Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1960, n. 1549
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12 gennaio 1961
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365 , concernente la prelevazione di lire 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 12 gennaio 1961