Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/1974, n. 3214
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Sentenza 28 ottobre 1974

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L'entrata in vigore della legislazione civile italiana nelle province redente, in aderenza al principio della irretroattivita della legge, non ha alterato la condizione giuridica delle aperture legittimamente realizzate sotto la vigenza del codice civile austriaco. Pertanto la facolta, da quest'ultimo consentita, di mantenere le finestre gia aperte iure proprietatis, non trasformandosi in diritto di servitu, permane immutata fino a quando il vicino, come e reciprocamente in suo potere, non costruisca sul confine, impedendo la veduta. ( V 524'68, mass n 331604; 2595'67, mass n 329961) ( V 1071'64; 600'64; 2599'59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/1974, n. 3214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3214
    Data del deposito : 28 ottobre 1974

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