Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2009, n. 10038
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Sentenza 29 aprile 2009

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Non introduce una domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., l'appellante che deduca la sussistenza del proprio diritto ad aprire vedute sul fondo confinante non in base a preesistente servitù (come allegato, a titolo di eccezione, in primo grado), bensì quale manifestazione del suo diritto di proprietà (secondo le previsioni dell'ordinamento austro-ungarico, nella specie), trattandosi di argomentazione difensiva inidonea ad inserire un nuovo tema di indagine nel giudizio e volta unicamente a prospettare una corretta qualificazione giuridica del diritto della stessa parte impugnante.

Nelle province italiane ex austro-ungariche, la disciplina giuridica delle aperture legittimamente praticate nel vigore dell'anteriore legge austriaca non ha subito mutamenti per effetto del sopravvenire della legge italiana successiva, con la conseguenza che la facoltà di mantenere le finestre aperte "iure proprietatis" non si è trasformata in un diritto di servitù, ma è rimasta immutata e, nel contempo, è rimasta sussistente la facoltà del vicino di fabbricare a sua volta sino ad oscurare le finestre e le vedute degli altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2009, n. 10038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10038
    Data del deposito : 29 aprile 2009

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