Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale,ai sensi dell'art.7,comma 2,della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.Ciò in armonia, mancando una diversa e specifica disposizione, con la disciplina stabilita dall'art.4 della medesima legge n.1423/56 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sulla originaria richiesta di applicazione della misura, e senza che tale interpretazione comporti ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui la revoca o la modifica siano di competenza della corte d'appello (avverso la cui decisione può essere esperito solo il ricorso per cassazione),atteso che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito e,d'altra parte,la disparità di trattamento risulta esclusa,considerando la diversità dell'organo che aveva a suo tempo disposto la misura ed al quale,quindi,è ragionevolmente attribuita dalla legge la competenza a decidere sulla sua eventuale revoca o modifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1998, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 03.12.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.6050
2.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI LI " N.15512/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI LI n. il 25.01.1945
avverso decreto del 08.01.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con decreto del 7/4/1997 il Tribunale di Napoli revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni cinque imposta a ED LI con decreto dello stesso Tribunale del 3/11/1993), confermato in appello e divenuto irrevocabile il 30/3/3995. Nella motivazione il Tribunale riteneva che la pericolosità qualificata del ED, già condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico, fosse venuta meno sia perché in data 17/10/1996 nei suoi confronti era stato archiviato un nuovo procedimento per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 648 c.p., sia perché suoi precedenti penali erano remoti, sia perché la sua frequentazione di pregiudicati, riferita da note di P.S., doveva ritenersi tenersi giustificata sul rilievo che con gli stessi intratteneva rapporti di lavoro, svolgendo attualmente il ED attività di commercio.
A seguito di appello del Procuratore Generale, con decreto del 2/12/1997 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, rigettava la richiesta di revoca della misura di prevenzione proposta dal ED.
Nella motivazione la Corte di merito osservava che il proposto - già condannato cori precedente sentenza irrevocabile per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., in quanto ritenuto elemento di spicco inserito in una organizzazione criminale di stampo camorristico - non aveva addotto elementi concretamente idonei a dimostrazione del venire meno degli indizi di appartenenza ad associazione di tipo camorristico, già illustrati con il provvedimento irrevocabile, cori il quale era stata imposta la misura di Prevenzione. Inoltre dal rapporti di P.S. allegati agli atti risultava che il proposto aveva più volte violato le prescrizioni imposte, allontanandosi anche dal domicilio mentre si trovava agli arresti domiciliari, e che lo stesso In più occasioni era stato visto in compagnia di pregiudicati, la cui assidua frequentazione anche presso l'abitazione non poteva trovare giustificazione in eventuali rapporti di lavoro. Nè la circostanza che il procedimento più recente riguardante il reato ex art. 416 bis c.p. fosse stato archiviato poteva considerarsi elemento rilevante al fini della dimostrazione di estraneità del ED ad ambienti criminali, in quanto lo stesso, già condannato cori sentenza irrevocabile per il reato associativo di stampo camorristico, aveva dimostrato di non essersi distaccato dall'ambiente dei pregiudicati, con i quali intratteneva rapporti anche economici.
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso i difensori, i quali, anche con memorie illustrative pervenute successivamente, ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 4 co. 9 e 10 L. 1423/1956 sul rilievo che l'appello del P.G. doveva essere dichiarato inammissibili in quanto presentato in cancelleria in data 2/5/1997 e, cioè, oltre il termine di giorni dieci decorrente dal 15/4/1997, data in cui il provvedimento del Tribunale il comunicato all'ufficio della Procura Generale.
Tale motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti risulta dagli atti che l'atto di impugnazione, benché ricevuto dalla cancelleria in data 2/5/1997, fu spedito per posta mediante consegna all'ufficio postale in data 26/4/1997, primo giorno utile dopo la festività del 25 aprile. Ne consegue che, polché ai sensi dell'art.583 co. 2 c.p.p. l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione a nulla rilevando la data di ricezione, detta impugnazione deve ritenersi ritualmente proposta nel termine di giorni dieci previsto dall'art. 4 co. 9 della L. 1423/1956. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 582, 583 co. 1 e 591 lett. c) c.p.p. sul rilievo che l'appello doveva considerarsi inammissibile, in quanto l'atto di impugnazione era stato spedito per posta a mezzo assicurata e non a mezzo raccomandata. Infatti la spedizione della impugnazione a mezzo assicurata, oltre a comprendere tutte le garanzie previste dalla raccomandata in ordine alla ricezione del plico da parte del destinatario, costituisce una maggiore garanzia rispetto alla raccomandata, tenuto conto che viene assicurato anche il plico oggetto della spedizione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 co. 3 L.1423/195 sul rilievo che erroneamente la Corte di Appello si era pnunciata sulla impugnazione, tenuto conto che avverso il provvedimento di revoca della misura di prevenzione è ammesso esclusivamente il ricorso per Cassazione.
Tale motivo è infondato, atteso che avverso il provvedimento di revoca della misura di prevenzione pronunciato dal Tribunale va proposto il ricorso in appello.
Non sfugge a questa Corte che con sentenza n. 591 del 31/5/1997 di questa sezione (proc. Buccello, rv. 207688) è stato affermato il principio - seppure al solo fine di superare la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 7 co. 2 L. 1423/1956 - che avverso il provvedimento di revoca della misura di prevenzione, sia esso pronunciato dal Tribunale, sia esso pronunciato dalla Corte di Appello, è ammesso esclusivamente il ricorso per Cassazione. Ma tale pronuncia appare isolata rispetto ad altre pronunce della stessa sezione (Sez. 1^ n. 4209 del 16/7/1997, proc. Bernardi, m 208405; n. 6236 del 13/2/1995, proc. Comini, rv. 200537) secondo le quali il difetto di diversa e specifica disposizione, in materia di provvedimenti che modificano o revocano, ad istanza dell'interessato, le misure di prevenzione al sensi dell'art. 7 L. 1423/1956, sono applicabili, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dall'art. 4 della medesima legge, onde contro di essi è proponibile l'appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio è esperibile il ricorso per Cassazione.
Si ritiene di dover condividere quest'ultimo indirizzo alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e logica delle norme in questione. Sotto il primo profilo si osserva che l'impugnazione di grado di appello avverso il provvedimento di revoca della misura di prevenzione pronunciata dal Tribunale non può essere esclusa per il solo fatto che il comma terzo dell'art, 7 L. 1423/1956 usa il solo termine "ricorso", atteso che tale termine viene adoperato dalla stessa legge indifferentemente sia per indicare l'impugnazione diretta alla Corte di Appello che quella diretta alla Corte di Cassazione (vedi in particolare art. 4 commi 8 e 10 legge citata). Anche sotto il profilo sistematico deve ritenersi proponibile l'impugnazione alla Corte di Appello del provvedimento di revoca pronunciato dal Tribunale, tenuto conto del complesso di norme, che regolano la materia riguardante l'imposizione della misura. di prevenzione della sorveglianza speciale, da inquadrarsi tra le misure di sicurezza personali. Infatti l'ultimo comma dell'art. 4 legge citata dispone che per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi alla applicazione delle misure di sicurezza. Orbene, poiché la procedura relativa alla applicazione delle misure di sicurezza (e alla loro revoca) prevede il doppio grado del giudizio di inerito (Magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza), non si vede perché si debba escludere tale procedura per il provvedimento relativo alla revoca della misura di prevenzione pronunciato dal Tribunale, trattandosi di norme con la procedura riguardante il suddetto istituto.
Infine anche l'interpretazione sotto il profilo logico induce a ritenere esperibile l'impugnazione del provvedimento di revoca in grado di appello, tenuto conto che l'istituto della revoca richiede analogamente alla imposizione della misura di prevenzione, una valutazione di merito, che in base al principi generali, salvo esplicita contraria statuizione, si realizza solo mediante la previsione del doppio grado del giudizio di inerito. Nè la norma di cui all'art. 7 legge citata, così come sopra interpretata, è in contrasto cori l'ari. 3 della Costituzione sotto il profilo della eventuale disparità di trattamento nel senso che l'interessato che richiede la revoca alla Corte di Appello può usufruire del solo ricorso per Cassazione, mentre l'interessato che richiede la revoca al Tribunale può usufruire del doppio grado del giudizio, potendo esperire ricorso in grado di appello. Invero - a parte la considerazione che nessuna norma della Costituzione prevede che il procedimento di merito si svolga nel rispetto del doppio grado del giudizio - è assorbente la circostanza che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, in quanto si tratta di due posizioni diverse, essendo diverso l'organo che ha disposto la misura di prevenzione. Infatti la competenza a decidere sulla revoca o sulla modifica della misura di prevenzione, spettante ai sensi del secondo comma dell'art.7 legge citata all'organo giudiziario dal quale il provvedimento impositivo fu emanato, trova la sua "ratio" nel fatto che detto organo, avendo già deciso nel procedimento relativo alla applicazione della misura, può provvedere coli maggiore cognizione di causa sulla eventuale richiesta di revoca.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.7 L. 1423/1956 sul rilievo che la Corte di merito, adeguandosi al motivi di appello del Procuratore Generale, aveva del tutto svalutato le argomentazioni svolte dai primi giudici, senza tenere conto da un lato del decorso del tempo, della attività lavorativa svolta dal proposto, della sua attuale estraneità ad organizzazione camorristiche come risultava dalla archiviazione del Procedimento per il reato ex art. 416 bis c.p. relativo all'episodio "Sintesis", e senza considerare dall'altro che la frequentazione di persone come AG e LV, peraltro gravati da precedenti penali riguardanti esclusivamente il reato di emissione di assegni a vuoto, doveva ritenersi giustificata dall'attività di lavoro svolta dal proposto.
Anche tale motivo è infondato.
Invero la Corte di merito ha ritenuto ancora attuale la pericolosità qualificata del proposto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi, dianzi indicati, la cui valutazione è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici. In particolare, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, trattandosi di soggetto condannato per reato, associativo di stampo camorristico, la pericolosità attuale del proposto poteva ritenersi cessata solo in presenza di concreti elementi rivelatori di un effettivo cambiamento di vita. Invece gli elementi risultanti dagli atti denotano che il ricorrente, sia frequentando pregiudicati, sia violando le prescrizioni imposte coli la misura, era rimasto legato a modelli di vita devianti, di guisa che le censure da lui prospettate devono ritenersi al limite dalla ammissibilità, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nel decreto impugnato, tanto più che la recente archiviazione del procedimento relativo a nuova imputazione per il reato associativo non ha alcuna rilevanza al fini della decisione, tenuto conto della diversità del giudizio emesso dal giudice della prevenzione rispetto al giudizio pronunciato dal giudice della cognizione. D'altra parte le doglianze prospettate dal ricorrente - dirette in parte anche ad evidenziare elementi processuali non adeguatamente considerati nel decreto impugnato - non incidono comunque sulla valutazione globale operata dalla Corte di merito, la quale, pur tenendo conto di tutte le emergenze processuali, ha giustamente valorizzato quegli elementi ritenuti più idonei ed assorbenti al fini della decisione. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., rigetta il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in cancelleria il 25 gennaio 1999