Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1998, n. 6050
CASS
Sentenza 1 dicembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Avverso il provvedimento con il quale il tribunale,ai sensi dell'art.7,comma 2,della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.Ciò in armonia, mancando una diversa e specifica disposizione, con la disciplina stabilita dall'art.4 della medesima legge n.1423/56 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sulla originaria richiesta di applicazione della misura, e senza che tale interpretazione comporti ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui la revoca o la modifica siano di competenza della corte d'appello (avverso la cui decisione può essere esperito solo il ricorso per cassazione),atteso che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito e,d'altra parte,la disparità di trattamento risulta esclusa,considerando la diversità dell'organo che aveva a suo tempo disposto la misura ed al quale,quindi,è ragionevolmente attribuita dalla legge la competenza a decidere sulla sua eventuale revoca o modifica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1998, n. 6050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6050
    Data del deposito : 1 dicembre 1998

    Testo completo