Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19875/2014 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Police, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- nei confronti di
(già ), in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Fasano e
Roberta Sassanelli, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
Conclusioni: come da verb. ud. 27/03/2025, con rinuncia ai termini.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- (già ), quale impresa CP_1 Controparte_2
specializzata in impiantistica e montaggio di sistemi elettrici, idraulici, di riscaldamento e similari, ha azionato in sede monitoria il credito di €24.481,00, oltre interessi e spese, vantato nei confronti della committente quale corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione di lavori di appalto, sulla scorta delle fatture nn. 894, 895, 896, 898 del
31/12/20121.
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
4243/2014 emesso da questo Tribunale in data 18/09-21/10/2014), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'inesistenza dell'avversa ragione di credito, in difetto di idoneo supporto probatorio, essendo la pretesa monitoria fondata su mere fatture;
pertanto, ha invocato la revoca del provvedimento monitorio (atto di citazione notificato il 15/12/2014).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza della propria pretesa, sulla scorta della versata documentazione, e ha perciò concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con istanza ex art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 10/04/2015).
I.4.- Con ord. 05/05/2015 è stata disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con ord. 15/03/2016 sono stati ammessi gli interrogatori formali, così come reciprocamente deferiti.
All'ud. 11/04/2017, fissata per l'espletamento degli interpelli, la parte opposta, unica comparsa (anche personalmente, al fine di rendere l'interrogatorio formale), ha dato atto dell'intervento, in data 07/04/2016, di una scrittura privata transattiva (versata in atti).
In detta scrittura si accollò il debito residuo gravante sulla Parte_1
committente/debitrice principale (rappresentata da nei CP_3 Persona_1
confronti di in relazione alle complessive e più vaste prestazioni in subappalto CP_1 eseguite da quest'ultima presso il cantiere di causa, nelle quali era ricompresa la pretesa azionata in sede monitoria;
all'art. 5 fu dato atto della regolare e completa esecuzione di tutte le lavorazioni. Con riguardo specifico alla pretesa monitoria, Parte_1
[... si impegnò a versare nei confronti di a titolo transattivo “e senza CP_1
complesso residenziale sito in Gioia del Colle (BA), alla Via Taranto (Concessione Edilizia del Comune di Gioia del Colle n.66 del 08.07.2009, Pratica Edilizia n.213/2008), concesse in appalto alla CP_4 opere relative al summenzionato complesso. Successivamente e nell'ambito degli stessi lavori di edificazione, la commissionò direttamente alla una serie di realizzazioni Parte_1 CP_2 extra rispetto al summenzionato contratto di appalto stipulato con la In particolare la CP_3 CP_5CP_
eseguì le seguenti forniture in opera:- realizzazione di impianti a fluido…per un ammontare di €
7.585,00, giusta fattura n.895 del 31.12.2012 (allegato 2); - realizzazione di impianti acqua piovana…per un ammontare di € 3.956,00, giusta fattura n.896 del 31.12.2012 (allegato 2); - realizzazione di impianto di condizionamento tipo split system per alloggi 7-8… per un ammontare di € 7.500,00, giusta fattura n.897 del 31.12.2012 (allegato 2); - variante all'impianto di riscaldamento a radiatori con impianto a pavimento…per un ammontare di € 5.440,00, giusta fattura n.898 del 31.12.2012 (allegato 2)”.
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riconoscimento alcuno delle avverse pretese”, la somma di €18.454,00, rateizzata, che quest'ultima dichiarò di accettare a titolo transattivo (artt. 3 e 4).
Alla medesima ud. 11/04/2017, la società opposta ha altresì dato atto dell'omesso adempimento, da parte della società opponente, degli obblighi di pagamento ivi fissati;
sicchè, sulla scorta dell'art. 12 della scrittura privata (abilitante, in caso di morosità, alla richiesta per intero del debito residuo) e del valore ex art. 1988 c.c. in tesi da ascriversi alla stessa, ha richiesto l'emissione di provvedimento anticipatorio di condanna nei confronti della controparte per l'importo di €21.981,00, alla luce dell'intervenuto pagamento del solo importo di €2.500,00.
Con ordinanza emessa in udienza, il precedente magistrato assegnatario, vista anche l'assenza della parte opponente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, “dato atto della scrittura privata”.
I.5.- Dopo plurimi rinvii per la decisione in altro ruolo, la causa è stata riassegnata a questo magistrato in data 13/09/2024.
Sicchè, istruita come innanzi e senza insistenza alcuna sulle istanze istruttorie
(nemmeno con riguardo alla CTU invocata da parte opposta), all'ud. 27/03/2025, precisate le conclusioni, è stata quindi riservata in decisione senza termini, espressamente rinunciati (anche a fronte dell'intervenuta concessione, da parte del precedente giudice assegnatario, di termini per il deposito di memorie finali, depositate da entrambe le parti).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - In via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale
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incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio la regola, appena enunciata, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Posto che nelle difese finali le parti hanno lungamente dibattuto in ordine al valore da riconoscersi alla scrittura privata del 07/04/2016 (documentata e non oggetto di disconoscimento, al pari del mancato versamento dei ratei ivi previsti;
è pacifico il versamento del solo importo di €2.500,00), va rilevato, avuto riguardo al tenore testuale della scrittura, che la difesa della parte opponente, nella parte in cui ha invocato “la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuta transazione tra le parti” al cospetto di asserita transazione novativa (prospettazione cui la controparte non ha aderito), non è meritevole di accoglimento ed è per vero temeraria.
Procedendo per gradi, per Cass., n. 30905/2023, nell'ipotesi in cui la fattispecie contrattuale ex art. 1965 c.c. intervenga in corso di causa, si tratta di verificare “profili
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pregiudiziali circa il permanere dell'ammissibilità della domanda siccome connessi alla sopravvenienza di un difetto dell'interesse ad agire, e ciò sotto il profilo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere”.
E' consolidata la giurisprudenza nel ritenere che si possa parlare di transazione novativa soltanto nei casi in cui l'animus novandi delle parti e il quid novi siano idonei a consentire l'individuazione di un nuovo rapporto negoziale disciplinato autonomamente rispetto al precedente;
deve inoltre sussistere una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente ed estinto (tra le molte, Trib. Roma, n. 14621/2020 e C. App. Salerno, n. 478/2023; v. anche Cass., n.
6255/2023, per cui si ha transazione novativa allorquando l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto elemento essenziale è, oltre ai soggetti e alla causa, il c.d. animus novandi, che può anche risultare in modo implicito, visto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti).
In ogni caso, “l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione” (Cass., n. 6821/2023).
Orbene, posto che l'art. 12 (che allude a “residuo proprio credito”), indicato dalla parte opposta a sostegno della propria tesi non novativa, non fornisce, stante la generica formulazione, elementi esegetici dirimenti, nel negozio comunque non constano
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addentellati pattizi da cui possa desumersi, in modo non equivoco, un effetto novativo complessivo delle predette modifiche sul rapporto originario;
come chiarito da Trib.
Bergamo, n. 1124/2020 e da Cass., n. 1950/2003, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere laddove la parte opposta, nell'opporsi alla relativa richiesta, abbia eccepito la risoluzione della transazione non novativa per inadempimento.
A ogni modo e in via dirimente, anche a voler ritenere la scrittura transattiva del
07/04/2016 di carattere novativo, nella specie la transazione collega l'effetto
(nell'ipotesi) novativo, sulla scorta degli artt. 9 (“salvo il buon fine”) e 11 (“e con
l'adempimento di quanto in essa convenuto”), non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo;
effetto novativo, quindi, da ritenersi precluso stante il mancato avverarsi della suindicata condizione di regolare esecuzione.
La materia del contendere non può dirsi perciò cessata.
II.3.- Tanto chiarito, nella fattispecie (in cui, si rileva, non sono state sollevate circostanziate deduzioni in punto di legittimazione, sia attiva che passiva) è pacifica l'esistenza di una posizione di debito a carico dell'ingiunto, discendente dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo maturato dall'ingiungente per l'esecuzione delle lavorazioni fondanti l'ingiunzione; altresì, ne è dimostrata la regolare esecuzione, ammessa all'art. 5 della scrittura privata (si badi, la transazione può essere utilmente impiegata in relazione alla ricostruzione fattuale ivi operata, poiché non contestata: quanto al valore ricognitivo fattuale-accertativo della transazione, Cass., n. 22956/2015, tra le molte, ha evidenziato che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti - quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa - e non già valutazioni giuridiche).
A essere effettivamente controverso è, a ben vedere, il solo profilo del quantum debeatur, avendo per vero la parte opponente contestato la pretesa, nell'atto introduttivo, sulla base dell'insufficienza probatoria delle mere fatture (in questa sede a cognizione piena, è noto che le fatture prima menzionate, in quanto contestate dalla parte ingiunta nella presente sede di opposizione, risultano ex se inidonee, per la loro
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formazione unilaterale, a fondare il credito azionato in via ingiuntiva: ex multis, Cass.,
n. 13651/2006).
Ebbene, avuto riguardo alle complessive emergenze di causa, al fine di verificare la fondatezza o meno del credito monitorio, va in primo luogo osservato che non può condividersi l'assunto di parte opposta che ha ascritto alla scrittura del 07/04/2016 carattere ex art. 1988 c.c. anche con riferimento all'esposizione debitoria: è infatti inequivoca la lettera dell'art. 3, avendo l'opponente offerto alla controparte la somma di
€18.454,00 (inferiore a quella pretesa in sede monitoria) “senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese”.
A riguardo, va rammentato peraltro che la transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine a una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha pertanto, ex se, alcuna natura di confessione stragiudiziale
(Cass., n. 19549/2004); la Suprema Corte ha in particolare precisato, quanto alla funzione della transazione, che essa “tende alla modifica, attraverso il sacrificio delle opposte pretese, della situazione giuridica preesistente e non al suo accertamento”
(Cass., n. 1102/1996).
Ciò premesso, la pretesa monitoria risulta corroborata, in ogni caso, sia dai plurimi rapporti giornalieri versati in atti e non contestati, sia dalla circostanza che la parte opponente non si è presentata, senza giustificato motivo, a rendere il disposto interrogatorio formale (teso alla prova della consistenza delle lavorazioni), conseguendone, pure in ragione del complessivo comportamento processuale dell'ingiunto, gli effetti di cui all'art. 232, co. 1, c.p.c., potendo perciò ritenersi ammessi, avuto riguardo al corredo probatorio disponibile, i fatti dedotti, vertenti, per quanto qui rileva, sull'intervenuta esecuzione delle prestazioni di cui al decreto ingiuntivo e sulla correlata esposizione debitoria.
Infatti, ai sensi dell'articolo 232, co. 1, c.p.c., qualora la parte non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio (nel caso di specie, all'ud. 11/04/2017) o si rifiuti di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, potrebbe ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Si tratta, dunque, di ficta confessio, dal momento che, pur mancando in concreto la dichiarazione confessoria dell'interrogato, il giudice, in applicazione del principio consacrato anche dall'art. 116
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c.p.c., può considerare provata la circostanza sulla scorta di tutti gli altri elementi probatori raccolti.
II.4.- In conclusione, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria può ritenersi fondata.
Nel silenzio delle difese finali sul punto, deve in ogni caso darsi atto che la parte opposta ha pacificamente incamerato in corso di causa, per le causali monitorie,
l'importo di €2.500,00; il debito residuo in linea capitale è pertanto pari a €21.981,00
(cui andranno aggiunti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, come già da domanda monitoria).
Sicchè, il decreto ingiuntivo opposto, siccome legittimamente emesso per somme in linea con quelle dovute dalla parte ingiunta, può essere confermato, con la precisazione di cui innanzi, in considerazione del pagamento sopravvenuto nella sede della cognizione piena.
Quanto all'art. 1194 c.c., va osservato che l'imputazione in conto capitale è stata esplicitata all'ud. 11/04/2017 dallo stesso creditore (senza successive contestazioni), avendo quest'ultimo richiesto l'emissione di provvedimento anticipatorio di condanna nei confronti della controparte per l'importo di €21.981,00, alla luce dell'intervenuto pagamento del solo importo di €2.500,00.
III.- Stante la palese temerarietà dell'opposizione proposta, la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari a un terzo delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica2, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o (come nella specie) la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. TRIBUNALE DI BARI
E' evidente che, nel caso de quo, sussistono i requisiti per applicare la citata norma, attesa la manifesta infondatezza, per le espresse motivazioni, dell'opposizione
(plausibilmente proposta a fini dilatori); pretestuosità siglata anche dal contegno manifestato, in ordine alla vicenda transattiva innanzi descritta, dall'ingiunto, il quale si
è spinto, dopo l'inadempimento dell'accordo, persino a perorare la tesi della cessata materia del contendere, temeraria alla luce delle chiare emergenze pattizie (e ciò, anche a voler ritenere la transazione come novativa).
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della opposta di una somma equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese legali oggi liquidate in suo favore, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., tenuto contro della formulazione applicabile ratione temporis.
Consta peraltro istanza in termini avanzata dalla parte opposta.
IV.- Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(valori medi, al netto della fase istruttoria ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
15/12/2014, da nei confronti di (già Parte_1 CP_1
), ogni contraria istanza Controparte_2
disattesa, così provvede:
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1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto
(decr. ing. n. 4243/2014 emesso da questo Tribunale in data 18/09-21/10/2014) e lo
DICHIARA esecutivo ex art. 653 c.p.c., dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di €2.500,00, imputato in linea capitale come da parte motiva;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €1.412,33 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c;
- delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €4.237,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nel ricorso monitorio: “la nell'ambito dei lavori di edificazione del Parte_1
1 2 Seguendo la tesi soggettiva: Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
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