Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Giulia Simoni Giudice
dott. Lucia Schiaretti Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 535/2024 promossa congiuntamente da:
E difesi dall'avv. SALVIETTI Parte_1 Parte_2
GIOVANNI BATTISTA presso cui sono domiciliati presso indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Parti private: “(…)dichiarare quindi, decorso il termine previsto dalla legge, lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 27/04/2019 in Pistoia e trascritto nei
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Pubblico Ministero: «Visto» del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di separazione personale nonché di scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Pistoia il 27 aprile 2019, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza n. 66/2024 di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Non vi sono altre disposizioni in quanto i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e dal matrimonio non sono nati figli.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Pistoia il 27 aprile 2019, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2019 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti;
3) spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025 su relazione della dott. §Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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