolari. Promessa cui fece seguito, pressoché contestualmente, la datio che, anche qui per le inequivoche dati fattuali richiamati in sentenza, avrebbe dovuto essere il "prezzo" per riacquistare la refurtiva;
riacquisto non concluso, senza che ciò possa avere rilievo ai fini della configurazione del delitto di concussione perfetto in tutti i suoi elementi.
Un ultima considerazione, posta dai ricorrenti e, specificamente sviluppata nei ricorsi di AG e OS è il riferimento alle finalità di carriera che, nella ricostruzione difensiva pare posta come l'"utilità", oggetto della dazione.
La "brillante operazione", le "finalità di immagine e di carriera" non costituiscono assolutamente oggetto della dazioni, bensì soltanto, nella logica argomentativa della decisione impugnata, le finalità dell'azione criminosa, il c.d. "movente". Finalità, cioè la spinta psicologica a delinquere, che non hanno rilievo alcuno per la configurazione giuridica della condotta della quale, in verità, ne caratterizzano ancor più la illiceità e la intensità del dolo. I motivi a delinquere hanno giuridico valore solo ai fini del completamento della prova dell'illecito e per la configurazione di circostanze che attenuano o aggravano illecito commesso o che, in ogni caso, influiscono ai fini della determinazione della pena.
1.1.5.3. Una volta accertato che vi fu "coartazione" quale effetto di un abuso di potere da parte degli imputati e che, per PR e per GI, la promessa e la datio furono un "sacrificio" che comportava una " significativa e consistente perdita di utilità", cui sottostare per evitare il "male maggiore", anche là dove il ruolo di LL fosse stato soltanto quello di "confidente" e non di intermediario con taluno degli autori del furto, il delitto di concussione si sarebbe in ogni caso configurato.
Infatti, non da revocare in dubbio che si configuri quale indebito e illecito vantaggio la pretesa, avanzata dal "confidente" e realizzata con il consapevole contributo causale dei poliziotti, di ottenere una somma di danaro di particolare "consistenza" dalla parte offesa, cui fu rappresentato che la "refurtiva" avrebbe potuto essere recuperata soltanto mediante il "compenso" richiesto per l'informazione utile al recupero della merce. Anche in tal caso, gli organi di polizia non avrebbero potuto avere un ruolo di intermediari e fornire un consapevole contributo causale alla realizzazione di una illecita pretesa illecita - frutto di una coartazione morale -, mentre nel rispetto del "dovere di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze" avrebbero dovuto impedire la condotta illecita. È chiaro che tale condotta si inquadra in un illecito penale, al pari dell'ipotesi in cui l'informatore sia complice degli autori del reato, e il dovere della polizia è quello di fare ricorso a tutti gli adempimenti richiesti affinché l'illecito non si portato a compimento e, in ogni caso, informare della condotta illecita l'autorità giudiziaria e compiere quant'altro prescritto dall'art. 55 c.p.p.. Anche qui, non ha rilievo alcuno il riferimento al compenso elargito dal Ministero dell'interno a "confidenti" per informazioni indispensabili alla prosecuzione delle indagini, in quanto si tratta di erogazione che, oltre ad essere definita in procedure amministrative interne, ha fondamento in scelte di carattere generale adottate da organi centrali dello Stato ai quali compete la generale programmazione di interventi volti alla prevenzione dei reati e alla più efficace gestione dell'attività investigativa di polizia. In conclusione, esclusi carenza e difetti di motivazione entro i limiti rilevabili nel giudizio di legittimità, ai fatti, come ricostruiti nel giudizio di merito di secondo grado, è stata attribuita una corretta qualificazione giuridica.
1.3. Quanto al delitto di peculato, sono state enunciate in narrativa le ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna e le censure che IA, AG e CO articolano contro la sentenza impugnata.
I motivi dedotti nel ricorso di IA si caratterizzano per la loro estrema genericità, limitandosi ad evocare le ragioni poste a fondamento della pronuncia assolutori di primo grado e, al pari delle censure mosse da AG, si configurano come mere prospettazioni alternative alla ricostruzione operata da giudice d'appello con riferimento alle specifiche risultanze probatorie riportate in sentenza e sostenute da argomenti coerenti, completi e assolutamente plausibili. Diversa la posizione di CO che, al pari dell'agente PA, è stato estraneo alla complessiva operazione di recupero e ha ricevuto la videocamera da AG, nella certezza che la stessa fosse un "dono" di PR.
Il giudice d'appello ritiene non condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale e afferma che IA, AG e CO si sono impossessati di alcune videocamere facenti parte della refurtiva ritrovata, escludendo che si sia trattato di doni elargiti da IV PR nell'immediatezza del ritrovamento e nell'euforia dei ringraziamenti.
IV PR, pone in risalto il giudice d'appello, ha sempre negato che oggetto del "regalo" ai due poliziotti IA e AG siano state le videocamere bensì ha sempre ammesso che si trattava di un televisore e di un telefono cellulare. L'attendibilità di quanto riferito da PR è non solo confermata dallo stesso IA che al pubblico ministero dichiara che i regali erano il televisore e il cellulare, ma anche dalle telefonate intercettate di AG che materialmente si era appropriato delle videocamere e le aveva consegnate a IA e CO. Inoltre, si rileva che la conferma di quanto già emerso dal quadro probatorio delineato è fornita anche dalla annotazione "omaggio ispettore IA - vice AG", riportata su di una fattura, esibita in dibattimento, relativa a un televisore e a un telefono.
Una ricostruzione che, per quanto riguarda AG e IA, si dimostra di un rigore logico-argomentativo e di una completezza che denota l'assoluta infondatezza dei motivi articolati dai due ricorrenti diretti in realtà non a censurare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito.
Quanto alla contestazione riferita alla documentazione contabile - fattura e scontrino riportanti le due diverse annotazioni - che il giudice d'appello avrebbe travisato nei suoi contenuti si rileva che l'elemento è riferito a completamento e riscontro di quanto già con compiutezza la sentenza impugnata espone a fondamento della sussistenza del reato. Anche qui, del resto, si è in presenza di una valutazione della deposizione del teste NI che ebbe a produrre i documenti in parola in dibattimento e a mostrare le annotazioni riportate che la Corte ha ritenuto di utilizzare a rafforzamento di una prova di responsabilità già raggiunta in base alle dichiarazioni di PR e ai comportamenti successivi tenuti dai due imputati che ad esse danno valore e consistenza.
Mentre, diversa è la posizione di CO, assimilabile per i profili dedotti in ricorso a quella di PA. CO, è accertato inequivocamente, non ebbe a partecipare alla complessiva operazione, bensì semplicemente al suo epilogo e la contestata appropriazione non avvenne nell'immediatezza dei fatti. Fu AG a distribuire materialmente il dono, mentre ciò che cadde sotto la diretta percezione di CO non fu che "l'euforia" di PR e la manifestata disponibilità a elargire regali per l'avvenuto ritrovamento della refurtiva.
Circostanze che avevano indotto il Tribunale ad assolvere CO dall'accusa di peculato per insussistenza del fatto. La conclusione appare corretta, anche se la formula più idonea è quella della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, mancanza che si riferisce soltanto a CO, oltre che per le modalità di consegna dell'oggetto, anche per la sua assoluta estraneità all'operazione e per la verosimile consapevolezza, per quanto percepito, che si trattasse di un dono. I comportamenti successivi che il giudice d'appello riconduce a "consapevoli depistaggi" non possono avere significato probatorio nei confronti di CO, una volta esclusa la consistenza di un quadro probatorio a suo carico, e sono da interpretare come comportamenti volti a difendersi da una accusa che all'epoca si era manifestata con una perquisizione e un sequestro e che per la sua gravità non poteva che suscitare plausibile timore per il destinatario.
Come noto, nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.
Infondati, dunque, i motivi di ricorso di IA e AG. Fondate invece, le censure di CO che, limitatamente al reato di peculato, comportano l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Il rinvio va disposto solo al fine di rideterminare la pena per il reato di falso ideologico di cui alla prima parte del capo Q) per il quale il ricorso si è rivelato, invece, infondato (si veda punto 1.4.1).
1.4. Come si è riportato in narrativa, TO IA e CE AG sono stati dichiarati responsabili di quattro distinte ipotesi di falso ideologico in atti di polizia giudiziaria redatti in occasione del recupero di oggetti di provenienza furtiva. Il Tribunale ha prosciolto gli imputati dai delitti di falso per mancanza dell'elemento soggettivo.
La Corte d'appello ha disatteso tale soluzione e si è attenuta, per ciascuna delle ipotesi di seguito indicate, al principio di diritto secondo cui in tema di falsità ideologica in atto pubblico, l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto ne' l'animus nocendi", ne' l"animus decipiendi", in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma, addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5^, 10 febbraio 1999, Bellecca, rv. 211306). Peraltro, la Corte di merito per ciascuna delle ipotesi di falso ha dimostrato le precise ragioni per le quali le false indicazioni erano state riportate negli atti relativi ad operazione di polizia dirette a privilegiare in via esclusiva il recupero della refurtiva, anche se ciò avesse comportato la scelta di non indicare i nomi dei responsabili dei reati e di fare apparire che il tutto era dovuto a fonti "confidenziali".
1.4.1. Il primo delitto di falso, per il quale è stato dichiarato responsabile anche AR CO, vice sovrintendente della polizia di Stato in servizio alla Questura di Venezia ha riguardato il recupero di materiale asportato dall'Archivio di Stato di Venezia. La contestazione, benché articolata in un'unica imputazione, ha ad oggetto due distinte condotte, l'una ascritta a IA, AG e CO e, l'altra, solo a IA.
In una prima relazione di servizio i tre imputati attestavano che "da fonte confidenziale degna di fede in località Quarto d'Aitino" doveva avvenire "una consegna di merce di provenienza furtiva... materiale asportato presso l'Archivio di Stato di Venezia...", nella stessa relazione si suggeriva l'espletamento di un "servizio di vigilanza ... al fine di cogliere in flagranza gli autori del reato". Dopo due giorni solo IA attestava falsamente in un'annotazione di servizio che, assieme a AG e CO e ad altri colleghi aveva sorpreso una BMW targata BG che, al loro arrivo, si era allontanata ad altissima velocità, in un vicino casolare abbandonato, in un sacco di juta, gli operanti avevano recuperato documenti in precedenza asportati all'Archivio di Stato.
Ad avviso della Corte d'appello, entrambi gli atti contenevano circostanze non vere relative all'operazione di recupero della refurtiva e per ciascuno degli episodi affermava la responsabilità di coloro che avevano sottoscritto gli atti. In realtà, rileva la Corte territoriale, entrambi gli atti furono redatti per nascondere che l'operazione di recupero era avvenuta con l'accordo di DA e EV e che era stato quest'ultimo a consegnare la refurtiva. Gli atti processuali, sottolinea il giudice d'appello, confermano che l'operazione non era stata svolta a seguito di una informazione ricevuta "da fonte confidenziale", bensì ad opera e con la collaborazione di DA e EV e che la falsa attestazione, come riferito dal vice sovrintendente CO, sarebbe stata richiesta dal dr. UC, all'epoca dirigente della squadra mobile. Non vi è incertezza in ordine alla falsità delle circostanze riportate nei due atti di polizia e nella sussistenza della consapevolezza di attestare fatti non veri da parte dei poliziotti che gli stessi atti avevano redatto e sottoscritto.
Le censure articolate dai ricorrenti non sono altro che mere riproduzione delle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia di assoluzione e che il giudice d'appello, con argomenti logici e caratterizzati da ampiezza dimostrativa e completezza, ha disatteso, rilevando la non coerenza e rispondenza agli atti processuali della soluzione del primo giudice. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il codice di rito abilita gli organi di polizia a non rendere noti i nomi degli informatori, tale facoltà non è però esercitatile nel caso in cui si è in presenza di una diversa rappresentazione della realtà avendo ciascuno degli imputati la consapevolezza che il recupero era avvenuto non per informazioni di "confidenti", bensì ad opera degli stessi autori dei furti o delle ricettazioni.
Con riferimento alle due distinte imputazione articolate nel medesimo capo Q), l'una riguardante IA, AG e CO e, l'altra solo IA, i ricorsi sono infondati e lambiscono l'inammissibilità per essere diretti a contestare le scelte ricostruttive adeguatamente e coerentemente giustificate dal giudice di merito.
1.4.2. Altro delitto di falso ideologico, per il quale è stato dichiarato responsabile anche ER GI assistente capo della polizia di Stato, è quello relativo all'annotazione di servizio e al verbale di rinvenimento, redatti l'8 marzo 1994, del dipinto di G.B. EP, sottratto dalla Chiesa di S. Maria della Fava di Venezia. Anche qui i ricorrenti ripropongono argomenti analoghi a quelli per i quali il Tribunale aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo.
La sentenza impugnata, oltre ribadire la falsità degli atti, dimostra con accurata analisi le ragioni per quali non è condivisibile sostenere la mancanza di dolo.
Tali atti, rileva la Corte d'appello, contengono attestazioni non vere riguardanti il luogo e le modalità di rinvenimento del dipinto, ritrovato non per informazioni di "confidenti", bensì ad opera del ricettatore EV. Nonostante fossero già a conoscenza che il quadro era stato consegnato a DA e EV e che l'operazione di recupero era stata concordata con costoro da IA e AG, i tre poliziotti dichiarano negli atti redatti a loro firma circostanze non vere.
La Corte d'appello dissente, poi, dalla ricostruzione e dalle giustificazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia di assoluzione per mancanza di dolo e ritiene che l'intera operazione - il cui epilogo era stato la condanna di Di ET per il furto e all'assoluzione della persona indicata quale presunto ricettatore - è stata gestita dai tre imputati i quali avevano inserito nel verbale elementi di mera "fantasia", diretti tra l'altro a spostare all'estero le indagini del furto del dipinto.
Non è da revocare in dubbio che non abbia fondamento giuridico l'affermazione del Tribunale che la mancanza di dolo sarebbe giustificata dalla considerazione che gli investigatori si erano trovati nella "...necessità di scegliere se recuperare la merce o prendere i responsabili e allora se la ricerca dello prove può pregiudicare il rinvenimento della refurtiva, va privilegiata quest'ultima opzione...". Una conclusione, come correttamente posto in rilievo dalla Corte d'appello, priva di fondamento giuridico. Se le responsabilità di IA e di AG sono per la Corte incontrovertibili per la precisa consapevolezza di non indicare i nomi degli autori della ricettazione, il ruolo di GI, pur consapevole della falsa attestazione, avrebbe dei risvolti ascrivibili ad una leggerezza, ma che non possono comportare la mancanza di consapevolezza di attestare la falsità delle modalità di una operazione cui egli aveva direttamente partecipato. Si rinnova, anche in questa sede, l'operatività della scriminante di avere agito in esecuzione di ordine del dr. LI, magistrato della Procura di Venezia, che impegnato nell'interrogatorio di Di ET avrebbe sollecitato gli organi di polizia a mantenersi sul vago e di adoperarsi a "tutela della fonte".
La Corte di merito esclude in fatto che vi sia stato un ordine del dr. LI diretto a sollecitare, per esigenze investigativa, l'attestazione di modalità operative. Peraltro, la questione è priva di fondamento giuridico. Pur ipotizzando che tale disposizione del pubblico ministero ci sia stata, non è configurabile l'esistenza dell'esimente invocata, in quanto il pubblico ministero, cui competono i poteri di direzione delle indagini, non ha potere di interferenza su atti che descrivono le operazioni compiute dagli organi di polizia cui in via esclusiva compete, senza che possa esservi interferenza di alcuna autorità, redigere atti che riportino il reale svolgimento delle attività compiute e indichino gli elementi di prova raccolti, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 55 e 347 c.p.p.. Anche l'ulteriore censura fondata sull'assoluta innocuità del falso è priva di fondamento giuridico. Si è già posto in rilievo che, ad avviso del Collegio, l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto ne' l'aninus nocendi, ne' l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
È tale principio di diritto che comporta l'irrilevanza, sotto il profilo giuridico, della innocuità del falso documentale. Infondata è, altresì, la dedotta "inidoneità" della falsità a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Il falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell'azione, soltanto allorché la falsità si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Situazione questa che non può riguardare atti di polizia in cui devono essere riportate le reali modalità di ciascuna operazione, trattandosi di documenti che hanno la giuridica finalità di essere veicolo di informazioni per il corretto esercizio della funzione giudiziaria. Pertanto, il destinatario non è il magistrato che si occupa delle indagini, bensì gli organi giudiziari che dovranno esaminare e valutare l'incarto processuale, di cui l'atto è destinato a diventare un tassello.
I ricorsi, dunque, sono infondati.
1.4.3. Altro falso ideologico, per il quale è stata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, dichiarata la responsabilità di IA e AG, riguarda il rinvenimento di armi da guerra.
Anche qui, IA e EV, afferma la Corte d'appello, hanno attestato, contrariamente al vero, che le armi da guerra erano state rinvenute in un luogo indicato da un ignoto telefonista, mentre in realtà il rinvenimento era stato concordato con EV e DA. L'operazione era stata frutto di una simulazione di reato per fare accrescere l'importanza di IA e AG nella Questura di Venezia e fu EV, precisa la Corte di merito, a collocare alcune armi da guerra, che appartenevano alla loro "banda", nell'isola del Fortino nella laguna veneta.
Gli atti di polizia, verbale di rinvenimento e la segnalazione di reato, erano falsi nella parte in cui, anziché indicare i veri autori della detenzione e del porto delle armi, facevano riferimento a ignoti autori del reato.
A questa precisa ricostruzione si deducono mere censure di fatto dirette a contrastare le corrette, plausibili conclusioni raggiunte dalla Corte di merito in ordine alla chiara consapevolezza del falso ideologico riportato negli atti specificamente indicati nella imputazione.
Anche qui non possono che richiamarsi i principi evocati in tema di elemento soggettivo del delitto di falso e dell'importanza che riveste la veridicità di un atto di polizia giudiziaria per la funzione che l'ordinamento processuale gli assegna.
1.4.4. Ultimo falso, sempre ascritto a IA e AG, riguarda il recupero di opere d'arte.
Il "copione", riporta testualmente la sentenza impugnata, è identico a quello degli altri reati. Il furto di opere d'arte, sottratte da un palazzo in Cà Dario, era stato commesso da EV e da altri suoi complici. Anche qui, i due poliziotti si accordano con EV e DA che acconsentono alla sola restituzione di un oggetto in legno, il "leone di gardini". Negli atti di polizia redatti dai due poliziotti si attestano tutt'altre modalità di ritrovamento, che omettono di indicare i nomi degli autori del furto, facendo riferimento ad una telefonata anonima.
Non ha fondamento la censura dei ricorrenti diretta, come nelle vicende già oggetto di esame, a sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo.
La Corte di merito, oltre a ricordare le circostanze falsamente attestate, ha posto in rilievo le ragioni delle falsità collegate ad interventi di DA e EV.
1.5. IA, AG e DA censurano la decisione impugnata anche con riferimento al capo relativo alla corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio.
Un primo rilievo ha ad oggetto la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mutamento del fatto oggetto di contestazione. Non può che richiamarsi quanto già posto in rilevo a proposito della affermazione di responsabilità per il delitto di concussione. Una diversità del fatto si configura soltanto allorché le circostanze nuove non abbiano consentito un adeguato esercizio del diritto di difesa o, in ogni caso, abbiano comportato un disorientamento dell'imputato nell'esercizio del suo diritto di difendersi provando.
Nella presente vicenda, non vi è stato alcuna modifica dei fatti oggetto dell'imputazione, bensì un fisiologico sviluppo probatorio di essi su circostanze che, considerate nella loro complessiva consistenza e riscontrate nel rispetto dei canoni imposti dall'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p., hanno fornito la prova della sussistenza del rapporto corruttivo.
Il delitto di corruzione, si è già detto, vede imputati IA e AG, da un lato, e DA, dall'altro, si inquadra, pone in rilevo la Corte di merito, nei rapporti già descritti in occasione dei delitti di falso tra OV DA e i due poliziotti. La corruzione, articolata con specifico riferimento ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio dietro periodico compenso con somme di danaro, racchiude anche i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, per i quali vi è stata declaratoria di estinzione per prescrizione.
Ad avviso della Corte d'appello, un'unitaria valutazione degli elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni rese dai complici di DA e da specifiche ammissioni degli stessi imputati non può che rendere inequivoche le prove circa la sussistenza del rapporto corruttivo. La Corte compie una articolata analisi delle ragioni per le quali il Tribunale è giunto a screditare le dichiarazioni dei collaboratori e ad escludere la sussistenza del reato. Il recupero della refurtiva fornisce una chiara chiave di lettura alle dichiarazioni di EV, per il quale riferisce di avere appreso dallo stesso DA che i due poliziotti erano a "libro paga", a quelle di IE il quale ha parlato di "favori" da parte dei due poliziotti in cambio di danaro dato loro da DA. Anche tale CC, un "trafficante" di droga in rapporti diretti con DA, riferisce di essere stato messo a conoscenza da costui che i due poliziotti "...sono roba nostra e sono sul nostro libro paga.."e poi ancora AO ER il quale riferisce della notorietà nell'ambiente dei rapporti dei due poliziotti con DA e AT cui passavano le informazioni relative ad indagini a loro carico. Altrettanto notoria la frequentazione, da parte di IA e AG, di un Casinò in Jugoslavia "controllato dalla malavita veneziana" dove i due poliziotti giocavano con "fiches" che venivano loro regalate.
La Corte d'appello richiama l'attenzione su episodi specifici, già oggetto di contestazione, dai quali emerge un'ipotesi di favoreggiamento e di rivelazione di segreto d'ufficio in favore di DA che si inseriscono nel contesto dei rapporto corruttivo. Decisiva importanza è riconosciuta dalla Corte di merito agli accertamenti emersi nel corso del giudizio a carico di DA, EV e altri correi per l'omicidio di OR, IA per "il tradimento" posto in essere nei confronti del "capo". In tale, decisione, divenuta irrevocabile e acquisita al processo ex art. 238 bis c.p.p. è stato accertato, attraverso molteplici elementi tra loro riscontrati, che "il movente dell'assassinio", come riferito da EV - fonte attendibile per il giudice a quo - era stata la notizia, fornita a DA da AG, che IA aveva tradito un componente di rilevo della banda, GI AT, ponendo la polizia sulle sue tracce.
Gli elementi determinanti emersi dalla sentenza in parola sono stati valutati nel rispetto delle regole probatorie imposte dallo stesso art. 238 bis c.p.p., nella parte in cui richiama l'art. 192 c.p.p.. Nella sentenza impugnata si percorrono una serie di elementi, a dimostrazione di contatti tra IA e AG, da un lato, e AG e DA, dall'altro, che danno consistenza e attendibilità alle dichiarazioni rese da AT nel processo a quo. L'ampiezza argomentativa da consistenza, oltre che al delitto di rivelazione di segreto d'ufficio peraltro dichiarato estinto per prescrizione, al rapporto corruttivo che legava AG a DA. In conclusione, si è in presenza di molteplici dichiarazioni di "persone malavitose" che hanno riferito quanto sapevano per conoscenza diretta o per confidenze dello stesso DA e venute in contatto in tempi diversi con IA e AG. DA - precisa ancora la Corte di merito - non aveva alcuna ragione d'astio o di rivalsa nei confronti di tali soggetti, appartenenti a gruppi distinti, ma tutti collegati tra loro.
I ricorrenti pongono in discussione la convergenza di tali elementi e individuano i riscontri specifici che danno consistenza probatoria alla sussistenza del rapporto corruttivo.
Il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte si rivela logico, corretto e competo e conforme ai parametri e regole di valutazione della prova.
Come noto, il terzo comma dell'art. 192 del codice di rito non introduce una deroga all'ambito del libero convincimento del giudice e non pone divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita ad indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nello sviluppo della propria elaborazione intellettiva dei dati probatori costituiti da chiamate in correità o in reità (ex plurimis, Sez. 4^, 3 luglio 1991, Spanò, rv. 188769; Sez. 1^, 30 gennaio 1992, Altadonna, rv. 190649; Sez. 5^, 28 settembre 1998, rv. 211895). Si è in presenza, in altri termini, di una indicazione di carattere metodologico che, lungi dal limitare il principio del "libero convincimento" del giudice, codifica due canoni logici che debbono governare le valutazioni che il giudice di merito è chiamato ad effettuare nel delineare la propria ricostruzione delle vicende enunciate nelle contestazioni. L'uno (commi 3 e 4) impone che la chiamata in reità o in correità deve essere valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. L'altro (comma 2) prescrive la regola di giudizio, da ritenere fondante per ogni elaborazione storico- cognitiva, secondo la quale un fatto può essere ritenuto certo solo in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.
Un indicazione di canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p., da un lato, dando contenuti alla formula generale racchiusa nei commi 2 e 3 del più volte citato art. 192 c.p.p. e, dall'altro, tracciando un metodo per l'operazione del motivare cui il comma 1 dello stesso articolo fa espresso riferimento là dove nel suo ovvio esordio affida al giudice il compito di valutare la prova "...dando conto ... dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Però, la quaestio facti, per le sue intrinseche connotazioni concrete che la rendono ancorata al singolo accadimento da provare, non può essere sempre costretta in formule classificate e, ovvio, non tollera imposizioni che sviliscano il compito del giudice di merito di "valutare e dare conto" dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo accadimento.
Canoni logici, dunque, orientati a raggiungere tale risultato e il cui obbiettivo è quello, e soltanto quello, di rendere le scelte di merito del giudice ancorate al singolo caso concreto. E ciò spiega le diversità di fattispecie nelle quali, nonostante la scelta operata sembra discostarsi dai canoni generali ai quali avrebbe dovuto essere orientata, il giudice di legittimità ha ritenuto la ricostruzione operata da giudice del merito corretta, plausibile e non inficiata da illogicità ictu oculi apparente dal testo del provvedimento.
La Corte d'appello ha sviluppato argomenti in sintonia con i canoni logici delineati da questa Corte secondo cui, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.. L'eventuale sussistenza di discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venire meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi, n. 6422, rv. 197854). Oramai in termini pressoché uniformi, questa Corte ha ribadito l'importanza di ancorare la verifica dei canoni logici alla specificità delle quaestio facti, affermando che, neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio (Sez. 1^, 21 giugno 1999, Riina, rv. 214014). Regola juris quest'ultima che trae fondamento da una oramai nota pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte con la quale si è ulteriormente precisato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207994).
2. Infondate, infine, le censure di LL, AG, DA e IA in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, nonché ancora di LL sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e sui criteri di determinazione della pena.
La Corte ha dato ampiamente conto, mediante un'analisi sviluppata per ciascun imputato, delle ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, giustificato per LL e DA dai precedenti penali, e, per gli altri imputati dalla gravità e reiterazione del fatti. Si è in presenza di una corretta applicazione dell'art. 133 c.p., le cui regole governano, oltre i criteri di determinazione della pena, anche l'applicazione delle attenuanti generiche e il cui significato è quello di definire in termini concreti la dimensione soggettiva e oggettiva del fatto-reato.
I criteri indicati indicano anche le ragioni per le quali poi il giudice d'appello ha determinato la pena in concreto. Infondate le censure mosse da LL sia per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. alla concussione ai danni di GI che per la specificazione del quantum di pena per ciascuno dei reati unificati nel vincolo della continuazione. Quanto al primo profilo, al di là della verifica della sussistenza delle condizioni richieste affinché possa essere applicata l'attenuante in parola, va rilevato che è oramai uniforme l'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di reato continuato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., è applicabile solo quando il risarcimento integrale sia intervenuto in relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, e non solo per quello più grave o per taluni di essi (ex plurimis, Sez. 2^, 23 novembre 1993, Perfetti, rv 196787). Corretta, dunque, la mancata considerazione della possibile applicabilità dell'attenuate de qua.
L'altro e ultimo profilo, oltre che generico, è anch'esso infondato. Si è già posto in evidenza che la Corte ha esposto in termini esaustivi le ragioni e criteri cui ha fatto riferimento per la determinazione della pena.
La Corte d'appello ha indicato il quantum di pena complessivo in anni quattro e mesi tre di reclusione inflitta a LL e poi, ha precisato il calcolo di pena operato: per il più grave delitto di concussione in danno di PR (capo b) la pena base è stata fissata in anni quattro di reclusione, e poi ha è stato quantificato in tre mesi di reclusione l'aumento ex art. 81 c.p. per il reato satellite della concussione in danno di GI.
3. In conclusione, va dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità.
La sentenza va annullata nei confronti di AR CO limitatamente al delitto di peculato perché il fatto non costituisce reato e va disposto il rinvio per la determinazione della pena per il residuo reato di falso di cui al capo q) ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso del GR. I ricorsi di US LL, TO IA, OV DA, ER GI, CE AG e NT OS vanno rigettati e i ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di CO AR limitatamente al delitto di peculato perché il fatto non costituisce reato e rinvia per la determinazione della pena per il reato di falso di cui al capo q) ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso del GR. Rigetta i ricorsi di US LL, TO IA, DA OV, GI ER, AG CE e OS NT che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2005